Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2021

Cassazione n. 45402/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa in data 23 febbraio 2021 dal Tribunale di Cagliari con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di un anno e mesi sei di reclusione per il reato di calunnia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, il ricorrente è stato ritenuto responsabile di avere falsamente accusato - con denuncia sporta in data 3 aprile 2014 - sapendoli innocenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di avere incendiato nella notte tra il 31 marzo e l'1 aprile 2014 l'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] ed il portoncino di ingresso di via Salandra n. 2 in Quartu S. Elena in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], predisponendo un foglio manoscritto che asseriva falsamente di aver rinvenuto nella cassetta postale della propria abitazione per avvalorare la individuazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come autori dei reati in danno dei predetti Boi e Atzu, che sarebbero stati puniti perché ritenuti responsabili di avere informato lo stesso Pedditzi della relazione extraconiugale intrattenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Pedditzi, con il citato [OSCURATO:PERSONA].

2. Tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando un unico motivo con cui deduce il vizio della motivazione per illogicità in relazione alla ritenuta irrilevanza dell'assoluzione del Pedditzi dall'accusa per i due attentati incendiari ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si osserva che nella sentenza di assoluzione si faceva anche richiamo alla dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere saputo dall'ispettore del commissariato di [OSCURATO:PERSONA]Elena che [OSCURATO:PERSONA] era stato l'autore dei due attentati incendiari.

Inoltre, si rappresenta l'omessa valutazione degli evidenziati contrasti tra le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sui loro spostamenti durante il giorno dell'incendio a dimostrazione della veridicità del contenuto della denuncia.

Infine, si contesta l'esito della perizia calligrafica eseguita in separato processo sulla paternità del foglio manoscritto attribuita al Pedditzi senza l'acquisizione di scritture di comparazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutte le censure addotte dal ricorrente sono inammissibili perché afferiscono alla ricostruzione del fatto, attraverso una diversa ed alternativa lettura delle risultanze istruttorie, riproducendo gli stessi motivi che hanno costituito l'oggetto delle censure di merito avanzate in sede di appello, già esaminate e respinte con adeguata motivazione, immune da vizi logici.

Vengono qui riproposte deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità.

Ed infatti, è stato più volte ribadito che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

Secondo l'accurata ricostruzione operata dai giudici di merito, il ricorrente avendo scoperto che il suo amico [OSCURATO:PERSONA], ospitato gratuitamente in un alloggio di sua -proprietà, aveva iniziato una relazione con la di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA], preso dalla gelosia e dalla rabbia, avrebbe approfittato dell'incendio dell'auto dei vicini per accusare il giorno stesso dell'incendio i due amanti, assumendo che i predetti volevano punire la coppia Boi-Atzu, per averlo informato della loro relazione extraconiugale.

Viene chiarito che nei separati processi per i reati di incendio che ne sono scaturiti è stato appurato che il foglietto manoscritto che conteneva il messaggio intimidatorio rivolto ai predetti vicini era stato scritto dallo stesso Pedditzi.

Pertanto, poiché nel foglietto manoscritto - asseritannente fatto recapitare allo stesso coniuge tradito che avrebbe invece dovuto rimanere all'oscuro della tresca - era contenuta la indiretta minaccia rivolta ai due vicini proprietari dell'autovettura data alle fiamme, la circostanza che fosse stato lo stesso Pedditzi a scrivere di suo pugno detto foglietto utilizzato come prova della colpevolezza dei due amanti, è stata coerentemente e logicamente considerata un elemento decisivo per l'accertamento della consapevolezza da parte dell'imputato della falsità della denuncia.

In merito all'assoluzione del Pedditzi nel procedimento per i due attentati incendiari, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione dell'irrilevanza di tale pronuncia avendo chiarito come la paternità del foglio manoscritto utilizzato per accusare la coppia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] facesse cadere ogni dubbio sulla piena consapevolezza da parte dell'imputato della falsità delle accuse rivolte nella sua denuncia sporta contro i predetti, a prescindere dalla estraneità dell'imputato agli atti incendiari.

2. Con riguardo alle censure mosse avverso l'esito della perizia calligrafica eseguita sulla paternità del foglio manoscritto attribuita al Pedditzi senza l'acquisizione di scritture di comparazione, deve esserne rilevata l'assoluta genericità oltre che la manifesta infondatezza.

Nella motivazione della sentenza si chiarisce che l'accertamento peritale ha, da un lato, escluso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati gli autori del biglietto di minacce e, dall'altro lato, ne ha attribuito la paternità al Pedditzi.Inoltre, viene chiarito che sulla base di tale accertamento peritale i sopracitati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati prosciolti dall'accusa per il reato di incendio, mentre l'attribuzione della paternità del foglietto all'imputato è stata oggetto di critiche basate unicamente sulla affermata esiguità delle scritture di comparazione, rispetto alle quali la Corte di merito ha invece contrapposto la straordinaria perfetta coincidenza della scrittura utilizzata in comparazione per una serie di peculiarità nella morfologia di alcune lettere in stampatello che sono state ritenute indice certo della correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico.

Rispetto a tali considerazioni il rilievo sulla esiguità delle scritture di comparazione non inficia la tenuta logica della motivazione che ha valorizzato oltre alla perizia grafologica anche l'assenza di spiegazioni sulle ragioni per le quali l'imputato avesse potuto attribuire ai predetti l'incendio dell'autovettura, senza indicare alcun movente in pregressi rapporti di ostilità o contrasti che potessero in qualche modo supportare la sua buona fede quando, sulla base del solo predetto foglietto di minacce, ebbe a formulare le sue accuse contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], individuandoli con certezza come gli autori degli atti incendiari.

Peraltro, si deve rilevare che non viene dedotta dal ricorrente alcuna questione sull'utilizzabilità processuale della perizia svolta in separato procedimento e nulla viene specificato sulle modalità di acquisizione dell'elaborato peritale nel presente procedimento, se avvenuta con o senza il consenso della parte, di guisa che l'unica deduzione sulla valenza probatoria dell'atto che deve qui essere esaminata si risolve nella mera riproposizione di una alternativa lettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, in assenza di vizi logici della motivazione.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di Appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa in data 23 febbraio 2021 dal Tribunale di Cagliari con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di un anno e mesi sei di reclusione per il reato di calunnia, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il ricorrente è stato ritenuto responsabile di avere falsamente accusato - con denuncia sporta in data 3 aprile 2014 - sapendoli innocenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di avere incendiato nella notte tra il 31 marzo e l'1 aprile 2014 l'autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] ed il portoncino di ingresso di via Salandra n. 2 in Quartu S. Elena in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], predisponendo un foglio manoscritto che asseriva falsamente di aver rinvenuto nella cassetta postale della propria abitazione per avvalorare la individuazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come autori dei reati in danno dei predetti Boi e Atzu, che sarebbero stati puniti perché ritenuti responsabili di avere informato lo stesso Pedditzi della relazione extraconiugale intrattenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], coniuge del Pedditzi, con il citato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tramite il difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando un unico motivo con cui deduce il vizio della motivazione per illogicità in relazione alla ritenuta irrilevanza dell'assoluzione del Pedditzi dall'accusa per i due attentati incendiari ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si osserva che nella sentenza di assoluzione si faceva anche richiamo alla dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere saputo dall'ispettore del commissariato di [OSCURATO:PERSONA]Elena che [OSCURATO:PERSONA] era stato l'autore dei due attentati incendiari. Inoltre, si rappresenta l'omessa valutazione degli evidenziati contrasti tra le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sui loro spostamenti durante il giorno dell'incendio a dimostrazione della veridicità del contenuto della denuncia. Infine, si contesta l'esito della perizia calligrafica eseguita in separato processo sulla paternità del foglio manoscritto attribuita al Pedditzi senza l'acquisizione di scritture di comparazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutte le censure addotte dal ricorrente sono inammissibili perché afferiscono alla ricostruzione del fatto, attraverso una diversa ed alternativa lettura delle risultanze istruttorie, riproducendo gli stessi motivi che hanno costituito l'oggetto delle censure di merito avanzate in sede di appello, già esaminate e respinte con adeguata motivazione, immune da vizi logici. Vengono qui riproposte deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità. Ed infatti, è stato più volte ribadito che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Secondo l'accurata ricostruzione operata dai giudici di merito, il ricorrente avendo scoperto che il suo amico [OSCURATO:PERSONA], ospitato gratuitamente in un alloggio di sua -proprietà, aveva iniziato una relazione con la di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA], preso dalla gelosia e dalla rabbia, avrebbe approfittato dell'incendio dell'auto dei vicini per accusare il giorno stesso dell'incendio i due amanti, assumendo che i predetti volevano punire la coppia Boi-Atzu, per averlo informato della loro relazione extraconiugale. Viene chiarito che nei separati processi per i reati di incendio che ne sono scaturiti è stato appurato che il foglietto manoscritto che conteneva il messaggio intimidatorio rivolto ai predetti vicini era stato scritto dallo stesso Pedditzi. Pertanto, poiché nel foglietto manoscritto - asseritannente fatto recapitare allo stesso coniuge tradito che avrebbe invece dovuto rimanere all'oscuro della tresca - era contenuta la indiretta minaccia rivolta ai due vicini proprietari dell'autovettura data alle fiamme, la circostanza che fosse stato lo stesso Pedditzi a scrivere di suo pugno detto foglietto utilizzato come prova della colpevolezza dei due amanti, è stata coerentemente e logicamente considerata un elemento decisivo per l'accertamento della consapevolezza da parte dell'imputato della falsità della denuncia. In merito all'assoluzione del Pedditzi nel procedimento per i due attentati incendiari, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione dell'irrilevanza di tale pronuncia avendo chiarito come la paternità del foglio manoscritto utilizzato per accusare la coppia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] facesse cadere ogni dubbio sulla piena consapevolezza da parte dell'imputato della falsità delle accuse rivolte nella sua denuncia sporta contro i predetti, a prescindere dalla estraneità dell'imputato agli atti incendiari. 2. Con riguardo alle censure mosse avverso l'esito della perizia calligrafica eseguita sulla paternità del foglio manoscritto attribuita al Pedditzi senza l'acquisizione di scritture di comparazione, deve esserne rilevata l'assoluta genericità oltre che la manifesta infondatezza. Nella motivazione della sentenza si chiarisce che l'accertamento peritale ha, da un lato, escluso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano stati gli autori del biglietto di minacce e, dall'altro lato, ne ha attribuito la paternità al Pedditzi.Inoltre, viene chiarito che sulla base di tale accertamento peritale i sopracitati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati prosciolti dall'accusa per il reato di incendio, mentre l'attribuzione della paternità del foglietto all'imputato è stata oggetto di critiche basate unicamente sulla affermata esiguità delle scritture di comparazione, rispetto alle quali la Corte di merito ha invece contrapposto la straordinaria perfetta coincidenza della scrittura utilizzata in comparazione per una serie di peculiarità nella morfologia di alcune lettere in stampatello che sono state ritenute indice certo della correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico. Rispetto a tali considerazioni il rilievo sulla esiguità delle scritture di comparazione non inficia la tenuta logica della motivazione che ha valorizzato oltre alla perizia grafologica anche l'assenza di spiegazioni sulle ragioni per le quali l'imputato avesse potuto attribuire ai predetti l'incendio dell'autovettura, senza indicare alcun movente in pregressi rapporti di ostilità o contrasti che potessero in qualche modo supportare la sua buona fede quando, sulla base del solo predetto foglietto di minacce, ebbe a formulare le sue accuse contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], individuandoli con certezza come gli autori degli atti incendiari. Peraltro, si deve rilevare che non viene dedotta dal ricorrente alcuna questione sull'utilizzabilità processuale della perizia svolta in separato procedimento e nulla viene specificato sulle modalità di acquisizione dell'elaborato peritale nel presente procedimento, se avvenuta con o senza il consenso della parte, di guisa che l'unica deduzione sulla valenza probatoria dell'atto che deve qui essere esaminata si risolve nella mera riproposizione di una alternativa lettura del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, in assenza di vizi logici della motivazione. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 45402/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris