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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28721/2022

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e CL O-4- ORDINANZA sul ricorso 27870-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.35; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 13; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

PSVCZ571H62A703X); -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1786/2017, pubblicata in data 31 agosto 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 1997 Rina e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bassano del Grappa la madre [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Valentino e [OSCURATO:PERSONA].

Le attrici hanno dedotto che nel 1965 era deceduto il padre [OSCURATO:PERSONA], la cui successione era regolata da un testamento pubblico del 1960, testamento che aveva istituito quali eredi di tutti i propri beni immobili i figli Valentino e Antonio, nonché la moglie [OSCURATO:PERSONA] (assegnando ai primi due la nuda proprietà e alla terza l'usufrutto dei medesimi), mentre alle attrici era stato attribuito, oltre alla dote già ricevuta, un legato del valore di lire 500.000 per ciascuna.

Le sorelle Paganin hanno quindi lamentato la lesione della propria quota di legittima ad opera del testamento e hanno quindi chiesto, previo accertamento dell'asse ereditario, che fosse disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie, con l'attribuzione in laro favore della quota di legittima pari a un sesto per ciascuna.

I convenuti si sono costituiti, tra l'altro contestando l'improcedibilità dell'azione proposta ai sensi degli artt. 551 e 564 c.c.

Il Tribunale, con sentenza parziale n. 657/2002, ha accertato la lesione della quota di legittima delle attrici, quantificandone l'importo nella somma di 44.440,06 euro per ciascuna e ha rimesso la causa sul ruolo per un supplemento della consulenza tecnica d'ufficio volto alla redazione di un progetto di divisione a stralcio.

Circa la questione concernente il legato attribuito alle attrici, il Tribunale ha ritenuto che non potesse essere inteso quale legato in sostituzione di legittima, mancando una manifestazione di volontà in tal senso da parte del testatore.

2. La sentenza è stata immediatamente appellata dalle attrici in via principale e in via incidentale dai convenuti Valentino e [OSCURATO:PERSONA] (la madre era deceduta nel corso del giudizio di primo grado).

Nel frattempo è stata pronunciata la sentenza definitiva, anch'essa impugnata.

I due giudizi di impugnazione sono stati riuniti e decisi dalla Corte d'appello di Venezia con la pronuncia n. 677/2011, che ha respinto tutti gli appelli.

3. Valentino e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione cui hanno resistito le sorelle, che hanno fatto valere ricorso incidentale.

Questa Corte, con sentenza n. 4313/2016, ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale - tutti riguardanti la questione relativa all'esistenza nelle disposizioni testamentarie di un legato in sostituzione di legittima in favore delle sorelle Paganin e alle conseguenze di una tale previsione - e, cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia.

4. La Corte d'appello, davanti alla quale è stata riassunta la causa dai fratelli Paganin, dopo avere analiticamente ripreso i passaggi motivazionali della pronuncia di legittimità, ha proceduto alla qualificazione del legato previsto nel testamento e ha concluso che si tratta di legato in sostituzione di legittima; ha poi escluso che vi sia stata rinuncia, anche implicita, al medesimo da parte delle sorelle Paganin e ha ritenuto superflue, alla luce della constatata assenza di rinuncia, le ulteriori verifiche circa l'effettiva dazione delle somme costituenti il legato.

Con sentenza 31 agosto 2017, n. 1786, la Corte d'appello ha quindi rigettato tutte le domande proposte dalle sorelle Paganin.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) ricorrono per cassazione contro la sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte d'appello.

Antonio e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese.

Memoria è stata depositata dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi: a) il primo motivo fa valere, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., "violazione degli artt. 383 e 394 c.p.c. per non avere il giudice di rinvio compiutamente espletato quanto commessogli con la sentenza 4313/2016 della Corte di cassazione"; b) il secondo motivo contesta, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., "mancato esame del fatto controverso [..], oggetto dell'indagine commessa al giudice di rinvio, di accertare se la somma di lire 500.000 cadauna, a titolo di legato, fu o meno effettivamente consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e Carla".

I motivi, che propongono la stessa censura richiamando i due diversi parametri di cui al n. 4 e al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non possono essere accolti.

Ad avviso dei ricorrenti, la pronuncia n. 4313/2016 di questa Corte incaricò il giudice di rinvio di verificare non solo se l'azione di riduzione era stata preceduta dalla rinuncia al legato, ma anche se la prestazione di cui al legato testamentario fosse stata effettivamente resa in favore delle sorelle Paganin e se tale comportamento potesse ritenersi espressivo di una volontà di confermare il legato.

La Corte d'appello, invece, si è limitata ad escludere che vi fosse stata rinuncia, ritenendo superflue le ulteriori verifiche, così omettendo "la corrispondente progressiva indagine, come commessa dal giudice di rinvio e assolutamente indispensabile per la qualifica del legato controverso".

È vero che la pronuncia di questa Corte n. 4313/2016 ha chiesto al giudice di rinvio, una volta concluso per la qualificazione in termini di legato ex art. 551 c.c., di verificare se l'azione di riduzione fosse stata preceduta dalla rinuncia e "del pari" se la prestazione di cui al legato fosse stata effettivamente resa e se ciò potesse ritenersi espressivo della volontà di confermare il legato.

Si tratta però di indagini - come ha osservato la Corte d'appello - tra loro dipendenti, nel senso che una volta esclusa l'avvenuta prestazione della rinuncia, allora è divenuto inutile verificare se vi fosse stata l'acquisizione patrimoniale (che comporta ope legis la caducazione del diritto di chiedere la legittima, senza che a tale effetto possa porsi rimedio con eventuali atti successivi di resipiscenza), mentre tale verifica sarebbe stata necessaria a fronte della prova della rinuncia.

2. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 551 e 2729 c.c.

"per violazione e falsa applicazione delle corrispondenti norme e, comunque, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio": il giudice di rinvio, per la corretta qualificazione giuridica del legato, non doveva limitarsi a eseguire una valutazione parcellizzata, ma doveva valutare il comportamento complessivo di tutti gli eredi e, in particolare, la strutturazione del testamento e il contenuto della scrittura del 31 gennaio 1959, nonché verificare l'avvenuta o meno erogazione della somma di lire 500.000 a ciascuna delle sorelle a titolo di legato.

Il motivo non può essere accolto.

Il giudice di rinvio ha infatti sottolineato l'importanza della valutazione complessiva e coordinata degli elementi inerenti alla volontà di assegnare il legato in conto ovvero in sostituzione di legittima; ha così esaminato la conformazione delle disposizioni testamentarie alla luce della complessiva struttura dell'atto, il contenuto dell'atto del 31 gennaio 1959 e quanto esposto dalle stesse attrici nell'atto introduttivo del processo, considerando i rilievi formulati al proposito da parte ricorrente.

Quanto infine alla mancata verifica circa l'erogazione della somma, si veda quanto si è rilevato supra, in relazione ai primi due motivi di ricorso.

3. Il rigetto dei primi tre motivi comporta l'assorbimento del quarto che lamenta "omesso esame delle richieste oggetto dell'appello incidentale", sottolineando che in caso di accoglimento del ricorso, tali richieste "dovranno essere rimesse al giudice di rinvio per la loro decisione".

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 7.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e CL O-4- ORDINANZA sul ricorso 27870-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.35; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 13; -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PSVCZ571H62A703X); -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1786/2017, pubblicata in data 31 agosto 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 1997 Rina e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bassano del Grappa la madre [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Valentino e [OSCURATO:PERSONA]. Le attrici hanno dedotto che nel 1965 era deceduto il padre [OSCURATO:PERSONA], la cui successione era regolata da un testamento pubblico del 1960, testamento che aveva istituito quali eredi di tutti i propri beni immobili i figli Valentino e Antonio, nonché la moglie [OSCURATO:PERSONA] (assegnando ai primi due la nuda proprietà e alla terza l'usufrutto dei medesimi), mentre alle attrici era stato attribuito, oltre alla dote già ricevuta, un legato del valore di lire 500.000 per ciascuna. Le sorelle Paganin hanno quindi lamentato la lesione della propria quota di legittima ad opera del testamento e hanno quindi chiesto, previo accertamento dell'asse ereditario, che fosse disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie, con l'attribuzione in laro favore della quota di legittima pari a un sesto per ciascuna. I convenuti si sono costituiti, tra l'altro contestando l'improcedibilità dell'azione proposta ai sensi degli artt. 551 e 564 c.c. Il Tribunale, con sentenza parziale n. 657/2002, ha accertato la lesione della quota di legittima delle attrici, quantificandone l'importo nella somma di 44.440,06 euro per ciascuna e ha rimesso la causa sul ruolo per un supplemento della consulenza tecnica d'ufficio volto alla redazione di un progetto di divisione a stralcio. Circa la questione concernente il legato attribuito alle attrici, il Tribunale ha ritenuto che non potesse essere inteso quale legato in sostituzione di legittima, mancando una manifestazione di volontà in tal senso da parte del testatore. 2. La sentenza è stata immediatamente appellata dalle attrici in via principale e in via incidentale dai convenuti Valentino e [OSCURATO:PERSONA] (la madre era deceduta nel corso del giudizio di primo grado). Nel frattempo è stata pronunciata la sentenza definitiva, anch'essa impugnata. I due giudizi di impugnazione sono stati riuniti e decisi dalla Corte d'appello di Venezia con la pronuncia n. 677/2011, che ha respinto tutti gli appelli. 3. Valentino e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione cui hanno resistito le sorelle, che hanno fatto valere ricorso incidentale. Questa Corte, con sentenza n. 4313/2016, ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale - tutti riguardanti la questione relativa all'esistenza nelle disposizioni testamentarie di un legato in sostituzione di legittima in favore delle sorelle Paganin e alle conseguenze di una tale previsione - e, cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia. 4. La Corte d'appello, davanti alla quale è stata riassunta la causa dai fratelli Paganin, dopo avere analiticamente ripreso i passaggi motivazionali della pronuncia di legittimità, ha proceduto alla qualificazione del legato previsto nel testamento e ha concluso che si tratta di legato in sostituzione di legittima; ha poi escluso che vi sia stata rinuncia, anche implicita, al medesimo da parte delle sorelle Paganin e ha ritenuto superflue, alla luce della constatata assenza di rinuncia, le ulteriori verifiche circa l'effettiva dazione delle somme costituenti il legato. Con sentenza 31 agosto 2017, n. 1786, la Corte d'appello ha quindi rigettato tutte le domande proposte dalle sorelle Paganin.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) ricorrono per cassazione contro la sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte d'appello. Antonio e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese. Memoria è stata depositata dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi: a) il primo motivo fa valere, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., "violazione degli artt. 383 e 394 c.p.c. per non avere il giudice di rinvio compiutamente espletato quanto commessogli con la sentenza 4313/2016 della Corte di cassazione"; b) il secondo motivo contesta, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., "mancato esame del fatto controverso [..], oggetto dell'indagine commessa al giudice di rinvio, di accertare se la somma di lire 500.000 cadauna, a titolo di legato, fu o meno effettivamente consegnata a [OSCURATO:PERSONA] e Carla". I motivi, che propongono la stessa censura richiamando i due diversi parametri di cui al n. 4 e al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non possono essere accolti. Ad avviso dei ricorrenti, la pronuncia n. 4313/2016 di questa Corte incaricò il giudice di rinvio di verificare non solo se l'azione di riduzione era stata preceduta dalla rinuncia al legato, ma anche se la prestazione di cui al legato testamentario fosse stata effettivamente resa in favore delle sorelle Paganin e se tale comportamento potesse ritenersi espressivo di una volontà di confermare il legato. La Corte d'appello, invece, si è limitata ad escludere che vi fosse stata rinuncia, ritenendo superflue le ulteriori verifiche, così omettendo "la corrispondente progressiva indagine, come commessa dal giudice di rinvio e assolutamente indispensabile per la qualifica del legato controverso". È vero che la pronuncia di questa Corte n. 4313/2016 ha chiesto al giudice di rinvio, una volta concluso per la qualificazione in termini di legato ex art. 551 c.c., di verificare se l'azione di riduzione fosse stata preceduta dalla rinuncia e "del pari" se la prestazione di cui al legato fosse stata effettivamente resa e se ciò potesse ritenersi espressivo della volontà di confermare il legato. Si tratta però di indagini - come ha osservato la Corte d'appello - tra loro dipendenti, nel senso che una volta esclusa l'avvenuta prestazione della rinuncia, allora è divenuto inutile verificare se vi fosse stata l'acquisizione patrimoniale (che comporta ope legis la caducazione del diritto di chiedere la legittima, senza che a tale effetto possa porsi rimedio con eventuali atti successivi di resipiscenza), mentre tale verifica sarebbe stata necessaria a fronte della prova della rinuncia. 2. Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 551 e 2729 c.c. "per violazione e falsa applicazione delle corrispondenti norme e, comunque, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio": il giudice di rinvio, per la corretta qualificazione giuridica del legato, non doveva limitarsi a eseguire una valutazione parcellizzata, ma doveva valutare il comportamento complessivo di tutti gli eredi e, in particolare, la strutturazione del testamento e il contenuto della scrittura del 31 gennaio 1959, nonché verificare l'avvenuta o meno erogazione della somma di lire 500.000 a ciascuna delle sorelle a titolo di legato. Il motivo non può essere accolto. Il giudice di rinvio ha infatti sottolineato l'importanza della valutazione complessiva e coordinata degli elementi inerenti alla volontà di assegnare il legato in conto ovvero in sostituzione di legittima; ha così esaminato la conformazione delle disposizioni testamentarie alla luce della complessiva struttura dell'atto, il contenuto dell'atto del 31 gennaio 1959 e quanto esposto dalle stesse attrici nell'atto introduttivo del processo, considerando i rilievi formulati al proposito da parte ricorrente. Quanto infine alla mancata verifica circa l'erogazione della somma, si veda quanto si è rilevato supra, in relazione ai primi due motivi di ricorso. 3. Il rigetto dei primi tre motivi comporta l'assorbimento del quarto che lamenta "omesso esame delle richieste oggetto dell'appello incidentale", sottolineando che in caso di accoglimento del ricorso, tali richieste "dovranno essere rimesse al giudice di rinvio per la loro decisione". II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 7.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dell
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