CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'annullamento con rinvio in ordine alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. perché, alla guida di un autoveicolo che giungeva nei pressi di piazza Falcone e Borsellino di Trappitello — in quel momento chiusa al transito dei veicoli giusta ordinanza sindacale n. 10 del 8 febbraio 2018 emessa in occasione delle manifestazioni carnevalesche — contravvenendo all'ordine di fermarsi intimatogli dal [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla polizia Locale del Comune di Taormina, usava violenza e minaccia nei confronti del citato pubblico ufficiale rivolgendogli la frase «io non devo dare conto a nessuno, faccio quello che voglio, devo andare a casa (...) tu con me non la vuoi finire (...) qui finisce male io la testa te la sbatto qua»; fatti avvenuti in Trappitello il 18 febbraio 2018. 2. Avverso la citata decisione il ricorrente propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 337 cod. pen. A parere della difesa, la sentenza risulta carente in punto di individuazione dell'elemento oggettivo del reato, poiché il ricorrente si era limitato a tenere una condotta meramente passiva, come tale priva dei necessari connotati di violenza e minaccia, inidonea ad ostacolare il pubblico ufficiale. La condotta del Saglimbene, che si era limitato a non ottemperare all'intimazione di fermarsi rivoltagli dal pubblico ufficiale, non assume alcuna valenza minacciosa o violenta non avendo posto in pericolo l'incolumità di alcuno; la frase minacciosa profferita mentre era a bordo del mezzo, dopo aver manifestato la volontà di non fermarsi, non ha inciso in merito alla pubblica funzione in quel frangente svolta dall'appartenente alla polizia locale. In ordine a tale specifico aspetto, la decisione impugnata si limita a rievocare il contenuto della sentenza di primo grado che era stata oggetto di specifica censura proprio nella parte in cui aveva ritenuto di intravedere una condotta violenta e minacciosa, omettendo di pronunciarsi in ordine alla deduzione secondo cui quella del ricorrente costituisse condotta penalmente irrilevante in quanto di mera resistenza passiva e disobbedienza. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen.. La Corte di appello ha ritenuto di non concedere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. sulla base della preclusione contenuta nel secondo comma, secondo periodo, della citata norma che, introdotta con decreto-legge n. 53 del 2019, non può operare nel caso di specie, in quanto entrata in vigore solo in data successiva alla commissione del reato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso, risultando inammissibile per il resto. 2. Il primo motivo, attraverso il quale la difesa contesta l'integrazione del delitto contestato, ritenendo la condotta del ricorrente di nnera resistenza passiva e disobbedienza, è declinato in fatto. 2.1. La difesa tenta di accreditare una lettura riduttiva dell'agire del Saglimbene attraverso un frazionamento della complessiva condotta adeguatamente apprezzata dai Giudici di merito che hanno smentito la lettura delle risultanze operata in sede di ricorso secondo cui il comportamento del ricorrente nei confronti del pubblico ufficiale costituisse una mera resistenza passiva e che la minaccia fosse ininfluente ai fini dell'integrazione del delitto. In realtà, la decisione ha rilevato come quella del Saglimbene, che dopo l'intimazione di fermarsi rivoltagli dal Commissario della [OSCURATO:PERSONA] di Taormina aveva minacciato costui (significativa la frase "qua finisce male io la testa te la sbatto qui"), fosse finalizzata ad evitare, avendo disobbedito all'ordine impartitogli di non proseguire oltre nella marcia, la contestazione della rilevata infrazione al Codice della Strada. Coerente con le premesse, pertanto, risulta la parte di decisione che evidenzia come la prospettazione del male ingiusto fosse finalizzato ad opporsi proprio a tale atto dell'ufficio (contestazione della sanzione amministrativa), al contennpo giudicando irrilevanti le ragioni che avevano spinto il ricorrente a non ottemperare all'ordine dato dal pubblico ufficiale. La Corte di merito non ha assegnato alcuna valenza alla sola disobbedienza dell'intimazione di arrestare la guida da parte del ricorrente, in ordine alla quale la difesa evoca non pertinente giurisprudenza circa l'insussistenza del reato allorché la condotta si limiti ad una mera fuga o ad un non ottemperare alla relativa intimazione di fermarsi, essendo stato valorizzato il differente e determinante aspetto connesso alla minaccia profferita nei confronti del pubblico ufficiale mentre era intento a svolgere l'attività di controllo della viabilità. 2.2. Neppure risulta pertinente il riferimento svolto dalla difesa a giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, secondo cui non integra il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., ma quello - se del caso - di ingiuria e di minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese, per la cui procedibilità è necessaria la querela, il comportamento aggressivo rivolto nei confronti del pubblico ufficiale che non sia diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ma sia solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio (Sez. 6, Sentenza n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01). La difesa, attraverso una preclusa ricostruzione alternativa degli eventi, attribuisce all'attività del pubblico ufficiale una valenza limitata tanto da circoscriverla alla sola intimazione di fermarsi rivolta al Saglimbene ed ipotizza che, al momento della minaccia, la stessa fosse ormai cessata (in tal senso, infatti, si esprime, Sez. 6, n. 8340 del 18/11/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249582 - 01). Omette, però, di valutare la difesa che l'attività del pubblico ufficiale era ancora in atto al momento della minaccia direttamente rivoltagli e tesa ad impedire (indifferente che non sia stata impedita, in concreto, la libertà di azione dello stesso, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti, cfr. Sez. 6, n. 3970 del 13/01/2010, Rv. 245855 - 01) la successiva identificazione e contestazione del verbale quale conseguenza dell'accertata violazione all'ordinanza comunale di limitazione del traffico nella via interessata alla manifestazione carnevalesca. 3. Fondato risulta, invece, il secondo motivo con cui il ricorrente contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. asseritamente preclusa dal secondo comma, secondo periodo, della citata norma introdotto dall'art. 16, comma 1, lett. b), del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che ha espressamente escluso che possa ritenersi di particolare tenuità la condotta prevista dall'art. 337 cod. pen. quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di pubblica sicurezza o di un agente o pubblico ufficiale di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni (l'ultima parte della norma che originariamente prevedeva quale soggetto destinatario dell'azione oppositiva quella di «un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni», è stata modificata dall'art. 7, d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 173). Come correttamente rilevato nel ricorso, la modifica legislativa che ha escluso l'astratta applicazione della causa di non punibilità per la fattispecie in concreto oggetto di contestazione è entrata in vigore in data successiva alla contestata condotta di resistenza violenta, così da non potersi ritenere esaustiva, sul punto, una motivazione che, disinteressandosi completamente della concreta consistenza della condotta e di fornire adeguata risposta alle allegazioni del ricorrente in ordine alle ragioni che avrebbero potuto condurre a riconoscere la citata causa di non punibilità, ne preclude in radice il suo astratto riconoscimento.La norma che ha escluso la possibile applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della natura sostanziale dell'istituto (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 - 01) non può che operare per il futuro poiché meno favorevole per l'imputato, con conseguente impossibilità di ritenere efficace detta preclusione al momento della commissione del fatto in data 18 febbraio 2018, allorché la disciplina prevedeva la ricorrenza degli ordinari parametri della "particolare tenuità" e della "non abitualità" del comportamento. Nessuna motivazione in ordine a tali presupposti è stata fornita dalla Corte di appello che ha evidenziato come sia stato concesso il minimo della pena e siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, limitandosi a fornire risposta giuridicamente errata in ordine alla preclusione normativa introdotta in seguito, così contravvenendo all'art. 2 cod. pen.; né dalla lettura della decisione risulta altrimenti evincibile la consistenza dell'offesa ovvero il carattere abituale del comportamento. La sentenza deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo vaglio da parte dei Giudici di merito che verificheranno l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. secondo la previsione normativa più favorevole, individuata in quella vigente al momento della commissione del fatto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata in relazione alla valutazione dell'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punt