Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 49336/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEsa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo e l'inammissibilità deve essere dichiarata con procedura de plano, così come previsto dall'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen., riformulato dalla legge n. 103 del 2017.

In particolare, la sentenza è stata emessa il 9 giugno 2021 con riserva del deposito delle motivazioni entro 90 giorni e, quindi, entro 1'8 settembre 2021.

Il termine per l'impugnazione era quindi di 45 giorni dal deposito della sentenza, con decorrenza dall' 8 settembre 2021 e scadenza al 20 ottobre 2021.

Il ricorso è stato depositato solo il 10 novembre 2021 e, conseguentemente, deve ritenersi tardivo.

Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna dell'imputato alta pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 9 settembre 2022 Il Cons4 - e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEsa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Il ricorso è inammissibile perché tardivo e l'inammissibilità deve essere dichiarata con procedura de plano, così come previsto dall'art. 610, comma 5 bis, primo periodo, cod. proc. pen., riformulato dalla legge n. 103 del 2017. In particolare, la sentenza è stata emessa il 9 giugno 2021 con riserva del deposito delle motivazioni entro 90 giorni e, quindi, entro 1'8 settembre 2021. Il termine per l'impugnazione era quindi di 45 giorni dal deposito della sentenza, con decorrenza dall' 8 settembre 2021 e scadenza al 20 ottobre 2021. Il ricorso è stato depositato solo il 10 novembre 2021 e, conseguentemente, deve ritenersi tardivo. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna dell'imputato alta pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 9 settembre 2022 Il Cons4 - e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49336/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris