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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 06170/2026

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4538/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43S62 C747 X), rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62L05 L063 C). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - E F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 l’AGENZIA PROVINCIALE DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] – ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore; l’AGENZIA PROVINCIALE DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] – ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore; il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore; la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore; il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATI - per la cassazione della sentenza n. 4378/6/2019 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 25 novembre 2019.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 3 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto del contendere sono le pretese di cui alla comunicazione di iscrizione ipotecaria indicata in atti, con cui l’agente della riscossione chiedeva il pagamento della somma di 55.795,49 € per varie imposte di cui alle ivi indicate cartelle di pagamento, minacciando, in caso contrario, l’apposizione del vincolo ipotecario.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello limitatamente alle entrate di natura tributaria, dichiarando il difetto di giurisdizione per quelle non aventi tale natura, assumendo, nel merito, che la produzione di documenti in fotocopia attestanti la notifica delle presupposte cartelle di pagamento era idonea a fornire la suddetta prova.

3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 16 novembre 2020, formulando tre motivi di impugnazione, successivamente depositando memoria illustrativa.

4. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso notificato il 27 febbraio 2020, articolando ricorso incidentale.

5. Le altre suindicate parti sono restate intimate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, primo comma, num. 4, c.p.c., 118 disp.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 att/trans. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando la sussistenza di una motivazione apparente, per essersi limitata la pronuncia ad un mero rinvio a precedenti o massime giurisprudenziali in modo acritico e non pertinenti al tema decisorio, ponendo in evidenza, da un lato, che le cartelle aventi ad oggetto pretese non tributarie non erano state impugnate innanzi al giudice tributario, mentre, con riferimento alla documentazione prodotta in copia e volta dimostrare la notifica delle cartelle, non era stata operata in concreto alcuna valutazione circa la ritenuta idoneità, tenuto conto che si trattava di documentazione incompleta o deficitaria e che lo stesso agente non era stato in grado di chiarire per quali crediti dette notifiche avessero interrotto la prescrizione.

1.1. Il motivo risulta infondato.

Vale rammentare, sul piano dei principi, che questa Corte (a partire da Cass., Sez.

U., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez.

U., n. 19881/2014; Cass., Sez.

U., n. 16599/2016; Cass., Sez.

U., n. 22232/2016; Cass. n. 9105/2017; Cass., Sez. 4 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 U., n. 7667/2017; Cass., Sez.

U., n. 14430/2017; Cass., Sez.

U., n. 16159/2018; Cass., Sez.

U., n. 9558/2018 e Cass., Sez.

U., n. 33679/2018; Cass. n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass.n. 2689/2023; e da ultimo Cass. n. 21174/2024).

Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez.

T, n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022, che richiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n. 12123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 e Cass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo, Cass. n. 25729/2025).

Nella specie, la decisione circa il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti non tributari, non integra una motivazione apparente, semmai inutile, se le relative cartelle non erano state – come dedotto - impugnate innanzi al giudice tributario.

Ed il motivo sul punto difetta di ogni specifico interesse all’impugnazione.

Quanto alla ritenuta idoneità della documentazione fornita in fotocopia a comprovare la notifica delle cartelle si è trattato di una valutazione fattuale giustificata dal riferimento giurisprudenziale operato (Cass. n. 10492/2010 e Cass. 9773/2009) secondo cui F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 esse possono essere poste a base della decisione se non disconosciute, con ciò implicitamente ritenendo che le contestazioni non avessero raggiunto quel gradiente di specificità utile a ritenere fondata la loro dedotta inattendibilità.

2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., rimproverando al Giudice regionale di non aver proceduto ad un analitico esame dei documenti, tenuto conto che molte cartelle non erano munite della relativa notifica.

2.1. La censura non ha fondamento e presenta elementi di inammissibilità, avendo coacervato profili eterogenei, quali la violazione del criterio di riparto dell’onere probatorio e l’omesso esame delle prove.

In ogni caso, l’eccepita violazione dell’art. 2697 c.c. non sussiste.

