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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34278/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 17 febbraio 2023, con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione impugnata, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in un anno di reclusione.

Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 24 novembre 2013, peraltro non contestati da Martinelli, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla sua posizione, essendo incontroverse le violazioni della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che gli era stata applicata dal Tribunale di Bari il 13 febbraio 2013.

Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento ulteriori valutazioni, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, "fushaj, Rv. 266591 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q.114.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 17 febbraio 2023, con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione impugnata, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in un anno di reclusione. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 24 novembre 2013, peraltro non contestati da Martinelli, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla sua posizione, essendo incontroverse le violazioni della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che gli era stata applicata dal Tribunale di Bari il 13 febbraio 2013. Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento ulteriori valutazioni, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, "fushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 34278/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris