CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16982/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dii Gotto n. 97/2025depositata il 29/9/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del960.000,00 in prededuzione a titolo di occupazione sine titulo di uncomplesso immobiliare sito in Giammoro – Pace del Mela dalla data didichiarazione del fallimento (5 ottobre 2012) sino all’ottobre 2020. IlNumero registro generale 22941/2025Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 16982/2026Data pubblicazione 30/05/2026creditore ha dedotto la nullità del contratto di locazione novennale per €96.000,00 oltre IVA annui, stipulato in data 23 agosto 2004 e rinnovatosi,oggetto di lodo arbitrale del 21 ottobre 2019, dichiarato esecutivo in data25 febbraio 2020.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha rigettato la domanda inaccoglimento della exceptio doli della curatela del fallimento, ritenendoche il contratto fosse stato stipulato tra parti correlate.3. Questa Corte, con ordinanza n. 9234/2024, ha cassato con rinvio ildecreto, ritenendo irrilevante l’exceptio doli a fronte di una domanda diammissione di un credito per indennità di occupazione sine titulo, fonte diresponsabilità extracontrattuale.4. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nel giudizio di rinvio, haaccolto parzialmente l’opposizione, ammettendo il credito solo per la partematurata successivamente alla pronuncia del lodo, accertando per taleperiodo la consapevolezza della curatela di avere occupato l’immobile inassenza di un valido titolo contrattuale. Per quanto qui rileva, il Tribunaleha ritenuto che la declaratoria di nullità del contratto fosse intervenuta,dopo la dichiarazione di fallimento, per effetto del lodo arbitrale del 19/21ottobre 2019, laddove in precedenza il contratto di locazione sarebbeproseguito in forza dell’art. 80 l.fall., senza che il curatore fosseconsapevole della assenza di un valido titolo negoziale.5. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a sei motivi, cuiresiste con controricorso il fallimento. Entrambe le parti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 384, secondo comma,cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenutorilevante, quale presupposto dell’indennizzo per la detenzione sine titulo,lo stato soggettivo di dolo o colpa del curatore. Il ricorrente denuncia iln. 22941/2025 R.G.Numero registro generale 22941/2025Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 16982/2026Data pubblicazione 30/05/2026contrasto di una simile statuizione con il principio di diritto enunciato dalgiudice rescindente, che, sul punto, ha affermato l’irrilevanza dello statosoggettivo dell’occupante ai fini del riconoscimento dell’indennità dioccupazione.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2033 e 1147 cod.civ., nella parte in cui il giudice del rinvio ha ritenuto opponibile alcreditore, in tema di indebito oggettivo conseguente alla caducazione delcontratto di locazione, lo stato soggettivo dell’accipiens ai fini delriconoscimento del credito derivante la detenzione sine titulo. Deduceparte ricorrente che la disciplina della ripetizione dell’indebito non puòimplicare ingiustificati arricchimenti di una parte ai danni dell’altra. Inparticolare, ove in caso di contratto di locazione dichiarato nullo non siadata azione per la ripetizione dei canoni corrisposti, non può negarsi dirittoall’equo indennizzo del locatore, perché il conduttore lucrerebbe dallanullità, in questo caso, una utilitas senza corrispettivo a prescindere daglistati soggettivi.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.1148 cod. civ., per avere il giudice del rinvio ritenuto che l’assenza dellaconsapevolezza della Curatela di occupare il bene di Airon RE in assenza diun valido titolo giuridico escludesse il diritto all’indennizzo sino alla data dipronuncia della nullità del contratto di locazione. Si osserva che ilconduttore è detentore e non possessore dell’immobile, per cui non puòessere applicato il principio secondo cui al possessore possono chiedersi ifrutti con decorrenza dalla domanda.4. Con il quarto motivo si deduce, in via gradata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2033 e1148 cod. civ., nonché dell’art. 80, terzo comma, l.fall., nella parte in cui ilgiudice del rinvio ha ritenuto che la consapevolezza della altruità del benen. 22941/2025 R.G.Numero registro generale 22941/2025Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 16982/2026Data pubblicazione 30/05/2026occupato dal Curatore sia intervenuta soltanto all’atto della pronuncia dinullità del contratto di locazione. Deduce il ricorrente la violazione dell’art.1148 cod. civ., secondo cui il possessore di buona fede risponde dei fruttisuccessivi alla domanda giudiziale, non avendo il giudice del rinvio tenutoconto della domanda di sfratto per morosità del 13 luglio 2016 e dell’attodi accesso al giudizio arbitrale notificato il 20 settembre 2018, osservandoche la costituzione del Fallimento in seno al giudizio arbitrale, dove è stataeccepita la nullità del contratto, implicherebbe la volontà del curatore dinon proseguire il contratto di locazione.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.,dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., nonché del D.M. n. 55/2014 edel DM n. 147/2022, avendo il giudice del rinvio - a fronte della notaspese in atti, contenente specifica indicazione delle tariffe professionali diriferimento in epigrafe richiamate per ciascuna fase – applicato alla fasedella domanda di ammissione al passivo la tariffa del D.M. 55/2014, chenon prevedeva per tale fase un onorario, anziché la tariffa del D.M.147/2022, liquidando € 150,00, anziché applicare la tariffa vigente all’attodella sua definizione.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc.civ., per avere parzialmente compensato le spese per il giudizio diopposizione allo stato passivo e per il giudizio di rinvio, atteso che lariduzione, anche sensibile, della pretesa non comporta reciprocasoccombenza.7. Il primo motivo è fondato. Diversamente da quanto dedotto dalcontroricorrente, questa Corte (Cass., n. 9234/2024) ha espressamenteenunciato il principio di diritto non solo in relazione all’exceptio doli, maanche in relazione al riconoscimento dell’indennità di occupazione,propriamente attinente a una azione aquiliana, laddove afferma che «iln. 22941/2025 R.G.Numero registro generale 22941/2025Numero sezionale 2171/2026Numero di raccolta generale 16982/2026Data pubblicazione 30/05/2026rapporto di locazione doveva considerarsi già caducato alla data delfallimento, a seguito della dichiarazione di nullità dell’originario contratto;con la conseguenza che la protrazione della detenzione del bene da partedel curatore risultava carente di titolo giuridico e, quindi, fonte diresponsabilità extracontrattuale, quand’anche il verificarsi di siffattasituazione non fosse imputabile a dolo o a colpa dell’organo dellaprocedura ma dovesse considerarsi dipendente da necessità contingenti oda prevalenti interessi della massa (cfr. Cass. 17801/2019, Cass.4190/1998)». Principio, peraltro, del tutto consolidato (Cass., n.20148/2017; Cass., n. 20191/2017; 18287/2024).8. Il decreto impugnato, nella parte in cui ha dato rilievo all’elementosoggettivo del curatore ai fini della domanda del creditore, non ha fattocorretta applicazione del suddetto principio e, in accoglimento del primomotivo, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame. Rimaneassorbito l’esame degli ulteriori motivi. È rimessa al giudice del rinvioanche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli ulteriorimotivi, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto con rinvioper nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in diversacomposizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/5/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 22941/2025 R.G.