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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07224/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania ha confermato la sentenza resa il 15 febbraio 2016 dalTribunale di Catania che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di estorsione commesso nel 2014.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: Violazione degli articoli 81 codice penale, 546 e 671 cod. proc.pen. per vizio di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto dell'odierno giudizio e quelli già giudicati con sentenza emessa dal GIP di Catania e confermata dalla corte di appello il 16 febbraio 2017.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte , che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta.

La corte infatti ha negato il riconoscimento del vincolo della continuazione invocata dalla difesa per una estorsione aggravata commessa tra gennaio e maggio 2010 valorizzando la distanza temporale tra i due episodi e l'assenza di elementi che possano far ritenere che nel momento in cui ha commesso i fatti estorsivi nel 2010 avesse in mente progettualmente anche quelli diversi, oggetto del presente procedimento.

Trattasi di motivazione congrua alle emergenze processuali e corretta in punto di diritto, poiché l'aver agito in forza di un medesimo disegno criminoso comporta la necessità che i singoli episodi siano stati oggetto di una sia pur superficiale pregressa ideazione unitaria mentre nel caso di specie si tratta di un'inclinazione a delinquere dell'imputato, ove si consideri peraltro che l'estorsione oggetto del presente giudizio non avrebbe potuto neppure essere ideata nel 2010, considerato che l'imputato ha indotto la persona offesa a pagare la somma di 200 C per restituirgli un veicolo che gli è stato sottratto nel 2014.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore /‘ Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D • A [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania ha confermato la sentenza resa il 15 febbraio 2016 dalTribunale di Catania che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di estorsione commesso nel 2014. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: Violazione degli articoli 81 codice penale, 546 e 671 cod. proc.pen. per vizio di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto dell'odierno giudizio e quelli già giudicati con sentenza emessa dal GIP di Catania e confermata dalla corte di appello il 16 febbraio 2017. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte , che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta. La corte infatti ha negato il riconoscimento del vincolo della continuazione invocata dalla difesa per una estorsione aggravata commessa tra gennaio e maggio 2010 valorizzando la distanza temporale tra i due episodi e l'assenza di elementi che possano far ritenere che nel momento in cui ha commesso i fatti estorsivi nel 2010 avesse in mente progettualmente anche quelli diversi, oggetto del presente procedimento. Trattasi di motivazione congrua alle emergenze processuali e corretta in punto di diritto, poiché l'aver agito in forza di un medesimo disegno criminoso comporta la necessità che i singoli episodi siano stati oggetto di una sia pur superficiale pregressa ideazione unitaria mentre nel caso di specie si tratta di un'inclinazione a delinquere dell'imputato, ove si consideri peraltro che l'estorsione oggetto del presente giudizio non avrebbe potuto neppure essere ideata nel 2010, considerato che l'imputato ha indotto la persona offesa a pagare la somma di 200 C per restituirgli un veicolo che gli è stato sottratto nel 2014. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore /‘ Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D • A [OSCURATO:PERSONA]
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