CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 17522/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], cui il medesimo P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto che, per la difesa, nessuno è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro trecento di ammenda in ordine al reato di cui all'articolo 1161 cod. nav. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso il Postorino. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione del principio del ne bis in idem, posto che, per lo stesso fatto, il Postorino è già stato condannato nel 1997 con decreto penale di condanna.2.2. Con il secondo motivo deduce mancato raggiungimento della prova al fine della dichiarazione di colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio" e travisamento del fatto. Ed infatti, lo sconfinamento nell'area demaniale era talmente piccolo da non essere neppure percepibile sulle carte geografiche, tanto da rendere necessari particolari strumenti di misurazione. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la mancata applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen., applicabile anche ai reati permanenti. 3. In data 19 marzo 2025, alle ore 21:17, l' Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, faceva pervenire e-mail in cui dichiarava di rinunciare alla trattazione orale per sopravvenuto e non meglio precisato impedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente evidenziato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (maturata sotto la vigenza dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ma con principio applicabile anche al nuovo stile dell'articolo 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 35, co. 1, lett. a) n. 2 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, e s.m.i.), la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile (come testualmente oggi previsto dal comma 1-ter della disposizione in esame) e, pertanto, la rinuncia alla richiesta di discussione orale non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 - 01; Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520 - 01), ragion per cui il Collegio ha invitato il Procuratore generale a concludere come da premessa in fatto. 2. Ciò posto, il primo motivo di censura è inammissibile. Come affermato anche dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 53 del 2018, n. 200 del 2016 e n. 129 del 2008), la giurisprudenza di legittimità appare salda nel ritenere che, con riguardo al reato permanente, il divieto di un secondo giudizio di cui all'articolo 649 cod. proc. pen. riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell'imputazione e accertata con sentenza irrevocabile, e non anche la prosecuzione o la ripresa della stessa condotta in epoca successiva, la quale integra un «fatto storico» diverso, non coperto dal giudicato, per il quale non vi è alcun impedimento a procedere (ex multis, Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019, dep. 2020, La, Rv. 278534 - 01; Sez. 6, n. 20315 del 05/03/2015, L., Rv. 263546 - 01; Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2015, Alfiero, Rv. 263514 - 01). Ciò in quanto l'identità del fatto, rilevante ai fini dell'operatività del principio del ne bis in idem, sussiste - secondo un radicato principio giurisprudenziale - solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.g. in proc. donati ed altro, Rv. 231799 - 01). Nel caso considerato le condotte oggetto dei due giudizi sono chiaramente distinte sul piano «storico»: essendo il precedente giudizio stato definito con accertamento irrevocabile, trattasi di reati diversi e non può essere invocata la violazione del ne bis in idem; pertanto, ai presenti fini non è neppure necessario accertare se la condotta sia stata nel precedente processo contestata in forma «aperta» o «chiusa». 3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Come correttamente evidenziato a pagina 5 della sentenza impugnata, nel caso di specie sarebbe perfino ravvisabile un caso di dolo e proprio in ragione del preesistente accertamento irrevocabile di cui al decreto penale di condanna citato in relazione al primo motivo: dalla data di contestazione del fatto, e certamente dal passaggio in giudicato del decreto penale, il Postorino non poteva dirsi all'oscuro della violazione commessa. 4. Il terzo motivo è, del pari, inammissibile. Quando la sentenza di merito, come nel caso in esame, è successiva alla introduzione della causa di non punibilità (o alla sua modifica sostanziale, come avvenuto per effetto del d. Igs. 150/2022), la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere posta per la prima volta nel giudizio di legittimità come motivo di violazione di legge (cfr. Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 26667801; Sez. 7, n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv. 26828101), né può affermarsi, in assenza di specifica richiesta (v. verbale di udienza del 21 maggio 2024, in cui si dà atto che la difesa del ricorrente ha concluso chiedendo soltanto l'assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen.), che nella fattispecie il giudice avesse l'obbligo di pronunciarsi comunque. La doglianza non poteva pertanto essere dedotta per la prima volta nel giudizio per cassazione, con conseguente inammissibilità della stessa. 5. Quanto ai «benefici di legge», di cui alla terza censura, essi vengono indicati nella rubrica del motivo ma non vengono coltivati nella sua narrativa, che svolge solo la doglianza sul 131- bis cod. pen.., con conseguente genericità - e quindi inammissibilità - del motivo. 6. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 6. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil