CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 marzo 2025
Cassazione n. 35595/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Cagliari in data 22/04/2025 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni del Procuratore Generale chiedendone il rigetto ed insistendo nell'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Cagliari ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, avverso il decreto di sequestro prevenivo disposto dal GIP del locale Tribunale, avente ad oggetto somme di denaro (euro 48.095 rinvenuti presso i locali dell'attività aziendale [OSCURATO:PERSONA] della ricorrente, sita in via Fangaria n. 20 ed euro 52.275 presso l'abitazione degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via [OSCURATO:PERSONA] n. 103) rinvenuto occultato in varie modalità, e riconducibile alla più vasta operazione di riciclaggio posta in essere dagli indagati, avente ad oggetto denaro provento di reati di natura fiscale commessi da cittadini cinesi. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo: violazione di legge in relazione agli artt. 125, 321, 324 c.p.p. stante la mancanza nel decreto del Gip e nell'ordinanza del riesame, della descrizione della condotta contestata agli indagati posto che, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, tale lacuna non sarebbe colmabile per relationem per effetto del richiamo contenuto nel decreto del GIP, alla richiesta del P.M. ed al verbale di sequestro della Polizia giudiziaria, perché in tal modo si rimetterebbe la formulazione del capo di accusa alla polizia giudiziaria senza alcuna valutazione da parte dell'autorità giurisdizionale dell'operato della P.G.; e comunque, anche a voler ritenere che il GIP abbia motivato per relationem, nella richiesta del P.M. mancherebbe l'indicazione del reato presupposto; 3. Con il secondo motivo (rubricato III) la ricorrente deduce violazione di legge per la mancata indicazione del delitto presupposto poichè a fronte della censura difensiva con cui si contestava la sussistenza di reati fiscali, presupposto del delitto di riciclaggio, il Tribunale pur dando conto che nessuna indagine era stata svolta per ricostruire le capacità reddituali dei soggetti che versavano i soldi agli indagati, ha mantenuto il sequestro provvedendo ad una integrazione della motivazione, non consentita laddove ha specificato che la provenienza delittuosa del denaro doveva ricavarsi dalle modalità di occultamento dello stesso, circostanza che, sottolinea la difesa, nel caso concreto non era indice della provenienza delittuosa; 4. Con il terzo motivo (rubricato IV), la ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla mancata indicazione degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza del reato presupposto e cioè di reati fiscali, ipotizzati in via astratta senza alcun riferimento ad atti di indagine, né tantomeno al superamento delle soglie di punibilità previste dalla legge. 5. Con il successivo motivo (V), deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di riciclaggio (anche) con riferimento alle somme di denaro rinvenute nella disponibilità della ricorrente sull'assunto, erroneo, che esse appartenessero agli indagati, senza considerare il rilievo difensivo che aveva contestato tale riconducibilità, allegando che il denaro apparteneva alla ricorrente e proveniva dallo svolgimento di attività commerciale lecita; 6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 321 c.p.p., per non avere il GIP specificato la quota parte del profitto del delitto di riciclaggio, suscettibile di confisca rispetto al profitto dei reati fiscali ottenuto dal'autore del delitto presupposto e per avere il Tribunale disatteso la censura difensiva ritenendo che il sequestro non fosse per equivalente ma aveva l'obiettivo di impedire il protrarsi delle conseguenze del reato. 7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge con riferimento alle norme riguardanti il periculum in mora, giustificato dalla natura fungibile del denaro senza che fossero evidenziati elementi che dimostrassero l'esecuzione di operazioni di dispersione dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile secondo l'illustrazione che segue. 2. Il Tribunale ha ritenuto che l'indagato [OSCURATO:PERSONA] fosse un collettore di somme di danaro provenienti da diversi imprenditori cinesi operanti in Sardegna, i quali provvedevano a consegnargli il contante presso la sede di una ditta [OSCURATO:PERSONA] intestata alla madre (attuale ricorrente). Egli, successivamente, provvedeva a trasportare il danaro in Toscana, consegnandolo ad altri soggetti adibiti al suo reimpiego nella zona di Prato, ovvero impiegando personalmente il denaro per l'acquisto di orologi di lusso in Sardegna. La somma in contanti oggetto di sequestro preventivo di urgenza operato dalla polizia giudiziaria in data 22 marzo 2025, come detto, era stata ritrovata, occultata in vario modo, in parte presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] (per euro 48 mila circa) ed in parte presso l'abitazione degli indagati (per euro 52 mila circa). 3.Tanto premesso rileva anzitutto il Collegio che [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, censura il provvedimento del riesame con doglianze che attengono alla sussistenza del fumus del reato di riciclaggio contestando, in varie forme, la mancata individuazione del delitto presupposto e la sussistenza del periculum in mora. Si tratta di doglianze non consentite posto che, secondo che secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità cui il collegio intende aderire (Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, Rv. 287396; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Rv. 287165) "in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato". E' stato osservato che la titolarità del bene afferisce al dato preliminare della legittimazione per proporre impugnazione e precede ogni eventuale ulteriore problematica riguardante il perimetro delle censure che il terzo, in tale qualità, può proporre, agendo per la restituzione di quanto sequestro; si rileva inoltre, che, in mancanza di prova dell'effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso del terzo nella parte avente ad oggetto i presupposti della misura, la conseguenza sarebbe la revoca della confisca, ma con restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare del bene, sicchè alcun risultato concretamente utile ne conseguirebbe per il terzo stesso (cfr. anche Sez. 6 , n. 24432 del 18/04/2019 Rv. 276278; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070; Sez. 6, n. 34704 del 5 agosto 2016) . Rispetto a tale visione interpretativa una pronuncia della Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Rv. 286335 ha invece affermato che "in tema di sequestro preventivo, il terzo intestatario del bene aggredito è legittimato a contestare, oltre alla fittizietà dell'intestazione, anche l'oggettiva confiscabilità del bene in difetto del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", potendo l'assenza dei presupposti della confisca avvalorare la tesi della natura non fittizia, ma reale dell'intestazione". Ritiene il collegio di dover ribadire il principio espresso dalla maggior parte della giurisprudenza di legittimità non solo perché tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo o preteso tale, sicché, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura, ma anche perché la tesi dissonante sembra fondata su una petizione di principio, destinata a scontrarsi con il dato reale- Infatti, se si ammettesse che il terzo sia legittimato a contestare i presupposti della misura, il ricorso sarebbe inevitabilmente destinato all'inammissibilità per essere i motivi aspecifici. Il terzo, infatti, in quanto soggetto estraneo al reato, non sarà in grado di contestare il fumus del reato o il periculum in mora, elementi che pertengono alla sfera dell'indagato, potendo egli solo dimostrare la riconducibilità del bene a sé stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. Tanto precisato devono, dunque, ritenersi non consentiti tutti i motivi proposti. 4.L'unica doglianza difensiva scrutinabile in questa sede è quella che attiene alla riconducibilità del denaro sequestrato nella sfera patrimoniale della ricorrente ed alla asserita mancanza di motivazione sul punto da parte del Tribunale del riesame (motivo sub VI del ricorso e V della memoria). Ed invero, contrariamente a quanto assume la ricorrente, l'ordinanza impugnata ha risposto in maniera pertinente alle doglianze difensive richiamato gli atti di indagine (servizi di pedinamento e riprese di videosorveglianza) dai quali emergeva che l'attività commerciale della ricorrente era uno schermo in quanto la sede della [OSCURATO:PERSONA] fungeva da "base logistica" da dove partivano le operazioni di trasferimento del danaro dalla Sardegna alla Toscana effettuate dall'indagato e dal coniuge (fg. 3, 4 e 12 del provvedimento impugnato). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono deve, quindi, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces