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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29820/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 aprile 1951 avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'8 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la infondatezza del ricorso come da memoria acquisita agli atti sentito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è richiamato alle conclusioni prospettate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Bologna alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di induzione indebita e di corruzione impropria allo steso ascritti, così qualificati i fatti allo stesso ascritti, in origine contestati ai sensi degli artt. 317 e 319 -quater cod. pen. 2.

Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Bologna lo ha assolto dall'imputazione relativa alla corruzione impropria (così come ritenuta e riqualificata dal Tribunale), mantenendo fermo il giudizio di responsabilità per la contestata induzione indebita.

In ragione di tanto, la Corte del merito ha ridotto il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado nonché la misura della disposta confisca di valore resa ai sensi dell'ari: 322-ter cod. pen. 3.

In particolare secondo la conforme valutazione resa dai giudici del merito, il ricorrente, all'epoca dei fatti Comandante regionale della Guardia di Finanza dell'[OSCURATO:PERSONA], abusando della sua qualità, avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale di due società concessionarie a marchio Audi e Volkswagen, sottoposte a verifica fiscale da parte del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna, a concedergli in comodato gratuito una autovettura (una [OSCURATO:PERSONA]), successivamente acquistata dopo più di un anno.

Mezzo poi acquistato dall'imputato ad un prezzo di mercato evidentemente diverso ed inferiore rispetto a quello di acquisto in origine affrontato dalla società del Patelli.

4. Interpone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta con il primo motivo violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità della induzione indebita per la ritenuta insussistenza sia della condotta abusiva, sia della induzione provocata nel Patelli in conseguenza della prima, momenti costitutivi del reato ritenuto, inadeguatamente ricavati procedendo ad una indebita sovrapposizione dei due aspetti e comunque tratti da elementi inconducenti al fine.

4.1. In particolare, la solennità delle visite, ripetute, effettuate dal ricorrente presso la concessionaria del Patelli, anche se contestualizzate nel periodo di esecuzione delle verifiche fiscali operate presso le società del suddetto e pur a voler valorizzare il rapido riferimento alle stesse effettuato in occasione di uno di tali incontri in esito ad una sollecitazione dell'imprenditore, non consentirebbero, ad avviso della difesa, di dare corpo all'estremo della induzione perché rappresentative di aspetti in fatto inidonei a concretare la vis persuasiva considerata dalla fattispecie ritenuta.

Né, ancora, potrebbero rilevare nell'ottica dell'abuso, perché al più espressivi, in assenza di ulteriori argomentazioni a supporto, di una tipica ipotesi di suggestione autoindotta o di una forma di pressione ambientale che, a fronte della comprovata distanza tenuta dal Minervini rispetto alle dette verifiche, non potevano condurre alla configurabilità del reato ritenuto.

4.2. Si adduce, ancora, vizio di motivazione in relazione sia alla data di ritenuta conclusione del contratto di comodato gratuito stipulato dal Patelli con l'imputato, sia al nesso corrente tra la condotta assertivamente induttiva e l'utilità conseguita.

Sotto il primo versante, il comodato, secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale, risalirebbe al 17 ottobre 2010 ( periodo nel quale erano ancora in corso le due verifiche fiscali operate dal Nucleo di Polizia Tributaria), conclusione non supportata da alcun elemento probatorio ed anzi smentita dalle acquisizioni istruttorie, atteso che la documentazione in atti consentiva di affermare che l'auto venne acquistata dalla concessionaria il 18 ottobre di quello stesso anno, immatricolata il 27 dello stesso mese, concessa in comodatc in due occasioni a soggetti diversi dal Minervini e poi a quest'ultimo solo in data 21/22 dicembre, quando le due verifiche erano state concluse.

Peraltro, a volerne seguire l'assunto, la sentenza, secondo la difesa, sarebbe gravemente contraddittoria e illogica perché l'utilità ottenuta! indebitamente dal ricorrente sarebbe addirittura anteriore alla stessa condotta induttiva (realizzatasi secondo lo stesso assunto seguito in sentenza nel novembre del 2010 allorquando il Minervini e il Patelli avrebbero espressamente discusso della verifica in corso in quel momento presso la concessionaria a marchio Volkswagen).

4.3. Con gli ultimi due motivi si prospetta un vizio di motivazione perché la Corte, senza argomentare con puntualità rispetto alla utilità effettivamente conseguita dal Minervini, non avrebbe precisato la data di consumazione del fatto ritenuto, che ad avviso della difesa dovrebbe comunque farsi risalire al momento della consegna dell'auto concessa in comodato gratuito ( 21/22 dicembre 2020), non rilevando al fine il periodo successivo sino alla data di acquisto del mezzo (intervenuto nel luglio del 2012) con conseguenti ricadute in termini di estinzione del reato per la prescrizione maturata, alla luce della pena edittale prevista per l'ipotesi di reato ritenuta, in data antecedente alla stessa decisione di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. La fondatezza dell'ultimo motivo di ricorso porta all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per la estinzione del real:o in ragione della prescrizione maturata in data antecedente alla sentenza gravata, dovendosi peraltro escludere che nella specie, alla luce degli altri motivi di doglianza, possa farsi applicazione del disposto di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2.

Secondo la ricostruzione in fatto validata dai giudici del merito con doppia valutazione conforme, l'imputato, all'epoca posto al vertice del Comando della Guardia di Finanza della [OSCURATO:PERSONA], pur essendo in corso una verifica che riguardava le concessionarie del Patelli ( da parte del Nucleo di polizia Tributaria territorialmente competente) ebbe a presentarsi presso l'azienda di quest'ultimo (che agiva sotto il marchio Volk:swagen), facendosi precedere da un preavviso realizzato dal responsabile della manutenzione dei mezzi della Guardia di Finanza (che intratteneva rapporti lavorativi con il Patelli per ragioni di ufficio), per poi manifestare, in occasione di più visite, il suo interesse per una autovettura (una Touareg), in seguito ottenuta in comodato gratuito (comprensivo anche delle spese di assicurazione e bollo, rimaste a carico della concessionaria) privo della indicazione di un termine di scadenza.

La consegna dell'auto, secondo indicazioni che la stessa difesa valorizza nel ricorso, sarebbe intervenuta nel dicembre del 2010 (tra il 21 e il 22 di quel mese) e si è pacificamente prolungata sino al luglio del 2012, momento nel quale l'imputato ebbe ad acquistare la detta aiuto ad un prezzo sostanzialmente coincidente con il valore di mercato assunto dal mezzo alla luce del deprezzamento patito lungo il tempo trascorso dalla data della consegna dello stesso a titolo di comodato gratuito.

3. La lettura della decisione impugnata dà dunque conto di uno schema lineare nel quale risulta inquadrata la fattispecie a giudizio, che può succintamente riassumersi nei termini seguenti.

Abusando della sua qualità, l'imputato avrebbe indotto il Patelli a cedergli l'auto in comodato gratuito con l'obiettivo, perseguito da quest'ultimo, di poter trarre un vantaggio da tale concessione in funzione della verifica che il personale della Guardia di Finanza, facente comunque parte del Comando diretto dal ricorrente, stava realizzando in quel determinato frangente temporale ai danni della impresa del comodante.

In questa cornice, non può revocarsi in dubbio che il fatto configurato ha visto nella cessione in comodato l'utilità destinata a cristallizzare gli estremi oggettivi dell'ipotesi di reato ritenuta.

E in tali termini del resto si esprime senza grandi incertezze la stessa sentenza gravata (si veda la pagina 24, dal secondo capoverso) laddove individua nel godimento gratuito del bene favorito dal comodato l'utilità essenzialmente ricavata dall'induzione, senza che il riferimento, pure reso, al corrispettivo di acquisto pagato alla data di intervenuta cessazione del comodato possa creare confusione sulla compiuta configurazione del fatto.

La fattispecie ritenuta dai giudici del merito, del tutto correttamente, non è stata infatti estesa sino ad assorbire, nell'utilità indebitamente percepita dal Minervini, l'acquisto dell'auto in questione, rimasto estraneo alla condotta stigmatizzata dai giudici del merito: il corrispettivo pagato dall'imputato, infatti, risulta espressamente definito siccome congruo rispetto al relativo valore di mercato; piuttosto, appare valorizzato solo per emarginare in termini quantitativi il vantaggio ricavato dal ricorrente in ragione del comodato gratuito pattuito, non a caso corrispondente (avuto riguardo alla differenza tra costo di acquisto stimato al momento del comodato e corrispettivo versato al momento della vendita) con la somma sottoposta a confisca quale indebito profitto lucrato in conseguenza della condotta illecita contestata (si veda la pagina 27 della sentenza, ultimi due capoversi).

4. In questa cornice, il momento di consumazione del reato ritenuto va identificato in quello di acquisizione della utilità promessa, nel caso coincidente, a sua volta, con quello di avvenuta consegna del mezzo, non rilevando al fine, né la data di stipula del comodato (inutilmente rimarcata in sentenza), né quella di avvenuta cessazione del citato rapporto contrattuale a titolo gratuito.

Il comodato gratuito è infatti un contratto reale che presuppone dunque la consegna del bene.

L'accordo in tal senso raggiunto dai contraenti, in una cornice esclusivamente penalistica, avrebbe avuto rilievo al più nell'ottica della mera promessa, parimenti utile a definire la consumazione di un reato, quale quello a giudizio, a consumazione anticipata, sempre che allo stesso non abbia fatto seguito, come nella specie, la materiale consegna del bene nel quale si è sostanziata l'utilità prospettata al soggetto qualificato, dando corpo alla conclusione del comodato in esame.

Per contro, non rileva la durata del comodato pattuito tra le parti.

Il reato si consuma al momento della consegna che già concreta l'indebito vantaggio lucrato dal soggetto qualificato: che poi questo vantaggio si correli ad un contrato di durata è aspetto che attiene al prolungarsi del godimento indebito e che fa gioco, al più, ai fini della intensità della condotta e del complessivo disvalore del fatto.

In tesi, ragionando diversamente, laddove, come nella specie, non risulti espressamente previsto un termine per la restituzione, la consumazione rimarrebbe del tutto indefinita nel tempo: ma il vantaggio funzionale alla cristallizzazione definitiva della condotta illecita si sostanzia sin dalla consegna del bene concesso gratuitamente, sicché è a questo momento e non al protrarsi nel tempo del godimento indebitamente ricavato che deve farsi riferimento nella individuazione del tempus commissi delicti. 5.Ciò premesso, va anche osservato che nel caso la sentenza non indica con precisione la data di consegna del bene; ma a tanto può validamente sopperirsi grazie al tenore delle stesse indicazioni difensive, che danno conto di una definizione del comodato intervenuta tra il 2:1. e il 22 dicembre del 2010, dopo che l'auto in questione, come indicato anche dai giudici del merito, una volta acquistata dalla concessionaria del Patelli, era stata data già concessa in uso ad altri soggetti, per ben più circoscritti ambiti temporali.

Ora, anche a prendere le mosse dalla data del 22 dicembre 2010 (la meno favorevole agli interessi del ricorrente), si perviene alla conclusione della intervenuta estinzione per prescrizione del reato in data antec:edente la sentenza di appello (8 giugno 2021).

Il tempo utile al fine, nella sua massima estensione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. e alla luce del limite edittale previsto per la fattispecie ritenuta (l'art 319 -quater cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca della sua entrata in vigore, considerato che i fatti sono antecedenti alla stessa e che in origine risultavano avvinti all'egida dell'ad 317 cod. pen.) è pari ad anni

10. Ne consegue che, anche a voler considerare la sospensione ex lege decretata dalla normativa emergenziale per la nota situazione pandemica, in assenza di altre ragioni di sospensione altrimenti emerse dalla disamina degli atti, si perviene ad una data di estinzione per prescrizione certamente anteriore a quella di definizione del gravame di appello. 6.Da qui la soluzione di cui al dispositivo, non ovviata dalle altre ragioni di doglianza nell'ottica volta alla verifica imposta dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Le contestazioni, addotte in termini di rilevata violazione di legge, cadute sugli estremi della fattispecie ritenuta e segnatamente sulla configurabilità dell'abuso della qualità e sul portato della induzione che avrebbe portato alla acquisizione della utilità contestata sono manifestamente infondate perchè neutralizzate senza incertezze dal motivare della decisione gravata, immune a censure prospettabili in questa sede (si veda la sentenza impugnata con riguardo, in particolare, ai punti da 13.3 a 13.5.).

L'assenza di immediate emergenze quanto alla concreta incidenza del ricorrente sulla verifica in corso risulta infatti certamente superata dall'inequivoco contegno concludente mostrato dall'imputato nella vicenda in questione, da ritenersi certamente confacente, per il ruolo rivestito all'epoca dal Minervini e per le modalità di instaurazione del contatto con il Patelli, sia all'abuso prevaricante contestato, sia alla induzione prospettata, anche alla luce del portato garantito dalla inequivoca contestualizzazione della condotta (correlata alla verifica in atto), vieppiù se filtrata da un aspetto logico assorbente che, a ben vedere, la difesa non ha mai chiarito: la motivazione utile a sostenere l'indiscusso vantaggio garantito dal comodato gratuito concesso al ricorrente, lungamente protrattosi nel tempo senza alcuna ragionevolezza economica e imprenditoriale da parte del comodante se non quella di un accordo indotto dall'abuso della qualità riferibile al ricorrente in costanza della verifica tributaria in corso.

Gli ulteriori rilievi prospettati dal ricorso, facendo leva su attriti vizi della motivazione, sul piano della logica seguita, non fanno comunque gioco nella specie, perché recessivi rispetto alla accertata causa di estinzione del reato.7.L'annullamento della sentenza impugnata impone, infine, d'ufficio, anche la revoca della confisca di valore relativa al profitto lucrato dall'imputato in ragione della condotta contestata, (confisca) disposta illegalmente dai giudici del merito valorizzando un dato normativo di riferimento all'epoca dei fatti non vigente (atteso che il riferimento al profitto del reato risulta introdotto nel portato dell'ultimo periodo del primo comma dell'art 323 -ter cod. pen. in forza della novella apportata dalla legge 6 novembre 2012 n. 150).

Aspetto questo che assorbe e rende indifferente al fine l'ulteriore tema relativo alla applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 578 -bis cod. proc. pen. relativamente a confische per equivalente correlate a condanne rese per reati estinti per prescrizione ma riferite a fatti commessi prima della entrata in vigo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 aprile 1951 avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'8 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la infondatezza del ricorso come da memoria acquisita agli atti sentito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è richiamato alle conclusioni prospettate con il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Bologna alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di induzione indebita e di corruzione impropria allo steso ascritti, così qualificati i fatti allo stesso ascritti, in origine contestati ai sensi degli artt. 317 e 319 -quater cod. pen. 2. Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Bologna lo ha assolto dall'imputazione relativa alla corruzione impropria (così come ritenuta e riqualificata dal Tribunale), mantenendo fermo il giudizio di responsabilità per la contestata induzione indebita. In ragione di tanto, la Corte del merito ha ridotto il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado nonché la misura della disposta confisca di valore resa ai sensi dell'ari: 322-ter cod. pen. 3. In particolare secondo la conforme valutazione resa dai giudici del merito, il ricorrente, all'epoca dei fatti Comandante regionale della Guardia di Finanza dell'[OSCURATO:PERSONA], abusando della sua qualità, avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale di due società concessionarie a marchio Audi e Volkswagen, sottoposte a verifica fiscale da parte del Nucleo di Polizia Tributaria di Bologna, a concedergli in comodato gratuito una autovettura (una [OSCURATO:PERSONA]), successivamente acquistata dopo più di un anno. Mezzo poi acquistato dall'imputato ad un prezzo di mercato evidentemente diverso ed inferiore rispetto a quello di acquisto in origine affrontato dalla società del Patelli. 4. Interpone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta con il primo motivo violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità della induzione indebita per la ritenuta insussistenza sia della condotta abusiva, sia della induzione provocata nel Patelli in conseguenza della prima, momenti costitutivi del reato ritenuto, inadeguatamente ricavati procedendo ad una indebita sovrapposizione dei due aspetti e comunque tratti da elementi inconducenti al fine. 4.1. In particolare, la solennità delle visite, ripetute, effettuate dal ricorrente presso la concessionaria del Patelli, anche se contestualizzate nel periodo di esecuzione delle verifiche fiscali operate presso le società del suddetto e pur a voler valorizzare il rapido riferimento alle stesse effettuato in occasione di uno di tali incontri in esito ad una sollecitazione dell'imprenditore, non consentirebbero, ad avviso della difesa, di dare corpo all'estremo della induzione perché rappresentative di aspetti in fatto inidonei a concretare la vis persuasiva considerata dalla fattispecie ritenuta. Né, ancora, potrebbero rilevare nell'ottica dell'abuso, perché al più espressivi, in assenza di ulteriori argomentazioni a supporto, di una tipica ipotesi di suggestione autoindotta o di una forma di pressione ambientale che, a fronte della comprovata distanza tenuta dal Minervini rispetto alle dette verifiche, non potevano condurre alla configurabilità del reato ritenuto. 4.2. Si adduce, ancora, vizio di motivazione in relazione sia alla data di ritenuta conclusione del contratto di comodato gratuito stipulato dal Patelli con l'imputato, sia al nesso corrente tra la condotta assertivamente induttiva e l'utilità conseguita. Sotto il primo versante, il comodato, secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale, risalirebbe al 17 ottobre 2010 ( periodo nel quale erano ancora in corso le due verifiche fiscali operate dal Nucleo di Polizia Tributaria), conclusione non supportata da alcun elemento probatorio ed anzi smentita dalle acquisizioni istruttorie, atteso che la documentazione in atti consentiva di affermare che l'auto venne acquistata dalla concessionaria il 18 ottobre di quello stesso anno, immatricolata il 27 dello stesso mese, concessa in comodatc in due occasioni a soggetti diversi dal Minervini e poi a quest'ultimo solo in data 21/22 dicembre, quando le due verifiche erano state concluse. Peraltro, a volerne seguire l'assunto, la sentenza, secondo la difesa, sarebbe gravemente contraddittoria e illogica perché l'utilità ottenuta! indebitamente dal ricorrente sarebbe addirittura anteriore alla stessa condotta induttiva (realizzatasi secondo lo stesso assunto seguito in sentenza nel novembre del 2010 allorquando il Minervini e il Patelli avrebbero espressamente discusso della verifica in corso in quel momento presso la concessionaria a marchio Volkswagen). 4.3. Con gli ultimi due motivi si prospetta un vizio di motivazione perché la Corte, senza argomentare con puntualità rispetto alla utilità effettivamente conseguita dal Minervini, non avrebbe precisato la data di consumazione del fatto ritenuto, che ad avviso della difesa dovrebbe comunque farsi risalire al momento della consegna dell'auto concessa in comodato gratuito ( 21/22 dicembre 2020), non rilevando al fine il periodo successivo sino alla data di acquisto del mezzo (intervenuto nel luglio del 2012) con conseguenti ricadute in termini di estinzione del reato per la prescrizione maturata, alla luce della pena edittale prevista per l'ipotesi di reato ritenuta, in data antecedente alla stessa decisione di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza dell'ultimo motivo di ricorso porta all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per la estinzione del real:o in ragione della prescrizione maturata in data antecedente alla sentenza gravata, dovendosi peraltro escludere che nella specie, alla luce degli altri motivi di doglianza, possa farsi applicazione del disposto di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2. Secondo la ricostruzione in fatto validata dai giudici del merito con doppia valutazione conforme, l'imputato, all'epoca posto al vertice del Comando della Guardia di Finanza della [OSCURATO:PERSONA], pur essendo in corso una verifica che riguardava le concessionarie del Patelli ( da parte del Nucleo di polizia Tributaria territorialmente competente) ebbe a presentarsi presso l'azienda di quest'ultimo (che agiva sotto il marchio Volk:swagen), facendosi precedere da un preavviso realizzato dal responsabile della manutenzione dei mezzi della Guardia di Finanza (che intratteneva rapporti lavorativi con il Patelli per ragioni di ufficio), per poi manifestare, in occasione di più visite, il suo interesse per una autovettura (una Touareg), in seguito ottenuta in comodato gratuito (comprensivo anche delle spese di assicurazione e bollo, rimaste a carico della concessionaria) privo della indicazione di un termine di scadenza. La consegna dell'auto, secondo indicazioni che la stessa difesa valorizza nel ricorso, sarebbe intervenuta nel dicembre del 2010 (tra il 21 e il 22 di quel mese) e si è pacificamente prolungata sino al luglio del 2012, momento nel quale l'imputato ebbe ad acquistare la detta aiuto ad un prezzo sostanzialmente coincidente con il valore di mercato assunto dal mezzo alla luce del deprezzamento patito lungo il tempo trascorso dalla data della consegna dello stesso a titolo di comodato gratuito. 3. La lettura della decisione impugnata dà dunque conto di uno schema lineare nel quale risulta inquadrata la fattispecie a giudizio, che può succintamente riassumersi nei termini seguenti. Abusando della sua qualità, l'imputato avrebbe indotto il Patelli a cedergli l'auto in comodato gratuito con l'obiettivo, perseguito da quest'ultimo, di poter trarre un vantaggio da tale concessione in funzione della verifica che il personale della Guardia di Finanza, facente comunque parte del Comando diretto dal ricorrente, stava realizzando in quel determinato frangente temporale ai danni della impresa del comodante. In questa cornice, non può revocarsi in dubbio che il fatto configurato ha visto nella cessione in comodato l'utilità destinata a cristallizzare gli estremi oggettivi dell'ipotesi di reato ritenuta. E in tali termini del resto si esprime senza grandi incertezze la stessa sentenza gravata (si veda la pagina 24, dal secondo capoverso) laddove individua nel godimento gratuito del bene favorito dal comodato l'utilità essenzialmente ricavata dall'induzione, senza che il riferimento, pure reso, al corrispettivo di acquisto pagato alla data di intervenuta cessazione del comodato possa creare confusione sulla compiuta configurazione del fatto. La fattispecie ritenuta dai giudici del merito, del tutto correttamente, non è stata infatti estesa sino ad assorbire, nell'utilità indebitamente percepita dal Minervini, l'acquisto dell'auto in questione, rimasto estraneo alla condotta stigmatizzata dai giudici del merito: il corrispettivo pagato dall'imputato, infatti, risulta espressamente definito siccome congruo rispetto al relativo valore di mercato; piuttosto, appare valorizzato solo per emarginare in termini quantitativi il vantaggio ricavato dal ricorrente in ragione del comodato gratuito pattuito, non a caso corrispondente (avuto riguardo alla differenza tra costo di acquisto stimato al momento del comodato e corrispettivo versato al momento della vendita) con la somma sottoposta a confisca quale indebito profitto lucrato in conseguenza della condotta illecita contestata (si veda la pagina 27 della sentenza, ultimi due capoversi). 4. In questa cornice, il momento di consumazione del reato ritenuto va identificato in quello di acquisizione della utilità promessa, nel caso coincidente, a sua volta, con quello di avvenuta consegna del mezzo, non rilevando al fine, né la data di stipula del comodato (inutilmente rimarcata in sentenza), né quella di avvenuta cessazione del citato rapporto contrattuale a titolo gratuito. Il comodato gratuito è infatti un contratto reale che presuppone dunque la consegna del bene. L'accordo in tal senso raggiunto dai contraenti, in una cornice esclusivamente penalistica, avrebbe avuto rilievo al più nell'ottica della mera promessa, parimenti utile a definire la consumazione di un reato, quale quello a giudizio, a consumazione anticipata, sempre che allo stesso non abbia fatto seguito, come nella specie, la materiale consegna del bene nel quale si è sostanziata l'utilità prospettata al soggetto qualificato, dando corpo alla conclusione del comodato in esame. Per contro, non rileva la durata del comodato pattuito tra le parti. Il reato si consuma al momento della consegna che già concreta l'indebito vantaggio lucrato dal soggetto qualificato: che poi questo vantaggio si correli ad un contrato di durata è aspetto che attiene al prolungarsi del godimento indebito e che fa gioco, al più, ai fini della intensità della condotta e del complessivo disvalore del fatto. In tesi, ragionando diversamente, laddove, come nella specie, non risulti espressamente previsto un termine per la restituzione, la consumazione rimarrebbe del tutto indefinita nel tempo: ma il vantaggio funzionale alla cristallizzazione definitiva della condotta illecita si sostanzia sin dalla consegna del bene concesso gratuitamente, sicché è a questo momento e non al protrarsi nel tempo del godimento indebitamente ricavato che deve farsi riferimento nella individuazione del tempus commissi delicti. 5.Ciò premesso, va anche osservato che nel caso la sentenza non indica con precisione la data di consegna del bene; ma a tanto può validamente sopperirsi grazie al tenore delle stesse indicazioni difensive, che danno conto di una definizione del comodato intervenuta tra il 2:1. e il 22 dicembre del 2010, dopo che l'auto in questione, come indicato anche dai giudici del merito, una volta acquistata dalla concessionaria del Patelli, era stata data già concessa in uso ad altri soggetti, per ben più circoscritti ambiti temporali. Ora, anche a prendere le mosse dalla data del 22 dicembre 2010 (la meno favorevole agli interessi del ricorrente), si perviene alla conclusione della intervenuta estinzione per prescrizione del reato in data antec:edente la sentenza di appello (8 giugno 2021). Il tempo utile al fine, nella sua massima estensione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. e alla luce del limite edittale previsto per la fattispecie ritenuta (l'art 319 -quater cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca della sua entrata in vigore, considerato che i fatti sono antecedenti alla stessa e che in origine risultavano avvinti all'egida dell'ad 317 cod. pen.) è pari ad anni 10. Ne consegue che, anche a voler considerare la sospensione ex lege decretata dalla normativa emergenziale per la nota situazione pandemica, in assenza di altre ragioni di sospensione altrimenti emerse dalla disamina degli atti, si perviene ad una data di estinzione per prescrizione certamente anteriore a quella di definizione del gravame di appello. 6.Da qui la soluzione di cui al dispositivo, non ovviata dalle altre ragioni di doglianza nell'ottica volta alla verifica imposta dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Le contestazioni, addotte in termini di rilevata violazione di legge, cadute sugli estremi della fattispecie ritenuta e segnatamente sulla configurabilità dell'abuso della qualità e sul portato della induzione che avrebbe portato alla acquisizione della utilità contestata sono manifestamente infondate perchè neutralizzate senza incertezze dal motivare della decisione gravata, immune a censure prospettabili in questa sede (si veda la sentenza impugnata con riguardo, in particolare, ai punti da 13.3 a 13.5.). L'assenza di immediate emergenze quanto alla concreta incidenza del ricorrente sulla verifica in corso risulta infatti certamente superata dall'inequivoco contegno concludente mostrato dall'imputato nella vicenda in questione, da ritenersi certamente confacente, per il ruolo rivestito all'epoca dal Minervini e per le modalità di instaurazione del contatto con il Patelli, sia all'abuso prevaricante contestato, sia alla induzione prospettata, anche alla luce del portato garantito dalla inequivoca contestualizzazione della condotta (correlata alla verifica in atto), vieppiù se filtrata da un aspetto logico assorbente che, a ben vedere, la difesa non ha mai chiarito: la motivazione utile a sostenere l'indiscusso vantaggio garantito dal comodato gratuito concesso al ricorrente, lungamente protrattosi nel tempo senza alcuna ragionevolezza economica e imprenditoriale da parte del comodante se non quella di un accordo indotto dall'abuso della qualità riferibile al ricorrente in costanza della verifica tributaria in corso. Gli ulteriori rilievi prospettati dal ricorso, facendo leva su attriti vizi della motivazione, sul piano della logica seguita, non fanno comunque gioco nella specie, perché recessivi rispetto alla accertata causa di estinzione del reato.7.L'annullamento della sentenza impugnata impone, infine, d'ufficio, anche la revoca della confisca di valore relativa al profitto lucrato dall'imputato in ragione della condotta contestata, (confisca) disposta illegalmente dai giudici del merito valorizzando un dato normativo di riferimento all'epoca dei fatti non vigente (atteso che il riferimento al profitto del reato risulta introdotto nel portato dell'ultimo periodo del primo comma dell'art 323 -ter cod. pen. in forza della novella apportata dalla legge 6 novembre 2012 n. 150). Aspetto questo che assorbe e rende indifferente al fine l'ulteriore tema relativo alla applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 578 -bis cod. proc. pen. relativamente a confische per equivalente correlate a condanne rese per reati estinti per prescrizione ma riferite a fatti commessi prima della entrata in vigo
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