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura, difatti, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., anche da ultimo, tra le tantissime, Cass. n. 10254/2025) Nel caso che occupa, il Giudice regionale non ha sovvertito tale regola, avendo ritenuto che l’Ufficio avesse dimostrato – come era suo onere - la pretesa tramite la produzione in copia delle suddette notifiche delle cartelle presupposte.

3. Con la terza ragione di contestazione la contribuente s’è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 c.p.c., la violazione degli artt. 115 primo comma, c.p.c. e 46 d.lgs. n. 546/1992, in ragione della mancata dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio di talune partite da parte dei Comuni di Cittanova e Taurianova.

Va premesso sul punto che l’agenzia delle Entrate ha dato conto che, alla luce degli sgravi operati, le contestazioni ancora in atto riguardano solo le seguenti cartelle: 094/2010/0024710916/000,094/2010/0021458701/000,094/201 0/0036808751/000,094/2011/0016299103/000,094/2012/00177 87179/000,094/2013/0020777318/000,094/2014/0008716514/0 00, nonché l’avviso 694/14010669402009/000 (TDKM000882008).

Per tali ragioni, non rientrando le cartelle indicate alle pagine nn. 17 e 18 del ricorso tra quelle sopra indicate, detta censura va accolta.

4. Resta assorbito nelle valutazioni che precedono in ordine alle notifiche delle cartelle, l’esame del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con cui è stata lamentata la violazione degli artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992 per essere stato il tema della legittimità delle notifiche introdotto dalla contribuente solo in sede di appello.

5. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente alla terza censura.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, dichiarando cessata la materia del contendere per avvenuto sgravio limitatamente alle pretese di cui alle cartelle indicate alle pagine nn. 17 e 18 del ricorso per cassazione.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026

7. Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate, stante il sopravvenuto annullamento automatico di parte della pretesa.

P.Q.M. la Corte accoglie in parte il terzo motivo di ricorso principale, rigetta i primi due motivi e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiarando cessata la materia del conte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4538/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 43S62 C747 X), rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62L05 L063 C). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - E F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 l’AGENZIA PROVINCIALE DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] – ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore; l’AGENZIA PROVINCIALE DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] – ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore; il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore; la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore; il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore; il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATI - per la cassazione della sentenza n. 4378/6/2019 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 25 novembre 2019. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 3 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del contendere sono le pretese di cui alla comunicazione di iscrizione ipotecaria indicata in atti, con cui l’agente della riscossione chiedeva il pagamento della somma di 55.795,49 € per varie imposte di cui alle ivi indicate cartelle di pagamento, minacciando, in caso contrario, l’apposizione del vincolo ipotecario. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello limitatamente alle entrate di natura tributaria, dichiarando il difetto di giurisdizione per quelle non aventi tale natura, assumendo, nel merito, che la produzione di documenti in fotocopia attestanti la notifica delle presupposte cartelle di pagamento era idonea a fornire la suddetta prova. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 16 novembre 2020, formulando tre motivi di impugnazione, successivamente depositando memoria illustrativa. 4. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso notificato il 27 febbraio 2020, articolando ricorso incidentale. 5. Le altre suindicate parti sono restate intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, primo comma, num. 4, c.p.c., 118 disp.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 att/trans. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando la sussistenza di una motivazione apparente, per essersi limitata la pronuncia ad un mero rinvio a precedenti o massime giurisprudenziali in modo acritico e non pertinenti al tema decisorio, ponendo in evidenza, da un lato, che le cartelle aventi ad oggetto pretese non tributarie non erano state impugnate innanzi al giudice tributario, mentre, con riferimento alla documentazione prodotta in copia e volta dimostrare la notifica delle cartelle, non era stata operata in concreto alcuna valutazione circa la ritenuta idoneità, tenuto conto che si trattava di documentazione incompleta o deficitaria e che lo stesso agente non era stato in grado di chiarire per quali crediti dette notifiche avessero interrotto la prescrizione. 1.1. Il motivo risulta infondato. Vale rammentare, sul piano dei principi, che questa Corte (a partire da Cass., Sez. U., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez. U., n. 19881/2014; Cass., Sez. U., n. 16599/2016; Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 9105/2017; Cass., Sez. 4 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 U., n. 7667/2017; Cass., Sez. U., n. 14430/2017; Cass., Sez. U., n. 16159/2018; Cass., Sez. U., n. 9558/2018 e Cass., Sez. U., n. 33679/2018; Cass. n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019; Cass.n. 2689/2023; e da ultimo Cass. n. 21174/2024). Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022, che richiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n. 12123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 e Cass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo, Cass. n. 25729/2025). Nella specie, la decisione circa il difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti non tributari, non integra una motivazione apparente, semmai inutile, se le relative cartelle non erano state – come dedotto - impugnate innanzi al giudice tributario. Ed il motivo sul punto difetta di ogni specifico interesse all’impugnazione. Quanto alla ritenuta idoneità della documentazione fornita in fotocopia a comprovare la notifica delle cartelle si è trattato di una valutazione fattuale giustificata dal riferimento giurisprudenziale operato (Cass. n. 10492/2010 e Cass. 9773/2009) secondo cui F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 esse possono essere poste a base della decisione se non disconosciute, con ciò implicitamente ritenendo che le contestazioni non avessero raggiunto quel gradiente di specificità utile a ritenere fondata la loro dedotta inattendibilità. 2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., rimproverando al Giudice regionale di non aver proceduto ad un analitico esame dei documenti, tenuto conto che molte cartelle non erano munite della relativa notifica. 2.1. La censura non ha fondamento e presenta elementi di inammissibilità, avendo coacervato profili eterogenei, quali la violazione del criterio di riparto dell’onere probatorio e l’omesso esame delle prove. In ogni caso, l’eccepita violazione dell’art. 2697 c.c. non sussiste. In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura, difatti, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., anche da ultimo, tra le tantissime, Cass. n. 10254/2025) Nel caso che occupa, il Giudice regionale non ha sovvertito tale regola, avendo ritenuto che l’Ufficio avesse dimostrato – come era suo onere - la pretesa tramite la produzione in copia delle suddette notifiche delle cartelle presupposte. 3. Con la terza ragione di contestazione la contribuente s’è lamentata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 c.p.c., la violazione degli artt. 115 primo comma, c.p.c. e 46 d.lgs. n. 546/1992, in ragione della mancata dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio di talune partite da parte dei Comuni di Cittanova e Taurianova. Va premesso sul punto che l’agenzia delle Entrate ha dato conto che, alla luce degli sgravi operati, le contestazioni ancora in atto riguardano solo le seguenti cartelle: 094/2010/0024710916/000,094/2010/0021458701/000,094/201 0/0036808751/000,094/2011/0016299103/000,094/2012/00177 87179/000,094/2013/0020777318/000,094/2014/0008716514/0 00, nonché l’avviso 694/14010669402009/000 (TDKM000882008). Per tali ragioni, non rientrando le cartelle indicate alle pagine nn. 17 e 18 del ricorso tra quelle sopra indicate, detta censura va accolta. 4. Resta assorbito nelle valutazioni che precedono in ordine alle notifiche delle cartelle, l’esame del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con cui è stata lamentata la violazione degli artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992 per essere stato il tema della legittimità delle notifiche introdotto dalla contribuente solo in sede di appello. 5. Alla stregua di quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente alla terza censura. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, dichiarando cessata la materia del contendere per avvenuto sgravio limitatamente alle pretese di cui alle cartelle indicate alle pagine nn. 17 e 18 del ricorso per cassazione.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4538/2020 Numero sezionale 8375/2025 Numero di raccolta generale 6170/2026 Data pubblicazione 17/03/2026 7. Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate, stante il sopravvenuto annullamento automatico di parte della pretesa. P.Q.M. la Corte accoglie in parte il terzo motivo di ricorso principale, rigetta i primi due motivi e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiarando cessata la materia del conte