Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:607
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
18 dicembre 2008
Causa T‑293/07 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Termine per la presentazione del reclamo – Data di presentazione del reclamo – Ricezione da parte dell’amministrazione – Principio della certezza del diritto»
Oggetto:
Impugnazione diretta a ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza
Sezione) 24 maggio 2007, cause riunite F‑27/06 e F‑75/06, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Decisione:
L’impugnazione è respinta. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito
della presente causa.
Massime
1.
Impugnazione – Impugnazione diretta contro il rigetto di una domanda di annullamento ed il conseguente rigetto di una domanda
di risarcimento danni connessa a quest’ultima – Motivi diretti unicamente contro il rigetto della domanda di annullamento
– Ricevibilità dell’impugnazione nella sua globalità
(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 138, n. 1)
2.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Data di presentazione
(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)
3.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Obbligo di tener conto dei prevedibili tempi di inoltro del reclamo
(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)
4.
Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Data di presentazione – Ricezione da parte dell’amministrazione
(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)
1.
Il fatto che il ricorrente, a sostegno della sua impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento totale di un’ordinanza di
irricevibilità con cui sono state respinte, nel contempo, la sua domanda di annullamento e la sua domanda di risarcimento
danni, deduca solo motivi e argomenti contro le motivazioni di rigetto della sua domanda di annullamento non rende irricevibile
la sua impugnazione rispetto alla sua domanda di risarcimento danni, dato che l’irricevibilità di quest’ultima, nell’ordinanza
impugnata, è fondata unicamente sulla sua stretta connessione, non contestata in sede di impugnazione, con una domanda di
annullamento, a sua volta dichiarata irricevibile.
(v. punti 17, 18 e 20)
2.
La data da prendere in considerazione per valutare se un reclamo sia stato presentato entro il termine prescritto dall’art. 90,
n. 2, dello Statuto è quella della ricezione di tale reclamo da parte dell’istituzione interessata. Tale interpretazione discende
dalla formulazione del detto articolo ed è conforme al principio di certezza del diritto. Stabilendo infatti, al suo primo
comma, che«[i]l reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi» e, al suo secondo comma, che l’autorità che ha
il potere di nomina «notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere
dal giorno della presentazione del reclamo», l’art. 90, n. 2, dello Statuto dispone espressamente che la data di presentazione
del reclamo costituisce anche il dies a quo del termine di risposta di quattro mesi a tale reclamo da parte dell’istituzione
interessata.
In questo contesto giuridico, il principio della certezza del diritto, esigendo che il dies a quo e il dies ad quem dei termini
applicabili siano chiaramente determinati e rispettati in maniera rigorosa, osta alla presa in considerazione di due date
distinte per quanto riguarda la presentazione del reclamo, ossia, da una parte, la data di invio del reclamo al fine di determinare
se quest’ultimo è stato presentato entro il termine prescritto e, dall’altra, la data di ricezione di tale reclamo da parte
dell’istituzione interessata al fine di definire il dies a quo del termine di risposta al reclamo.
Inoltre, solo la presa in considerazione della data di ricezione del reclamo permette di rispondere alle esigenze del principio
della certezza del diritto, il quale esige che ogni atto dell’amministrazione che produce effetti giuridici sia chiaro, preciso
e portato a conoscenza dell’interessato, in modo tale che questi possa conoscere, con certezza, il momento a partire dal quale
l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici, segnatamente alla luce della possibilità di far ricorso ai rimedi
giuridici previsti dalle norme, nella fattispecie da quelle dello Statuto.
(v. punti 29-33)
Riferimento: Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 13); Tribunale 25 settembre 1991,
causa T‑54/90, Lacroix/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑749, punto 26, e giurisprudenza ivi citata, e punto 29), e Tribunale della
funzione pubblica 15 maggio 2006, causa F‑3/05, Schmit/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑9 e II‑A‑1‑33, punto 28)
3.
Per quanto riguarda il rispetto dei termini di reclamo e di ricorso, spetta all’interessato dar prova di tutta la diligenza
richiesta ad una persona normalmente accorta. In particolare, l’interessato dev’essere attento a presentare il suo reclamo
entro il termine prescritto, tenendo conto del tempo prevedibile di inoltro di tale reclamo per via postale, ove egli scelga
tale modo di inoltro. L’obbligo di tener conto del tempo prevedibile di inoltro del reclamo non esclude la possibilità, per
l’interessato, in presenza di circostanze eccezionali, di giustificare la tardività del suo reclamo dimostrando, se del caso,
l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore o di un errore scusabile.
(v. punti 37 e 38)
Riferimento: Corte 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5619, punto 32); Corte 15 maggio 2003,
causa C‑193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE (Racc. pag. I‑4837, punto 24); Corte 8 novembre 2007, causa C‑242/07 P, Belgio/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑9757, punto 29); Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T‑33/89 e T‑74/89, Blackman/Parlamento (Racc. pag. II‑249,
punto 34), e Tribunale 15 marzo 2007, causa T‑5/07, Belgio/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta, punto 15)
4.
La circostanza che il tempo di inoltro di una lettera per via postale varii a seconda del paese di spedizione non permette
di per sé di ritenere che la presa in considerazione della data di ricezione del reclamo comporti una discriminazione tra
i funzionari o gli agenti interessati, a seconda del paese in cui essi si trovano al momento dell’invio dei loro reclami.
Infatti, la presentazione dei reclami amministrativi da parte dei funzionari non è soggetta ad alcuna condizione di forma.
Orbene, dato che taluni modi di inoltro (posta elettronica o fax) sono immediati, la presa in considerazione della data di
ricezione del reclamo non è tale da svantaggiare funzionari o agenti in relazione al paese in cui essi si trovano al momento
dell’invio del loro reclamo.
(v. punti 49 e 50)
Riferimento: Tribunale 18 giugno 1996, causa T‑150/94, [OSCURATO:PERSONA]/CES (Racc. PI pagg. I‑A‑297 e II‑877, punto 23)