CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 19707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, agli effetti civili, avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere per estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di cui agli artt. 56, 614 cod. pen.; Letta la memora difensiva presentata in data 13 marzo 2026 dal difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Considerato che il primo ed unico motivo- con cui la ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte d'Appello correttamente ritenuto sussistente il dolo generico della ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputata, la quale era a conoscenza di non essere in possesso di alcun tutolo per entrare nell'appartamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M