Risultati per «"risarcimento del danno"»
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22119/2026

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o;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eEfisio [OSCURATO:PERSONA], come da procura rilasciata in calce al controricorso;– controricorrente –- intimata -avverso la sentenza n. 3244/2023 della Corte d’appello di Roma depositatail 09/05/2023 e notificata il 17/05/2023.Numero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Romacontratto di mediazione immobiliare stipulato con i convenuti (per via dellaloro mancata iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari), con conseguentecondanna degli stessi alla restituzione della somma di euro 60.000,00, oltreinteressi, ad essi corrisposta a titolo di provvigione per l'attività espletatain relazione alla conclusione di un contratto preliminare di compravenditadi beni futuri da realizzare (stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA].); chiedeva,altresì, la condanna degli stessi al risarcimento del danno per lucrocessante, quantificato nella misura complessiva di euro 20.000,00, per nonaver potuto godere e/o reinvestire detta somma, anche nell'esercizio dellapropria attività imprenditoriale.2.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, affermando che: a) eraprovato lo svolgimento di attività di mediazione da parte di almeno uno deiconvenuti, e la conclusione, per il suo tramite, di un contratto preliminaredi compravendita futura di beni immobili tra il [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA].; b) l'attività svolta da uno dei convenuti, basata su di unrapporto occasionale di collaborazione svolta in favore del promittentevenditore, si atteggiava quale procacciamento di affari; c) al procacciatorenon era imposto l'obbligo, previsto per gli intermediari, di iscrizione al ruolodegli agenti immobiliari, prescritto come condizione per il diritto allaprovvigione, come disposto dalla l. 39/1989, applicabile ai soli casi dimediazione tipica; d) l'attore, a fronte delle contestazioni sollevate daiconvenuti, non aveva fornito prova della stabilità e continuità dell'eserciziodell'attività da loro svolta e della loro imparzialità rispetto alle parti, ossiadell'esistenza dei requisiti caratterizzanti la mediazione tipica, essendoinsufficiente, allo scopo, la quietanza di pagamento attestante il versamentodella somma in quanto l'espressione "compenso per l'attività diNumero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026intermediazione immobiliare, per la compravendita..." era stataverosimilmente utilizzata in senso atecnico.3.

Sull’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma dichiaravala nullità del rapporto intercorso tra le parti e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, tra loro in solido, in favore di DavideRavegnini, della somma di euro 60.000,00, oltre interessi nella misura dilegge dalla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al saldo, evidenziando che: a) in base aquanto stabilito dall'art. 4 della l. n. 39/1989, anche i procacciatori di affari,che su incarico di una parte svolgano l'attività di intermediazione per laconclusione di un affare concernente beni immobili o aziende, devonoessere iscritti nel ruolo di cui alla legge n. 39 del 1989, con la conseguenzache la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione; b) dovevaritenersi provata l'attività di mediazione per la vendita di immobili svoltadalle parti appellate, considerata la ricezione dell'importo dell'assegno e iltenore della quietanza rilasciata, che indicava espressamente la causale delpagamento, e poco rilevava, ove effettivamente sussistente, l'occasionalitàdell'incarico, essendo, in ogni caso, il diritto alla provvigione subordinatoall'iscrizione nel ruolo; c) con riferimento alla posizione della Frizza,nonostante la c.t.u. avesse ritenuto che la firma da questa apposta pergirata sull'assegno ed in calce alla quietanza non fosse ad essa riferibile,dai documenti prodotti nel giudizio promosso dal [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella banca negoziatrice era risultato che l'assegno non trasferibile era statoaccreditato sul conto intestato alla Frizza, su cui il Grezzi aveva delega adoperare, il che, anche in considerazione della rilevanza della sommadepositata, della cui provenienza la Frizza non poteva non essere edotta,induceva a ritenere, sulla base di un ragionamento presuntivo, che avesseanch'essa partecipato all'attività di mediazione, fruendo dei risultatieconomici di tale prestazione; d) la conseguenza della mancata iscrizioneera quella della restituzione della provvigione, sicchè andava dichiarata lanullità del rapporto intercorso tra le parti, ed i convenuti andavanocondannati, tra loro in solido, alla restituzione della somma ricevuta,maggiorata di interessi dalla data del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c.;Numero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026e) il danno conseguente alla mancata disponibilità della somma eragarantito dal riconoscimento degli interessi previsti dall'art. 2033 c.c.,mentre la richiesta di preteso maggior danno in relazione all'obbligazione direstituzione (obbligazione di valuta), alla luce dell'allegazione della qualitàdi imprenditore del richiedente, era rimasta sfornita di prova.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione FrancescoGrezzi sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.A seguito della formulazione, da parte del consigliere all’uopo delegato, diuna proposta di definizione accelerata per improcedibilità del ricorso, ilricorrente ha formulato istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, il ricorso si rivela procedibile ed ammissibile: è in attila relata di notifica della sentenza di appello, tempestivamente depositataed inoltre detta sentenza risulta notificata dal Grezzi al domicilio eletto dallacontroparte a mezzo p.e.c. in data 17.05.2023 (come da relata depositatain via telematica), laddove il ricorso per cassazione è stato notificato il17.07.2023 e, quindi, tempestivamente, tenuto conto che l’ultimo giornoutile (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) coincideva con una domenica e, quindi, ai sensi delquarto comma dell’art. 155 c.p.c., è slittato di diritto al giorno successivo.1.1.

