CassazionedecretoSezione 4Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 39187/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 7.3.2024 la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere allo stesso la somma di Euro 157.56,00 in relazione al periodo di privazione della libertà personale dal medesimo subita in carcere dal 16.1.2020 al 24.1.2020, dal 25.1.2020 al 17.7.2020 in regime di arresti donniciliari e poi ancora in carcere dal 29.9.2020 al 23.4.2022, nell'ambito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Roma per i reati di rapina aggravata e lesioni volontarie aggravate. In particolare in data 16.1.2020 il Ndaw veniva tratto in arresto in esecuzione di ordinanza emessa dal Gip di Roma il quale successivamente sostituiva la misura con quella degli arresti donniciliari. Notificato il decreto di giudizio immediato, a seguito del quale la difesa chiedeva il giudizio abbreviato, il 17.7.2020 il giudice sostituiva nuovamente la misura con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Pontedara con obbligo di rientro nella propria abitazione tra le 21 e 30 e le 7 del mattino. Successivamente tale misura veniva sostituita con quella della custodia cautelare in carcere a seguito della segnalazione di una presunta rapina. Quanto al merito, il prevenuto veniva condannato nei due gradi di giudizio, in relazione al delitto di rapina di cui al capo 3) dell'imputazione in quanto "per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, dopo essersi impossessato della somma di Euro 50 sottraendola [OSCURATO:PERSONA], usava violenza consistita nel colpirlo con uno schiaffo e minaccia consistita nel puntare contro di lui un coltello, al fine di mantenere il possesso della somma e guadagnare l'impunità, con la aggravante della minaccia con arma ed in luogo di privata dimora"; mentre invece veniva assolto già in primo grado dai fatti di rapina e lesioni personali relative ad altro episodio in danno di tale [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Suprema Corte pronunciava sentenza di annullamento della sentenza di appello senza rinvio perché il fatto non sussiste. 2. Avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'insufficienza e l'illogicità della motivazione in relazione all'assenza dei presupposti di cui all'art. 314, comma 1, cod.proc.pen.Si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le condotte poste in essere dal ricorrente integrano la condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo sostanziandosi in gravi imprudenze quali l'essersi recato presso l'abitazione del Mendez, sedicente parrucchiere abusivo e forse esercente la prostituzione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità ed in subordine rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. 2. L'art.314, comma I, cod.proc.pen. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, Rv. 226004) Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinonnia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella ''funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606). 3. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. ez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati •dichiarati del tutto inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808; n. 41396 del 15,9.2016, Piccolo, Rv.268238). 4. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata, dopo aver ripercorso analiticamente la vicenda cautelare dell'istante nonché le fasi del giudizio di merito che culminava nella sentenza pronunciata da questa Corte in data 22.4.2022 (che annullava senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste), ha accolto l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. sul rilievo che la condotta del medesimo non abbia dato o concorso a dare causa alla ingiusta detenzione subita sia in carcere che in regime di arresti domiciliari. Ha a tal fine ritenuto che l'ordinanza cautelare emessa dal Gip nei confronti del Ndaw si era fondata "sostanzialmente" sulla ricostruzione dei fatti come esposti dalla persona offesa a fronte della quale il Ndaw nell'immediatezza del fatto aveva fornito una sua versione circa la sua presenza in casa della vittima, peraltro non smentita dalla medesima, anche se successivarnente in sede di convalida dell'arresto si era avvalso della facoltà di non rispondere. Ha quindi evidenziato che la sentenza di annullamento di questa Suprema Corte ha posto in luce che le dichiarazioni rese dalla persona offesa si presentavano illogiche ed anche smentite dagli elementi acquisiti nel corso del processo concludendo quindi che non é emerso alcun comportamento da parte dell'istante integrante dolo o colpa tale da costituire condotta ostativa all'accoglimento dell'istanza. 5. Ebbene, a fronte di tale impianto motivatorio compiuto e logico, il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, già irrituale laddove invoca il vizio motivatorio in relazione ad una motivazione "insufficiente" ed "illogica", si traduce in una critica generica dell'ordinanza impugnata facendo riferimento a "gravi imprudenze" poste in essere dal Ndaw consistite nell'essersi recato a casa del Mendez, sedicente parrucchiere abusivo e forse esercente la prostituzione nonché dal numero di telefonate allo stesso dirette, condotte delle quali peraltro non viene neanche allegata l'efficacia sinergica in relazione all'adozione della misura cautelare. 6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro temila in favore della Cassa delle ammende nonché alla ri