CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 50696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso - con cui si denuncia la mancata verifica del consenso e la difformità tra pena concordata e quella applicata; l'omessa esclusione della recidiva; l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva - esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. La censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Deve inoltre rimarcarsi come non siano prospettati elementi rappresentativi di una mancata verifica del consenso o di una difformità rispetto alla pena concordata, dal momento che quella irrogata è del tutto coincidente con quella indicata nel verbale in cui è stato espresso il consenso delle parti, non rilevando da un lato il refuso riguardante la menzione di altro soggetto, che figura nelle premesse della motivazione, e dall'altro l'ulteriore refuso riferito alla pena finale indicata prima del conteggio, poi peraltro correttamente indicata alla luce delle operazioni di computo, pena che corrisponde a quella riportata nel dispositivo. Per il resto risulta corretta l'applicazione della recidiva e del giudizio di comparazione, senza che possano profilarsi vizi al riguardo deducibili. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2023 Il Consigliere e nsor