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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 31746/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure in ordine alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( v. pg. 4 della sentenza); Ritenuto che le cnsure in ordine alla pena, alla esclusione della recidiva ed all'aumento di pena per la continuazione sono manifestamente infondati rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 4, ibidem) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27.5.2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure in ordine alla omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( v. pg. 4 della sentenza); Ritenuto che le cnsure in ordine alla pena, alla esclusione della recidiva ed all'aumento di pena per la continuazione sono manifestamente infondati rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 4, ibidem) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022
Sentenza Cassazione n. 31746/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris