CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 10860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 168-38662/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, il primo dei quali teso a sollecitare una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (minaccia alla persona) che qualificano la fattispecie complessa in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito. E' costante l'insegnamento di questa Corte, per cui -nella perfetta inconsistenza dei motivi spesi in punto di violazione di legge- il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito, non già l'unica possibile logica lettura, ma solo una delle possibili differenti (peraltro illogiche) letture. 1.1. la Corte di merito ha dunque logicamente identificato un efficace nesso funzionale (impunità e profitto) tra la minaccia portata nel simulare il possesso e l'offesa con arma e l'avvenuta spoliazione. 1.2. il secondo motivo, in tema di non corretto apprezzamento della recidiva qualificata, non è accompagnato da alcun corredo dimostrativo (difetta l'allegazione del certificato del casellario), sì da determinarne la inammissibilità per non autosufficienza. 1.3. Il terzo motivo, speso in termini di non condivisa equivalenza tra circostanze generiche e recidiva è conseguentemente inammissibile, avendo la Corte di merito sul punto apprezzato la recidiva qualificata; del resto il bilanciamento tra circostanze di segno diverso soggiace ad apprezzo discrezionale del giudice di merito, che se, come in questo caso, adeguatamente motivato si sottrae alla censura di legittimità. 1.4. Del pari è a dirsi quanto alla censurata negazione della circostanza attenuante di aver provocato un danno patrimoniale di particolare tenuità, avendo sul punto la Corte valorizzato la natura plurioffensiva del delitto di rapina e, dunque, la recessività dell'elemento solo patrimoniale del danno. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della 168-38662/2021 causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rr