CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02571/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di VENEZIA; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relative alla sussistenza sia di una violazione di legge, relativamente all'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, sia di un vizio della motivazione, che sarebbero asseritamente riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del 17/10/2024 del Magistrato di sorveglianza di Padova, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato sopra detto, relativamente a otto semestri, che vanno dal 24/06/2020 al 23/06/2024 (viene posta specificamente a fondamento della decisione reiettiva l'esistenza - a carico del ricorrente ed entro il suddetto arco temporale - di due condotte disciplinarmente rilevanti, nonché l'essere egli ancora imputato per gravi reati); [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione siano interamente versate in fatto (si lamenta, infatti, il mancato confronto con le deduzioni difensive, oltre che la natura risalente dei reati in relazione ai quali il soggetto è in attesa di giudizio) e non si confrontino con la struttura motivazionale adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia, appunto, sulla ritenuta gravità degli elementi sopra detti, valutati dai Giudici di sorveglianza quali fattori evocativi di una mancata adesione del condannato all'opera di rieducazione, posta a fondamento dell'invocato beneficio penitenziario ex art. 54 Ord. pen.; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che le censure difensive sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà; [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08