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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08063/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 119/RG. 27739 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] i motivi di ricorso generici, volti a rappresentare la mancata valutazione delle prove difensive senza però menzionarle, con enunciazioni di massime di giurisprudenza sulla motivazione, a fronte di una sentenza che, con corretti argomenti giuridici e aderente ai fatti accertati, ha dato atto degli elementi e delle prove su cui ha fondato il giudizio di responsabilità per il delitto di evasione essendo stato trovato l'imputato fuori dall'abitazione in cui era ristretto agli arresti domiciliari; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delzr ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 119/RG. 27739 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] i motivi di ricorso generici, volti a rappresentare la mancata valutazione delle prove difensive senza però menzionarle, con enunciazioni di massime di giurisprudenza sulla motivazione, a fronte di una sentenza che, con corretti argomenti giuridici e aderente ai fatti accertati, ha dato atto degli elementi e delle prove su cui ha fondato il giudizio di responsabilità per il delitto di evasione essendo stato trovato l'imputato fuori dall'abitazione in cui era ristretto agli arresti domiciliari; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delzr ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il