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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 73/2017

ECLI:EU:C:2017:956
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CC0554

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 7 dicembre 2017 ( 1 ) Causa C‑554/16 EP Agrarhandel GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Agricoltura – Articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009 – Decisione 2001/672/CE della [OSCURATO:PERSONA] nel testo di cui alla decisione 2010/300/UE – Premio per vacca nutrice – Movimenti di bovini a partire da diverse aziende e a destinazione di pascoli siti in zone di montagna – Termine per la comunicazione delle informazioni soggette a notifica – Effetti del mancato rispetto del termine sull’ammissibilità al beneficio del premio»

I. Introduzione

1. Ai fini del rispetto di un termine occorre fare riferimento al momento dell’invio o della ricezione delle informazioni che devono essere notificate? Quali effetti derivano da una notifica tardiva?

2. Le suddette questioni si pongono nel contesto di una decisione con cui, in conseguenza dell’asserita tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo, la competente autorità austriaca ha respinto la richiesta della EP Agrarhandel GmbH di concessione del premio per vacca nutrice per l’anno 2011 con riferimento a oltre 40 bovini.

3. Nella specie la Corte è chiamata a pronunciarsi, anzitutto, sulle modalità di rispetto del termine ed, eventualmente, sugli effetti del mancato rispetto del termine di notifica sull’ammissibilità degli animali al beneficio del premio.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. Il contesto normativo dell’Unione applicabile nella specie è determinato dal regolamento n. 1760/2000 ( 2 ) sull’identificazione e la registrazione dei bovini, dalla decisione 2001/672/CE della [OSCURATO:PERSONA] nella versione della decisione 2010/300/UE ( 3 ), emanata sulla base dell’articolo 7 di detto regolamento, e dal regolamento (CE) n. 73/2009 ( 4 ) sui regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola unitamente ai suoi regolamenti di esecuzione (CE) n. 1121/2009 ( 5 ) e (CE) n. 1122/2009 ( 6 ). – Regolamento n. 1760/2000 e decisione 2001/672

5. In limine, occorre richiamare il considerando 7 del regolamento n. 1760/2000, che così recita: «Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata».

6. L’articolo 3, primo comma, del regolamento n. 1760/2000 descrive il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini nei seguenti termini: «Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi: a) marchi auricolari per l’identificazione dei singoli animali; b) basi di dati informatizzate; c) passaporti per gli animali; d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda».

7. Il successivo articolo 7, paragrafo 1, disciplina gli obblighi dei detentori di animali nel contesto del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini nei seguenti termini: «Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori: – tiene un registro aggiornato, – non appena la banca dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all’autorità competente — entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni — tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data.

Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo e definire le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati a pascolare durante l’estate in diverse zone di montagna».

8. Sulla base del paragrafo 1, secondo trattino, secondo periodo, del medesimo articolo 7, la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato la decisione 2001/672 che stabilisce regole specifiche per l’arrivo al pascolo estivo.

9. In limine, occorre richiamare il considerando 3 della decisione de qua, ai sensi del quale: «Le regole specifiche debbono essere stabilite in modo che sia possibile localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento».

10. L’articolo 2 della decisione 2001/672 disciplina, al paragrafo 2, le informazioni da notificare.

Il successivo paragrafo 4 fissa il termine di notifica che i detentori di animali sono chiamati a rispettare: «Le informazioni contenute nell’elenco di cui al paragrafo 2 sono introdotte nella banca dati nazionale relativa ai bovini al più tardi sette giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo».

11. La decisione 2010/300 ha modificato l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 nei seguenti termini: «Le informazioni contenute nell’elenco di cui al paragrafo 2 sono comunicate all’autorità competente conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo».

12. A termini del considerando 5 della decisione medesima, la modifica dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 si fonda sulle seguenti considerazioni: «A determinate condizioni, gli animali di aziende diverse destinati allo stesso pascolo estivo in zone di montagna, vi arrivano dopo un periodo superiore a sette giorni.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi inutili, i termini previsti nella decisione 2001/672/CE devono essere pertanto adeguati per tener conto di tale eventualità pratica senza compromettere la tracciabilità». – Regolamento n. 73/2009

13. Il regolamento n. 73/2009 contiene norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

14. Il titolo II di tale regolamento detta disposizioni generali relative ai pagamenti diretti.

Gli articoli 21 e 23 disciplinano riduzioni ed esclusioni in caso di mancata osservanza delle norme di ammissibilità e in caso di inadempienza alle regole della condizionalità concernenti gli agricoltori.

15. Il titolo III del regolamento medesimo disciplina il regime di pagamento unico slegato dalla produzione.

Il titolo IV concerne gli altri regimi di aiuto (diversi dal suddetto pagamento unico).

Il primo capitolo di detto titolo («Regimi di aiuto comunitari») contempla, nella sezione 11, i pagamenti per i bovini.

16. L’articolo 111 del regolamento n. 73/2009 disciplina, a tal riguardo, il premio per vacca nutrice: «1.

L’agricoltore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, su domanda, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici (“premio per vacca nutrice”).

Si tratta di un premio annuo concesso per anno civile e per agricoltore nei limiti di massimali individuali.

2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un agricoltore: a) (…) b) (…) Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo purché l’agricoltore detenga, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici non inferiore al 60% e un numero di giovenche non superiore al 40% del numero per il quale è stato richiesto il premio (…)».

17. Nella stessa sezione di tale regolamento, all’articolo 116, è disciplinato il premio all’abbattimento.

L’articolo 117, anch’esso disciplinato all’interno di detta sezione, reca il titolo «Norme comuni relative ai premi» e contiene la seguente disposizione: «Per beneficiare dei pagamenti di cui alla presente sezione, gli animali sono identificati e registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000.

Nondimeno, un animale è considerato ammissibile al pagamento anche nel caso in cui le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1760/2000 siano state comunicate all’autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione di tale animale, come stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2, del presente regolamento». – Regolamento n. 1121/2009

18. Il regolamento n. 1121/2009 contiene regole di applicazione dei regimi di sostegno a favore degli agricoltori previsti al titolo IV del regolamento n. 73/2009.

Tra di essi rientra il premio per vacca nutrice disciplinato nell’articolo 111 di quest’ultimo regolamento.

19. L’articolo 61 del regolamento n. 1121/2009 stabilisce regole in materia di periodo di detenzione che, in base all’articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 73/2009, costituisce un presupposto del premio per vacca nutrice: «Il semestre di detenzione di cui all’articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 ha inizio il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, lo Stato membro che si avvale della facoltà prevista all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 fissa la data di inizio del periodo di cui al primo comma del presente articolo». – Regolamento n. 1122/2009

20. Nella sua parte II, il regolamento n. 1122/2009 contiene disposizioni di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo previsto nel capitolo 4 del titolo II («Disposizioni generali relative ai pagamenti diretti») del regolamento n. 73/2009.

21. L’articolo 63 del regolamento n. 1122/2009 detta disposizioni in materia di determinazione della base di calcolo degli aiuti da concedersi.

I suoi paragrafi 3 e 4 così recitano: «3.

Fermi restando gli articoli 65 e 66, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati.

4. Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti: a) un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini; b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi.

In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell’ambito di tale sistema, si applica l’articolo 21».

B. Diritto nazionale

22. In base all’articolo 12 della Direktzahlungs-Verordnung (regolamento sui pagamenti diretti) ( 7 ) austriaca, le corrispondenti informazioni nella banca dati elettronica dei bovini valgono come domanda di premio per vacca nutrice.

23. In base al successivo articolo 13, paragrafo 1, si considera come richiedente l’agricoltore che, alla data del 1 o gennaio, del 16 marzo o del 10 aprile, detenga le vacche nutrici ammissibili al premio e per la cui azienda sia stata presentata una domanda unica per l’anno interessato.

In base al paragrafo 2 della disposizione medesima, il periodo di detenzione di cui all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 inizia a decorrere il 2 gennaio; per le vacche nutrici che si vanno ad aggiungere dopo il 1 o gennaio dell’anno considerato esso inizia a decorrere il 17 marzo e per le vacche nutrici che si vanno ad aggiungere dopo il 16 gennaio di ciascun anno l’11 aprile.

24. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung (regolamento sull’identificazione dei bovini) ( 8 ) austriaca, l’arrivo al pascolo estivo può essere notificato per posta oppure online.

Le altre notifiche possono avvenire anche a mezzo telefono.

A norma del successivo paragrafo 6, ai fini del rispetto del termine per la notifica dell’arrivo al pascolo montano fa fede il ricezione.

III. Procedimento principale e procedimento dinanzi alla Corte

25. Ricorrente nel procedimento principale è l’EP Agrarhandel GmbH.

Il 17 giugno 2011 una parte della sua mandria di mucche veniva condotta a un pascolo sito in una zona di montagna.

Il 30 giugno successivo, la suddetta società presentava alla posta la notifica dell’arrivo al pascolo montano.

In base al timbro di entrata, tale notifica perveniva all’autorità competente il 7 luglio seguente.

26. Con provvedimento del 28 marzo 2012, sulla base delle informazioni contenute nella banca dati elettronica, l’autorità competente concedeva alla EP Agrarhandel GmbH, per l’anno 2011, premi per bovini per EUR 398,00.

Avverso detta decisione L’EP Agrarhandel GmbH proponeva opposizione (in prosieguo: l’«impugnazione») sostenendo che per le vacche portate al pascolo il 17 giugno 2011 non sarebbe stato erroneamente concesso alcun premio per vacca nutrice.

27. Con provvedimento del 6 dicembre 2013, il [OSCURATO:PERSONA] für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque) respingeva il ricorso, in base al rilievo che la notifica dell’arrivo al pascolo montano era pervenuta all’autorità competente solo successivamente alla scadenza del termine di 15 giorni e sarebbe quindi tardiva.

Tale ritardo comporterebbe l’impossibilità di concedere alcun premio.

28. Avverso la decisione del 6 dicembre 2013 l’EP Agrarhandel GmbH proponeva ricorso dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa Austria).

Quest’ultimo sottoponeva alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672/CE nel testo di cui alla decisione 2010/300/UE osti a una disposizione nazionale, come quella di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern (regolamento del Ministero federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque sull’identificazione e la registrazione dei bovini), che, ai fini del rispetto di tutti i termini indicati nella disposizione medesima – e quindi anche di quello per la notifica del trasferimento al pascolo estivo –,consideri determinante la data di ricezione della relativa comunicazione. 2) Quali effetti produca l’articolo 117, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 sull’ammissibilità al premio di bovini il cui trasferimento al pascolo estivo sia stato notificato tardivamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3) Se la tardiva notifica del trasferimento al pascolo estivo ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 - sempreché non produca la decadenza dal beneficio del premio - implichi l’applicabilità di relative sanzioni.

29. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la Repubblica d’Austria e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

IV. Analisi

30. Il rinvio pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 e dell’articolo 117 del regolamento n. 73/2009.

31. La prima questione pregiudiziale concerne l’interpretazione della formulazione che figura nell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, secondo cui «[l]e informazioni (…) sono comunicate all’autorità competente (…) al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo».

Il giudice del rinvio chiede se debba ivi intendersi che le informazioni debbano pervenire alle autorità competenti entro il suddetto termine o se sia sufficiente un tempestivo invio.

Le altre due questioni pregiudiziali vertono sulle conseguenze giuridiche derivanti da un’eventuale notifica tardiva.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 implichi che, nonostante la notifica tardiva, sia ammissibile la concessione del beneficio del premio agli animali e, con la terza questione, se la notifica tardiva comporti poi l’applicazione di sanzioni.

32. In limine, si deve rilevare che, nel rispondere alle questioni pregiudiziali, occorre tener conto del rapporto tra l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 e l’articolo 117 del regolamento n. 73/2009, nonché degli obiettivi delle discipline cui essi appartengono.

33. Il regolamento n. 73/2009 contiene norme relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune.

Uno di essi, il premio per vacca nutrice, è finalizzato a sostenere il reddito di aziende che allevano vitelli per la produzione di carne e integra il pagamento slegato dalla produzione in linea di principio riconosciuto.

Ai sensi dell’articolo 117, primo comma, del regolamento de quo, il premio per vacca nutrice viene concesso solo per animali, identificati e registrati conformemente al regolamento n. 1760/2000.

34. Il regolamento n. 1760/2000 è volto, dal canto suo, a rafforzare la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine, a preservare un livello elevato di tutela della salute pubblica e a rafforzare la stabilità duratura del mercato delle carni bovine ( 9 ).

Il sistema d’identificazione e di registrazione previsto a tal fine comprende, segnatamente, la creazione, da parte degli Stati membri, di banche dati nazionali dei bovini nelle quali figurano l’identità degli animali, tutte le aziende del territorio e i movimenti degli animali.

Detto sistema deve sempre essere così completo ed efficace da consentire all’autorità competente di localizzare in ogni momento un bovino e di rintracciare rapidamente, in caso di epizoozia, la provenienza di un animale e di adottare immediatamente le disposizioni necessarie a tutela della sanità pubblica ( 10 ).

35. A termini dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000, nel quadro del sistema di identificazione e di registrazione, ogni detentore di animali è tenuto in particolare a comunicare alle autorità competenti tutti i movimenti.

A tal fine, si applica in linea di principio un termine di notifica compreso tra tre e sette giorni al massimo.

Con riferimento all’arrivo dei bovini al pascolo estivo, l’articolo de quo autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a prolungare il termine di notifica e ad emanare regole specifiche. [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa della suddetta facoltà con la propria decisione 2001/672.

36. Infine, l’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 prevede l’ammissibilità del pagamento per gli animali anche nel caso in cui le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 siano state comunicate all’autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione degli animali interessati.

A. Sulle modalità di rispetto del termine di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 (prima questione)

37. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 osti a una disposizione nazionale, come quella dell’articolo 6, paragrafo 6, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung austriaca, secondo cui la notifica dell’arrivo dei bovini al pascolo estivo debba essere pervenuta all’autorità competente entro il termine di quindici giorni.

38. Nel caso di specie, il termine si ricollega all’arrivo al pascolo, avvenuto il 17 giugno 2001.

Pertanto, tale termine ha iniziato a decorrere il 18 giugno 2011 alle ore 00.00 ed è scaduto il 4 luglio 2011, alle ore 24.00 ( 11 ).

Ove si faccia riferimento, come la Repubblica d’Austria, alla ricezione (7 luglio 2011), la notifica sarebbe tardiva.

Ove si rimandi invece, come l’EP Agrarhandel GmbH e la [OSCURATO:PERSONA], all’invio (30 giugno 2011), la notifica sarebbe tempestiva.

39. L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 si limita a stabilire che «[l]e informazioni (…) sono comunicate all’autorità competente (…) al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo» ( 12 ).

40. Ciononostante, la mancata previsione esplicita se, ai fini del rispetto del termine, sia determinante la ricezione o la spedizione della notifica, non implica a favore degli Stati membri alcun margine di regolamentazione.

Infatti, [il riconoscimento di un siffatto margine] pregiudicherebbe l’applicazione unitaria del diritto dell’Unione, l’uguaglianza tra gli operatori economici ( 13 ) e il funzionamento delle banche dati dei bovini.

Tuttavia, ciò non osta a una misura nazionale che si limiti a ripetere taluni elementi di una disposizione dell’Unione a favore della coerenza e della sua buona comprensione ( 14 ).

L’articolo 6, paragrafo 6, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung austriaca costituirebbe una siffatta mera ripetizione se l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 dovesse essere interpretato nel senso che determinante è la ricezione della notifica.

41. In tale contesto occorre stabilire, in via interpretativa, a quale evento faccia riferimento l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672.

A questo proposito occorre considerare, oltre al tenore letterale (v. sul punto sub 1), in particolare, il contesto in cui la disciplina è applicata (sul punto sub 2) e il suo scopo (sul punto sub 3).

1. Sul tenore letterale della disposizione

42. A mio giudizio, la versione tedesca dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 [«sind (…) zu übermitteln (sono comunicate)»] indica semmai che occorre far riferimento alla ricezione della notifica entro il termine previsto.

Infatti, un processo di comunicazione ( Übermittlungsvorgang ) inizia con l’invio e si conclude soltanto con la ricezione dell’informazione.

Lo stesso vale per le espressioni «mitteilen (comunicare)» o «unterrichten (informare)» ai sensi delle versioni linguistiche francese («sont communiquées»), italiana («sono comunicate»), spagnola («se comunicará») e neerlandese («worden meegedeelt»).

43. Tuttavia, si deve riconoscere che tali nozioni sono generiche e, quindi, aperte all’interpretazione ( 15 ).

Ciò emerge già dalla sentenza Borgmann, in cui la Corte ha sostenuto che le espressioni «übermitteln (trasmettere)» o «unterrichten (comunicare)»«implica[vano] piuttosto che i dati [dovevano] essere inviati entro la scadenza del termine», senza tuttavia limitarsi, nella propria interpretazione, all’analisi del tenore letterale ( 16 ).

44. Anche il contesto in cui l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 impiega il termine «übermitteln (comunicare)» non consente di fare chiarezza.

Da un lato, nell’esplicita indicazione dei destinatari [«sind der zuständigen Behörde (…) zu übermitteln (sono comunicate all’autorità competente)»] si potrebbe ravvisare un indice del fatto che la notifica debba effettivamente pervenire all’autorità ( 17 ).

Dall’altro, l’espressione «spätestens 15 Tage nach (al più tardi 15 giorni dopo)» potrebbe essere intesa nel senso che, anche il quindicesimo giorno, debba essere possibile trasmettere con successo le informazioni.

Tuttavia, a questo proposito, si deve rilevare che, ad esempio, la versione portoghese («no prazo de 15 dias», vale a dire, entro 15 giorni) è formulata in termini diversi e che l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 non stabilisce che la notifica debba avvenire a mezzo posta.

Piuttosto, le informazioni, come mostra a titolo esemplificativo l’articolo 6, paragrafo 5, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung austriaca, possono essere trasmesse online o per telefono.

45. A fronte di tali rilievi, si deve ritenere che le diverse versioni linguistiche non consentano di giungere a un risultato univoco.

Pertanto, al fine di garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione, la disposizione controversa dev’essere interpretata alla luce del contesto generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento ( 18 ).

2. Sul contesto della disposizione

46. Per quanto attiene al contesto della disposizione, si deve rilevare che l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 si fonda sull’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000.

47. È pur vero che neppure l’espressione ivi impiegata, «[ogni detentore di animali] comunica all’autorità competente (…)», è univoca ( 19 ).

Tuttavia, da tale contesto emerge chiaramente che la fissazione del termine di 15 giorni costituisce una specifica deroga al principio di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, primo periodo, del regolamento n. 1760/2000.

In base a quest’ultima disposizione, il termine per la notifica dei movimenti degli animali è compreso tra un periodo di tre e sette giorni al massimo.

Rispetto all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, ciò implica la necessità di procedere a un’interpretazione restrittiva in linea con il principio generale secondo cui le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente ( 20 ).

48. Inoltre, il contesto di cui trattasi depone a favore di un’interpretazione uniforme delle modalità di rispetto del termine nell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 e nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000.

Tuttavia, un riferimento all’invio della notifica contrasterebbe allora con la facoltà riconosciuta agli Stati membri di stabilire un termine massimo «compreso fra tre e sette giorni».

Il margine di intervento degli Stati membri risulterebbe di fatto annullato dalla diversa durata delle spedizioni a mezzo posta.

Ove si faccia invece riferimento alla ricezione della notifica, gli Stati membri disporrebbero effettivamente di un margine di discrezionalità.

Il fatto che, in tal caso, il rispetto del termine non sia impossibile per il detentore di animali emerge, a titolo esemplificativo, dall’articolo 6, paragrafo 5, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung austriaca, ai sensi del quale le notifiche ‑ cui si applica il suddetto termine breve ‑ possono essere effettuate non solo a mezzo posta, ma anche online o per telefono.

49. A ciò si aggiunge che, nel suo testo originario, l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 esigeva la ricezione della notifica entro il termine previsto.

Il fatto che le informazioni dovessero essere «introdotte nella banca dati nazionale relativa ai bovini al più tardi sette giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo», presupponeva logicamente che dette informazioni fossero pervenute prima del decorso del termine medesimo.

A differenza della [OSCURATO:PERSONA], ritengo inammissibile dedurne a contrario che l’espunzione dell’espressione «introdotte nella banca dati» significhi che sia ora sufficiente l’invio della notifica entro il termine di 15 giorni.

50. In primis, nulla indica che la decisione 2010/300 intendesse modificare le modalità di rispetto del termine.

Infatti, i considerando della decisione di cui trattasi motivano la modifica unicamente in considerazione della necessità di «[adeguare] i termini previsti nella decisione 2001/672/CE» ( 21 ).

51. In secondo luogo, la modifica del tenore letterale si spiega alla luce del fatto che l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 si adatta all’espressione contenuta nell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 e formula in termini espliciti l’obbligo gravante sul detentore di animali.

52. In terzo luogo, il riferimento all’invio della notifica farebbe sì che il termine originario non sia solo più che raddoppiato, ma anche aumentato in misura imprecisata, vale a dire, della durata della spedizione a mezzo posta.

Come evidenzia il caso di specie (invio il 30 giugno, ricezione il 7 luglio 2011), la spedizione a mezzo posta può richiedere parecchio tempo.

In tal modo, si assisterebbe a una proroga significativa del termine, che varierebbe da caso a caso.

Ciò, non solo contrasta con il principio dell’interpretazione restrittiva delle deroghe, ma crea anche una situazione di incertezza del diritto e mette a rischio l’aggiornamento delle banche dati nazionali dei bovini.

A mio giudizio, tale eventuale volontà del legislatore di adottare una disciplina così generosa avrebbe dovuto manifestarsi nel tenore letterale o, quantomeno, nei considerando della decisione 2010/300.

53. In conclusione, il contesto in cui si colloca l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, depone nel senso della necessità che la notifica pervenga all’autorità competente entro il termine previsto.

3. Sulla ratio della disciplina

54. Tale interpretazione trova conferma negli obiettivi perseguiti dalla decisione 2001/672 e dal regolamento n. 1760/2000.

55. Dal considerando 7 del regolamento n. 1760/2000 emerge che il sistema di identificazione e di registrazione è diretto a «[migliorare] la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni (…), [a preservare] un livello elevato di tutela della salute pubblica e [a rafforzare] la stabilità duratura del mercato delle carni bovine (…)».

Conformemente a quanto affermato nel considerando 3 della decisione 2001/672, le disposizioni della decisione medesima sono finalizzate a consentire che sia «possibile localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento » ( 22 ).

Anche l’interpretazione delle modalità di rispetto dei termini deve orientarsi ai suddetti obiettivi.

56. Ciò depone a favore della rilevanza della ricezione della notifica giacché, ai fini dell’aggiornamento delle banche dati nazionali, la situazione è ben diversa a seconda che l’autorità competente sia informata del trasferimento degli animali entro 15 giorni al massimo o che ciò richieda, caso per caso, tempi più lunghi a causa dei ritardi nella spedizione postale.

57. Contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], non ritengo neppure che, così facendo, il detentore di animali sia gravato ingiustamente di un rischio eccessivo, ossia quello della tempestiva ricezione della notifica.

Alla luce dell’importanza che la disponibilità di registri nazionali aggiornati riveste ai fini della tutela della sanità pubblica, della trasparenza e della stabilità del mercato della carne bovina, non è inaccettabile imporre al detentore di animali di inviare tempestivamente le informazioni oggetto di notifica per posta o in altro modo garantendo che esse pervengano entro il termine previsto all’autorità.

La notifica può essere inviata a partire dalla data dell’arrivo al pascolo.

Se il detentore di animali attende talmente a lungo prima di procedere al suo invio a mezzo posta da mettere a rischio la tempestività della ricezione, si può quantomeno pretendere che invii le informazioni all’autorità online.

L’articolo 6, paragrafo 5, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung austriaca rimanda espressamente a tale possibilità.

A ciò si aggiunga che eventuali circostanze eccezionali che comportino il mancato rispetto del termine devono essere prese in considerazione nell’ambito delle conseguenze giuridiche ( 23 ).Alla luce delle suesposte considerazioni, non ritengo neppure che il riferimento all’invio della notifica sia imposto dal principio di non discriminazione ( 24 ).

58. A tal proposito, il termine in esame per la notifica dei movimenti degli animali dev’essere distinto anche dal termine previsto per la comunicazione dei quantitativi di latte oggetto della causa Borgmann che deve avvenire entro il 15 maggio di ciascun anno ( 25 ) Infatti, quest’ultimo è volto a garantire il calcolo e la determinazione tempestivi del prelievo supplementare sul latte al fine di permetterne il pagamento entro il 1 o settembre.

Tale obiettivo non risulta pregiudicato dal riferimento all’invio della notifica entro il termine.

Tuttavia, come emerge dal considerando 3 della decisione 2001/672, l’obiettivo della tempestiva notifica dei movimenti degli animali è proprio quello di poter «localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento» e, come sottolineato dal la Corte, [di garantire] che il sistema di identificazione e di registrazione sia «interamente efficace ed affidabile in qualsiasi momento, in modo, in particolare, da consentire alle autorità competenti di rintracciare rapidamente, in caso di epizoozia, la provenienza di un animale e di adottare immediatamente le disposizioni necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio per la sanità pubblica» ( 26 ).

59. Inoltre, il considerando 5 della decisione 2010/300 fornisce chiarimenti in merito al reale obiettivo della modifica dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672.

Infatti, la modifica tiene conto della circostanza che «gli animali di aziende diverse destinati allo stesso pascolo estivo in zone di montagna, [possono arrivarvi] dopo un periodo superiore a sette giorni».

Pertanto, al fine di ridurre «gli oneri amministrativi inutili», i termini dovevano essere «adeguati».

Nella vigenza della precedente normativa, oneri amministrativi inutili potevano scaturire dal fatto che un detentore di animali che necessitasse di più di sette giorni per far pervenire i suoi animali da aziende diverse allo stesso pascolo non poteva dichiarare il movimento di tutti i capi con una notifica unica.

Infatti, poiché per il singolo animale il termine di notifica inizia a decorrere con il suo arrivo, in un caso siffatto il termine sarebbe già scaduto al momento dell’arrivo dell’ultimo capo.

60. Il prolungamento del termine a 15 giorni mira a ridurre gli oneri amministrativi inutili che la presenza di più notifiche parallele pone a carico del detentore di animali e dell’autorità.

Tuttavia, a tal fine, non è necessario fare riferimento all’invio della notifica.

Come già osservato, né l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, né l’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000 impongono l’invio della notifica a mezzo posta.

È invece possibile trasmettere le informazioni online o per telefono ( 27 ).

Tuttavia, anche ove il detentore di animali opti per l’invio a mezzo posta, il termine di 15 giorni è calcolato in modo tale da lasciare tempo sufficiente per la tempestivo ricezione.

4. Conclusione intermedia

61. In linea con le suesposte considerazioni, l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/67 dev’essere interpretato nel senso che la notifica dell’arrivo degli animali al pascolo estivo deve pervenire all’autorità competente al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo.

Pertanto, il diritto dell’Unione non contrasta con una disposizione nazionale che stabilisca in tal senso.

62. Occorre pertanto rispondere alla prima questione nei seguenti termini: L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, nel testo di cui alla decisione 2010/300 non osta a una disposizione nazionale che, ai fini del rispetto del termine per la notifica dell’arrivo al pascolo estivo, consideri determinante la data di ricezione della relativa comunicazione.

B. Sull’ammissibilità del beneficio del premio per le vacche nutrici il cui arrivo al pascolo estivo sia stato comunicato tardivamente (seconda questione)

63. Solo ove si condivida la risposta alla prima questione pregiudiziale da me proposta, si rende necessario rispondere alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio.

64. Con la seconda questione pregiudiziale, si chiede essenzialmente se, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, gli animali debbano poter beneficiare del pagamento a norma dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 benché il loro arrivo al pascolo estivo sia stato notificato tardivamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672.

65. Posto che la [OSCURATO:PERSONA] e il giudice del rinvio dubitano che la tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo comporti, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009, la decadenza dal beneficio del premio, occorre esaminare anzitutto tale aspetto (v., sul punto, sub 1).

Infatti, se la notifica tardiva non incide in alcun modo sull’ammissibilità del beneficio del premio, la questione dell’applicazione dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 non si pone affatto (v., sul punto, sub 2).

Ove la tardiva notifica implichi, in linea di principio, la decadenza dal premio e non rientri nelle deroghe indicate, occorre esaminare se tale esito contrasti con il principio di proporzionalità (v., sul punto, sub 3).

1. Sull’applicazione dell’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009

66. Il detentore di animali che non rispetti il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 viola l’obbligo di tempestiva notifica su di esso gravante in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000.

Né la decisione 2001/672, né il regolamento n. 1760/2000 disciplinano le conseguenze di detta violazione.

Tuttavia, l’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009 prevede che, per beneficiare dei pagamenti, gli animali sono identificati e registrati conformemente al regolamento n. 1760/2000.

67. Già dal tenore dell’articolo emerge chiaramente che la concessione del premio è subordinata al rispetto, da parte degli allevatori degli animali considerati, delle norme dell’Unione applicabili all’identificazione e alla registrazione dei bovini ( 28 ).

L’articolo 7 rientra tra le disposizioni contenute nel titolo I del regolamento n. 1760/2000, rubricato «Identificazione e registrazione dei bovini».

Inoltre, l’articolo 3 del titolo menzionato chiarisce che il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende, in particolare, le basi di dati informatizzate.

Queste si compongono delle informazioni che i detentori di animali sono tenuti a comunicare all’autorità a norma dell’articolo 7.

68. Pertanto, resta unicamente da stabilire se un bovino debba essere considerato come non registrato per effetto della sola mancata tempestiva notifica.

69. In tal senso depone anzitutto il fatto che l’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000 fissa i termini di notifica in modo imperativo e specifica e limita in maniera precisa le possibilità di prevedere un termine più lungo ( 29 ).

È pur vero che la decisione 2001/672, nel testo di cui alla decisione 2010/300, proroga il termine a 15 giorni; tuttavia, anch’essa è formulata in modo imperativo.

Essa stabilisce che le informazioni «sono comunicate (…) al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo».

L’indicazione precisa di tali modalità sarebbe però priva di effetto utile se i detentori di animali fossero liberi di non rispettare questi termini ( 30 ).

70. A favore di tale conclusione depone anche lo stesso articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009, a termini del quale si ritiene che un animale possa «nondimeno», beneficiare del pagamento «anche nel caso» in cui le informazioni oggetto di notifica siano state comunicate all’autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione di tale animale.

Se ne deduce che, in linea di principio, un bovino può beneficiare del pagamento ai sensi dell’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009 solo se le informazioni oggetto di notifica sono comunicate entro un momento diverso, vale a dire quello previsto nell’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000.

Il risultato opposto, secondo cui il momento della notifica non avrebbe alcuna conseguenza sull’ammissibilità al beneficio del premio, non convince in quanto, altrimenti, la notifica potrebbe essere dunque effettuata in qualsiasi momento successivo.

Così però l’articolo 117, secondo comma, sarebbe superfluo.

71. La suddetta interpretazione risulta avvalorata in considerazione degli obiettivi perseguiti con la decisione 2001/672 e con il regolamento n. 1760/2000, illustrati supra al paragrafo

55. Come dichiarato dalla Corte, affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, è indispensabile che il sistema di identificazione e di registrazione sia interamente efficace ed affidabile in qualsiasi momento, in modo, in particolare, da consentire un’efficace rintracciabilità degli animali, ad esempio, in caso di epizoozia ( 31 ).

Tuttavia, ciò non è possibile se il detentore di animali non notifica i movimenti dei suoi bovini nella banca dati elettronica entro i termini prescritti.

Se l’ammissibilità al pagamento ai sensi dell’articolo 117 del regolamento n. 73/2009 non dipendesse dal rispetto del termine, non vi sarebbe alcun incentivo finanziario per i detentori di animali ad adempiere tempestivamente i loro obblighi ( 32 ).

72. Tale interpretazione trova conferma anche nel regolamento n. 1122/2009, emanato in applicazione del regolamento n. 73/2009.

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 3, del medesimo, l’importo dell’aiuto è calcolato non in ragione del numero di animali dichiarati nella domanda di aiuto, bensì in base al numero di animali «accertati» nel corso dei controlli.

A norma del paragrafo 4, lettera b), secondo periodo, dell’articolo in esame, in linea di principio, in caso di irregolarità constatata in relazione al sistema di identificazione e di registrazione, gli animali sono considerati non accertati.

Deroghe al riguardo sono previste nell’articolo 63 del regolamento de quo soltanto per la correzione di errori palesi ( 33 ) e per la perdita di un marchio auricolare ( 34 ).

Un allentamento della disciplina è previsto per i dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, nel senso che un animale è considerato non accertato solo alla seconda violazione nell’arco di due anni ( 35 ).

Inoltre, l’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009 prevede una deroga nelle ipotesi in cui l’agricoltore non abbia potuto adempiere uno dei propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

In casi particolari, gli effetti del mancato rispetto del termine di notifica possono così essere mitigati con riferimento alle conseguenze giuridiche.

In tutte le altre circostanze e, quindi, anche nel caso di specie, gli animali sono invece considerati come non accertati e non sono ‑ per l’effetto ‑ presi in considerazione nella determinazione della base di calcolo.

Per essi, pertanto, non è concesso alcun aiuto.

73. Infine, tale conclusione, secondo cui la tardiva notifica dell’arrivo al pascolo comporterebbe in linea di principio la perdita del premio per vacca nutrice, è coerente anche con la giurisprudenza della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( 36 ).

Nella menzionata sentenza la Corte ha dichiarato, con riferimento al premio all’abbattimento, che la violazione dell’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 comporta la perdita di detto premio ( 37 ).

74. Le obiezioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] contro una trasposizione della menzionata giurisprudenza non convincono per le ragioni di seguito indicate.

75. Occorre anzitutto rilevare che il fatto che ivi si discuta del premio all’abbattimento e, nella specie, del premio per vacca nutrice non può fare alcuna differenza.

Infatti, la sentenza della Corte si fonda sul tenore letterale dell’articolo 21 del regolamento n. 1254/1999 ( 38 ) ( 39 ).

In termini pressoché identici all’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009, la disposizione de qua stabilisce che l’ammissibilità al beneficio del premio è subordinata al rispetto delle disposizioni dell’attuale regolamento n. 1760/2000 ( 40 ).

Inoltre, le menzionate disposizioni non disciplinano la condizione in esame in maniera specifica per il premio all’abbattimento o per il premio per vacca nutrice, trattandosi invece di disposizioni generali, applicabili a tutti i pagamenti oggetto della rispettiva sezione.

Tra di essi rientrano, rispettivamente, sia il premio per vacca nutrice che il premio all’abbattimento ( 41 ).

76. Dev’essere respinta anche l’obiezione secondo cui, nella specie, sarebbe opportuno giungere a diversa conclusione in quanto la notifica dell’arrivo al pascolo, a differenza della notifica dei «movimenti a destinazione e a partire dall’azienda», non avrebbe carattere costitutivo, ma soltanto carattere provvisorio per il numero di capi di bestiame e assumerebbe minore importanza con riferimento all’abbattimento e al consumo immediato.

77. In primis, la sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Prins non si riferiva, ad esempio, alla tardiva notifica dell’abbattimento di un bovino, bensì all’arrivo di un animale in azienda ( 42 ).

Tuttavia, posto che tale notifica, alla pari di quella dell’arrivo al pascolo estivo, non precede immediatamente il consumo della carne bovina da parte del consumatore, tale aspetto non può aver assunto alcun rilievo per la Corte.

78. In secondo luogo, l’obiezione de qua si fonda sull’errata presunzione che l’arrivo al pascolo estivo non rientri tra i «movimenti a destinazione e a partire dall’azienda» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, primo periodo, del regolamento n. 1760/2000.

Infatti, come indica la definizione contenuta nell’articolo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, con «azienda» s’intende qualsiasi stabilimento o costruzione in cui sono tenuti, in linea di principio, gli animali.

L’arrivo al pascolo estivo costituisce così una sottocategoria e non un aliud rispetto alla suddetta nozione.

Pertanto, il tenore letterale dell’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000 non fornisce alcun elemento a favore di una corrispondente differenziazione delle conseguenze giuridiche del mancato rispetto del termine.

Lo stesso vale per la decisione 2001/672.

79. In terzo luogo, la distinzione a seconda della tipologia di termine di notifica non convince neppure in considerazione degli obiettivi perseguiti con la decisione 2001/672 e con il regolamento n. 1760/2000, come indicati supra nei paragrafi 55 e

71. Posto che un’epizoozia può scoppiare sia al pascolo estivo che in azienda, anche il movimento verso il pascolo estivo dev’essere notificato, per quanto praticamente possibile, al più presto.

80. In conclusione, si deve ritenere che, in caso di notifica tardiva dell’arrivo al pascolo estivo, gli animali in questione non siano registrati ai sensi dell’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009 in conformità del regolamento n. 1760/2000 e non possano essere conseguentemente ammessi, in linea di principio, al beneficio del premio.

2. Sull’applicazione dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009

81. In tale contesto occorre chiarire se, in un caso come quello in esame, gli animali possano comunque eccezionalmente beneficiare del pagamento in forza dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009.

Ciò presupporrebbe che le informazioni oggetto di notifica siano state comunicate all’autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione dell’animale interessato.

82. Il «periodo di detenzione» è il periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, dev’essere tenuto nell’azienda ( 43 ).

A norma dell’articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 73/2009, ai fini del premio per vacca nutrice è previsto un periodo di detenzione di sei mesi «a decorrere dalla data di presentazione della domanda».

Quale giorno di presentazione della domanda, l’articolo 13, paragrafo 1, della Direktzahlungs-Verordnung austriaca fissa il 1 o gennaio, il 16 marzo e il 10 aprile ( 44 ).

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento, il primo giorno del periodo di detenzione è quindi, rispettivamente, il 2 gennaio oppure il 17 marzo o l’11 aprile (per le vacche nutrici che si vanno ad aggiungere, rispettivamente, dopo il 1 o gennaio o dopo il 16 marzo) del rispettivo anno ( 45 ).

83. Poiché, nella specie, l’arrivo è avvenuto il 17 giugno 2011, tale evento segue, sotto il profilo temporale, l’ultimo possibile dies a quo del periodo di detenzione (l’11 aprile).

Pertanto, le informazioni oggetto di notifica non sono state comunicate all’autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione dell’animale interessato.

Il fatto che, in casi come quello in esame, ciò non fosse neppure possibile chiarisce il carattere derogatorio dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009.

Solo nei casi in cui un detentore di animali registra un nuovo animale nella banca dati nazionale prima dell’inizio dell’ultimo periodo di detenzione possibile, tale detentore deve avere la possibilità di ottenere un premio malgrado una violazione dell’obbligo di notifica da parte del detentore precedente.

84. In conclusione, ritengo pertanto, in linea con la Repubblica d’Austria, che l’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 non ricomprenda casi come quello qui in esame.

3. Sulla proporzionalità dell’articolo 117 del regolamento n. 73/2009

85. Si pone così, infine, la questione se l’articolo 117 del regolamento n. 73/2009 risponda al principio di proporzionalità nella parte in cui comporta la perdita del premio per vacca nutrice in conseguenza della tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo.

86. Poiché, in materia di agricoltura, il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale che corrisponde alle responsabilità politiche ad esso attribuite dagli articoli da 40 a 43 TFUE, il controllo giurisdizionale di proporzionalità si limita ad accertare se tale legislatore non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale ( 46 ).

87. A questo proposito, occorre anzitutto rilevare che, allorché il legislatore dell’Unione – come nell’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009 – fissa condizioni di ammissibilità per la concessione di un aiuto, l’esclusione che comporta l’inosservanza di una di dette condizioni non costituisce una sanzione, ma la semplice conseguenza del mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge ( 47 ).

88. Quando il legislatore dell’Unione – come nell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009 – stabilisce che la presentazione tardiva della domanda di aiuto comporta unicamente una riduzione dell’importo assegnato, ciò non rispecchia così un principio generale, ma si fonda su una scelta deliberata del legislatore in base alla quale, eccezionalmente, il rispetto del termine non è essenziale ( 48 ).

89. Per contro, come emerge segnatamente supra dai paragrafi 69 e 71, l’obbligo di rispetto del termine di notifica previsto nell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 assume particolare rilievo ai fini degli obiettivi perseguiti con il sistema di identificazione e di registrazione.

Inoltre, come osservato supra al paragrafo 72, sono previste anche talune deroghe in circostanze particolari, ad esempio, in caso di forza maggiore.

90. Pertanto, il legislatore dell’Unione non ha manifestamente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale ( 49 ).

L’articolo 117 del regolamento n. 73/2009 non viola quindi, in definitiva, il principio di proporzionalità.

4. Conclusione interlocutoria

91. Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale nei termini seguenti: L’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo avvenuto successivamente all’inizio del periodo di detenzione, esso non comporta comunque l’ammissibilità del beneficio del premio per gli animali tardivamente notificati.

C. Sulle sanzioni (terza questione)

92. Ove la Corte condivida la risposta da me suggerita per la prima e per la seconda questione pregiudiziale, può soprassedersi alla risposta alla terza questione pregiudiziale.

Infatti, il giudice del rinvio solleva tale questione unicamente nell’ipotesi in cui la notifica dell’arrivo al pascolo estivo debba essere considerata sì come tardiva, ma non comporti in definitiva la perdita del premio per vacca nutrice.

93. Il giudice del rinvio chiede essenzialmente se, in caso di notifica tardiva, debbano essere applicate sanzioni.

Dalla motivazione della terza questione pregiudiziale emerge che viene fatto riferimento, a tal proposito, alle riduzioni e alle esclusioni ai sensi degli articoli 21 e 23 del regolamento n. 73/2009 nonché ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1122/2009.

94. A tale questione dev’essere data risposta negativa.

È pur vero che, nelle menzionate disposizioni e, i regolamenti n. 73/2009 e n. 1122/2009 prevedono sanzioni corrispondenti per la presentazione tardiva della domanda di aiuto ( 50 ), per la mancata osservanza delle norme di ammissibilità ( 51 ) e inadempienza delle «regole della condizionalità» ( 52 ) concernenti gli agricoltori.

Tuttavia, in base agli articoli 74, primo comma, e 73, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009, le riduzioni e le esclusioni non si applicano quando l’agricoltore abbia fornito dati esatti sotto il profilo di fatto.

Posto che nulla nella domanda di rinvio pregiudiziale indica l’inesattezza delle informazioni notificate tardivamente, la tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo non dev’essere sanzionata in base alle richiamate disposizioni.

95. Occorrerebbe pertanto rispondere alla terza questione nel senso che, ove ‑ a norma dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 ‑ la tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo non implichi la decadenza dall’ammissione al beneficio del premio, le riduzioni e le esclusioni ai sensi dell’articolo 21 del regolamento n. 73/2009, dell’articolo 65 del regolamento n. 1122/2009, dell’articolo 23 del regolamento n. 73/2009, degli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009 e dell’articolo 23 del regolamento n. 1122/2009 non si applicano se le informazioni notificate tardivamente sono corrette sotto il profilo di fatto.

V. Conclusione

96. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria): 1) L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672/CE nel testo di cui alla decisione 2010/300/UE non osta a una disposizione nazionale che, ai fini del rispetto del termine per la notifica dell’arrivo al pascolo estivo, consideri determinante la data di ricezione della relativa comunicazione. 2) In caso di tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo avvenuto successivamente all’inizio del periodo di detenzione, l’articolo 117, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 non comporta comunque l’ammissibilità del beneficio del premio per gli animali tardivamente notificati. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ( GU 2000, L 204, pag. 1 ) nel testo di cui al regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 ( GU 2006, L 363, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna ( GU 2001, L 235, pag. 23 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU 2009, L 30, pag. 16 ) nel testo di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 785/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 agosto 2011 ( GU 2011, L 203, pag. 10 ). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 1121/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento ( GU 2009, L 316, pag. 27 ) nel testo di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1368/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 dicembre 2011 ( GU 2011, L 341, pag. 33 ). ( 6 ) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo ( GU 2009, L 316, pag. 65 ), nel testo di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1368/2011 della [OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 2011 ( GU 2011, L 341, pag. 33 ). ( 7 ) Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik (regolamento del Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque sui regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune), BGBl.

II n. 491/2009. ( 8 ) Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern (regolamento del Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque sull’identificazione e la registrazione dei bovini), BGBl.

II n. 201/2008, nella versione del BGBl.

II n. 66/2010. ( 9 ) V., in particolare, considerando 7 del regolamento n. 1760/2000. ( 10 )

V. considerando 3 della decisione 2001/672 e sentenza del

24. maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 41 ). ( 11 ) In mancanza di disposizioni specifiche, ciò emerge dall’articolo 3, paragrafi 1, 2, lettera b), 3 e 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ( GU 1971, L 124, pag. 1 ). ( 12 ) Ai sensi al paragrafo 2 di detto articolo, devono essere comunicati il codice di registrazione del pascolo e ‑ per ogni animale della specie bovina ‑ il numero individuale di identificazione, il numero di identificazione dell’azienda di origine, la data di arrivo al pascolo e la data prevista di partenza dal pascolo. ( 13 )

V. sentenza dell’11 novembre 2004, Toeters e Verberk ( C‑171/03 , EU:C:2004:714 , punto 40 ), e le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di detta causa ( EU:C:2004:341 , paragrafo 30 ). ( 14 )

V. sentenza del 28 marzo 1985, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( 272/83 , EU:C:1985:147 , punto 27 ), le mie conclusioni nella causa Skoma-Lux ( C‑161/06 , EU:C:2007:525 , paragrafo 55 ) e conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑272/15 , EU:C:2016:573 , paragrafo 32 ). ( 15 ) In tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Borgmann ( C‑1/02 , EU:C:2003:393 , paragrafo 44 ) sull’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 ( GU 2001, L 187, pag. 19 ), nella versione tedesca («übermittelt»), francese («communique»), italiana («trasmette»), portoghese («comunicará») e spagnola («transmitirá»). ( 16 )

V. sentenza del 1o aprile 2004, Borgmann ( C‑1/02 , EU:C:2004:202 , punti da 23 a 25 ). ( 17 ) V., al riguardo, le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Toeters e Verberk ( C‑171/03 , EU:C:2004:341 , paragrafo 33 ). ( 18 )

V. sentenze del 17 maggio 2017, ERGO Poist’ovňa ( C‑48/16 , EU:C:2017:377 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata); del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co ( C‑437/97 , EU:C:2000:110 , punto 42 ), e del 1o aprile 2004, Borgmann ( C‑1/02 , EU:C:2004:202 , punto 25 ). ( 19 )

V. anche l’espressione nelle versioni francese («signale»), inglese («report»), italiana («comunica»), spagnola («informar»), portoghese («notificar») e neerlandese [«stelt (…) in kennis»]. ( 20 )

V. sentenze del 22 aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑346/08 , EU:C:2010:213 , punto 39 ), e del 26 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ( C‑6/14 , EU:C:2015:122 , punto 24 ). ( 21 ) Considerando 5 della decisione 2010/300. ( 22 ) Il corsivo è mio.

Va rilevato che la locuzione «in qualsiasi momento» compare nella maggior parte delle versioni linguistiche del considerando in questione.

Il fatto che manchi nella versione francese è da ricondurre, a mio avviso, ad un errore di redazione. ( 23 )

V. le considerazioni esposte infra al paragrafo 72 relative all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009. ( 24 )

V. peraltro, in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Borgmann ( C‑1/02 , EU:C:2003:393 , paragrafo 46 ). ( 25 ) Sentenza del 1o aprile 2004, Borgmann ( C‑1/02 , EU:C:2004:202 , punti da 26 a 29 ). ( 26 ) Sentenza del

24. maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 41 ). ( 27 )

V. paragrafi 48 e 57 supra. ( 28 )

V. sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 32 ). ( 29 )

V. il periodo introduttivo dell’articolo 7, paragrafo 1, [«Ogni detentore di animali (…) tiene (…) comunica (…)»], il secondo trattino, primo periodo («entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni») e la denominazione del termine come «termine massimo» nel secondo periodo.

V., inoltre, sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 36 ). ( 30 )

V. sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 37 ). ( 31 ) Sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 41 ). ( 32 ) Come risulta dalle considerazioni svolte infra ai paragrafi da 92 a 95 in ordine alla terza questione pregiudiziale, i detentori di animali non dovrebbero temere neppure sanzioni pecuniarie. ( 33 ) Articoli 63, paragrafo 4, secondo comma, e 21 del regolamento n. 1122/2009. ( 34 ) Articolo 63, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1122/2009. ( 35 ) Articolo 63, paragrafo 4, lettera b), primo periodo, del regolamento n. 1122/2009. ( 36 ) Sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 ). ( 37 ) Sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 43 ); v., inoltre, conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2006:466 ), che ha proposto una conclusione opposta rispetto alla decisione adottata. ( 38 ) Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( GU 1999, L 160, pag. 21 ). ( 39 )

V. sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punti da 29 a 35 ). ( 40 ) Nel testo rilevante ai fini della sentenza [OSCURATO:PERSONA]Prins, l’articolo 21 del regolamento n. 1254/1999 così recita: «Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al presente capo, un animale è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 1760/2000». ( 41 ) L’articolo 21 del regolamento n. 1254/1999 si colloca nel capo 1 (articoli da 3 a 25).

Esso si applica pertanto al premio per vacca nutrice e al premio all’abbattimento (articolo 6 e articolo 11).

L’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009 si applica ai «pagamenti di cui alla presente sezione» e, quindi, a tutti i premi oggetto della sezione 11 (articoli da 108 a 119).

Tra di essi rientra sia il premio per vacca nutrice che il premio all’abbattimento (articoli 111 e articolo 116). ( 42 )

V. sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 26 ). ( 43 ) Articolo 2, punto 21, del regolamento n. 1122/2009, articolo 61 del regolamento n. 1121/2009, e articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 73/2009. ( 44 )

V. articolo 62, paragrafo 2, del regolamento n. 1121/2009. ( 45 )

V. articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 1121/2009. ( 46 )

V. sentenze del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 46 ), e del 17 ottobre 2013, Schaible ( C‑101/12 , EU:C:2013:661 , punto 48 ). ( 47 ) Sentenza del

24. maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 47 ); v., in questo senso, anche sentenza dell’11 novembre 2004, Toeters e Verberk ( C‑171/03 , EU:C:2004:714 , punto 47 ). ( 48 ) V., in questo senso, sentenza dell’11 novembre 2004, Toeters e Verberk ( C‑171/03 , EU:C:2004:714 , punto 49 ). ( 49 ) V., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punti da 49 a 52 ). ( 50 ) Articolo 23 del regolamento n. 1122/2009. ( 51 ) Articolo 21 del regolamento n. 73/2009 e articolo 65 del regolamento n. 1122/2009. ( 52 ) Articolo 23 del regolamento n. 73/2009 e articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CC0554 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 7 dicembre 2017 ( 1 ) Causa C‑554/16 EP Agrarhandel GmbH contro [OSCURATO:PERSONA] für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Agricoltura – Articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009 – Decisione 2001/672/CE della [OSCURATO:PERSONA] nel testo di cui alla decisione 2010/300/UE – Premio per vacca nutrice – Movimenti di bovini a partire da diverse aziende e a destinazione di pascoli siti in zone di montagna – Termine per la comunicazione delle informazioni soggette a notifica – Effetti del mancato rispetto del termine sull’ammissibilità al beneficio del premio» I. Introduzione 1. Ai fini del rispetto di un termine occorre fare riferimento al momento dell’invio o della ricezione delle informazioni che devono essere notificate? Quali effetti derivano da una notifica tardiva? 2. Le suddette questioni si pongono nel contesto di una decisione con cui, in conseguenza dell’asserita tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo, la competente autorità austriaca ha respinto la richiesta della EP Agrarhandel GmbH di concessione del premio per vacca nutrice per l’anno 2011 con riferimento a oltre 40 bovini. 3. Nella specie la Corte è chiamata a pronunciarsi, anzitutto, sulle modalità di rispetto del termine ed, eventualmente, sugli effetti del mancato rispetto del termine di notifica sull’ammissibilità degli animali al beneficio del premio. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. Il contesto normativo dell’Unione applicabile nella specie è determinato dal regolamento n. 1760/2000 ( 2 ) sull’identificazione e la registrazione dei bovini, dalla decisione 2001/672/CE della [OSCURATO:PERSONA] nella versione della decisione 2010/300/UE ( 3 ), emanata sulla base dell’articolo 7 di detto regolamento, e dal regolamento (CE) n. 73/2009 ( 4 ) sui regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola unitamente ai suoi regolamenti di esecuzione (CE) n. 1121/2009 ( 5 ) e (CE) n. 1122/2009 ( 6 ). – Regolamento n. 1760/2000 e decisione 2001/672 5. In limine, occorre richiamare il considerando 7 del regolamento n. 1760/2000, che così recita: «Di conseguenza la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni sarà migliorata, sarà preservato un livello elevato di tutela della salute pubblica, e la stabilità duratura del mercato delle carni bovine sarà rafforzata». 6. L’articolo 3, primo comma, del regolamento n. 1760/2000 descrive il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini nei seguenti termini: «Il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende i seguenti elementi: a) marchi auricolari per l’identificazione dei singoli animali; b) basi di dati informatizzate; c) passaporti per gli animali; d) registri individuali tenuti presso ciascuna azienda». 7. Il successivo articolo 7, paragrafo 1, disciplina gli obblighi dei detentori di animali nel contesto del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini nei seguenti termini: «Ogni detentore di animali, ad eccezione dei trasportatori: – tiene un registro aggiornato, – non appena la banca dati informatizzata sia pienamente operativa, comunica all’autorità competente — entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni — tutti i movimenti a destinazione e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, in quali circostanze gli Stati membri possono prorogare il termine massimo e definire le regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati a pascolare durante l’estate in diverse zone di montagna». 8. Sulla base del paragrafo 1, secondo trattino, secondo periodo, del medesimo articolo 7, la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato la decisione 2001/672 che stabilisce regole specifiche per l’arrivo al pascolo estivo. 9. In limine, occorre richiamare il considerando 3 della decisione de qua, ai sensi del quale: «Le regole specifiche debbono essere stabilite in modo che sia possibile localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento». 10. L’articolo 2 della decisione 2001/672 disciplina, al paragrafo 2, le informazioni da notificare. Il successivo paragrafo 4 fissa il termine di notifica che i detentori di animali sono chiamati a rispettare: «Le informazioni contenute nell’elenco di cui al paragrafo 2 sono introdotte nella banca dati nazionale relativa ai bovini al più tardi sette giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo». 11. La decisione 2010/300 ha modificato l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 nei seguenti termini: «Le informazioni contenute nell’elenco di cui al paragrafo 2 sono comunicate all’autorità competente conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo». 12. A termini del considerando 5 della decisione medesima, la modifica dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 si fonda sulle seguenti considerazioni: «A determinate condizioni, gli animali di aziende diverse destinati allo stesso pascolo estivo in zone di montagna, vi arrivano dopo un periodo superiore a sette giorni. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi inutili, i termini previsti nella decisione 2001/672/CE devono essere pertanto adeguati per tener conto di tale eventualità pratica senza compromettere la tracciabilità». – Regolamento n. 73/2009 13. Il regolamento n. 73/2009 contiene norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. 14. Il titolo II di tale regolamento detta disposizioni generali relative ai pagamenti diretti. Gli articoli 21 e 23 disciplinano riduzioni ed esclusioni in caso di mancata osservanza delle norme di ammissibilità e in caso di inadempienza alle regole della condizionalità concernenti gli agricoltori. 15. Il titolo III del regolamento medesimo disciplina il regime di pagamento unico slegato dalla produzione. Il titolo IV concerne gli altri regimi di aiuto (diversi dal suddetto pagamento unico). Il primo capitolo di detto titolo («Regimi di aiuto comunitari») contempla, nella sezione 11, i pagamenti per i bovini. 16. L’articolo 111 del regolamento n. 73/2009 disciplina, a tal riguardo, il premio per vacca nutrice: «1.   L’agricoltore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, su domanda, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici (“premio per vacca nutrice”). Si tratta di un premio annuo concesso per anno civile e per agricoltore nei limiti di massimali individuali. 2.   Il premio per vacca nutrice è concesso a un agricoltore: a) (…) b) (…) Sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo purché l’agricoltore detenga, per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici non inferiore al 60% e un numero di giovenche non superiore al 40% del numero per il quale è stato richiesto il premio (…)». 17. Nella stessa sezione di tale regolamento, all’articolo 116, è disciplinato il premio all’abbattimento. L’articolo 117, anch’esso disciplinato all’interno di detta sezione, reca il titolo «Norme comuni relative ai premi» e contiene la seguente disposizione: «Per beneficiare dei pagamenti di cui alla presente sezione, gli animali sono identificati e registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000. Nondimeno, un animale è considerato ammissibile al pagamento anche nel caso in cui le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1760/2000 siano state comunicate all’autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione di tale animale, come stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 141, paragrafo 2, del presente regolamento». – Regolamento n. 1121/2009 18. Il regolamento n. 1121/2009 contiene regole di applicazione dei regimi di sostegno a favore degli agricoltori previsti al titolo IV del regolamento n. 73/2009. Tra di essi rientra il premio per vacca nutrice disciplinato nell’articolo 111 di quest’ultimo regolamento. 19. L’articolo 61 del regolamento n. 1121/2009 stabilisce regole in materia di periodo di detenzione che, in base all’articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 73/2009, costituisce un presupposto del premio per vacca nutrice: «Il semestre di detenzione di cui all’articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 ha inizio il giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Tuttavia, lo Stato membro che si avvale della facoltà prevista all’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1122/2009 fissa la data di inizio del periodo di cui al primo comma del presente articolo». – Regolamento n. 1122/2009 20. Nella sua parte II, il regolamento n. 1122/2009 contiene disposizioni di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo previsto nel capitolo 4 del titolo II («Disposizioni generali relative ai pagamenti diretti») del regolamento n. 73/2009. 21. L’articolo 63 del regolamento n. 1122/2009 detta disposizioni in materia di determinazione della base di calcolo degli aiuti da concedersi. I suoi paragrafi 3 e 4 così recitano: «3.   Fermi restando gli articoli 65 e 66, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto è calcolato in base al numero di animali accertati. 4.   Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti: a) un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato accertato, purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini; b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità. In relazione ai dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e alle notifiche effettuate nell’ambito di tale sistema, si applica l’articolo 21». B. Diritto nazionale 22. In base all’articolo 12 della Direktzahlungs-Verordnung (regolamento sui pagamenti diretti) ( 7 ) austriaca, le corrispondenti informazioni nella banca dati elettronica dei bovini valgono come domanda di premio per vacca nutrice. 23. In base al successivo articolo 13, paragrafo 1, si considera come richiedente l’agricoltore che, alla data del 1 o gennaio, del 16 marzo o del 10 aprile, detenga le vacche nutrici ammissibili al premio e per la cui azienda sia stata presentata una domanda unica per l’anno interessato. In base al paragrafo 2 della disposizione medesima, il periodo di detenzione di cui all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 73/2009 inizia a decorrere il 2 gennaio; per le vacche nutrici che si vanno ad aggiungere dopo il 1 o gennaio dell’anno considerato esso inizia a decorrere il 17 marzo e per le vacche nutrici che si vanno ad aggiungere dopo il 16 gennaio di ciascun anno l’11 aprile. 24. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung (regolamento sull’identificazione dei bovini) ( 8 ) austriaca, l’arrivo al pascolo estivo può essere notificato per posta oppure online. Le altre notifiche possono avvenire anche a mezzo telefono. A norma del successivo paragrafo 6, ai fini del rispetto del termine per la notifica dell’arrivo al pascolo montano fa fede il ricezione. III. Procedimento principale e procedimento dinanzi alla Corte 25. Ricorrente nel procedimento principale è l’EP Agrarhandel GmbH. Il 17 giugno 2011 una parte della sua mandria di mucche veniva condotta a un pascolo sito in una zona di montagna. Il 30 giugno successivo, la suddetta società presentava alla posta la notifica dell’arrivo al pascolo montano. In base al timbro di entrata, tale notifica perveniva all’autorità competente il 7 luglio seguente. 26. Con provvedimento del 28 marzo 2012, sulla base delle informazioni contenute nella banca dati elettronica, l’autorità competente concedeva alla EP Agrarhandel GmbH, per l’anno 2011, premi per bovini per EUR 398,00. Avverso detta decisione L’EP Agrarhandel GmbH proponeva opposizione (in prosieguo: l’«impugnazione») sostenendo che per le vacche portate al pascolo il 17 giugno 2011 non sarebbe stato erroneamente concesso alcun premio per vacca nutrice. 27. Con provvedimento del 6 dicembre 2013, il [OSCURATO:PERSONA] für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque) respingeva il ricorso, in base al rilievo che la notifica dell’arrivo al pascolo montano era pervenuta all’autorità competente solo successivamente alla scadenza del termine di 15 giorni e sarebbe quindi tardiva. Tale ritardo comporterebbe l’impossibilità di concedere alcun premio. 28. Avverso la decisione del 6 dicembre 2013 l’EP Agrarhandel GmbH proponeva ricorso dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa Austria). Quest’ultimo sottoponeva alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672/CE nel testo di cui alla decisione 2010/300/UE osti a una disposizione nazionale, come quella di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern (regolamento del Ministero federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque sull’identificazione e la registrazione dei bovini), che, ai fini del rispetto di tutti i termini indicati nella disposizione medesima – e quindi anche di quello per la notifica del trasferimento al pascolo estivo –,consideri determinante la data di ricezione della relativa comunicazione. 2) Quali effetti produca l’articolo 117, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 sull’ammissibilità al premio di bovini il cui trasferimento al pascolo estivo sia stato notificato tardivamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3) Se la tardiva notifica del trasferimento al pascolo estivo ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 - sempreché non produca la decadenza dal beneficio del premio - implichi l’applicabilità di relative sanzioni. 29. Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la Repubblica d’Austria e la [OSCURATO:PERSONA] europea. IV. Analisi 30. Il rinvio pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 e dell’articolo 117 del regolamento n. 73/2009. 31. La prima questione pregiudiziale concerne l’interpretazione della formulazione che figura nell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, secondo cui «[l]e informazioni (…) sono comunicate all’autorità competente (…) al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo». Il giudice del rinvio chiede se debba ivi intendersi che le informazioni debbano pervenire alle autorità competenti entro il suddetto termine o se sia sufficiente un tempestivo invio. Le altre due questioni pregiudiziali vertono sulle conseguenze giuridiche derivanti da un’eventuale notifica tardiva. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 implichi che, nonostante la notifica tardiva, sia ammissibile la concessione del beneficio del premio agli animali e, con la terza questione, se la notifica tardiva comporti poi l’applicazione di sanzioni. 32. In limine, si deve rilevare che, nel rispondere alle questioni pregiudiziali, occorre tener conto del rapporto tra l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 e l’articolo 117 del regolamento n. 73/2009, nonché degli obiettivi delle discipline cui essi appartengono. 33. Il regolamento n. 73/2009 contiene norme relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune. Uno di essi, il premio per vacca nutrice, è finalizzato a sostenere il reddito di aziende che allevano vitelli per la produzione di carne e integra il pagamento slegato dalla produzione in linea di principio riconosciuto. Ai sensi dell’articolo 117, primo comma, del regolamento de quo, il premio per vacca nutrice viene concesso solo per animali, identificati e registrati conformemente al regolamento n. 1760/2000. 34. Il regolamento n. 1760/2000 è volto, dal canto suo, a rafforzare la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine, a preservare un livello elevato di tutela della salute pubblica e a rafforzare la stabilità duratura del mercato delle carni bovine ( 9 ). Il sistema d’identificazione e di registrazione previsto a tal fine comprende, segnatamente, la creazione, da parte degli Stati membri, di banche dati nazionali dei bovini nelle quali figurano l’identità degli animali, tutte le aziende del territorio e i movimenti degli animali. Detto sistema deve sempre essere così completo ed efficace da consentire all’autorità competente di localizzare in ogni momento un bovino e di rintracciare rapidamente, in caso di epizoozia, la provenienza di un animale e di adottare immediatamente le disposizioni necessarie a tutela della sanità pubblica ( 10 ). 35. A termini dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000, nel quadro del sistema di identificazione e di registrazione, ogni detentore di animali è tenuto in particolare a comunicare alle autorità competenti tutti i movimenti. A tal fine, si applica in linea di principio un termine di notifica compreso tra tre e sette giorni al massimo. Con riferimento all’arrivo dei bovini al pascolo estivo, l’articolo de quo autorizza la [OSCURATO:PERSONA] a prolungare il termine di notifica e ad emanare regole specifiche. [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa della suddetta facoltà con la propria decisione 2001/672. 36. Infine, l’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 prevede l’ammissibilità del pagamento per gli animali anche nel caso in cui le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 siano state comunicate all’autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione degli animali interessati. A. Sulle modalità di rispetto del termine di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 (prima questione) 37. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 osti a una disposizione nazionale, come quella dell’articolo 6, paragrafo 6, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung austriaca, secondo cui la notifica dell’arrivo dei bovini al pascolo estivo debba essere pervenuta all’autorità competente entro il termine di quindici giorni. 38. Nel caso di specie, il termine si ricollega all’arrivo al pascolo, avvenuto il 17 giugno 2001. Pertanto, tale termine ha iniziato a decorrere il 18 giugno 2011 alle ore 00.00 ed è scaduto il 4 luglio 2011, alle ore 24.00 ( 11 ). Ove si faccia riferimento, come la Repubblica d’Austria, alla ricezione (7 luglio 2011), la notifica sarebbe tardiva. Ove si rimandi invece, come l’EP Agrarhandel GmbH e la [OSCURATO:PERSONA], all’invio (30 giugno 2011), la notifica sarebbe tempestiva. 39. L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 si limita a stabilire che «[l]e informazioni (…) sono comunicate all’autorità competente (…) al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo» ( 12 ). 40. Ciononostante, la mancata previsione esplicita se, ai fini del rispetto del termine, sia determinante la ricezione o la spedizione della notifica, non implica a favore degli Stati membri alcun margine di regolamentazione. Infatti, [il riconoscimento di un siffatto margine] pregiudicherebbe l’applicazione unitaria del diritto dell’Unione, l’uguaglianza tra gli operatori economici ( 13 ) e il funzionamento delle banche dati dei bovini. Tuttavia, ciò non osta a una misura nazionale che si limiti a ripetere taluni elementi di una disposizione dell’Unione a favore della coerenza e della sua buona comprensione ( 14 ). L’articolo 6, paragrafo 6, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung austriaca costituirebbe una siffatta mera ripetizione se l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 dovesse essere interpretato nel senso che determinante è la ricezione della notifica. 41. In tale contesto occorre stabilire, in via interpretativa, a quale evento faccia riferimento l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672. A questo proposito occorre considerare, oltre al tenore letterale (v. sul punto sub 1), in particolare, il contesto in cui la disciplina è applicata (sul punto sub 2) e il suo scopo (sul punto sub 3). 1. Sul tenore letterale della disposizione 42. A mio giudizio, la versione tedesca dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 [«sind (…) zu übermitteln (sono comunicate)»] indica semmai che occorre far riferimento alla ricezione della notifica entro il termine previsto. Infatti, un processo di comunicazione ( Übermittlungsvorgang ) inizia con l’invio e si conclude soltanto con la ricezione dell’informazione. Lo stesso vale per le espressioni «mitteilen (comunicare)» o «unterrichten (informare)» ai sensi delle versioni linguistiche francese («sont communiquées»), italiana («sono comunicate»), spagnola («se comunicará») e neerlandese («worden meegedeelt»). 43. Tuttavia, si deve riconoscere che tali nozioni sono generiche e, quindi, aperte all’interpretazione ( 15 ). Ciò emerge già dalla sentenza Borgmann, in cui la Corte ha sostenuto che le espressioni «übermitteln (trasmettere)» o «unterrichten (comunicare)»«implica[vano] piuttosto che i dati [dovevano] essere inviati entro la scadenza del termine», senza tuttavia limitarsi, nella propria interpretazione, all’analisi del tenore letterale ( 16 ). 44. Anche il contesto in cui l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 impiega il termine «übermitteln (comunicare)» non consente di fare chiarezza. Da un lato, nell’esplicita indicazione dei destinatari [«sind der zuständigen Behörde (…) zu übermitteln (sono comunicate all’autorità competente)»] si potrebbe ravvisare un indice del fatto che la notifica debba effettivamente pervenire all’autorità ( 17 ). Dall’altro, l’espressione «spätestens 15 Tage nach (al più tardi 15 giorni dopo)» potrebbe essere intesa nel senso che, anche il quindicesimo giorno, debba essere possibile trasmettere con successo le informazioni. Tuttavia, a questo proposito, si deve rilevare che, ad esempio, la versione portoghese («no prazo de 15 dias», vale a dire, entro 15 giorni) è formulata in termini diversi e che l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 non stabilisce che la notifica debba avvenire a mezzo posta. Piuttosto, le informazioni, come mostra a titolo esemplificativo l’articolo 6, paragrafo 5, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung austriaca, possono essere trasmesse online o per telefono. 45. A fronte di tali rilievi, si deve ritenere che le diverse versioni linguistiche non consentano di giungere a un risultato univoco. Pertanto, al fine di garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione, la disposizione controversa dev’essere interpretata alla luce del contesto generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento ( 18 ). 2. Sul contesto della disposizione 46. Per quanto attiene al contesto della disposizione, si deve rilevare che l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 si fonda sull’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000. 47. È pur vero che neppure l’espressione ivi impiegata, «[ogni detentore di animali] comunica all’autorità competente (…)», è univoca ( 19 ). Tuttavia, da tale contesto emerge chiaramente che la fissazione del termine di 15 giorni costituisce una specifica deroga al principio di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, primo periodo, del regolamento n. 1760/2000. In base a quest’ultima disposizione, il termine per la notifica dei movimenti degli animali è compreso tra un periodo di tre e sette giorni al massimo. Rispetto all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, ciò implica la necessità di procedere a un’interpretazione restrittiva in linea con il principio generale secondo cui le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente ( 20 ). 48. Inoltre, il contesto di cui trattasi depone a favore di un’interpretazione uniforme delle modalità di rispetto del termine nell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 e nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1760/2000. Tuttavia, un riferimento all’invio della notifica contrasterebbe allora con la facoltà riconosciuta agli Stati membri di stabilire un termine massimo «compreso fra tre e sette giorni». Il margine di intervento degli Stati membri risulterebbe di fatto annullato dalla diversa durata delle spedizioni a mezzo posta. Ove si faccia invece riferimento alla ricezione della notifica, gli Stati membri disporrebbero effettivamente di un margine di discrezionalità. Il fatto che, in tal caso, il rispetto del termine non sia impossibile per il detentore di animali emerge, a titolo esemplificativo, dall’articolo 6, paragrafo 5, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung austriaca, ai sensi del quale le notifiche ‑ cui si applica il suddetto termine breve ‑ possono essere effettuate non solo a mezzo posta, ma anche online o per telefono. 49. A ciò si aggiunge che, nel suo testo originario, l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 esigeva la ricezione della notifica entro il termine previsto. Il fatto che le informazioni dovessero essere «introdotte nella banca dati nazionale relativa ai bovini al più tardi sette giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo», presupponeva logicamente che dette informazioni fossero pervenute prima del decorso del termine medesimo. A differenza della [OSCURATO:PERSONA], ritengo inammissibile dedurne a contrario che l’espunzione dell’espressione «introdotte nella banca dati» significhi che sia ora sufficiente l’invio della notifica entro il termine di 15 giorni. 50. In primis, nulla indica che la decisione 2010/300 intendesse modificare le modalità di rispetto del termine. Infatti, i considerando della decisione di cui trattasi motivano la modifica unicamente in considerazione della necessità di «[adeguare] i termini previsti nella decisione 2001/672/CE» ( 21 ). 51. In secondo luogo, la modifica del tenore letterale si spiega alla luce del fatto che l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 si adatta all’espressione contenuta nell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 e formula in termini espliciti l’obbligo gravante sul detentore di animali. 52. In terzo luogo, il riferimento all’invio della notifica farebbe sì che il termine originario non sia solo più che raddoppiato, ma anche aumentato in misura imprecisata, vale a dire, della durata della spedizione a mezzo posta. Come evidenzia il caso di specie (invio il 30 giugno, ricezione il 7 luglio 2011), la spedizione a mezzo posta può richiedere parecchio tempo. In tal modo, si assisterebbe a una proroga significativa del termine, che varierebbe da caso a caso. Ciò, non solo contrasta con il principio dell’interpretazione restrittiva delle deroghe, ma crea anche una situazione di incertezza del diritto e mette a rischio l’aggiornamento delle banche dati nazionali dei bovini. A mio giudizio, tale eventuale volontà del legislatore di adottare una disciplina così generosa avrebbe dovuto manifestarsi nel tenore letterale o, quantomeno, nei considerando della decisione 2010/300. 53. In conclusione, il contesto in cui si colloca l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, depone nel senso della necessità che la notifica pervenga all’autorità competente entro il termine previsto. 3. Sulla ratio della disciplina 54. Tale interpretazione trova conferma negli obiettivi perseguiti dalla decisione 2001/672 e dal regolamento n. 1760/2000. 55. Dal considerando 7 del regolamento n. 1760/2000 emerge che il sistema di identificazione e di registrazione è diretto a «[migliorare] la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti a base di carni (…), [a preservare] un livello elevato di tutela della salute pubblica e [a rafforzare] la stabilità duratura del mercato delle carni bovine (…)». Conformemente a quanto affermato nel considerando 3 della decisione 2001/672, le disposizioni della decisione medesima sono finalizzate a consentire che sia «possibile localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento » ( 22 ). Anche l’interpretazione delle modalità di rispetto dei termini deve orientarsi ai suddetti obiettivi. 56. Ciò depone a favore della rilevanza della ricezione della notifica giacché, ai fini dell’aggiornamento delle banche dati nazionali, la situazione è ben diversa a seconda che l’autorità competente sia informata del trasferimento degli animali entro 15 giorni al massimo o che ciò richieda, caso per caso, tempi più lunghi a causa dei ritardi nella spedizione postale. 57. Contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], non ritengo neppure che, così facendo, il detentore di animali sia gravato ingiustamente di un rischio eccessivo, ossia quello della tempestiva ricezione della notifica. Alla luce dell’importanza che la disponibilità di registri nazionali aggiornati riveste ai fini della tutela della sanità pubblica, della trasparenza e della stabilità del mercato della carne bovina, non è inaccettabile imporre al detentore di animali di inviare tempestivamente le informazioni oggetto di notifica per posta o in altro modo garantendo che esse pervengano entro il termine previsto all’autorità. La notifica può essere inviata a partire dalla data dell’arrivo al pascolo. Se il detentore di animali attende talmente a lungo prima di procedere al suo invio a mezzo posta da mettere a rischio la tempestività della ricezione, si può quantomeno pretendere che invii le informazioni all’autorità online. L’articolo 6, paragrafo 5, della Rinderkennzeichnungs-Verordnung austriaca rimanda espressamente a tale possibilità. A ciò si aggiunga che eventuali circostanze eccezionali che comportino il mancato rispetto del termine devono essere prese in considerazione nell’ambito delle conseguenze giuridiche ( 23 ).Alla luce delle suesposte considerazioni, non ritengo neppure che il riferimento all’invio della notifica sia imposto dal principio di non discriminazione ( 24 ). 58. A tal proposito, il termine in esame per la notifica dei movimenti degli animali dev’essere distinto anche dal termine previsto per la comunicazione dei quantitativi di latte oggetto della causa Borgmann che deve avvenire entro il 15 maggio di ciascun anno ( 25 ) Infatti, quest’ultimo è volto a garantire il calcolo e la determinazione tempestivi del prelievo supplementare sul latte al fine di permetterne il pagamento entro il 1 o settembre. Tale obiettivo non risulta pregiudicato dal riferimento all’invio della notifica entro il termine. Tuttavia, come emerge dal considerando 3 della decisione 2001/672, l’obiettivo della tempestiva notifica dei movimenti degli animali è proprio quello di poter «localizzare i singoli bovini in qualsiasi momento» e, come sottolineato dal la Corte, [di garantire] che il sistema di identificazione e di registrazione sia «interamente efficace ed affidabile in qualsiasi momento, in modo, in particolare, da consentire alle autorità competenti di rintracciare rapidamente, in caso di epizoozia, la provenienza di un animale e di adottare immediatamente le disposizioni necessarie al fine di evitare qualsiasi rischio per la sanità pubblica» ( 26 ). 