CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28642/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Asti di condanna in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 7 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Cherasco il 24 luglio 2018. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. La Corte, invero, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha fondato la pronuncia di condanna sulla testimonianza dei carabinieri accertatori e sul verbale di contestazione redatto ed ha motivatamente ritenuto non decisive le dichiarazioni rese dall'imputata e dal teste a difesa, sottolineando plurimi profili di contrasto fra le stesse. Rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti generiche, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte con argomenti giuridici corretti e non è sostenuto da specifica critica alle argomentazioni alla base della sentenza impugnata. La Corte ha chiarito che la pena non poteva essere contenuta ulteriormente (in ragione del comportamento processuale della ricorrente, la quale implicitamente, per difendersi, era arrivata a sostenere che i pubblici ufficiali avevano dichiarato e attestato il falso) e che non ricorrevano i presupposti per concedere i benefici della non menzione e della sospensione condizionale (in ragione del comportamento tenuto e del precedente specifico a suo carico). A fronte di tale motivazione, la censura della ricorrente è fondata su argomenti errati, quale quello per cui la condotta processuale non sarebbe valorizzabile né ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (norma che, invece, contempla la condotta contemporanea o susseguente al reato), né ai fini della sospensione condizionale della pena (potendo, invece, la. prognosi di ricaduta nel reato essere fondata sulla condotta dell'imputato). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] t