CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 11667/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
REA e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato materialmente allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v. G. Aldini, n. 18; -ricorrenti - contro M.P.M. di [OSCURATO:PERSONA] c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato materialmente allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. G. [OSCURATO:PERSONA], n. 4; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’ – [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1576/2019 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Avversola sentenza della Corte di appello di Firenze n. 2504/2018 (pubblicata il 30 ottobre 2018); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la M.P.M. di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. -sulla premessa di aver esercitato diritto di riscatto ai sensi dell’art. 39 della legge n. 392/1978 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di aver, per l’effetto, ottenuto il trasferimento della proprietà dell’immobile sito in Portoferraio, [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 4, in virtù di sentenza del Tribunale di Livorno-Sez. dist. di Portoferraio n. 129/2003, passata in giudicato – conveniva in giudizio, dinanzi a quest’ultimo Tribunale, la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e la citata [OSCURATO:PERSONA], per sentir accertare e dichiarare che il diritto di riscatto di cui alla richiamata sentenza era stato esercitato sull’unità immobiliare condotta in locazione da essa società, distinta al N.C.E.U. del Comune di Portoferraio al mappale 39, sub 604, foglio 6, e non, come indicato nella citata sentenza, sull’unità immobiliare, condotta in locazione da altra società, distinta al N.C.E.U. del medesimo Comune al mappale 39, sub 602, foglio 6, e che, conseguentemente, la società MPM era unica e legittima proprietaria dell’unità immobiliare distinta al N.C.E.U. del Comune di Portoferraio al mappale 39, sub 604, foglio 6. Nella costituzione dei convenuti ed espletata l’istruzione probatoria, il Tribunale adito, con sentenza n. 61/2011, dichiarava improponibile la domanda attorea per essersi formato il giudicato relativamente all’oggetto della stessa da ricondursi alla richiamata precedente sentenza del medesimo Tribunale n. 129/2003, con conseguente inammissibilità dell’estensione degli effetti del riscatto esercitato ex art. 39 della legge n. 392/1978 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza che questo avesse partecipato al giudizio presupposto definito con la citata sentenza del 2003 . 2. Decidendo sull’appello formulato dalla società MPM, cui resistevano le sole appellate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]. e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 2504/2018 (pubblicata il 30 ottobre 2018), lo accoglieva e, per l’effetto, accertava e dichiarava che l’immobile oggetto della compravendita SAVREGI/[OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, dell’accertamento del trasferimento alla MPM dichiarato dalla sentenza n. 129/2003 del Tribunale di Livorno – Sez. dist. di Portoferraio era quello distinto al N.C.E.U. di quest’ultimo Comune al mappale 39, sub 604, foglio 6, classe 6, consistenza mq 111, rendita catastale euro 2.344,66. Condannava i soccombenti appellati, in solido, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. A sostegno dell’adottata decisione la Corte toscana considerava che l’immobile che, nel precedente giudizio, la MPM aveva riscattato ai sensi dell’art. 39 della legge n. 392/1978 era – e non poteva essere altrimenti – quello locatole dalla SAVREGI (con contratto del 1° gennaio 1999) e da questa poi venduto alla Tiezzi, specificando che la domanda sfociata nella citata sentenza n. 129/2003 non avrebbe potuto essere svolta convenendo in giudizio il Magini, non essendo conduttrice di un immobile di proprietà di questo. Pertanto, il giudicato si era formato statuendo il trasferimento in proprietà alla MPM di tale immobile, senza, quindi, che vi fosse alcuna identità né di “petitum” né di “causa petendi” fra quel giudizio e quello intentato successivamente definito con la sentenza di primo grado impugnata, avente ad oggetto, invece, l’esatta individuazione dell’immobile controverso, da intendersi esattamente riconducibile a quello identificato con la particella n. 604 (e non 602), come accertato dal c.t.u., il cui accertamento richiesto nel secondo giudizio si era svolto, quindi, (anche) nei confronti dell’apparente proprietario dell’immobile in questione [OSCURATO:PERSONA]. 3. Contro la sentenza di appello hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]). Ha resistito con controricorso – illustrato da memoria - l’intimata società MPM. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano – testualmente – l’affermazione della sentenza (di appello), ai sensi dell’art. 2909 c.c. in relazione all’all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere affermato in maniera decisamente contraddittoria che: a) pag. 5 riga 41 “nel precedente giudizio MPM aveva riscattato e non poteva essere altrimenti il bene locato dalla Savregi e da questi poi venduto a Tiezzi né che tale domanda non poteva essere svolta citando il giudizio il sig. [OSCURATO:PERSONA] non essendo conduttrice di un immobile di proprietà di questi”; b) pag. 5 riga 46 “che non vi sia stata alcuna identità tre le due cause né nel petitum né nella causa petendi in quanto avente, la seconda, ad oggetto l’esatta individuazione dell’immobile in questione”. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, sempre in relazione alle affermazioni di cui sopra, censurano – sempre testualmente - la sentenza di appello per violazione dell’art. 39 l. 392/78, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5, c.p.c., per aver omesso di considerare il seguente fatto decisivo: che l’accertamento della volontà delle parti circa l’esatto assetto del trasferimento dell’immobile di cui è causa doveva essere svolto nella causa di riscatto, nella quale doveva partecipare il sig. [OSCURATO:PERSONA], intestatario dell’immobile oggetto di giudizio, e non già in una causa di “accertamento” diversa e successiva alla causa di riscatto. A ciò aggiungendo che “al momento della istaurazione della seconda causa di accertamento, l’azione di riscatto era divenuta inammissibile per l’irrimediabile decorso del termine perentorio”. 3. Il primo motivo - da ritenersi sufficientemente specifico per essere state in esso stat e riportat e , ancorché per stralci, le parti della sentenza presupposta del Tribunale di Livorno n. 129/2003, che i ricorrenti hanno inteso censurare e poste a base dell’asserita mancata applicazione, con la sentenza della Corte di appello qui impugnata, degli effetti del giudicato alla medesima riconducibili – è, tuttavia, infondato. Ritiene, infatti, il collegio che la Corte di appello ha correttamente escluso l’operatività del dedotto giudicato alla stregua dell’oggetto e della ragione fattivalere dalla società MPM con la domanda introduttiva tesa ad ottenere – ammissibilmente - l’interpretazione del giudicato precedente, al fine di definirne la portata e per verificarne gli effetti. A tal proposito, la Corte toscana ha ritenuto legittimamente che, per l’individuazione di un immobile, hanno valore determinante e comunque prioritario i confini e i dati oggettivi ricavabili dal titolo di riferimento, mentre i dati catastali rivestono carattere sussidiario, per cui, nell’eventualità di contrasto con quelli effettivi o di errore, restano irrilevanti (cfr. Cass. n. 9896/2010 e Cass. n. 3996/2017). Pertanto, non corrisponde al vero che, attraverso l’instaurazione del nuovo giudizio, la MPM ha richiesto di esaminare nuovamente la questione di merito trattata nel precedente giudizio e coperta da giudicato, sollecitando la modifica sostanziale del dispositivo dell’originaria sentenza. Diversamente, la nuova domanda proposta dalla MPM era solo diretta ad ottenere l’esatta individuazione dell’immobile oggetto di causa e, dunque, arisolvere una questione di natura formale nell’interpretare il titolo costituito dalla precedente sentenza passata in giudicato: a tal fine, perciò, sulla scorta dei conferenti accertamenti eseguiti anche sulla base della ctu, ha appurato che nell’atto notarile stipulato in violazione del diritto di prelazione e poi individuato nella sentenza n. 129/2003, con la quale era stato accertato il diritto di riscatto, il fondo condotto in locazione dalla MPM e che aveva, poi, costituito oggetto di riscatto, identificato inequivocamente sulla base del numero civico e dei suoi confini, era stato erroneamente indicato come sub 602, anziché come sub 604. Entro tali limiti e per il perseguimento del legittimo scopo che la MPM aveva inteso soddisfare si è, quindi, correttamente pronunciata la Corte di appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata. 4. Al di là della mescolanza e sovrapposizione di motivi ricondotti ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., anche la seconda censura è priva di fondamento. Va, infatti, osservato che il diritto di riscatto, correttamente esercitato e riconosciuto sull’immobile locato dalla SAVREGI alla MPM e venduto alla [OSCURATO:PERSONA], non doveva e non poteva essere esercitato contro [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli odierni ricorrenti). Tuttavia, nel momento in cui si è venuta a porre la questione di interpretare il giudicato della citata sentenza n. 129/2003 del Tribunale di Livorno per rimediare ad un errore formale di indicazione della particella catastale, stante lo scambio tra i numeri 602 e 604 tra i due fondi, uno della Tiezzi ed uno del Magini, quest’ultimo non poteva non essere destinatario degli effetti della nuova sentenza di rimozione dell’incertezza anche nei suoi confronti, stante che la nuova domanda introdotta dalla MPM ineriva, oggettivamente, l’individuazione precisa del fondo e in tal senso è stata effettuata l’interpretazione del giudicato per giungere all’accertamento esatto dell’immobile costituente effettivamente l’oggetto individuato nella sua particella sub 604. 5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte