CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 08153/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 303.39/ZUZ41 - Lonsigliere borreill - uu. Z9 gennaio ZULD Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e Alexandru ZsigmOnd ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna inflitta ai predetti dal Tribunale di Latina per il reato di lesioni personali aggravate; Considerato che l'unico motivo del ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della scriminante della legittima difesa - non è deducibile in sede di legittimità perché si risolve in mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi in sede di appello. Quanto al primo aspetto, come noto, in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482); Quanto al secondo aspetto, il Collegio ricorda che sono inammissibili i motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Osservato che, d'altro canto, la sentenza impugnata si sottrae alle censure di parte, giacché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito alla esclusione della legittima difesa, evidenziando la sproporzione tra azione e reazione e la non inevitabilità di quest'ultima, giungendo alla conclusione che la tesi secondo cui i ricorrenti avevano agito per legittima difesa era frutto di una mera prospettazione difensiva, non argomentata e comunque sconfessata dall'esito dell'istruttoria dibattimentale. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali eg versKéntoidella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigliere estenso