59. Inoltre, il considerando 5 della decisione 2010/300 fornisce chiarimenti in merito al reale obiettivo della modifica dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672. Infatti, la modifica tiene conto della circostanza che «gli animali di aziende diverse destinati allo stesso pascolo estivo in zone di montagna, [possono arrivarvi] dopo un periodo superiore a sette giorni». Pertanto, al fine di ridurre «gli oneri amministrativi inutili», i termini dovevano essere «adeguati». Nella vigenza della precedente normativa, oneri amministrativi inutili potevano scaturire dal fatto che un detentore di animali che necessitasse di più di sette giorni per far pervenire i suoi animali da aziende diverse allo stesso pascolo non poteva dichiarare il movimento di tutti i capi con una notifica unica. Infatti, poiché per il singolo animale il termine di notifica inizia a decorrere con il suo arrivo, in un caso siffatto il termine sarebbe già scaduto al momento dell’arrivo dell’ultimo capo. 60. Il prolungamento del termine a 15 giorni mira a ridurre gli oneri amministrativi inutili che la presenza di più notifiche parallele pone a carico del detentore di animali e dell’autorità. Tuttavia, a tal fine, non è necessario fare riferimento all’invio della notifica. Come già osservato, né l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, né l’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000 impongono l’invio della notifica a mezzo posta. È invece possibile trasmettere le informazioni online o per telefono ( 27 ). Tuttavia, anche ove il detentore di animali opti per l’invio a mezzo posta, il termine di 15 giorni è calcolato in modo tale da lasciare tempo sufficiente per la tempestivo ricezione. 4. Conclusione intermedia 61. In linea con le suesposte considerazioni, l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/67 dev’essere interpretato nel senso che la notifica dell’arrivo degli animali al pascolo estivo deve pervenire all’autorità competente al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo. Pertanto, il diritto dell’Unione non contrasta con una disposizione nazionale che stabilisca in tal senso. 62. Occorre pertanto rispondere alla prima questione nei seguenti termini: L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672, nel testo di cui alla decisione 2010/300 non osta a una disposizione nazionale che, ai fini del rispetto del termine per la notifica dell’arrivo al pascolo estivo, consideri determinante la data di ricezione della relativa comunicazione. B. Sull’ammissibilità del beneficio del premio per le vacche nutrici il cui arrivo al pascolo estivo sia stato comunicato tardivamente (seconda questione) 63. Solo ove si condivida la risposta alla prima questione pregiudiziale da me proposta, si rende necessario rispondere alla seconda questione sollevata dal giudice del rinvio. 64. Con la seconda questione pregiudiziale, si chiede essenzialmente se, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, gli animali debbano poter beneficiare del pagamento a norma dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 benché il loro arrivo al pascolo estivo sia stato notificato tardivamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672. 65. Posto che la [OSCURATO:PERSONA] e il giudice del rinvio dubitano che la tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo comporti, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009, la decadenza dal beneficio del premio, occorre esaminare anzitutto tale aspetto (v., sul punto, sub 1). Infatti, se la notifica tardiva non incide in alcun modo sull’ammissibilità del beneficio del premio, la questione dell’applicazione dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 non si pone affatto (v., sul punto, sub 2). Ove la tardiva notifica implichi, in linea di principio, la decadenza dal premio e non rientri nelle deroghe indicate, occorre esaminare se tale esito contrasti con il principio di proporzionalità (v., sul punto, sub 3). 1. Sull’applicazione dell’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009 66. Il detentore di animali che non rispetti il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 viola l’obbligo di tempestiva notifica su di esso gravante in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000. Né la decisione 2001/672, né il regolamento n. 1760/2000 disciplinano le conseguenze di detta violazione. Tuttavia, l’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009 prevede che, per beneficiare dei pagamenti, gli animali sono identificati e registrati conformemente al regolamento n. 1760/2000. 67. Già dal tenore dell’articolo emerge chiaramente che la concessione del premio è subordinata al rispetto, da parte degli allevatori degli animali considerati, delle norme dell’Unione applicabili all’identificazione e alla registrazione dei bovini ( 28 ). L’articolo 7 rientra tra le disposizioni contenute nel titolo I del regolamento n. 1760/2000, rubricato «Identificazione e registrazione dei bovini». Inoltre, l’articolo 3 del titolo menzionato chiarisce che il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini comprende, in particolare, le basi di dati informatizzate. Queste si compongono delle informazioni che i detentori di animali sono tenuti a comunicare all’autorità a norma dell’articolo 7. 68. Pertanto, resta unicamente da stabilire se un bovino debba essere considerato come non registrato per effetto della sola mancata tempestiva notifica. 69. In tal senso depone anzitutto il fatto che l’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000 fissa i termini di notifica in modo imperativo e specifica e limita in maniera precisa le possibilità di prevedere un termine più lungo ( 29 ). È pur vero che la decisione 2001/672, nel testo di cui alla decisione 2010/300, proroga il termine a 15 giorni; tuttavia, anch’essa è formulata in modo imperativo. Essa stabilisce che le informazioni «sono comunicate (…) al più tardi 15 giorni dopo l’arrivo degli animali al pascolo». L’indicazione precisa di tali modalità sarebbe però priva di effetto utile se i detentori di animali fossero liberi di non rispettare questi termini ( 30 ). 70. A favore di tale conclusione depone anche lo stesso articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009, a termini del quale si ritiene che un animale possa «nondimeno», beneficiare del pagamento «anche nel caso» in cui le informazioni oggetto di notifica siano state comunicate all’autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione di tale animale. Se ne deduce che, in linea di principio, un bovino può beneficiare del pagamento ai sensi dell’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009 solo se le informazioni oggetto di notifica sono comunicate entro un momento diverso, vale a dire quello previsto nell’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000. Il risultato opposto, secondo cui il momento della notifica non avrebbe alcuna conseguenza sull’ammissibilità al beneficio del premio, non convince in quanto, altrimenti, la notifica potrebbe essere dunque effettuata in qualsiasi momento successivo. Così però l’articolo 117, secondo comma, sarebbe superfluo. 71. La suddetta interpretazione risulta avvalorata in considerazione degli obiettivi perseguiti con la decisione 2001/672 e con il regolamento n. 1760/2000, illustrati supra al paragrafo 55. Come dichiarato dalla Corte, affinché tali obiettivi possano essere raggiunti, è indispensabile che il sistema di identificazione e di registrazione sia interamente efficace ed affidabile in qualsiasi momento, in modo, in particolare, da consentire un’efficace rintracciabilità degli animali, ad esempio, in caso di epizoozia ( 31 ). Tuttavia, ciò non è possibile se il detentore di animali non notifica i movimenti dei suoi bovini nella banca dati elettronica entro i termini prescritti. Se l’ammissibilità al pagamento ai sensi dell’articolo 117 del regolamento n. 73/2009 non dipendesse dal rispetto del termine, non vi sarebbe alcun incentivo finanziario per i detentori di animali ad adempiere tempestivamente i loro obblighi ( 32 ). 72. Tale interpretazione trova conferma anche nel regolamento n. 1122/2009, emanato in applicazione del regolamento n. 73/2009. Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 3, del medesimo, l’importo dell’aiuto è calcolato non in ragione del numero di animali dichiarati nella domanda di aiuto, bensì in base al numero di animali «accertati» nel corso dei controlli. A norma del paragrafo 4, lettera b), secondo periodo, dell’articolo in esame, in linea di principio, in caso di irregolarità constatata in relazione al sistema di identificazione e di registrazione, gli animali sono considerati non accertati. Deroghe al riguardo sono previste nell’articolo 63 del regolamento de quo soltanto per la correzione di errori palesi ( 33 ) e per la perdita di un marchio auricolare ( 34 ). Un allentamento della disciplina è previsto per i dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, nel senso che un animale è considerato non accertato solo alla seconda violazione nell’arco di due anni ( 35 ). Inoltre, l’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009 prevede una deroga nelle ipotesi in cui l’agricoltore non abbia potuto adempiere uno dei propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. In casi particolari, gli effetti del mancato rispetto del termine di notifica possono così essere mitigati con riferimento alle conseguenze giuridiche. In tutte le altre circostanze e, quindi, anche nel caso di specie, gli animali sono invece considerati come non accertati e non sono ‑ per l’effetto ‑ presi in considerazione nella determinazione della base di calcolo. Per essi, pertanto, non è concesso alcun aiuto. 73. Infine, tale conclusione, secondo cui la tardiva notifica dell’arrivo al pascolo comporterebbe in linea di principio la perdita del premio per vacca nutrice, è coerente anche con la giurisprudenza della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( 36 ). Nella menzionata sentenza la Corte ha dichiarato, con riferimento al premio all’abbattimento, che la violazione dell’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 comporta la perdita di detto premio ( 37 ). 74. Le obiezioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] contro una trasposizione della menzionata giurisprudenza non convincono per le ragioni di seguito indicate. 75. Occorre anzitutto rilevare che il fatto che ivi si discuta del premio all’abbattimento e, nella specie, del premio per vacca nutrice non può fare alcuna differenza. Infatti, la sentenza della Corte si fonda sul tenore letterale dell’articolo 21 del regolamento n. 1254/1999 ( 38 ) ( 39 ). In termini pressoché identici all’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009, la disposizione de qua stabilisce che l’ammissibilità al beneficio del premio è subordinata al rispetto delle disposizioni dell’attuale regolamento n. 1760/2000 ( 40 ). Inoltre, le menzionate disposizioni non disciplinano la condizione in esame in maniera specifica per il premio all’abbattimento o per il premio per vacca nutrice, trattandosi invece di disposizioni generali, applicabili a tutti i pagamenti oggetto della rispettiva sezione. Tra di essi rientrano, rispettivamente, sia il premio per vacca nutrice che il premio all’abbattimento ( 41 ). 76. Dev’essere respinta anche l’obiezione secondo cui, nella specie, sarebbe opportuno giungere a diversa conclusione in quanto la notifica dell’arrivo al pascolo, a differenza della notifica dei «movimenti a destinazione e a partire dall’azienda», non avrebbe carattere costitutivo, ma soltanto carattere provvisorio per il numero di capi di bestiame e assumerebbe minore importanza con riferimento all’abbattimento e al consumo immediato. 77. In primis, la sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Prins non si riferiva, ad esempio, alla tardiva notifica dell’abbattimento di un bovino, bensì all’arrivo di un animale in azienda ( 42 ). Tuttavia, posto che tale notifica, alla pari di quella dell’arrivo al pascolo estivo, non precede immediatamente il consumo della carne bovina da parte del consumatore, tale aspetto non può aver assunto alcun rilievo per la Corte. 78. In secondo luogo, l’obiezione de qua si fonda sull’errata presunzione che l’arrivo al pascolo estivo non rientri tra i «movimenti a destinazione e a partire dall’azienda» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, primo periodo, del regolamento n. 1760/2000. Infatti, come indica la definizione contenuta nell’articolo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, con «azienda» s’intende qualsiasi stabilimento o costruzione in cui sono tenuti, in linea di principio, gli animali. L’arrivo al pascolo estivo costituisce così una sottocategoria e non un aliud rispetto alla suddetta nozione. Pertanto, il tenore letterale dell’articolo 7 del regolamento n. 1760/2000 non fornisce alcun elemento a favore di una corrispondente differenziazione delle conseguenze giuridiche del mancato rispetto del termine. Lo stesso vale per la decisione 2001/672. 79. In terzo luogo, la distinzione a seconda della tipologia di termine di notifica non convince neppure in considerazione degli obiettivi perseguiti con la decisione 2001/672 e con il regolamento n. 1760/2000, come indicati supra nei paragrafi 55 e 71. Posto che un’epizoozia può scoppiare sia al pascolo estivo che in azienda, anche il movimento verso il pascolo estivo dev’essere notificato, per quanto praticamente possibile, al più presto. 80. In conclusione, si deve ritenere che, in caso di notifica tardiva dell’arrivo al pascolo estivo, gli animali in questione non siano registrati ai sensi dell’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009 in conformità del regolamento n. 1760/2000 e non possano essere conseguentemente ammessi, in linea di principio, al beneficio del premio. 2. Sull’applicazione dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 81. In tale contesto occorre chiarire se, in un caso come quello in esame, gli animali possano comunque eccezionalmente beneficiare del pagamento in forza dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009. Ciò presupporrebbe che le informazioni oggetto di notifica siano state comunicate all’autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione dell’animale interessato. 82. Il «periodo di detenzione» è il periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, dev’essere tenuto nell’azienda ( 43 ). A norma dell’articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 73/2009, ai fini del premio per vacca nutrice è previsto un periodo di detenzione di sei mesi «a decorrere dalla data di presentazione della domanda». Quale giorno di presentazione della domanda, l’articolo 13, paragrafo 1, della Direktzahlungs-Verordnung austriaca fissa il 1 o gennaio, il 16 marzo e il 10 aprile ( 44 ). Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento, il primo giorno del periodo di detenzione è quindi, rispettivamente, il 2 gennaio oppure il 17 marzo o l’11 aprile (per le vacche nutrici che si vanno ad aggiungere, rispettivamente, dopo il 1 o gennaio o dopo il 16 marzo) del rispettivo anno ( 45 ). 