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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11953/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22963-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 4380/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria — [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia della C IP di [OSCURATO:PERSONA], ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di contraddittorio endoprocedimentale; che l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 41 d.P.R. n. 600/1973, art. 12, comma settimo,

1. n.212/2000, nella sostanza protestando che l'accertamento ex art. 41 citato possa essere adottato in assenza di contraddittorio preventivo.

Le garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della

1. n. 212 del 2000, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pure accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell'accertato, prescindono dal fatto che l'operazione abbia comportato contestazione di violazioni fiscali (Cass.

VI — 5 n. 24636/2017; n. 6219/2018).

Trattandosi di accertamento per mancata esposizione della dichiarazione dei redditi, la ricostruzione induttiva ex art. 41 d.P.R. n. 600/1973 non si è concretata sulla base di accessi nei locali di esercizio dell'attività professionale, bensì ricostruita "a tavolino".

Donde l'infondatezza del motivo; che con il secondo motivo si prospetta omessa pronuncia di su di un punto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non ave statuito sulla doglianza di carenza di legittimazione a ricevere l'atto impositivo per aver cessato l'attività e chiuso la partita iva l'anno precedente. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 22963 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -2- dagli atti (pag. 13 ricorso per cassazione) che la contribuente presentava in data 13 agosto 2008 dichiarazione di cessazione attività al 17 luglio 2008; la contestazione erariale oggetto del presente giudizio attiene alla mancata compilazione del modello unico 2009, per esporre i redditi maturati nell'anno 2008, o parte cli esso.

Il motivo è dunque infondato; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'Amministrazione; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte derricorrente ~10 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsori~ a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, 11 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] N_POLITANODEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22963-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 4380/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria — [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia della C IP di [OSCURATO:PERSONA], ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di contraddittorio endoprocedimentale; che l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 41 d.P.R. n. 600/1973, art. 12, comma settimo, 1. n.212/2000, nella sostanza protestando che l'accertamento ex art. 41 citato possa essere adottato in assenza di contraddittorio preventivo. Le garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della 1. n. 212 del 2000, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pure accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell'accertato, prescindono dal fatto che l'operazione abbia comportato contestazione di violazioni fiscali (Cass. VI — 5 n. 24636/2017; n. 6219/2018). Trattandosi di accertamento per mancata esposizione della dichiarazione dei redditi, la ricostruzione induttiva ex art. 41 d.P.R. n. 600/1973 non si è concretata sulla base di accessi nei locali di esercizio dell'attività professionale, bensì ricostruita "a tavolino". Donde l'infondatezza del motivo; che con il secondo motivo si prospetta omessa pronuncia di su di un punto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non ave statuito sulla doglianza di carenza di legittimazione a ricevere l'atto impositivo per aver cessato l'attività e chiuso la partita iva l'anno precedente. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 22963 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- dagli atti (pag. 13 ricorso per cassazione) che la contribuente presentava in data 13 agosto 2008 dichiarazione di cessazione attività al 17 luglio 2008; la contestazione erariale oggetto del presente giudizio attiene alla mancata compilazione del modello unico 2009, per esporre i redditi maturati nell'anno 2008, o parte cli esso. Il motivo è dunque infondato; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'Amministrazione; PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte derricorrente ~10 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsori~ a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, 11 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] N_POLITANODEPOSITATO I
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