Del pari in via preliminare, va evidenziato che, nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs.n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente esserenominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio aisensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilitàagli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale propostanon rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente allarichiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenutiNumero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass., Sez.

U,Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).2.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità ex art. 132, comma 2,n. 4, c.p.c. della impugnata sentenza per mancanza di motivazione e/o perla presenza di una motivazione meramente figurativa, apparente eperplessa tale rendere incomprensibile il percorso argomentativo seguitodal giudice a quo nel dare conto dei criteri logici e fattuali di cui si è avvalsoper pervenire all’accertamento della esistenza di un contratto di mediazioneconcluso inter partes, da intendere quale fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 4 e 5, c.p.c. e con riferimento all’art. 111, comma 6, Cost..2.1.

Il motivo è infondato.E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbianofornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione alminimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, conconseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di'sufficienza' della motivazione.

E’ stato altresì precisato che (in termini,Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparentedella sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un precisoobbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma,Cost.), e cioè dell'art. 132, sesto comma, n. 4, c.p.c. (in materia di processocivile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 delNumero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/20261992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente imotivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni el'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiariresu quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di qualiargomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modoconsentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxtaalligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).Orbene, nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte d’appello non sipone al di sotto del cd. minimo costituzionale, avendo la stessa evidenziatoche: a) in base a quanto stabilito dall'art. 4 della l. n. 39/1989, anche iprocacciatori di affari, che su incarico di una parte svolgano l'attività diintermediazione per la conclusione di un affare concernente beni immobilio aziende, devono essere iscritti nel ruolo di cui alla legge n. 39 del 1989,con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto allaprovvigione; b) doveva ritenersi provata l'attività di mediazione per lavendita di immobili svolta dalle parti appellate, considerata la ricezionedell'importo dell'assegno e il tenore della quietanza rilasciata, che indicavaespressamente la causale del pagamento, e poco rilevava, oveeffettivamente sussistente, l'occasionalità dell'incarico, essendo, in ognicaso, il diritto alla provvigione subordinato all'iscrizione nel ruolo.In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisceelemento comune a dette figure la prestazione di un'attività diintermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, conconseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia didiritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto cheil mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affaril'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di unadelle parti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4422 del 24/02/2009; conf.

Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 18489 del 04/09/2020), sia pur in virtù di un rapportodi collaborazione privo del carattere della stabilità (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 26370 del 20/12/2016).

In particolare, il procacciatore di affari, anchesenza carattere di stabilità, agisce nell'esclusivo interesse del preponente,Numero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026solitamente imprenditore, raccogliendo proposte di contratto ovveroordinazioni presso terzi e trasmettendogliele (Cass., Sez. 3, Sentenza n.12694 del 25/05/2010).Del resto, è configurabile il diritto alla provvigione del mediatore perl'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraentiquando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altrocontraente.

Infatti, se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari hadiritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato darapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto delrapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomianegoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suomandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraentecon piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo.

Diconseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati,effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo allasingola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concretoaccordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferitol'incarico (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25260 del 16/10/2008; conf.

Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 12651 del 25/06/2020).Senza tralasciare che è incontestato e, comunque, risulta ex actis chel’assegno rilasciato per la provvigione è stato regolarmente incassato.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19161 del02/08/2017), ponendo fine ad un contrasto di orientamenti che si eraformato tra le sezioni semplici, ha chiarito che è configurabile, accanto allamediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata sucontratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltantodelle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte,volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attivitàvolta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione adeterminate e prestabilite condizioni.

L'esercizio dell’attività di mediazioneNumero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale econtinuativo, resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo previsto dall’art.2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui il suo svolgimento in difetto di talecondizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto allaprovvigione.

Deve, pertanto, ritenersi ormai superato l’indirizzo (Cass., Sez.3, Sentenza n. 27729 del 16/12/2005) in base al quale il procacciatore,agendo su incarico di una delle parti interessate, soltanto da quest’ultimapuò pretendere la provvigione, e non è soggetto all'applicazione della norma- da considerarsi eccezionale - di cui all'art. 6 della legge 3 febbraio 1989,n. 39, che presuppone l'obbligo di iscrizione nel relativo albo, previsto dallastessa legge, al precedente art. 2, per i soli mediatori.3.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione delle norme degli artt. 1748, 1754 e 1755 c.c. e 12 dellepreleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che, a suodire, il negozio concluso tra la parte ricorrente e quella resistente sarebbequalificabile come procacciamento di affare.3.1.

Il motivo è infondato per le ragioni già esposte nell’analizzare ilprecedente motivo.Va qui aggiunto che, qualora venga dimostrato che l'attivitàdell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delleparti, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti dellaparte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, ma, comunque,quando l’affare abbia ad oggetto, come nel caso di specie, beni immobili, lasua attività resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo previsto dall’art.2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, come si è già detto, il suosvolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 dellamedesima legge, il diritto alla provvigione.4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di improcedibilità e/o manifestaNumero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026infondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta (avendo il Consigliere delegatoproposto la manifesta infondatezza per l’ipotesi di ritenuta procedibilità delricorso), deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dalcitato art. 380-bis c.p.c.

La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta edecisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, dellasussistenza dei presupposti per la condanna ad una sommaequitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzocomma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delleammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risulta codificatauna ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istitutodel divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate infavore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e alpagamento della di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 5.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore del resistente dell'ulteriore somma di euro 2.500,00;condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delleammende;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.6.2026.Il PresidenteDott.

Giuseppe FortunatoNumero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eEfisio [OSCURATO:PERSONA], come da procura rilasciata in calce al controricorso;– controricorrente –- intimata -avverso la sentenza n. 3244/2023 della Corte d’appello di Roma depositatail 09/05/2023 e notificata il 17/05/2023.Numero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Romacontratto di mediazione immobiliare stipulato con i convenuti (per via dellaloro mancata iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari), con conseguentecondanna degli stessi alla restituzione della somma di euro 60.000,00, oltreinteressi, ad essi corrisposta a titolo di provvigione per l'attività espletatain relazione alla conclusione di un contratto preliminare di compravenditadi beni futuri da realizzare (stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA].); chiedeva,altresì, la condanna degli stessi al risarcimento del danno per lucrocessante, quantificato nella misura complessiva di euro 20.000,00, per nonaver potuto godere e/o reinvestire detta somma, anche nell'esercizio dellapropria attività imprenditoriale.2. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda, affermando che: a) eraprovato lo svolgimento di attività di mediazione da parte di almeno uno deiconvenuti, e la conclusione, per il suo tramite, di un contratto preliminaredi compravendita futura di beni immobili tra il [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA].; b) l'attività svolta da uno dei convenuti, basata su di unrapporto occasionale di collaborazione svolta in favore del promittentevenditore, si atteggiava quale procacciamento di affari; c) al procacciatorenon era imposto l'obbligo, previsto per gli intermediari, di iscrizione al ruolodegli agenti immobiliari, prescritto come condizione per il diritto allaprovvigione, come disposto dalla l. 39/1989, applicabile ai soli casi dimediazione tipica; d) l'attore, a fronte delle contestazioni sollevate daiconvenuti, non aveva fornito prova della stabilità e continuità dell'eserciziodell'attività da loro svolta e della loro imparzialità rispetto alle parti, ossiadell'esistenza dei requisiti caratterizzanti la mediazione tipica, essendoinsufficiente, allo scopo, la quietanza di pagamento attestante il versamentodella somma in quanto l'espressione "compenso per l'attività diNumero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026intermediazione immobiliare, per la compravendita..." era stataverosimilmente utilizzata in senso atecnico.3. Sull’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma dichiaravala nullità del rapporto intercorso tra le parti e condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, tra loro in solido, in favore di DavideRavegnini, della somma di euro 60.000,00, oltre interessi nella misura dilegge dalla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al saldo, evidenziando che: a) in base aquanto stabilito dall'art. 4 della l. n. 39/1989, anche i procacciatori di affari,che su incarico di una parte svolgano l'attività di intermediazione per laconclusione di un affare concernente beni immobili o aziende, devonoessere iscritti nel ruolo di cui alla legge n. 39 del 1989, con la conseguenzache la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione; b) dovevaritenersi provata l'attività di mediazione per la vendita di immobili svoltadalle parti appellate, considerata la ricezione dell'importo dell'assegno e iltenore della quietanza rilasciata, che indicava espressamente la causale delpagamento, e poco rilevava, ove effettivamente sussistente, l'occasionalitàdell'incarico, essendo, in ogni caso, il diritto alla provvigione subordinatoall'iscrizione nel ruolo; c) con riferimento alla posizione della Frizza,nonostante la c.t.u. avesse ritenuto che la firma da questa apposta pergirata sull'assegno ed in calce alla quietanza non fosse ad essa riferibile,dai documenti prodotti nel giudizio promosso dal [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella banca negoziatrice era risultato che l'assegno non trasferibile era statoaccreditato sul conto intestato alla Frizza, su cui il Grezzi aveva delega adoperare, il che, anche in considerazione della rilevanza della sommadepositata, della cui provenienza la Frizza non poteva non essere edotta,induceva a ritenere, sulla base di un ragionamento presuntivo, che avesseanch'essa partecipato all'attività di mediazione, fruendo dei risultatieconomici di tale prestazione; d) la conseguenza della mancata iscrizioneera quella della restituzione della provvigione, sicchè andava dichiarata lanullità del rapporto intercorso tra le parti, ed i convenuti andavanocondannati, tra loro in solido, alla restituzione della somma ricevuta,maggiorata di interessi dalla data del pagamento ai sensi dell'art. 2033 c.c.;Numero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026e) il danno conseguente alla mancata disponibilità della somma eragarantito dal riconoscimento degli interessi previsti dall'art. 2033 c.c.,mentre la richiesta di preteso maggior danno in relazione all'obbligazione direstituzione (obbligazione di valuta), alla luce dell'allegazione della qualitàdi imprenditore del richiedente, era rimasta sfornita di prova.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione FrancescoGrezzi sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.A seguito della formulazione, da parte del consigliere all’uopo delegato, diuna proposta di definizione accelerata per improcedibilità del ricorso, ilricorrente ha formulato istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, il ricorso si rivela procedibile ed ammissibile: è in attila relata di notifica della sentenza di appello, tempestivamente depositataed inoltre detta sentenza risulta notificata dal Grezzi al domicilio eletto dallacontroparte a mezzo p.e.c. in data 17.05.2023 (come da relata depositatain via telematica), laddove il ricorso per cassazione è stato notificato il17.07.2023 e, quindi, tempestivamente, tenuto conto che l’ultimo giornoutile (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) coincideva con una domenica e, quindi, ai sensi delquarto comma dell’art. 155 c.p.c., è slittato di diritto al giorno successivo.1.1. Del pari in via preliminare, va evidenziato che, nel procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs.n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente esserenominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio aisensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilitàagli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale propostanon rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente allarichiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenutiNumero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass., Sez. U,Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità ex art. 132, comma 2,n. 4, c.p.c. della impugnata sentenza per mancanza di motivazione e/o perla presenza di una motivazione meramente figurativa, apparente eperplessa tale rendere incomprensibile il percorso argomentativo seguitodal giudice a quo nel dare conto dei criteri logici e fattuali di cui si è avvalsoper pervenire all’accertamento della esistenza di un contratto di mediazioneconcluso inter partes, da intendere quale fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 4 e 5, c.p.c. e con riferimento all’art. 111, comma 6, Cost..2.1. Il motivo è infondato.E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbianofornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione alminimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, conconseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini,Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparentedella sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un precisoobbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, sesto comma,Cost.), e cioè dell'art. 132, sesto comma, n. 4, c.p.c. (in materia di processocivile ordinario) e dell'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 delNumero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/20261992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente imotivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni el'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiariresu quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di qualiargomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modoconsentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxtaalligata et probata (cfr. Cass. nn. 2876/2017 e 1461/2018).Orbene, nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte d’appello non sipone al di sotto del cd. minimo costituzionale, avendo la stessa evidenziatoche: a) in base a quanto stabilito dall'art. 4 della l. n. 39/1989, anche iprocacciatori di affari, che su incarico di una parte svolgano l'attività diintermediazione per la conclusione di un affare concernente beni immobilio aziende, devono essere iscritti nel ruolo di cui alla legge n. 39 del 1989,con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto allaprovvigione; b) doveva ritenersi provata l'attività di mediazione per lavendita di immobili svolta dalle parti appellate, considerata la ricezionedell'importo dell'assegno e il tenore della quietanza rilasciata, che indicavaespressamente la causale del pagamento, e poco rilevava, oveeffettivamente sussistente, l'occasionalità dell'incarico, essendo, in ognicaso, il diritto alla provvigione subordinato all'iscrizione nel ruolo.In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisceelemento comune a dette figure la prestazione di un'attività diintermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, conconseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia didiritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto cheil mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affaril'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di unadelle parti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4422 del 24/02/2009; conf. Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 18489 del 04/09/2020), sia pur in virtù di un rapportodi collaborazione privo del carattere della stabilità (Cass., Sez. 2, Sentenzan. 26370 del 20/12/2016). In particolare, il procacciatore di affari, anchesenza carattere di stabilità, agisce nell'esclusivo interesse del preponente,Numero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026solitamente imprenditore, raccogliendo proposte di contratto ovveroordinazioni presso terzi e trasmettendogliele (Cass., Sez. 3, Sentenza n.12694 del 25/05/2010).Del resto, è configurabile il diritto alla provvigione del mediatore perl'attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraentiquando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d'affari dell'altrocontraente. Infatti, se è vero che, normalmente, il procacciatore d'affari hadiritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato darapporti di collaborazione, è anche vero che tale "normale" assetto delrapporto può essere derogato dalle parti, nell'esercizio della loro autonomianegoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suomandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell'altro contraentecon piena consapevolezza e accettazione da parte di quest'ultimo. Diconseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati,effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo allasingola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concretoaccordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferitol'incarico (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25260 del 16/10/2008; conf. Cass.,Sez. 2, Ordinanza n. 12651 del 25/06/2020).Senza tralasciare che è incontestato e, comunque, risulta ex actis chel’assegno rilasciato per la provvigione è stato regolarmente incassato.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19161 del02/08/2017), ponendo fine ad un contrasto di orientamenti che si eraformato tra le sezioni semplici, ha chiarito che è configurabile, accanto allamediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata sucontratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltantodelle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte,volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attivitàvolta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione adeterminate e prestabilite condizioni. L'esercizio dell’attività di mediazioneNumero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale econtinuativo, resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo previsto dall’art.2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui il suo svolgimento in difetto di talecondizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto allaprovvigione. Deve, pertanto, ritenersi ormai superato l’indirizzo (Cass., Sez.3, Sentenza n. 27729 del 16/12/2005) in base al quale il procacciatore,agendo su incarico di una delle parti interessate, soltanto da quest’ultimapuò pretendere la provvigione, e non è soggetto all'applicazione della norma- da considerarsi eccezionale - di cui all'art. 6 della legge 3 febbraio 1989,n. 39, che presuppone l'obbligo di iscrizione nel relativo albo, previsto dallastessa legge, al precedente art. 2, per i soli mediatori.3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione delle norme degli artt. 1748, 1754 e 1755 c.c. e 12 dellepreleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., atteso che, a suodire, il negozio concluso tra la parte ricorrente e quella resistente sarebbequalificabile come procacciamento di affare.3.1. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte nell’analizzare ilprecedente motivo.Va qui aggiunto che, qualora venga dimostrato che l'attivitàdell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delleparti, il procacciatore d'affari ha diritto al pagamento solo nei confronti dellaparte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, ma, comunque,quando l’affare abbia ad oggetto, come nel caso di specie, beni immobili, lasua attività resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo previsto dall’art.2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, come si è già detto, il suosvolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 dellamedesima legge, il diritto alla provvigione.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita diessere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art.380-bis c.p.c. a seguito di proposta di improcedibilità e/o manifestaNumero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026infondatezza del consigliere all’uopo delegato, la Corte, avendo definito ilgiudizio in conformità della proposta (avendo il Consigliere delegatoproposto la manifesta infondatezza per l’ipotesi di ritenuta procedibilità delricorso), deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dalcitato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta edecisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, dellasussistenza dei presupposti per la condanna ad una sommaequitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzocomma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delleammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificatauna ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istitutodel divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente vacondannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate infavore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e alpagamento della di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,che liquida in euro 5.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% perspese generali e agli accessori di legge;condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., alpagamento in favore del resistente dell'ulteriore somma di euro 2.500,00;condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delleammende;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.6.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe FortunatoNumero registro generale 15918/2023Numero sezionale 1657/2026Numero di raccolta generale 22119/2026Data pubblicazione 27/06/2026