CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10212/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all'art. 75, comma 2, cod. antimafia è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi medesimi e la cosciente volontà di sottrarsi al loro inadempimento (tra le molte, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262-01); che il giudice a quo si è perfettamente attenuto a tale principio, sicché la corrispondente censura di violazione di legge risulta manifestamente infondata; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/