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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07998/2023

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domic iliato all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 268/6/2021 della Commissione tributaria regionale delVeneto, depositata il l’8 febbraio 2021; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; TRIBUTIRilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Veneziache aveva rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento relativ o ad IRPEF e IVA per l’anno d’imposta 2013.

Avverso la sentenzadella CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diun motivo.

L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso.

Considerato che: Va preliminarmente rilevato che il contribuente ha depositato istanza con la quale, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo sino al 10 luglio 2023.

L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».

Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

Sulla base delle disposizioni innanzi richiamate l’istanza di sospensione del processo avanzata dal contribuente deve essere quindi accolta.

Il processo va dunque sospeso sino al 10 luglio 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il processo sino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domic iliato all’indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 268/6/2021 della Commissione tributaria regionale delVeneto, depositata il l’8 febbraio 2021; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; TRIBUTIRilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Veneziache aveva rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento relativ o ad IRPEF e IVA per l’anno d’imposta 2013. Avverso la sentenzadella CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base diun motivo. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che il contribuente ha depositato istanza con la quale, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo sino al 10 luglio 2023. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia». Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Sulla base delle disposizioni innanzi richiamate l’istanza di sospensione del processo avanzata dal contribuente deve essere quindi accolta. Il processo va dunque sospeso sino al 10 luglio 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il processo sino al 10 luglio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così d
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