CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 31488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ci per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, conordinanza emessa in data 20 febbraio 2026, ha rigettato l’istanza di applicazionedella disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. avanzata nell’interessedi XXXXXXXXXXXXXXX tra i fatti oggetto di tre sentenze di condanna relative aireati di cui rispettivamente agli artt. 612-bis, 387-bis e 368 cod. pen.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore, in due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione evidenziando che il percorso giustificativo contenuto nelprovvedimento impugnato sarebbe apparente in quanto nello stesso, al di làdella generica affermazione per cui il tempo trascorso tra i fatti nonevidenzierebbe l’esistenza di una unica e originaria ideazione, non è espostoalcun argomento idoneo a superare la consistenza degli indicatori di segnopositivo che la difesa, contrariamente a quanto assertivamente sostenuto nelprovvedimento impugnato, aveva allegato.3. In data 16 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso siadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. In due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazionedi legge e il vizio di motivazione evidenziando che il percorso giustificativocontenuto nel provvedimento impugnato sarebbe apparente.La doglianza è fondata.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.In tale prospettiva, e proprio al fine di rendere una compiuta e completamotivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazionedell’istituto, il giudice è tenuto a dare conto di avere esaminato i provvedimentiirrevocabili con i quali sono stati accertati i reati che si pretende essereespressione del medesimo disegno criminoso per cui questi, se non sono allegatialla richiesta di parte, devono essere acquisiti d’ufficio ai sensi dell'art. 186 disp.i fatti da cui dipende l'applicazione dell'istituto mediante l'indicazione degliestremi identificativi dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. 1, n. 14822 del08/01/2021, Dedgjonaj, Rv. 281185 - 01; Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015,Malich, Rv. 265011).2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato aiprincipi indicati in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato non risultache siano state acquisite ed esaminate le sentenze cui si riferiscono i fattioggetto della richiesta, tanto che le stesse non sono neanche indicate.Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione dell’ordinanza è apparente inquanto la conclusione circa l’assenza del vincolo della continuazione, formulatasenza fare alcun riferimento ai fatti e ai provvedimenti oggetto della richiesta,risulta fondato sulla scorta di presunzione astratte (Sez. 1, n. 14822 del08/01/2021, Dedgjonaj, Rv. 281185 – 01; Sez. 1, n. 35780 del 27/11/2020,Iovine, n. m.; Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271174 - 01;Sez. 1, n. 44535 del 24/10/2012, Oussaifi, Rv. 247593 - 01).2.3. Le carenze rilevate impongono l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio affinché il Tribunale di Milano, acquisiti i provvedimentioggetto della richiesta e libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMilanoCosì è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.