CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 42605/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 18/06/2021 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18 giugno 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 18 ottobre 2019 del GUP del Tribunale di Parma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati degli art. 8 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. La difesa dell'imputato ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge, di norme processuali nonché il vizio di motivazione, perché i Giudici non avevano spiegato le ragioni per cui gli era stato attribuito il ruolo di amministratore di fatto della cartiera che aveva operato la frode. Lamenta che la sua colpevolezza era fondata sullo stralcio di una relazione peritale usata in altro procedimento penale e che i Giudici non avevano acquisito e verificato i verbali di sequestro, le fatture e i libretti degli assegni. Con il secondo denuncia la violazione di norme processuali per intervenuta prescrizione del reato del capo C), consistente nella violazione dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, consumato il 18 settembre 2020 e prescritto prima della pronuncia di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché consiste in una generica deduzione di fatto che non sottopone a critica la sentenza di secondo grado, ma si limita ad agitare questioni in merito all'acquisizione della prova, dopo che il primo grado era stato definito con il rito abbreviato. I Giudici hanno accertato che la [OSCURATO:SOCIETA]., che all'epoca delle indagini aveva già un amministratore giudiziario nominato in data 26 febbraio 2015 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di prevenzione antimafia a carico dell'imputato concorrente [OSCURATO:PERSONA], era stata costituita a servizio di altre società, quali Secav, [OSCURATO:PERSONA], Giglio, Emmeffe, proprio per compiere le frodi fiscali. Dalla sintesi dei motivi di appello in sentenza non risulta che il ricorrente abbia contestato l'acquisizione dei documenti depositati in altro procedimento, ma la loro interpretazione. La Corte territoriale ha dichiarato pienamente utilizzabile la relazione peritale acquisita nel presente procedimento, sia pure non nella sua versione integrale, nella quale si legge che erano stati sequestrati presso il [OSCURATO:PERSONA] le fatture e i libretti di assegni relativi non solo all'impresa Vertinelli, ma anche alla [OSCURATO:PERSONA] e alla stessa Secav. Inoltre, era stato proprio l'imputato che aveva incaricato un contabile di tenere le scritture sia della Vertinelli che della [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, in adesione ai principi di diritto enucleati da Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelly, Rv. 277540-01, i Giudici hanno correttamente desunto da tale atto gestorio, nonché dalla disponibilità sia delle fatture che dei libretti degli assegni che il ricorrente era l'amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. E' fondato invece il secondo motivo di ricorso. Infatti, il reato del capo C), consistente nell'indebita compensazione di crediti inesistenti per euro 54.261,98, è stato commesso, come da contestazione, il 18 marzo 2013, per cui si è estinto per prescrizione il 18 settembre 2020, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado del 18 giugno 2021. L'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000 non ha infatti contemplato il reato dell'art. 10-quater nel novero dei reati per cui vi è l'aumento dei termini di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] (sent. n. 12602 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Rv. 266819-01) consentono il rilievo officioso da parte del giudice di legittimità della prescrizione maturata prima della sentenza di appello anche se il motivo sia stato devoluto nel ricorso per la prima volta. [OSCURATO:PERSONA] (sent. n. 6903 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, Rv. 268966-01) hanno stabilito poi che l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al solo reato del capo C) per il quale si è maturata la prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena, mentre per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo C) perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 20 settembre