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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22384/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della, decisione Visti g:i att e la sentenza: impugn;alta; esan- iriat• r. ..:orso propostone [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, neve conformi sentenze di merito, dei reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.. 309/90 Rilevato che, a motivi di ricorso, ia difesa lamenta:

1. Erronea applicazione dela legge peri ale, mancanza, dentraddittorieta e illodicità , della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui ali art. 73, comma 5 , d.P.R. 309/1990, essendo la sostanza stupefacente sequestrata destinata all'uso personale;

2. Vizio di motivazione in punto di determinazione della pena con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Letti i motivi aggiunti teetiaesteaannerte depositati.

Considerato che la prima clogiianza non rientra nel numerus dausus delle censure deducibili in sede di lec.1,ittimità„ investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del Fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nei presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter iipoiccediaridico seguito da; giudicante e delle ragioni dei deCISLi177.

Nei caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleablie una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabtà, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo delia razicmalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di conti-addittorietia o di manifesta iiiogicità, come Si desume dalle considerazioni formulate dai giudice a quo alla pagina 2 della sentenza, laddove sono state poste in rilievo le circostanze in cui è avvenuto il controllo di polizia, le modalità del fatto, il frazionamento in dosi della sostanza stupefacente caduta in sequestro (il ricorrente, controllato in auto dalle Forze di Polizia, ha tentato di disfarsi delle stupefacente occultandolo nel bocchettone di aerazione della vettura; la cocaina era contenuta in sedici bustine terrnosaidate).

Considerato, quanto ai secondo motivo di ricorso, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione: la Corte di merito non ha soltanto considerato la mancanza di un atteggiamento collaborativo, ma ha anche evidenziato l'assenza di positivi elementi di valutazione ai fini della concessione del beneficio.

Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 dei 16/02/2017, Rv. 270986 01:"Ii mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dai giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 iucilio 2009 n, 12E, per effetto della duale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato").

Ritenuto, oertanto, che !! ricdrso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tiro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile ricwso e condanna i ricorrente al pag P.Q.M"iariarosn:a Oro: 17 Giu 026 Fenzio, . katuia De .9o:t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della, decisione Visti g:i att e la sentenza: impugn;alta; esan- iriat• r. ..:orso propostone [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, neve conformi sentenze di merito, dei reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.. 309/90 Rilevato che, a motivi di ricorso, ia difesa lamenta: 1. Erronea applicazione dela legge peri ale, mancanza, dentraddittorieta e illodicità , della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui ali art. 73, comma 5 , d.P.R. 309/1990, essendo la sostanza stupefacente sequestrata destinata all'uso personale; 2. Vizio di motivazione in punto di determinazione della pena con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Letti i motivi aggiunti teetiaesteaannerte depositati. Considerato che la prima clogiianza non rientra nel numerus dausus delle censure deducibili in sede di lec.1,ittimità„ investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del Fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nei presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter iipoiccediaridico seguito da; giudicante e delle ragioni dei deCISLi177. Nei caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleablie una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabtà, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo delia razicmalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di conti-addittorietia o di manifesta iiiogicità, come Si desume dalle considerazioni formulate dai giudice a quo alla pagina 2 della sentenza, laddove sono state poste in rilievo le circostanze in cui è avvenuto il controllo di polizia, le modalità del fatto, il frazionamento in dosi della sostanza stupefacente caduta in sequestro (il ricorrente, controllato in auto dalle Forze di Polizia, ha tentato di disfarsi delle stupefacente occultandolo nel bocchettone di aerazione della vettura; la cocaina era contenuta in sedici bustine terrnosaidate). Considerato, quanto ai secondo motivo di ricorso, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione: la Corte di merito non ha soltanto considerato la mancanza di un atteggiamento collaborativo, ma ha anche evidenziato l'assenza di positivi elementi di valutazione ai fini della concessione del beneficio. Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 dei 16/02/2017, Rv. 270986 01:"Ii mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dai giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 iucilio 2009 n, 12E, per effetto della duale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Ritenuto, oertanto, che !! ricdrso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tiro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile ricwso e condanna i ricorrente al pag P.Q.M"iariarosn:a Oro: 17 Giu 026 Fenzio, . katuia De .9o:t