CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 42586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio dall'annullamento pronunciato da questa Corte di cassazione con sentenza del 23 febbraio 2022, rigettava l'appello a suo tempo presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso al provvedimento del 10 luglio 2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disatteso una richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, alla quale il Barberino è sottoposto, con la misura meno gravosa degli arresti domiciliari. Rilevava il Tribunale dell'appello cautelare come la misura degli arresti domiciliari dovesse considerarsi inadeguata a fare fronte alle riconosciute esigenze di cautela nei riguardi del Barberino - indagato per avere partecipato ad un'associazione per delinquere dedita alla commissione di plurimi reati di frode fiscale in materia di iva e accise nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi, nonché per avere concorso nella commissione di reati di autoriciclaggio delle somme provento di quelle frodi - in ragione della eccezionale propensione a delinquere dallo stesso manifestata commettendo altri reati della medesima natura in diversi precedenti procedimenti penali nei quali era stato pure sottoposto all'applicazione di misure custodiali. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Barbarino, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 627 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disatteso le indicazioni formulate dalla Cassazione nella sentenza di annullamento della precedente decisione, riproponendo le medesime argomentazioni (relative all'accertato impiego di utenze telefoniche dedicate per le comunicazioni con altri componenti del sodalizio; alla irrilevanza della cessazione del rapporto di lavoro con la società Petrol-Fin; e alla ininfluenza delle vicende concernenti alle misure cautelari applicate in altri provvedimenti) che già erano state giudicate insufficienti con la sentenza rescindente del [OSCURATO:PERSONA]; nonché per avere il Tribunale valorizzato la circostanza della intervenuta violazione da parte del Barbarino delle prescrizioni inerenti ad altre misure di arresti domiciliari applicate in diversi procedimenti, dato non veritiero. Il difensore del ricorrente ha così chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio, non essendo necessario un ulteriore giudizio di merito perché inidoneo a colmare la situazione di vuoto accertata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il motivo dedotto in termini di violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale anche nel procedimento "de libertate" il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Pertanto, nel rispetto del principio di diritto statuito (e quindi con il limite di non ripetere i vizi già censurati e di non fondare la decisione su argomentazioni già ritenute illogiche o incomplete), egli mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella individuazione e valutazione dei dati emersi e può trarre il suo convincimento anche da elementi prima trascurati o successivamente acquisiti, ponendo, anche per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente e colmando i vuoti di motivazione censurati (così, tra le tante, Sez. 5, n. 1530 del 31/03/1999, Alongi, Rv. 214467). Di tale criterio ermeneutico il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione. Con la sentenza rescindente del 23 febbraio 2022 questa Corte di cassazione, dopo aver dichiarato inammissibili le doglianze afferenti alla sussistenza dei bisogni di cautela, aveva ritenuto gravemente carente la motivazione della prima ordinanza adottata sull'appello cautelare proposto ex art. 310 cod. proc. pen. dalla difesa del Barbarino "nella parte in cui spiega le ragioni per cui una misura diversa della custodia in carcere non sia capace di contrastare le ritenute esigenze cautelari". In particolare, questa Corte aveva evidenziato come a fronte del percorso argomentativo seguito dal Tribunale - che aveva scritto che "una misura di carattere meno afflittivo [della custodia in carcere], consentendo la libertà di movimento e di comunicazione del ricorrente, non sarebbe in grado di adeguatamente recidere il collegamento dello stesso con l'ambiente (soprattutto lavorativo) di provenienza, consentendo che si riproducano occasioni di contatto tali da favorire la ricaduta in azioni di tenore analogo a quelle contestate, così privando lo Stato di una adeguata tutela dei propri interessi di natura economica e fiscale" - non fosse stata fornitaradeguata spiegazione circa l'operatività del principio di adeguatezza della misura, tenuto conto della indeterminatezza del solo riferimento all'esistenza di una significativa limitazione della libertà dell'indagato di muoversi e di comunicare, che è dato che caratterizza la misura degli arresti domiciliari al pari di quella della custodia in carcere. A tale indicazione precettiva il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice di rinvio, ha risposto in maniera adeguata perché ha formulato una serie di valutazioni fattuali, soprattutto concernenti alla pluralità di vicende giudiziarie per reati della medesima natura nelle quali, in relativamente breve arco temporale, il Barbarino era risultato coinvolto: dunque, valorizzando elementi conoscitivi e connessi argomenti giuridici ulteriori rispetto a quelli che erano stati posti a fondamento della precedente decisione cassata da questo [OSCURATO:PERSONA]. 