83. Poiché, nella specie, l’arrivo è avvenuto il 17 giugno 2011, tale evento segue, sotto il profilo temporale, l’ultimo possibile dies a quo del periodo di detenzione (l’11 aprile). Pertanto, le informazioni oggetto di notifica non sono state comunicate all’autorità competente il primo giorno del periodo di detenzione dell’animale interessato. Il fatto che, in casi come quello in esame, ciò non fosse neppure possibile chiarisce il carattere derogatorio dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009. Solo nei casi in cui un detentore di animali registra un nuovo animale nella banca dati nazionale prima dell’inizio dell’ultimo periodo di detenzione possibile, tale detentore deve avere la possibilità di ottenere un premio malgrado una violazione dell’obbligo di notifica da parte del detentore precedente. 84. In conclusione, ritengo pertanto, in linea con la Repubblica d’Austria, che l’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 non ricomprenda casi come quello qui in esame. 3. Sulla proporzionalità dell’articolo 117 del regolamento n. 73/2009 85. Si pone così, infine, la questione se l’articolo 117 del regolamento n. 73/2009 risponda al principio di proporzionalità nella parte in cui comporta la perdita del premio per vacca nutrice in conseguenza della tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo. 86. Poiché, in materia di agricoltura, il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale che corrisponde alle responsabilità politiche ad esso attribuite dagli articoli da 40 a 43 TFUE, il controllo giurisdizionale di proporzionalità si limita ad accertare se tale legislatore non abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale ( 46 ). 87. A questo proposito, occorre anzitutto rilevare che, allorché il legislatore dell’Unione – come nell’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009 – fissa condizioni di ammissibilità per la concessione di un aiuto, l’esclusione che comporta l’inosservanza di una di dette condizioni non costituisce una sanzione, ma la semplice conseguenza del mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge ( 47 ). 88. Quando il legislatore dell’Unione – come nell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009 – stabilisce che la presentazione tardiva della domanda di aiuto comporta unicamente una riduzione dell’importo assegnato, ciò non rispecchia così un principio generale, ma si fonda su una scelta deliberata del legislatore in base alla quale, eccezionalmente, il rispetto del termine non è essenziale ( 48 ). 89. Per contro, come emerge segnatamente supra dai paragrafi 69 e 71, l’obbligo di rispetto del termine di notifica previsto nell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672 assume particolare rilievo ai fini degli obiettivi perseguiti con il sistema di identificazione e di registrazione. Inoltre, come osservato supra al paragrafo 72, sono previste anche talune deroghe in circostanze particolari, ad esempio, in caso di forza maggiore. 90. Pertanto, il legislatore dell’Unione non ha manifestamente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale ( 49 ). L’articolo 117 del regolamento n. 73/2009 non viola quindi, in definitiva, il principio di proporzionalità. 4. Conclusione interlocutoria 91. Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale nei termini seguenti: L’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 dev’essere interpretato nel senso che, in caso di tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo avvenuto successivamente all’inizio del periodo di detenzione, esso non comporta comunque l’ammissibilità del beneficio del premio per gli animali tardivamente notificati. C. Sulle sanzioni (terza questione) 92. Ove la Corte condivida la risposta da me suggerita per la prima e per la seconda questione pregiudiziale, può soprassedersi alla risposta alla terza questione pregiudiziale. Infatti, il giudice del rinvio solleva tale questione unicamente nell’ipotesi in cui la notifica dell’arrivo al pascolo estivo debba essere considerata sì come tardiva, ma non comporti in definitiva la perdita del premio per vacca nutrice. 93. Il giudice del rinvio chiede essenzialmente se, in caso di notifica tardiva, debbano essere applicate sanzioni. Dalla motivazione della terza questione pregiudiziale emerge che viene fatto riferimento, a tal proposito, alle riduzioni e alle esclusioni ai sensi degli articoli 21 e 23 del regolamento n. 73/2009 nonché ai sensi dell’articolo 23 del regolamento n. 1122/2009. 94. A tale questione dev’essere data risposta negativa. È pur vero che, nelle menzionate disposizioni e, i regolamenti n. 73/2009 e n. 1122/2009 prevedono sanzioni corrispondenti per la presentazione tardiva della domanda di aiuto ( 50 ), per la mancata osservanza delle norme di ammissibilità ( 51 ) e inadempienza delle «regole della condizionalità» ( 52 ) concernenti gli agricoltori. Tuttavia, in base agli articoli 74, primo comma, e 73, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009, le riduzioni e le esclusioni non si applicano quando l’agricoltore abbia fornito dati esatti sotto il profilo di fatto. Posto che nulla nella domanda di rinvio pregiudiziale indica l’inesattezza delle informazioni notificate tardivamente, la tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo non dev’essere sanzionata in base alle richiamate disposizioni. 95. Occorrerebbe pertanto rispondere alla terza questione nel senso che, ove ‑ a norma dell’articolo 117, secondo comma, del regolamento n. 73/2009 ‑ la tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo non implichi la decadenza dall’ammissione al beneficio del premio, le riduzioni e le esclusioni ai sensi dell’articolo 21 del regolamento n. 73/2009, dell’articolo 65 del regolamento n. 1122/2009, dell’articolo 23 del regolamento n. 73/2009, degli articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009 e dell’articolo 23 del regolamento n. 1122/2009 non si applicano se le informazioni notificate tardivamente sono corrette sotto il profilo di fatto. V. Conclusione 96. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria): 1) L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2001/672/CE nel testo di cui alla decisione 2010/300/UE non osta a una disposizione nazionale che, ai fini del rispetto del termine per la notifica dell’arrivo al pascolo estivo, consideri determinante la data di ricezione della relativa comunicazione. 2) In caso di tardiva notifica dell’arrivo al pascolo estivo avvenuto successivamente all’inizio del periodo di detenzione, l’articolo 117, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 non comporta comunque l’ammissibilità del beneficio del premio per gli animali tardivamente notificati. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ( GU 2000, L 204, pag. 1 ) nel testo di cui al regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 ( GU 2006, L 363, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna ( GU 2001, L 235, pag. 23 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU 2009, L 30, pag. 16 ) nel testo di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 785/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 5 agosto 2011 ( GU 2011, L 203, pag. 10 ). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 1121/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento ( GU 2009, L 316, pag. 27 ) nel testo di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1368/2011 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 dicembre 2011 ( GU 2011, L 341, pag. 33 ). ( 6 ) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della [OSCURATO:PERSONA], del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo ( GU 2009, L 316, pag. 65 ), nel testo di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1368/2011 della [OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 2011 ( GU 2011, L 341, pag. 33 ). ( 7 ) Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik (regolamento del Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque sui regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune), BGBl. II n. 491/2009. ( 8 ) Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern (regolamento del Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque sull’identificazione e la registrazione dei bovini), BGBl. II n. 201/2008, nella versione del BGBl. II n. 66/2010. ( 9 ) V., in particolare, considerando 7 del regolamento n. 1760/2000. ( 10 ) V. considerando 3 della decisione 2001/672 e sentenza del 24. maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 41 ). ( 11 ) In mancanza di disposizioni specifiche, ciò emerge dall’articolo 3, paragrafi 1, 2, lettera b), 3 e 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ( GU 1971, L 124, pag. 1 ). ( 12 ) Ai sensi al paragrafo 2 di detto articolo, devono essere comunicati il codice di registrazione del pascolo e ‑ per ogni animale della specie bovina ‑ il numero individuale di identificazione, il numero di identificazione dell’azienda di origine, la data di arrivo al pascolo e la data prevista di partenza dal pascolo. ( 13 ) V. sentenza dell’11 novembre 2004, Toeters e Verberk ( C‑171/03 , EU:C:2004:714 , punto 40 ), e le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di detta causa ( EU:C:2004:341 , paragrafo 30 ). ( 14 ) V. sentenza del 28 marzo 1985, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( 272/83 , EU:C:1985:147 , punto 27 ), le mie conclusioni nella causa Skoma-Lux ( C‑161/06 , EU:C:2007:525 , paragrafo 55 ) e conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( C‑272/15 , EU:C:2016:573 , paragrafo 32 ). ( 15 ) In tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Borgmann ( C‑1/02 , EU:C:2003:393 , paragrafo 44 ) sull’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 ( GU 2001, L 187, pag. 19 ), nella versione tedesca («übermittelt»), francese («communique»), italiana («trasmette»), portoghese («comunicará») e spagnola («transmitirá»). ( 16 ) V. sentenza del 1o aprile 2004, Borgmann ( C‑1/02 , EU:C:2004:202 , punti da 23 a 25 ). ( 17 ) V., al riguardo, le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Toeters e Verberk ( C‑171/03 , EU:C:2004:341 , paragrafo 33 ). ( 18 ) V. sentenze del 17 maggio 2017, ERGO Poist’ovňa ( C‑48/16 , EU:C:2017:377 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata); del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co ( C‑437/97 , EU:C:2000:110 , punto 42 ), e del 1o aprile 2004, Borgmann ( C‑1/02 , EU:C:2004:202 , punto 25 ). ( 19 ) V. anche l’espressione nelle versioni francese («signale»), inglese («report»), italiana («comunica»), spagnola («informar»), portoghese («notificar») e neerlandese [«stelt (…) in kennis»]. ( 20 ) V. sentenze del 22 aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑346/08 , EU:C:2010:213 , punto 39 ), e del 26 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] ( C‑6/14 , EU:C:2015:122 , punto 24 ). ( 21 ) Considerando 5 della decisione 2010/300. ( 22 ) Il corsivo è mio. Va rilevato che la locuzione «in qualsiasi momento» compare nella maggior parte delle versioni linguistiche del considerando in questione. Il fatto che manchi nella versione francese è da ricondurre, a mio avviso, ad un errore di redazione. ( 23 ) V. le considerazioni esposte infra al paragrafo 72 relative all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1122/2009. ( 24 ) V. peraltro, in tal senso, le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa Borgmann ( C‑1/02 , EU:C:2003:393 , paragrafo 46 ). ( 25 ) Sentenza del 1o aprile 2004, Borgmann ( C‑1/02 , EU:C:2004:202 , punti da 26 a 29 ). ( 26 ) Sentenza del 24. maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 41 ). ( 27 ) V. paragrafi 48 e 57 supra. ( 28 ) V. sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 32 ). ( 29 ) V. il periodo introduttivo dell’articolo 7, paragrafo 1, [«Ogni detentore di animali (…) tiene (…) comunica (…)»], il secondo trattino, primo periodo («entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni») e la denominazione del termine come «termine massimo» nel secondo periodo. V., inoltre, sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 36 ). ( 30 ) V. sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 37 ). ( 31 ) Sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 41 ). ( 32 ) Come risulta dalle considerazioni svolte infra ai paragrafi da 92 a 95 in ordine alla terza questione pregiudiziale, i detentori di animali non dovrebbero temere neppure sanzioni pecuniarie. ( 33 ) Articoli 63, paragrafo 4, secondo comma, e 21 del regolamento n. 1122/2009. ( 34 ) Articolo 63, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1122/2009. ( 35 ) Articolo 63, paragrafo 4, lettera b), primo periodo, del regolamento n. 1122/2009. ( 36 ) Sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 ). ( 37 ) Sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 43 ); v., inoltre, conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2006:466 ), che ha proposto una conclusione opposta rispetto alla decisione adottata. ( 38 ) Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( GU 1999, L 160, pag. 21 ). ( 39 ) V. sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punti da 29 a 35 ). ( 40 ) Nel testo rilevante ai fini della sentenza [OSCURATO:PERSONA]Prins, l’articolo 21 del regolamento n. 1254/1999 così recita: «Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al presente capo, un animale è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 1760/2000». ( 41 ) L’articolo 21 del regolamento n. 1254/1999 si colloca nel capo 1 (articoli da 3 a 25). Esso si applica pertanto al premio per vacca nutrice e al premio all’abbattimento (articolo 6 e articolo 11). L’articolo 117, primo comma, del regolamento n. 73/2009 si applica ai «pagamenti di cui alla presente sezione» e, quindi, a tutti i premi oggetto della sezione 11 (articoli da 108 a 119). Tra di essi rientra sia il premio per vacca nutrice che il premio all’abbattimento (articoli 111 e articolo 116). ( 42 ) V. sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 26 ). ( 43 ) Articolo 2, punto 21, del regolamento n. 1122/2009, articolo 61 del regolamento n. 1121/2009, e articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 73/2009. ( 44 ) V. articolo 62, paragrafo 2, del regolamento n. 1121/2009. ( 45 ) V. articolo 61, paragrafo 2, del regolamento n. 1121/2009. ( 46 ) V. sentenze del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 46 ), e del 17 ottobre 2013, Schaible ( C‑101/12 , EU:C:2013:661 , punto 48 ). ( 47 ) Sentenza del 24. maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punto 47 ); v., in questo senso, anche sentenza dell’11 novembre 2004, Toeters e Verberk ( C‑171/03 , EU:C:2004:714 , punto 47 ). ( 48 ) V., in questo senso, sentenza dell’11 novembre 2004, Toeters e Verberk ( C‑171/03 , EU:C:2004:714 , punto 49 ). ( 49 ) V., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA]‑Prins ( C‑45/05 , EU:C:2007:296 , punti da 49 a 52 ). ( 50 ) Articolo 23 del regolamento n. 1122/2009. ( 51 ) Articolo 21 del regolamento n. 73/2009 e articolo 65 del regolamento n. 1122/2009. ( 52 ) Articolo 23 del regolamento n. 73/2009 e articoli da 70 a 72 del regolamento n. 1122/2009.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 73/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris