CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13374/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'ordinanza del 09/07/2024 del Tribunale di Spoletoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto diqualificare il ricorso come opposizione e trasmettere gli atti a Tribunale di Speleto;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 9 luglio 2024 il Tribunale di Spoleto, in funzione di giudicedell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto di revoca della confiscapenale estesa, ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (art. 240-bis cod. pen.), ordinata dalTribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in data 6 giugno 2014 e avente a oggetto ibeni immobili intestati a detti terzi a seguito dell'irrevocabilità della sentenza di condanna acarico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen (la sentenza Tribunale diNapoli in data 26 marzo 2007 era stata confermata dalla Corte d'appello di Napoli in data 16luglio 2009,ma vi era stato annullamento con rinvio, sicché la nuova sentenza, pronunciatain sede di rinvio dalla Corte d'appello di Napoli in data 3 ottobre 2012, era divenutairrevocabile in data 21 giugno 2013).1.1. Il Tribunale, a ragione della decisione, dava in primo luogo atto delle vicende cheavevano interessato il procedimento di esecuzione che aveva preso l’avvio in ragione dellarichiamata istanza di revoca della confisca presentata al Tribunale di Napoli in data 18novembre 2015 dai terzi estranei. Detto giudice rigettava la richiesta con ordinanza indata 25 marzo 2017; avverso tale provvedimento gli interessati proponevano ricorso percassazione che, con sentenza Sez. 1, n. 18.314 del 2018, era qualificato come opposizionea norma degli articoli 667, comma 4 e 676 cod. proc. pen., con restituzione degli atti alTribunale di Napoli. Ricevuti gli atti dalla Corte di legittimità, il Tribunale, con ordinanzadell’11 settembre 2018, decidendo sull'opposizione, accoglieva l'eccezione di incompetenzapromossa dalla parte e individuava la Corte d'appello di Napoli quale giudice competente perla fase esecutiva. La Corte d'appello di Napoli, a sua volta, declinava la competenza e ilconflitto, elevato dal Tribunale di Spoleto, era deciso da questa Corte (Sez. 1, n. 27160 del31/01/2024) che dichiarava la competenza di quest’ultimo Giudice.1.2. Tanto premesso in rito, venendo al merito della vicenda, il Giudice dell’esecuzionerichiamava le ragioni poste a fondamento dell’incidente di esecuzione, con il quale iterziinteressati dalla confisca, avevano lamentato in primo luogo l’estraneità dei cespiti rispetto alsequestro che, a loro dire, avrebbe interessato altri beni diversi da quelli di cui si chiede larestituzione.Sotto questo profilo la tesi degli istanti era quella secondo cui, nelprovvedimento di sequestro prima e di confisca poi, i cespiti sarebbero stati individuati graziealle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, secondo cui i beni delproposto erano gli stessi oggetto di altro sequestro di prevenzione, a carico di GiuseppePolverino. Secondo la tesi difensiva, poiché nel decreto nei riguardi di quest’ultimo i dueimmobili di proprietà dei terzi interessati, odierni ricorrenti, non erano specificamente indicatie poiché anche il provvedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] era altrettanto generico, i beni nonsarebbero stati mai stati né sequestrati, né confiscati. In secondo luogo, si denunciaval’assenza di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] e la liceità dell’acquisto degli immobili confiscatida parte di questi. 1.3. Nel rigettare l’opposizione, dunque, il Tribunale evidenziava che già nel dicembre2012, nelle more dell’adozione del provvedimento di confisca da parte del giudicedell’esecuzione, i terzi estranei, ivi compresi gli odierni ricorrenti, avevano proposto incidentedi esecuzione avverso il decreto di sequestro con richiesta di dichiararne la revoca e che taleistanza era stata respinta dal Tribunale, osservandosi che le modalità che avevanocaratterizzato i trasferimenti di proprietà erano chiaramente indicative dell’inesistenza, incapo ai formali acquirenti, dei mezzi finanziari per provvedere al pagamento del prezzo.Quindi, nelle p. 5 e s., motivava il rigetto della revoca della confisca ribadendo che: i) ilsequestro dei beni di Polverino e quello nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e le relative confische eranoprocedimenti affatto differenti e che diversi erano anche gli immobili che ne costituivanol'oggetto; ii) nel sequestro nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] gli immobili erano stati indicatiespressamente, tant’è che il sequestro sugli immobili dei terzi estranei era stato trascrittoalla Conservatoria del beni immobiliari proprio in quella occasione, mentre non era statoiscritto all'epoca del provvedimento ablativo Polverino; iii) [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avversato,nel corso del giudizio di merito ovvero in quello di esecuzione avente oggetto la confisca,l’elemento della proporzione e della fittizietà dell’intestazione dei beni ai terzi estranei; iv)questi ultimi, dal canto loro, si erano limitati ad affermare affermato di aver acquistato gliimmobili con un contratto di mutuo, senza documentare di avere le disponibilità finanziarieper sostenere il pagamento delle relative rate.2. Avverso il citato provvedimento propongono ricorso per cassazione AntonioCapuozzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto a forma delcomune difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deducono un unico, articolato motivo.I ricorrenti pongono in dubbio che l’immobile in parola sia effettivamente oggetto disequestro preventivo e, conseguentemente, oggetto di confisca nell’ambito del processo acarico di [OSCURATO:PERSONA]. Tale verifica, infatti, non sarebbe stata svolta dal Giudicedell’esecuzione che si sarebbe adagiato sulle motivazioni precedentemente rese dai Giudiciche si sono variamente occupati del tema, in occasione del sequestro e della confisca.Ribadiscono l’avvenuta indicazione generica dei cespiti nel sequestro a carico diCaiazzo, attraverso la mera indicazione per relationem a quelli riguardanti il sequestroPolverino e, comunque, l’acquisto da parte loro dei beni ablati con provviste lecite.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la qualificazione delricorso in opposizione e la trasmissione al Tribunale di Spoleto. 4. La difesa dei ricorrenti, rispettivamente in data 5 novembre 2025 e 8 gennaio 2026,ha depositato motivi aggiunti e memoria di replica, con i quali ha ulteriormente articolato leragioni del ricorso principale. Inoltre, ha aggredito l’ultima parte della motivazione delprovvedimento impugnato, in punto di valutazione della capacità reddituale e della titolaritàeffettiva dei cespiti in capo ai ricorrenti, terzi estranei alla confisca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni che si indicano di seguito.1. In rito, non è superfluo ribadire che – come è reso evidente dalla ricostruzione svoltain premessa – il provvedimento oggetto di ricorso è stato reso dal Tribunale in sede diopposizione, sicché va disattesa la richiesta del Procuratore generale di qualificazione delricorso come opposizione, essendosi la relativa fase già celebrata.1.1. Nel merito, va detto che il provvedimento concerne la confisca di beni disposta inesito alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. consentenza divenuta irrevocabile il 17 febbraio.Osserva il Collegio come, a fronte delle censure contenute nell’istanza introduttivadell’incidente di esecuzione –identicamente riprodotte nell’opposizione e nel ricorso percassazione – con cui i ricorrenti, terzi interessati dalla confisca, lamentano l’estraneità deicespiti rispetto al sequestro, l’assenza di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] e la liceitàdell’acquisto da parte sua, il Tribunale ha reso una motivazione aderente alle risultanze inindicate nei punti da i) a iv) di cui in premessa.In particolare, ha valorizzato l’assenza di qualsivoglia allegazione idonea a corroborarela tesi dei ricorrenti secondo cui essi avrebbero acquistato gli immobili ablati con regolarecontratto di mutuo, nel novembre del 1991, evidenziando l’assenza di documentazioneesempio redditi da lavoro). Quanto al mutuo, il Tribunale ha precisato che non era stato inalcun modo dimostrato che lo stesso fosse stato stipulato per l’acquisto degli immobili di cuisi tratta, né che i ricorrenti fossero in grado di farvi fronte con redditi propri.1.2. Si tratta di motivazione che si pone nel solco del principio espresso in sede dilegittimità secondo il quale l'acquisto di un immobile mediante l'accensione di un mutuo noncostituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire laprova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle ratemensili (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 – 01), prova che nel caso inesame non è stata fornita.Con tali argomenti i ricorrenti omettono di confrontarsi e svolgono censure del tuttoaspecifiche e non consentite.1.3. Inoltre, deve escludersi che i ricorrenti, in quanto terzi estranei al procedimentopenale celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA], siano legittimati a sollevare obiezioni riguardanti ipresupposti giustificativi della confisca quanto alla liceità dei mezzi con i quali questi avrebberealizzato l'acquisto di beni oggetto di ablazione, potendo esclusivamente rivendicare laproprietà degli stessi e la avvenuta acquisizione con risorse personali, cosa di cui i giudici dimerito hanno ritenuto non esservi dimostrazione.1.4. Va altresì rilevato che altrettanto generica è la deduzione circa l'individuazione perrelationem dei beni confiscati, posto che il provvedimento di sequestro menzionaespressamente le due unità di [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n. 185/b 1° piano int. 1 e int. 2,intestate ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed alle due sorelle [OSCURATO:PERSONA] sorelle di [OSCURATO:PERSONA].2. Quanto già esposto vale anche in riferimento alle doglianze prospettate con lamemoria e con i motivi nuovi, posto che «L'inammissibilità di un motivo del ricorso principale,cui si colleghi un motivo aggiunto, travolge quest'ultimo anche nel caso in cui il ricorsoprincipale contenga altri motivi fondati e comunque non inammissibili» (Sez. 5, n. 2910 del04/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287482 – 03), ciò in quanto l'inammissibilità delricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, poiché sitrasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari perl'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158 – 01).3. Per le ragioni sin qui espresse i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e iricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]