3. Anche le doglianze difensive riguardanti la violazione del principio di adeguatezza delle misure cautelari personali di cui all'art. 275, comma 1, cod. proc. pen., ed i connessi vizi di motivazione, sono prive di pregio. Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo la regola secondo akquale, in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio e di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano (in questo senso, tra le altre, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851; Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686; Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, dep. 2014, Alija, Rv. 258832). Di tale insegnamento il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione, evidenziando, con una motivazione congrua nella quale non è riconoscibile alcun vizio di manifesta illogicità, come la misura degli arresti domiciliari dovesse considerarsi inadeguata a fronteggiare il già riconosciuto rischio di recidiva, tenuto conto che l'imputato, resosi responsabile di gravi reati contro l'ordine pubblico e in violazione della disciplina fiscale nel settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi - delitti commessi con "particolare capacità elusiva delle indagini, persistenza delle condotte lungo diversi mesi, fitta rete di rapporti intrattenuti dall'indagato, messa a disposizione delle proprie competenze in favore del sodalizio, autonomo dinamismo operativo" - era risultato coinvolto in ben tre altri procedimenti penali aventi ad oggetto altre ma analoghe ipotesi delittuose, pendenti i primi due (nel 2017 e nel 2020) dinanzi all'autorità giudiziaria catanese e (nel 2018) dinanzi a quella palermitana, vicende nelle quali era stato pure sottoposto a misure custodiali. Né nella motivazione della ordinanza impugnata è ravvisabile alcuna lacuna argomentativa, considerato che i giudici di merito hanno convincentemente chiarito come il Barbarino avesse così manifestato una eccezionale propensione a delinquere maturata, sulla base dello sfruttamento di una sua fitta rete di contatti, anche indipendentemente dal suo ruolo (nel frattempo dismesso) di dipendente della Petrol-Fin, come confermato dal coinvolgimento nella vicenda della società Sebis, indicata dettagliatamente da quei giudici (con precisazione con la quale la difesa dell'odierno ha sostanzialmente omesso di confrontarsi); e come il prevenuto avesse in quella maniera confermato "l'assoluta incapacità di porre un freno ai propri istinti delittuosi (...) indicativ(a) della totale impossibilità di fare affidamento sulla sua capacità di autocontrollo", che rappresenta il presupposto per l'applicazione di una misura, quella degli arresti domiciliari, qualificata da Crxwa=ti discontinue e saltuarie forme di controllo da parte delle l-- i forze dell'ordine. In presenza di un apparato argomentativo coerente al precetto normativo di cui era stata sollecitata l'applicazione e convincente sotto l'aspetto della tenuta logica, le censure difensive formulate con il ricorso finiscono così per risultare non ammissibili perché finalizzate ad ottenere una rivalutazione alternativa delle emergenze processuali, cosa che non è consentita nel giudizio di legittimità. Né a differenti conclusioni può giungersi per il fatto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto menzione alla propensione dell'indagato "a violare le prescrizioni impostegli", in quanto non vi è riferimento alla mancata osservanza di specifici precetti inerenti a precedenti applicazioni di misure degli arresti domiciliari (che la difesa ha rappresentato non essere state mai formalmente contestate all'interessato). Al contrario, il Tribunale ha sottolineato di aver fondato il proprio giudizio di inadeguatezza degli arresti in casa, per un verso, sulla constatazione del fatto che il Barbarano fosse tornato a commettere i gravi delitti oggetto del presente procedimento senza "aver tratto alcun positivo insegnamento dal ripetuto contatto con l'autorità amministrativa e giudiziaria determinato dall'essere egli (stato in precedenza) indagato per fattispecie del medesimo tenore criminoso"; per altro verso, sull'accertata capacità del prevenuto di utilizzare utenze telefoniche intestate a soggetti terzi compiacenti, evidentemente impiegabili anche agli arresti in casa, così dimostrando una palese dimestichezza "a eludere i controlli di polizia". 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle