CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 1975
Cassazione n. 03403/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 19/10/2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, impugna l'ordinanza dei Tribunale di Roma del 19 ottobre scorso, che, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza della Corte di assise d'appello della stessa città del 21 settembre precedente, che aveva respinto la richiesta di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in carcere in atto nei confronti di esso ricorrente, avanzata dalla medesima Procura generale a mente dell'art. 304, ti / comma 1, lett. c), stesso codice, per il periodo destinato alla stesura della motivazione, fissato in novanta giorni. 1.1. La Corte di assise d'appello aveva giustificato la sua decisione, ritenendo che, a sèguito di precedente sentenza rescindente della Corte di cassazione, che comunque aveva dichiarato irrevocabile l'affermazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, la pena da essa inflittagli per tale reato con la sentenza del 19 settembre precedente fosse suscettibile di esecuzione, non potendosi perciò più prospettare questioni attinenti alle misure cautelari. 1.2. Accogliendo le osservazioni formulate avverso tale provvedimento dalla Procura generale distrettuale con il proprio atto d'appello, il Tribunale ha rilevato come la pena per tale delitto non fosse ancora suscettibile di esecuzione, essendo pendenti i termini per l'impugnazione della sentenza della Corte d'assise d'appello, sia da parte dell'imputato (relativamente alla misura della medesima pena) che del Pubblico ministero (in ordine agli ulteriori reati dai quali [OSCURATO:PERSONA] era stato mandato assolto e che, ove riconosciuti sussistenti, avrebbero potuto determinare una pena diversa e più grave). Quindi, ritenendo che la sospensione dei termini a norma dell'art. 304, comma 1, cit., sia obbligatoria e che, pertanto, essa possa essere disposta pure d'ufficio dal giudice, senza necessità di un contraddittorio con le parti ed anche successivamente alla pronuncia della sentenza, purché prima che il termine di durata della misura sia decorso, ha dichiarato sospesi i termini di custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per novanta giorni dal 19 settembre 2022. 2. Il ricorso lamenta la violazione degli artt. 303, 304 e 307, cod, proc. pen., deducendo: che, trattandosi di processo per reati di criminalità organizzata, deve trovare applicazione il disposto del comma 2 dell'art. 304, e non del comma 1; che, di conseguenza, è indispensabile la richiesta di sospensione del Pubblico ministero, la quale però è intervenuta tardivamente rispetto alla deliberazione della sentenza, ovvero il giorno dopo la lettura del dispositivo; che, essendo comunque decorso il 23 di settembre il previsto termine di durata della misura, ogni provvedimento cautelare successivo è illegittimo e, dunque, incapace di determinare la reviviscenza del vincolo; che, comunque, non risulta revocata l'ordinanza di liberazione emessa dalla Corte di assise d'appello a tale scadenza. 3. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile. 1.1. In assenza della sospensione richiesta dal Procuratore generale distrettuale, la scadenza del termine di durata della custodia cautelare era prevista per lo scorso 23 settembre, ed è verosimile che la Corte d'assise di appello, a quella data, abbia emesso separata ordinanza di liberazione dello [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 306, cod. proc. pen., come del resto accenna nel ricorso il suo difensore. Se tale provvedimento fosse divenuto definitivo, il presente ricorso sarebbe inammissibile per mancanza d'interesse, non potendo derivare, in concreto, dall'accoglimento di esso, alcun effetto favorevole per il ricorrente: non può evidentemente essere sospesa, infatti, una misura cautelare ormai non più in corso, e non per fatto non imputabile all'interessato ma in conseguenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria legittimamente dato e non più soggetto a verifica secondo le norme di rito. 1.2. Dagli atti in possesso del Collegio, però, non risulta con certezza se il provvedimento di liberazione sia stato impugnato, né comunque quale sia stato l'esito del relativo gravame ovvero se quest'ultimo non sia stato ancora definito. Poiché, dunque, qualora lo stesso fosse accolto, ne deriverebbe il ripristino della custodia cautelare in carcere, è indiscutibile il conseguente interesse dello [OSCURATO:PERSONA] a non vedersi applicata la sospensione del decorso del relativo termine, disposta dalla Corte d'assise di appello con la diversa ordinanza oggetto del presente ricorso. 2. Benché, dunque, ammissibile, il ricorso dev'essere tuttavia respinto, perché privo di fondamento giuridico. Pertinente, infatti, è il richiamo operato dal Tribunale d'appello a Sez. U, n. 27361 del 31/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249969, secondo cui è legittimo il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza dei termini per la redazione della sentenza, ex art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., assunto d'ufficio da! giudice, senza il previo contraddittorio delle parti e senza necessità di una richiesta del Pubblico ministero. Quest'ultima, infatti, è richiesta dalla legge soltanto per la sospensione dovuta alla particolare complessità dei dibattimenti per reati di criminalità organizzata (art. 304, commi 2 e 3, cod. proc. pen.), e dunque per una ragione del tutto diversa da quella sottesa al provvedimento impugnato. 3. Al rigetto del ricorso consegue obbligatoriamente la condanna del proponente alla rifusione delle spese verso l'Erario (art. 616, cod. proc. pen.). 4. Ancorché non necessario, può essere utile precisare che, laddove nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], nelle more della presente impugnazione, sia stato adottato un provvedimento di liberazione e lo stesso sia divenuto definitivo, dal rigetto dell'odierno ricorso non può comunque derivare il ripristino della misura cautelare per il tempo corrispondente al periodo di sospensione, ex art. 304, comma 1, cit., del decorso del relativo termine. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorr