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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18570/2026

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a Corte d’appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleletta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], di replica alleconclusioni del Pubblico Ministero e con la quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’accoglimentodel ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 14/10/2025, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenzadel 05/06/2024 con la quale il Tribunale di Palermo, in esito a giudizio ordinario, avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione ed € 700,00 di multa per ireati, unificati dal vincolo della continuazione, di: 1) esercizio arbitrario delle proprie ragionicon violenza sulle cose di cui al capo A); 2) esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza sulle cose di cui al capo B); 3) appropriazione indebita di cui al capo E).Secondo i capi d’imputazione:1) il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui alcapo A) era stato contestato all’imputato «perché, al fine di esercitare un proprio pretesodiritto di proprietà dell’appartamento sito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 piano 3, purpotendo ricorrere al giudice competente, arbitrariamente si faceva ragione da sé medesimointroducendosi nel predetto appartamento, con violenza sulle cose, consistita nella rimozionee sostituzione delle serrature della porta di accesso e rimozione del catenaccio della porta diservizio, in violazione del diritto degli eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA], giustasentenza n. 5457/17 emessa il 18.10.2017 dal Tribunale di Palermo nell’ambito del giudizion. 15130/04»;2) il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui alcapo B) era stato contestato all’imputato «perché, al fine di esercitare un proprio pretesodiritto di proprietà dell’appartamento sito in Palermo, zona Mondello, via Tolomea piano 1,pur potendo ricorrere al giudice competente, arbitrariamente si faceva ragione da sémedesimo introducendosi nel predetto appartamento, con violenza sulle cose, consistitanella rimozione dell’originaria serratura e l’installazione di una catena e lucchetto, inviolazione del diritto dominicale degli eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA], giustasentenza n. 5457/17 emessa il 18.10.2017 dal Tribunale di Palermo nell’ambito del giudizion. 15130/04»;3) il reato di appropriazione indebita di cui al capo E) era stato contestato all’imputato«perché si appropriava dei beni mobili custoditi all’interno dell’appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 12 piano 3 (già individuati dal Tribunale di Palermo con verbale diinventario beni n. 3326/03 Reg.

Gen. nell’ambito del giudizio n. 15130/04 definito consentenza n. 5457/17 del 18.10.2017 sottraendoli agli eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA] fine di procurarsi un ingiusto profitto».2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Palermo, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 120 cod. pen., con riferimento agli artt.336 e 529 cod. proc. pen., con riguardo alla mancanza della condizione di procedibilità dellaquerela.Il ricorrente contesta gli elementi che sono stati valorizzati dalla Corte d’appello diPalermo nel ritenere l’esistenza di una valida querela.In particolare: a) quanto all’elemento che l’atto in questione recava l’intestazione“Verbale di ricezione di querela orale”, l’attribuzione di tale denominazione non costituirebbe«elemento decisivo ai fini della sua natura giuridica dovendosi avere riguardoesclusivamente al contenuto sostanziale dell’atto e alla concreta manifestazione di volontà inesso espressa», dai quali sarebbe risultata solo la descrizione dei fatti e la rappresentazionedi «una situazione ritenuta lesiva dagli esponenti, senza contenere alcuna richiesta, neppureimplicita, di punizione dell’odierno imputato» o «di attivare l’azione penale, né formuleequivalenti o sinonimiche idonee a integrare l’istanza punitiva richiesta dall’art. 336 c.p.p.»;b) quanto all’elemento che l’atto conteneva la richiesta all’autorità giudiziaria di «valutare lapossibilità di emettere un provvedimento di urgenza al fine di scongiurare il pericolo di unapossibile vendita a terzi dei beni immobili in parola», tale richiesta di «provvedere in viad’urgenza» (così alla pag. 2 della sentenza impugnata) sarebbe stata «chiaramentefunzionale a una tutela di natura civilistica, come confermato dall’effettiva e successivaadozione di provvedimenti di sequestro da parte del Giudice civile», sicché essa nonpotrebbe essere interpretata come manifestazione di volontà punitiva, «trattandosi diun’espressione oggettivamente equivoca e riferibile a finalità diverse da quelle penali», tantoche le persone offese si erano attivate immediatamente «al fine di bloccare gli appartamentiinstaurando un giudizio civile» che si era concluso con una sentenza della Corte d’appello(civile) di Palermo, a «conferma che l’interesse delle persone offese fosse prevalentementedi natura civilistica e solo marginalmente di natura penale»; c) quanto all’elemento dellacostituzione di parte civile da parte delle persone offese (a eccezione di [OSCURATO:PERSONA]),nell’atto in questione non vi sarebbe stata «alcuna espressione, neppure implicita, dellavolontà di riservarsi una futura costituzione», con la conseguenza che, posto che «la volontàpunitiva […] deve emergere al momento della […] proposizione» dell’atto, la successivascelta di costituirsi parte civile non si potrebbe ritenere «idonea a sanare l’originaria carenzadi una chiara manifestazione della volontà che si proceda penalmente nei confrontidell’imputato o a «retroattivamente attribuire all’atto introduttivo un contenuto che esso, inorigine, non possedeva»; d) quanto alla richiesta di improcedibilità del reato diappropriazione indebita di cui al capo E) «quantomeno per la sola [OSCURATO:PERSONA]»,l’erroneità della decisione della Corte d’appello di Palermo emergerebbe «ancor piùchiaramente, atteso che l’uso del termine “querela” non può di per sé supplire alla mancanzadel contenuto essenziale dell’atto, ossia della richiesta di punizione, che anche in tal casorisulta del tutto assente».Secondo il ricorrente, «il dubbio interpretativo circa la natura e il contenuto posto afondamento della procedibilità» dovrebbe essere risolto facendo «applicazione del principioin dubio pro reo anche in materia di condizioni di procedibilità».2.2.

Con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 392 cod. pen., con riguardoall’affermazione della sua responsabilità per i reati di cui ai capi A) e B) e, in particolare, allaritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragionicon violenza sulle cose.Contesta che gli elementi che sono stati valorizzati dai giudici del merito comportassero«quella consapevolezza psicologica che richiede la norma codicistica e i canoni ermeneuticistabiliti dal nostro ordinamento».Dopo avere rappresentato che «il testamento con cui il [OSCURATO:PERSONA] pretendeva ilproprio diritto sugli immobili nel novembre 2017», momento dell’esercizio di tale diritto, nonera ancora stato ritenuto falso – atteso che ciò sarebbe avvenuto solo a seguito di unprocesso civile che si era concluso con la sentenza di primo grado del 12/01/2019 e con lasentenza di secondo grado del 22/10/2021 –, il ricorrente deduce anzitutto che la Corted’appello di Palermo avrebbe «desunto erroneamente la consapevolezza dell’arbitrarietàdell’azione da un accertamento giudiziale successivo», così «utilizzando un parametroincompatibile con la struttura del dolo richiesto dall’art. 392 c.p., che deve sussistere almomento del fatto».Il secondo errore che sarebbe stato commesso dalla Corte d’appello di Palermoriguarderebbe la «consapevolezza dell’imputato al momento proprio della registrazione delpredetto titolo successorio» presso il notaio dott. [OSCURATO:PERSONA].

Questi lo aveva infatti messo aconoscenza della possibile prescrizione del suo diritto (di accettare l’eredità, riferimento cheappare essere all’art. 480 cod. civ.) ma non dell’esistenza di altri eredi.

Anche se ciò nonrileva ai fini della consapevolezza dell’esistenza di altri eredi, il ricorrente evidenzia che, nelproprio atto di appello, aveva fatto presente che, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., laprescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che egli«veniva messo a conoscenza del titolo molto tempo dopo la morte del de cuius».Il terzo errore che sarebbe stato commesso dalla Corte d’appello di Palermo (nel punto2.3.3. della sentenza impugnata; pag. 6) consisterebbe nell’avere ritenuto dimostratol’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 392 cod. pen. sull’argomentazione «chel’imputato, in quanto nominato legatario e non erede universale, “avrebbe dovuto dedurre”l’esistenza di altri soggetti titolari di diritti successori sul patrimonio del de cuius» (così ilricorso).

Il ricorrente contesta che il dolo che è richiesto dall’art. 392 cod. pen.

«non puòessere desunto da una mera deducibilità astratta o logica dell’esistenza di diritti altrui, mapostula la coscienza attuale e concreta dell’arbitrarietà dell’azione».

La Corte d’appello diPalermo avrebbe, «invece, trasformato una valutazione di tipo civilistico, attinente allastruttura del legato rispetto alla successione universale, in una presunzione di dolo penale,operando una indebita sovrapposizione tra conoscibilità astratta di una situazione giuridica erappresentazione soggettiva dell’arbitrarietà dell’agire», finendo, così, «per oggettivizzarel’elemento soggettivo del reato, degradando il dolo dell’art. 392 c.p. a una forma diresponsabilità per colpa o per mera negligenza valutativa».Il quarto errore che sarebbe stato commesso dalla Corte d’appello di Palermo (nelpunto

2.3.4. della sentenza impugnata; pagg. 6-7) consisterebbe nell’avere desunto lasussistenza dell’elemento psicologico del reato dal fatto che l’imputato aveva rimosso lecatene e i lucchetti che erano apposti alle porte di accesso degli immobili.

Taleargomentazione finirebbe per fare discendere la prova del dolo specifico del reato diesercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose «dalla sola realizzazionedella condotta materiale, confondendo l’elemento oggettivo del reato con quello soggettivo».La violenza sulle cose costituisce un elemento oggettivo del reato ma non sarebbe «di persé sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell’arbitrarietà dell’azione, potendo risultaredel tutto compatibile con la convinzione, anche erronea, di esercitare un diritto ritenutoproprio».

La Corte d’appello di Palermo avrebbe, «invece, […] utilizzato la rimozione deipresidi materiali come indizio automaticamente dimostrativo della coscienza dell’altruità delbene e della volontà di farsi ragione da sé, senza verificare se l’imputato ritenesse taliostacoli abusivi o illegittimamente apposti, e senza accertare la reale rappresentazionesoggettiva dell’illiceità della propria condotta».2.3.

Con il terzo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazionedella sua responsabilità per il reato di cui al capo E).La motivazione sarebbe «apodittica» perché la Corte d’appello di Palermo non avrebbespiegato «come l’imputato potesse sapere o avere consapevolezza dell’altruità dei benimobili ex ante (nel novembre 2017 al momento della commissione dei fatti), stantel’accertamento ex post della “falsità” del titolo (sentenza del Tribunale civile, 2019, esentenza della Corte di Appello, 2021)».Inoltre, la Corte d’appello di Palermo non avrebbe argomentato «in ordine alle modalitàdi come si sarebbe realizzata la condotta uti dominus, […] senza individuare il momento,l’atto o il comportamento idoneo a integrare l’interversione del possesso e senza accertare lacoscienza dell’altruità del bene al momento del fatto».Ne sarebbe derivata «una motivazione circolare e solo apparentemente logica, nellaquale la sussistenza del dolo e del profitto viene desunta dall’appropriazione e, al contempo,l’appropriazione viene affermata sulla base del profitto, in assenza di una autonoma epuntuale ricostruzione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 646 c.p.».2.4.

Con il quarto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen. e la mancanza dellamotivazione con riguardo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena allacondizione del pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza dicondanna, della somma (€ 3.000,00) liquidata a titolo di provvisionale.L’art. 165 cod. pen. richiederebbe al giudice «di accertare che l’imputato possa esserenelle condizioni economiche/finanziarie per poter sostenere il pagamento richiesto» edescluderebbe che, nel caso in cui «siano emersi elementi di segno contrario», lasospensione condizionale della pena possa essere condizionata al pagamento della sommaliquidata a titolo di provvisionale.Nel caso di specie, nel proprio atto di appello, egli aveva rappresentato di essere statoammesso al patrocinio a spese dello Stato, con un provvedimento che era presente tra gliLa Corte d’appello di Palermo: da un lato, avrebbe omesso di motivare in ordine a talespecifica doglianza che era stata avanzata nell’atto di appello; dall’altro lato, avrebbeillegittimamente confermato la contestata condizione in presenza del suddetto elemento aessa ostativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo non è fondato.La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di reati perseguibili a querela, lasussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formuleparticolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengonola sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno,comunque, interpretati alla luce del favor querelae (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep.2022, Baia, Rv. 282648-01; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801-01).La Corte d’appello di Palermo ha rispettato questo principio.Essa infatti, in conformità a tale orientamento della Corte di cassazione, hacorrettamente rilevato come la volontà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GraziaMirrione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si procedesse penalmente nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] fosse ricavabile dal complesso degli elementi che: a) tali cinque personeoffese avevano «[f]atto, riletto, confermato e sottoscritto» un atto (del 16/11/2017) che eraformalmente intestato come verbale di ricezione di «querela orale»; b) nel corpo delmedesimo atto, le stesse persone offese avevano chiesto «a codesta Ill.ma A.G. di volervalutare la possibilità di emettere un provvedimento di urgenza al fine di scongiurare ilpericolo di una possibile vendita a terzi dei beni immobili in parola»; c) esse avevanoprodotto della documentazione; d) quattro di esse, con la sola eccezione di [OSCURATO:PERSONA],si erano successivamente costituite parte civile.La conclusione della Corte d’appello di Palermo secondo cui, alla luce del complessodegli elementi indicati, dall’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era ricavabile la volontà delle persone offeseche si procedesse penalmente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], si deve ritenere il frutto di unavalutazione, spettante al giudice del merito, conforme al principio del favor querelae eassistita da congruità logica, la quale, pertanto, non presentando profili di inosservanza oerronea applicazione della legge penale, sfugge al sindacato di legittimità.Con riguardo alle censure del ricorrente, si deve osservare che la Corte d’appello diPalermo ha desunto la volontà delle persone offese di perseguire penalmente il Monticciolodal complesso degli elementi che sono stati da essa valorizzati in tale senso e che,diversamente da quanto è stato sostenuto nel ricorso, la valorizzazione, nel medesimosenso, della richiesta delle persone offese «a codesta Ill.ma A.G. di voler valutare lapossibilità di emettere un provvedimento di urgenza» risulta del tutto logica alla luce del fattoche, poiché tale richiesta era stata presentata ai Carabinieri (della Stazione di PalermoCrispi), cioè a un organo di polizia giudiziaria, essa appariva da riferire non al giudice civilema all’autorità giudiziaria penale.2.

Il secondo motivo non è fondato.Come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, ai fini della configurabilità dell’elementopsicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose dicui all’art. 392 cod. pen., il quale richiede, oltre al dolo generico, quello specifico –rappresentato dall’intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento dellasua legittimità – la buona fede del soggetto attivo, lungi dall’essere inconciliabile con il dolo,costituisce un presupposto necessario del reato (Sez. 6, n. 41368 del 28/10/2010, Giustozzi,Rv. 248715-01; Sez. 6, n. 13115 del 06/02/2001, Scalise, Rv. 218202-01; Sez. 6, n. 9450 del08/03/1988, Maculani, Rv. 179238-01.

In senso analogo: Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020,Martinucci, Rv. 278614-02, con la quale la Corte ha affermato che, in tema di esercizioarbitrario delle proprie ragioni, non è applicabile, né comunque potrebbe escludere il dolospecifico, la scriminante dell’esercizio di un diritto, essendo la pretesa di quest’ultimo insitanella fattispecie incriminatrice, con l’effetto che la convinzione, fondata o putativa, della suatitolarità costituisce elemento essenziale del reato; con la precisazione che, qualora l’agenteavesse la coscienza dell’ingiustizia della sua pretesa, agirebbe piuttosto per rendere torto adaltri, ciò che integrerebbe un diverso e più grave titolo criminoso).Ne discende che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in buona fede in forza di un titolo,cioè del testamento che conteneva il legato dei due immobili in suo favore, diversamente daquanto egli mostra di ritenere, non è affatto negato dai giudici del merito ma costituisce,piuttosto, un presupposto delle loro conformi sentenze.La questione rilevante in punto di dolo dei due reati di cui ai capi A) e B) non è quindiquesta ma è piuttosto quella se il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo in buona fede di vantare un diritto diproprietà iure hereditatis sui due immobili, nell’esercitare violenza su di essi (rimuovendo esostituendo le serrature della porta di accesso e rimuovendo il catenaccio della porta diservizio dell’appartamento di via [OSCURATO:PERSONA] e rimuovendo la serratura dell’appartamentodi via Tolomea e installandovi una catena e un lucchetto), fosse a conoscenza dell’esistenzadi eredi di tali appartamenti e, ciò nonostante, pur potendo ricorrere al giudice per fare valereil proprio diritto nei loro confronti, si sia fatto arbitrariamente ragione da sé mediantel’indicata violenza sulle cose.Con riguardo a tale effettivamente rilevante questione, i giudici del merito, con le loroconformi sentenze, hanno ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] si dovesse reputare a conoscenzadell’esistenza di eredi dei due appartamenti sulla base dei seguenti plurimi elementi indiziari,considerati complessivamente gravi, precisi e concordanti, precisamente, degli elementi che:a) la tesi del ricorrente secondo cui il notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], davanti al quale egli avevapubblicato il testamento che lo nominava legatario, gli aveva detto «può fare quello chevuole, può levare quello che vuole» (primo paragrafo della pag. 22 della sentenza di primogrado), risultava inverosimile, atteso che il notaio [OSCURATO:PERSONA] lo aveva in realtà informato dellaprescrizione del suo diritto («pur essendo a conoscenza che sono trascorsi oltre dieci annidalla morte del de cuius ma che, da me notaio informato sulle norme relative, intendecomunque procedere alla sua pubblicazione»; primo paragrafo della pag. 6 della sentenzaimpugnata), il cui termine decennale, peraltro, diversamente da quanto mostra di ritenere ilricorrente, decorre dal giorno dell’apertura della successione, cioè dal giorno della morte(artt. 480 e 456 cod. civ.); b) si doveva ritenere che l’amministratore del condominio di viaBrigata Verona, il quale era a conoscenza dell’esistenza di una contesa ereditaria tra iMirrione e la [OSCURATO:PERSONA] sull’appartamento ubicato nello stesso condominio, nel momento in cuiil [OSCURATO:PERSONA] lo aveva contattato dopo la pubblicazione del testamento che lo nominavalegatario, non poteva che avere informato l’imputato dell’esistenza degli eredi [OSCURATO:PERSONA]; c) ilfatto che il suo titolo consistesse in un legato, oltre a presupporre la presenza di eredi,poiché lo stesso legato era espressamente riconosciuto come a integrazione delleprecedenti disposizioni (ultimo paragrafo della pag. 22 della sentenza di primo grado),rendeva inverosimile che l’imputato non avesse effettuato o fatto effettuare alcunaccertamento per verificare l’esistenza di altre pubblicazioni di volontà testamentarie; d) idue appartamenti erano addirittura presidiati da catenacci e lucchetti, i quali non potevanoche ritenersi logicamente essere stati apposti da soggetti che vantavano una pretesa su taliimmobili.Tale motivazione appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità e non incorrenegli errori che sono stati denunciati dal ricorrente, il quale, nel prospettarli, omette in realtàdi considerare che gli elementi indiziari sui quali si appuntano le sue doglianze sono staticonsiderati dai giudici del merito non nella loro singolarità, come egli fa nel ricorso, ma nelloro complesso, e sulla base, appunto, del loro insieme, sono stati non illogicamentereputati, senza che ciò possa costituire un’erronea applicazione dell’art. 392 cod. pen., comeidonei a provare la conoscenza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’esistenza di eredi degliappartamenti e che, quindi, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], anziché ricorrere al giudice per fare valereil proprio diritto nei confronti degli stessi eredi, si era fatto arbitrariamente ragione da sémediante violenza sulle cose.

3. Il terzo motivo non è fondato.Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno senz’altrospiegato: a) sia perché l’imputato si doveva ritenere a conoscenza dell’altruità dei beni mobilicontenuti nell’appartamento di via [OSCURATO:PERSONA] dei quali aveva il possesso, avendoadeguatamente e correttamente argomentato come tale consapevolezza discendessenecessariamente dal fatto che il legato riguardava esclusivamente l’immobile di via BrigataVerona e non i beni mobili che vi erano contenuti («ad integrazione delle mie precedentidisposizioni, in segno di affetto, lego al mio figlioccio [OSCURATO:PERSONA] di Renato […]l’appartamento di via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, piano terzo ed il garage della stessa via al n. 11,piano cantinato, nonché […]»; terzo capoverso della pag. 26 della sentenza di primo grado);b) sia in cosa fosse consistita l’appropriazione dei suddetti beni mobili da parte dell’imputato,cioè l’interversione del possesso, avendo adeguatamente e correttamente argomentato cheessa si era estrinsecata nel fare rimuovere i medesimi beni dall’appartamento a opera diun’impresa di traslochi da lui incaricata, con ciò comportandosi come se ne fosse ilproprietario.I giudici del merito si devono pertanto ritenere avere adeguatamente e correttamentemotivato in ordine a tali elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, oltre che aldolo specifico del fine di procurarsi un ingiusto profitto, il quale è stato adeguatamente ecorrettamente ravvisato nell’ottenimento dello sgombero dell’appartamento, da parte dellamenzionata impresa di traslochi, senza corrispondere un corrispettivo in denaro ma cedendoalla stessa i beni mobili da essa sgomberati.4.

Il quarto motivo è fondato.La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di sospensione condizionale della pena,il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale, è tenuto amotivare, sommariamente, sulla possibilità del condannato di adempiere, qualora siano statiaddotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare dellasua capacità economica (Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, E., Rv. 289070-01, con la qualela Corte ha censurato la decisione della corte territoriale che aveva omesso di motivareriguardo alla possibilità dell’imputato di adempiere al pagamento del risarcimento del dannoliquidato, nonostante la documentata ammissione dello stesso al patrocinio a spese delloStato; Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, H., Rv. 287113-01, con la quale la Corte haprecisato che gli elementi che fanno sorgere l’obbligo di verifica si possono ricavare, a titoloesemplificativo, da eventuali dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale,dall’ammissione al gratuito patrocinio, dalla natura del reato contestato e dalle condizionipersonali del condannato, come l’età avanzata o lo stato di salute).Si deve del resto ricordare che, con la sentenza n. 49 del 1975, la Corte costituzionale,nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 165 cod. pen.nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della penaal risarcimento del danno, ha precisato in motivazione che il potere dello stesso giudice divalutare la capacità economica del condannato costituisce il mezzo idoneo per evitare che sirealizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico del reo in funzione delle sue condizionieconomiche.Nel caso in esame, ancorché il [OSCURATO:PERSONA], nel proprio atto di appello, avesse chiestodi non subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma cheera stata liquidata a titolo di provvisionale in quanto egli «gode del patrocinio a spese delloStato in questo procedimento», essendo «attualmente […] disoccupato» (pag. 18 dell’atto diappello), la Corte d’appello di Palermo ha incongruamente affermato che «non sono emersiall’esito del presente giudizio, né sono stati dedotti dall’imputato o dal suo Difensore,elementi dai quali poter desumere l’impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di adempiere alla suddettaprescrizione entro il termine previsto nel dispositivo di sentenza», nonostante la dedottaammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe invece imposto di motivare in ordinealla possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di adempiere al pagamento della provvisionale.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente allasubordinazione della sospensione condizionale della pena con rinvio, per un nuovo giudiziosu tale punto, a un’altra sezione della Corte d’appello di Palermo.5.

In conclusione: a) la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente allasubordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio, per un nuovo giudiziosu tale punto, a un’altra sezione della Corte d’appello di Palermo; b) il ricorso deve essererigettato nel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensionecondizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Palermo.

Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d’appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleletta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], di replica alleconclusioni del Pubblico Ministero e con la quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’accoglimentodel ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14/10/2025, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenzadel 05/06/2024 con la quale il Tribunale di Palermo, in esito a giudizio ordinario, avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione ed € 700,00 di multa per ireati, unificati dal vincolo della continuazione, di: 1) esercizio arbitrario delle proprie ragionicon violenza sulle cose di cui al capo A); 2) esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza sulle cose di cui al capo B); 3) appropriazione indebita di cui al capo E).Secondo i capi d’imputazione:1) il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui alcapo A) era stato contestato all’imputato «perché, al fine di esercitare un proprio pretesodiritto di proprietà dell’appartamento sito in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 piano 3, purpotendo ricorrere al giudice competente, arbitrariamente si faceva ragione da sé medesimointroducendosi nel predetto appartamento, con violenza sulle cose, consistita nella rimozionee sostituzione delle serrature della porta di accesso e rimozione del catenaccio della porta diservizio, in violazione del diritto degli eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA], giustasentenza n. 5457/17 emessa il 18.10.2017 dal Tribunale di Palermo nell’ambito del giudizion. 15130/04»;2) il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui alcapo B) era stato contestato all’imputato «perché, al fine di esercitare un proprio pretesodiritto di proprietà dell’appartamento sito in Palermo, zona Mondello, via Tolomea piano 1,pur potendo ricorrere al giudice competente, arbitrariamente si faceva ragione da sémedesimo introducendosi nel predetto appartamento, con violenza sulle cose, consistitanella rimozione dell’originaria serratura e l’installazione di una catena e lucchetto, inviolazione del diritto dominicale degli eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA], giustasentenza n. 5457/17 emessa il 18.10.2017 dal Tribunale di Palermo nell’ambito del giudizion. 15130/04»;3) il reato di appropriazione indebita di cui al capo E) era stato contestato all’imputato«perché si appropriava dei beni mobili custoditi all’interno dell’appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 12 piano 3 (già individuati dal Tribunale di Palermo con verbale diinventario beni n. 3326/03 Reg. Gen. nell’ambito del giudizio n. 15130/04 definito consentenza n. 5457/17 del 18.10.2017 sottraendoli agli eredi del de cuius [OSCURATO:PERSONA] fine di procurarsi un ingiusto profitto».2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Palermo, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 120 cod. pen., con riferimento agli artt.336 e 529 cod. proc. pen., con riguardo alla mancanza della condizione di procedibilità dellaquerela.Il ricorrente contesta gli elementi che sono stati valorizzati dalla Corte d’appello diPalermo nel ritenere l’esistenza di una valida querela.In particolare: a) quanto all’elemento che l’atto in questione recava l’intestazione“Verbale di ricezione di querela orale”, l’attribuzione di tale denominazione non costituirebbe«elemento decisivo ai fini della sua natura giuridica dovendosi avere riguardoesclusivamente al contenuto sostanziale dell’atto e alla concreta manifestazione di volontà inesso espressa», dai quali sarebbe risultata solo la descrizione dei fatti e la rappresentazionedi «una situazione ritenuta lesiva dagli esponenti, senza contenere alcuna richiesta, neppureimplicita, di punizione dell’odierno imputato» o «di attivare l’azione penale, né formuleequivalenti o sinonimiche idonee a integrare l’istanza punitiva richiesta dall’art. 336 c.p.p.»;b) quanto all’elemento che l’atto conteneva la richiesta all’autorità giudiziaria di «valutare lapossibilità di emettere un provvedimento di urgenza al fine di scongiurare il pericolo di unapossibile vendita a terzi dei beni immobili in parola», tale richiesta di «provvedere in viad’urgenza» (così alla pag. 2 della sentenza impugnata) sarebbe stata «chiaramentefunzionale a una tutela di natura civilistica, come confermato dall’effettiva e successivaadozione di provvedimenti di sequestro da parte del Giudice civile», sicché essa nonpotrebbe essere interpretata come manifestazione di volontà punitiva, «trattandosi diun’espressione oggettivamente equivoca e riferibile a finalità diverse da quelle penali», tantoche le persone offese si erano attivate immediatamente «al fine di bloccare gli appartamentiinstaurando un giudizio civile» che si era concluso con una sentenza della Corte d’appello(civile) di Palermo, a «conferma che l’interesse delle persone offese fosse prevalentementedi natura civilistica e solo marginalmente di natura penale»; c) quanto all’elemento dellacostituzione di parte civile da parte delle persone offese (a eccezione di [OSCURATO:PERSONA]),nell’atto in questione non vi sarebbe stata «alcuna espressione, neppure implicita, dellavolontà di riservarsi una futura costituzione», con la conseguenza che, posto che «la volontàpunitiva […] deve emergere al momento della […] proposizione» dell’atto, la successivascelta di costituirsi parte civile non si potrebbe ritenere «idonea a sanare l’originaria carenzadi una chiara manifestazione della volontà che si proceda penalmente nei confrontidell’imputato o a «retroattivamente attribuire all’atto introduttivo un contenuto che esso, inorigine, non possedeva»; d) quanto alla richiesta di improcedibilità del reato diappropriazione indebita di cui al capo E) «quantomeno per la sola [OSCURATO:PERSONA]»,l’erroneità della decisione della Corte d’appello di Palermo emergerebbe «ancor piùchiaramente, atteso che l’uso del termine “querela” non può di per sé supplire alla mancanzadel contenuto essenziale dell’atto, ossia della richiesta di punizione, che anche in tal casorisulta del tutto assente».Secondo il ricorrente, «il dubbio interpretativo circa la natura e il contenuto posto afondamento della procedibilità» dovrebbe essere risolto facendo «applicazione del principioin dubio pro reo anche in materia di condizioni di procedibilità».2.2. Con il secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 392 cod. pen., con riguardoall’affermazione della sua responsabilità per i reati di cui ai capi A) e B) e, in particolare, allaritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragionicon violenza sulle cose.Contesta che gli elementi che sono stati valorizzati dai giudici del merito comportassero«quella consapevolezza psicologica che richiede la norma codicistica e i canoni ermeneuticistabiliti dal nostro ordinamento».Dopo avere rappresentato che «il testamento con cui il [OSCURATO:PERSONA] pretendeva ilproprio diritto sugli immobili nel novembre 2017», momento dell’esercizio di tale diritto, nonera ancora stato ritenuto falso – atteso che ciò sarebbe avvenuto solo a seguito di unprocesso civile che si era concluso con la sentenza di primo grado del 12/01/2019 e con lasentenza di secondo grado del 22/10/2021 –, il ricorrente deduce anzitutto che la Corted’appello di Palermo avrebbe «desunto erroneamente la consapevolezza dell’arbitrarietàdell’azione da un accertamento giudiziale successivo», così «utilizzando un parametroincompatibile con la struttura del dolo richiesto dall’art. 392 c.p., che deve sussistere almomento del fatto».Il secondo errore che sarebbe stato commesso dalla Corte d’appello di Palermoriguarderebbe la «consapevolezza dell’imputato al momento proprio della registrazione delpredetto titolo successorio» presso il notaio dott. [OSCURATO:PERSONA]. Questi lo aveva infatti messo aconoscenza della possibile prescrizione del suo diritto (di accettare l’eredità, riferimento cheappare essere all’art. 480 cod. civ.) ma non dell’esistenza di altri eredi. Anche se ciò nonrileva ai fini della consapevolezza dell’esistenza di altri eredi, il ricorrente evidenzia che, nelproprio atto di appello, aveva fatto presente che, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., laprescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che egli«veniva messo a conoscenza del titolo molto tempo dopo la morte del de cuius».Il terzo errore che sarebbe stato commesso dalla Corte d’appello di Palermo (nel punto2.3.3. della sentenza impugnata; pag. 6) consisterebbe nell’avere ritenuto dimostratol’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 392 cod. pen. sull’argomentazione «chel’imputato, in quanto nominato legatario e non erede universale, “avrebbe dovuto dedurre”l’esistenza di altri soggetti titolari di diritti successori sul patrimonio del de cuius» (così ilricorso). Il ricorrente contesta che il dolo che è richiesto dall’art. 392 cod. pen. «non puòessere desunto da una mera deducibilità astratta o logica dell’esistenza di diritti altrui, mapostula la coscienza attuale e concreta dell’arbitrarietà dell’azione». La Corte d’appello diPalermo avrebbe, «invece, trasformato una valutazione di tipo civilistico, attinente allastruttura del legato rispetto alla successione universale, in una presunzione di dolo penale,operando una indebita sovrapposizione tra conoscibilità astratta di una situazione giuridica erappresentazione soggettiva dell’arbitrarietà dell’agire», finendo, così, «per oggettivizzarel’elemento soggettivo del reato, degradando il dolo dell’art. 392 c.p. a una forma diresponsabilità per colpa o per mera negligenza valutativa».Il quarto errore che sarebbe stato commesso dalla Corte d’appello di Palermo (nelpunto 2.3.4. della sentenza impugnata; pagg. 6-7) consisterebbe nell’avere desunto lasussistenza dell’elemento psicologico del reato dal fatto che l’imputato aveva rimosso lecatene e i lucchetti che erano apposti alle porte di accesso degli immobili. Taleargomentazione finirebbe per fare discendere la prova del dolo specifico del reato diesercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose «dalla sola realizzazionedella condotta materiale, confondendo l’elemento oggettivo del reato con quello soggettivo».La violenza sulle cose costituisce un elemento oggettivo del reato ma non sarebbe «di persé sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell’arbitrarietà dell’azione, potendo risultaredel tutto compatibile con la convinzione, anche erronea, di esercitare un diritto ritenutoproprio». La Corte d’appello di Palermo avrebbe, «invece, […] utilizzato la rimozione deipresidi materiali come indizio automaticamente dimostrativo della coscienza dell’altruità delbene e della volontà di farsi ragione da sé, senza verificare se l’imputato ritenesse taliostacoli abusivi o illegittimamente apposti, e senza accertare la reale rappresentazionesoggettiva dell’illiceità della propria condotta».2.3. Con il terzo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazionedella sua responsabilità per il reato di cui al capo E).La motivazione sarebbe «apodittica» perché la Corte d’appello di Palermo non avrebbespiegato «come l’imputato potesse sapere o avere consapevolezza dell’altruità dei benimobili ex ante (nel novembre 2017 al momento della commissione dei fatti), stantel’accertamento ex post della “falsità” del titolo (sentenza del Tribunale civile, 2019, esentenza della Corte di Appello, 2021)».Inoltre, la Corte d’appello di Palermo non avrebbe argomentato «in ordine alle modalitàdi come si sarebbe realizzata la condotta uti dominus, […] senza individuare il momento,l’atto o il comportamento idoneo a integrare l’interversione del possesso e senza accertare lacoscienza dell’altruità del bene al momento del fatto».Ne sarebbe derivata «una motivazione circolare e solo apparentemente logica, nellaquale la sussistenza del dolo e del profitto viene desunta dall’appropriazione e, al contempo,l’appropriazione viene affermata sulla base del profitto, in assenza di una autonoma epuntuale ricostruzione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 646 c.p.».2.4. Con il quarto motivo, il [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen. e la mancanza dellamotivazione con riguardo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena allacondizione del pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza dicondanna, della somma (€ 3.000,00) liquidata a titolo di provvisionale.L’art. 165 cod. pen. richiederebbe al giudice «di accertare che l’imputato possa esserenelle condizioni economiche/finanziarie per poter sostenere il pagamento richiesto» edescluderebbe che, nel caso in cui «siano emersi elementi di segno contrario», lasospensione condizionale della pena possa essere condizionata al pagamento della sommaliquidata a titolo di provvisionale.Nel caso di specie, nel proprio atto di appello, egli aveva rappresentato di essere statoammesso al patrocinio a spese dello Stato, con un provvedimento che era presente tra gliLa Corte d’appello di Palermo: da un lato, avrebbe omesso di motivare in ordine a talespecifica doglianza che era stata avanzata nell’atto di appello; dall’altro lato, avrebbeillegittimamente confermato la contestata condizione in presenza del suddetto elemento aessa ostativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo non è fondato.La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di reati perseguibili a querela, lasussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formuleparticolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengonola sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno,comunque, interpretati alla luce del favor querelae (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep.2022, Baia, Rv. 282648-01; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801-01).La Corte d’appello di Palermo ha rispettato questo principio.Essa infatti, in conformità a tale orientamento della Corte di cassazione, hacorrettamente rilevato come la volontà di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GraziaMirrione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si procedesse penalmente nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] fosse ricavabile dal complesso degli elementi che: a) tali cinque personeoffese avevano «[f]atto, riletto, confermato e sottoscritto» un atto (del 16/11/2017) che eraformalmente intestato come verbale di ricezione di «querela orale»; b) nel corpo delmedesimo atto, le stesse persone offese avevano chiesto «a codesta Ill.ma A.G. di volervalutare la possibilità di emettere un provvedimento di urgenza al fine di scongiurare ilpericolo di una possibile vendita a terzi dei beni immobili in parola»; c) esse avevanoprodotto della documentazione; d) quattro di esse, con la sola eccezione di [OSCURATO:PERSONA],si erano successivamente costituite parte civile.La conclusione della Corte d’appello di Palermo secondo cui, alla luce del complessodegli elementi indicati, dall’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era ricavabile la volontà delle persone offeseche si procedesse penalmente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], si deve ritenere il frutto di unavalutazione, spettante al giudice del merito, conforme al principio del favor querelae eassistita da congruità logica, la quale, pertanto, non presentando profili di inosservanza oerronea applicazione della legge penale, sfugge al sindacato di legittimità.Con riguardo alle censure del ricorrente, si deve osservare che la Corte d’appello diPalermo ha desunto la volontà delle persone offese di perseguire penalmente il Monticciolodal complesso degli elementi che sono stati da essa valorizzati in tale senso e che,diversamente da quanto è stato sostenuto nel ricorso, la valorizzazione, nel medesimosenso, della richiesta delle persone offese «a codesta Ill.ma A.G. di voler valutare lapossibilità di emettere un provvedimento di urgenza» risulta del tutto logica alla luce del fattoche, poiché tale richiesta era stata presentata ai Carabinieri (della Stazione di PalermoCrispi), cioè a un organo di polizia giudiziaria, essa appariva da riferire non al giudice civilema all’autorità giudiziaria penale.2. Il secondo motivo non è fondato.Come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, ai fini della configurabilità dell’elementopsicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose dicui all’art. 392 cod. pen., il quale richiede, oltre al dolo generico, quello specifico –rappresentato dall’intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento dellasua legittimità – la buona fede del soggetto attivo, lungi dall’essere inconciliabile con il dolo,costituisce un presupposto necessario del reato (Sez. 6, n. 41368 del 28/10/2010, Giustozzi,Rv. 248715-01; Sez. 6, n. 13115 del 06/02/2001, Scalise, Rv. 218202-01; Sez. 6, n. 9450 del08/03/1988, Maculani, Rv. 179238-01. In senso analogo: Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020,Martinucci, Rv. 278614-02, con la quale la Corte ha affermato che, in tema di esercizioarbitrario delle proprie ragioni, non è applicabile, né comunque potrebbe escludere il dolospecifico, la scriminante dell’esercizio di un diritto, essendo la pretesa di quest’ultimo insitanella fattispecie incriminatrice, con l’effetto che la convinzione, fondata o putativa, della suatitolarità costituisce elemento essenziale del reato; con la precisazione che, qualora l’agenteavesse la coscienza dell’ingiustizia della sua pretesa, agirebbe piuttosto per rendere torto adaltri, ciò che integrerebbe un diverso e più grave titolo criminoso).Ne discende che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito in buona fede in forza di un titolo,cioè del testamento che conteneva il legato dei due immobili in suo favore, diversamente daquanto egli mostra di ritenere, non è affatto negato dai giudici del merito ma costituisce,piuttosto, un presupposto delle loro conformi sentenze.La questione rilevante in punto di dolo dei due reati di cui ai capi A) e B) non è quindiquesta ma è piuttosto quella se il [OSCURATO:PERSONA], ritenendo in buona fede di vantare un diritto diproprietà iure hereditatis sui due immobili, nell’esercitare violenza su di essi (rimuovendo esostituendo le serrature della porta di accesso e rimuovendo il catenaccio della porta diservizio dell’appartamento di via [OSCURATO:PERSONA] e rimuovendo la serratura dell’appartamentodi via Tolomea e installandovi una catena e un lucchetto), fosse a conoscenza dell’esistenzadi eredi di tali appartamenti e, ciò nonostante, pur potendo ricorrere al giudice per fare valereil proprio diritto nei loro confronti, si sia fatto arbitrariamente ragione da sé mediantel’indicata violenza sulle cose.Con riguardo a tale effettivamente rilevante questione, i giudici del merito, con le loroconformi sentenze, hanno ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] si dovesse reputare a conoscenzadell’esistenza di eredi dei due appartamenti sulla base dei seguenti plurimi elementi indiziari,considerati complessivamente gravi, precisi e concordanti, precisamente, degli elementi che:a) la tesi del ricorrente secondo cui il notaio dott. [OSCURATO:PERSONA], davanti al quale egli avevapubblicato il testamento che lo nominava legatario, gli aveva detto «può fare quello chevuole, può levare quello che vuole» (primo paragrafo della pag. 22 della sentenza di primogrado), risultava inverosimile, atteso che il notaio [OSCURATO:PERSONA] lo aveva in realtà informato dellaprescrizione del suo diritto («pur essendo a conoscenza che sono trascorsi oltre dieci annidalla morte del de cuius ma che, da me notaio informato sulle norme relative, intendecomunque procedere alla sua pubblicazione»; primo paragrafo della pag. 6 della sentenzaimpugnata), il cui termine decennale, peraltro, diversamente da quanto mostra di ritenere ilricorrente, decorre dal giorno dell’apertura della successione, cioè dal giorno della morte(artt. 480 e 456 cod. civ.); b) si doveva ritenere che l’amministratore del condominio di viaBrigata Verona, il quale era a conoscenza dell’esistenza di una contesa ereditaria tra iMirrione e la [OSCURATO:PERSONA] sull’appartamento ubicato nello stesso condominio, nel momento in cuiil [OSCURATO:PERSONA] lo aveva contattato dopo la pubblicazione del testamento che lo nominavalegatario, non poteva che avere informato l’imputato dell’esistenza degli eredi [OSCURATO:PERSONA]; c) ilfatto che il suo titolo consistesse in un legato, oltre a presupporre la presenza di eredi,poiché lo stesso legato era espressamente riconosciuto come a integrazione delleprecedenti disposizioni (ultimo paragrafo della pag. 22 della sentenza di primo grado),rendeva inverosimile che l’imputato non avesse effettuato o fatto effettuare alcunaccertamento per verificare l’esistenza di altre pubblicazioni di volontà testamentarie; d) idue appartamenti erano addirittura presidiati da catenacci e lucchetti, i quali non potevanoche ritenersi logicamente essere stati apposti da soggetti che vantavano una pretesa su taliimmobili.Tale motivazione appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità e non incorrenegli errori che sono stati denunciati dal ricorrente, il quale, nel prospettarli, omette in realtàdi considerare che gli elementi indiziari sui quali si appuntano le sue doglianze sono staticonsiderati dai giudici del merito non nella loro singolarità, come egli fa nel ricorso, ma nelloro complesso, e sulla base, appunto, del loro insieme, sono stati non illogicamentereputati, senza che ciò possa costituire un’erronea applicazione dell’art. 392 cod. pen., comeidonei a provare la conoscenza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’esistenza di eredi degliappartamenti e che, quindi, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], anziché ricorrere al giudice per fare valereil proprio diritto nei confronti degli stessi eredi, si era fatto arbitrariamente ragione da sémediante violenza sulle cose. 3. Il terzo motivo non è fondato.Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno senz’altrospiegato: a) sia perché l’imputato si doveva ritenere a conoscenza dell’altruità dei beni mobilicontenuti nell’appartamento di via [OSCURATO:PERSONA] dei quali aveva il possesso, avendoadeguatamente e correttamente argomentato come tale consapevolezza discendessenecessariamente dal fatto che il legato riguardava esclusivamente l’immobile di via BrigataVerona e non i beni mobili che vi erano contenuti («ad integrazione delle mie precedentidisposizioni, in segno di affetto, lego al mio figlioccio [OSCURATO:PERSONA] di Renato […]l’appartamento di via [OSCURATO:PERSONA] n. 13, piano terzo ed il garage della stessa via al n. 11,piano cantinato, nonché […]»; terzo capoverso della pag. 26 della sentenza di primo grado);b) sia in cosa fosse consistita l’appropriazione dei suddetti beni mobili da parte dell’imputato,cioè l’interversione del possesso, avendo adeguatamente e correttamente argomentato cheessa si era estrinsecata nel fare rimuovere i medesimi beni dall’appartamento a opera diun’impresa di traslochi da lui incaricata, con ciò comportandosi come se ne fosse ilproprietario.I giudici del merito si devono pertanto ritenere avere adeguatamente e correttamentemotivato in ordine a tali elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, oltre che aldolo specifico del fine di procurarsi un ingiusto profitto, il quale è stato adeguatamente ecorrettamente ravvisato nell’ottenimento dello sgombero dell’appartamento, da parte dellamenzionata impresa di traslochi, senza corrispondere un corrispettivo in denaro ma cedendoalla stessa i beni mobili da essa sgomberati.4. Il quarto motivo è fondato.La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di sospensione condizionale della pena,il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale, è tenuto amotivare, sommariamente, sulla possibilità del condannato di adempiere, qualora siano statiaddotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare dellasua capacità economica (Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, E., Rv. 289070-01, con la qualela Corte ha censurato la decisione della corte territoriale che aveva omesso di motivareriguardo alla possibilità dell’imputato di adempiere al pagamento del risarcimento del dannoliquidato, nonostante la documentata ammissione dello stesso al patrocinio a spese delloStato; Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, H., Rv. 287113-01, con la quale la Corte haprecisato che gli elementi che fanno sorgere l’obbligo di verifica si possono ricavare, a titoloesemplificativo, da eventuali dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale,dall’ammissione al gratuito patrocinio, dalla natura del reato contestato e dalle condizionipersonali del condannato, come l’età avanzata o lo stato di salute).Si deve del resto ricordare che, con la sentenza n. 49 del 1975, la Corte costituzionale,nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 165 cod. pen.nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della penaal risarcimento del danno, ha precisato in motivazione che il potere dello stesso giudice divalutare la capacità economica del condannato costituisce il mezzo idoneo per evitare che sirealizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico del reo in funzione delle sue condizionieconomiche.Nel caso in esame, ancorché il [OSCURATO:PERSONA], nel proprio atto di appello, avesse chiestodi non subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma cheera stata liquidata a titolo di provvisionale in quanto egli «gode del patrocinio a spese delloStato in questo procedimento», essendo «attualmente […] disoccupato» (pag. 18 dell’atto diappello), la Corte d’appello di Palermo ha incongruamente affermato che «non sono emersiall’esito del presente giudizio, né sono stati dedotti dall’imputato o dal suo Difensore,elementi dai quali poter desumere l’impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di adempiere alla suddettaprescrizione entro il termine previsto nel dispositivo di sentenza», nonostante la dedottaammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe invece imposto di motivare in ordinealla possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di adempiere al pagamento della provvisionale.La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente allasubordinazione della sospensione condizionale della pena con rinvio, per un nuovo giudiziosu tale punto, a un’altra sezione della Corte d’appello di Palermo.5. In conclusione: a) la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente allasubordinazione della sospensione condizionale della pena, con rinvio, per un nuovo giudiziosu tale punto, a un’altra sezione della Corte d’appello di Palermo; b) il ricorso deve essererigettato nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensionecondizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18570/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris