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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11067/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08-09-2020 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altro Giudice per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. È impugnata la sentenza del 8 settembre 2020 con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato quella emessa dal Tribunale della medesima città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.300,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera b), d.lgs. 4 aprile 2006, n. 152 per aver esercitato in forma ambulante attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi in assenza della prevista iscrizione alla competente sezione regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] e/o di altro idoneo titolo abilitativo; nello specifico raccoglieva per il trasporto, con l'autocarro marca FIAT mod.

DUCATO, targato [OSCURATO:TARGA], rifiuti speciali, anche pericolosi, costituti da: alluminio, ferro e acciaio, accumulatori elettrici riempiti di elettrolita acido, rifiuti ingombranti.

Accertato in data 14 giugno 2017 in Brescia.

2. Il ricorso, presentato dal difensore dell'imputato, è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del concetto di "rifiuto" esplicitato nell'Allegato A del d.lgs. 152 del 2006, nella cui definizione non potevano farsi sussumere i beni trovati nel possesso dell'imputato.

Il quale - venendo fermato nel corso di un controllo su strada alla guida di un autocarro, all'interno del quale si rinvenivano reti da letto, ringhiere, un fasciatoio, un binario per tende, un bidone, una batteria, due lampadari, pentole, un armadietto di ferro, due computer e una lamiera - non risultava iscritto all'Albo dei [OSCURATO:PERSONA] e riferiva di svolgere attività di sgombero cantine.

Assume il ricorrente che immotivatamente la Corte di appello aveva ritenuto: a) che la natura di taluni degli oggetti rinvenuti a bordo dell'autocarro fosse incompatibile con la dichiarata destinazione al mercatino dell'usato, quando, viceversa, era ben noto che tali mercati offrono beni già ampiamente utilizzati, spesso anche usurati, ma che per taluni soggetti possono rappresentare un'occasione di acquisto; b) che la merce fosse in stato pessima conservazione, sulla base della sola visualizzazione di fotogrammi in bianco e nero che non consentivano di avere una visione oggettiva, completa e dettagliata di tali beni; c) che i beni oggetto di contestazione fossero accatastati alla rinfusa all'interno del mezzo, per ciò solo deducendo che la volontà del detentore fosse quella di disfarsi delle cose detenute, senza specificare i motivi che potessero supportare tale valutazione, trascurando che siffatta circostanza non poteva valere a giustificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, a maggior ragione se, come affermato dalla difesa e prontamente confermato dall'imputato al momento del controllo, lo stesso fosse diretto al mercatino dell'usato di cui, successivamente, produceva attestato di partecipazione; d) che tali risultanze fossero incompatibili con la tesi di una destinazione degli oggetti sequestrati a mercatini locali, anche in tal caso nulla specificando, ma basandosi su mere considerazioni non meglio argomentate, affermando che non si potesse ritenere che l'imputato partecipasse a tali mercati per la sola produzione delle ricevute attestanti la sua partecipazione, senza dar modo di comprendere il percorso logico-motivazionale seguito per pervenire ad una tale conclusione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale e processuale sul rilievo che, in occasione dell'udienza di discussione in grado d'appello, la difesa dell'imputato aveva rassegnato le proprie conclusioni chiedendo, in ogni caso, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la non punibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di merito si pronunciava affermando che la richiesta non fosse ammissibile non essendo stato il tema devoluto con i motivi di gravame proposti con l'atto di appello.

Obietta il ricorrente come la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. possa essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'appello, potendo rientrare per assimilazione nelle altre cause di proscioglimento nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato sulla base del secondo motivo.

2. Il primo motivo è inammissibile, avendo il ricorrente riproposto, senza allegare alcun quid novi, doglianze già motivatamente respinte dai giudici di merito e riarticolando censure meramente fattuali il cui ingresso è precluso nel giudizio di legittimità.

La Corte d'appello, con logica ed adeguata motivazione, ha ribadito come plurimi elementi oggettivi, convergenti tra loro, avessero decisamente smentito l'assunto difensivo che, non confrontandosi con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado, aveva nuovamente dedotto che gli oggetti trasportati dall'imputato e rinvenuti nel corso del controllo stradale operato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia non sarebbero classificabili come rifiuto, in quanto destinati al mercato dell'antiquariato e dell'hobbistica.A questo proposito, la Corte di merito ha osservato come il ricorrente avesse trascurato di tenere in debito conto sia la tipologia di alcuni oggetti traportati e sequestrati (tra i quali le sentenze di merito annotano anche un bidone, una batteria esausta, una lamiera di m.1 x 1,5 e due ringhiere di 3 m. x 2) e sia il loro pessimo stato e le modalità di custodia (tutta la merce era ammassata alla rinfusa all'interno dell'autocarro e risultava palesemente deteriorata).

Tali caratteristiche emergenti chiaramente dalle fotografie in atti (e non frutto di valutazioni "soggettive e personali" espresse dal Tribunale) rappresentavano, ad avviso della Corte territoriale, dati obbiettivi dai quali logicamente ricavare la volontà del detentore di disfarsi di detto materiale e cioè desumere che esso era destinato al macero.

A ciò la Corte d'appello ha aggiunto che lo stesso imputato, al momento del controllo, aveva riferito agli operanti di effettuare sgombero di cantine ed esibiva un biglietto di visita attestante anche una attività di smaltimento rifiuti.

Con congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e, pertanto, insuscettibile di essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, la Corte d'appello ha pertanto riaffermato come tali risultanze, complessivamente valutate, si ponessero in termini di evidente incompatibilità con la tesi di una destinazione degli oggetti sequestrati a mercatini locali, circostanza che non poteva ritenersi in alcun modo provata avendo, al riguardo, l'imputato prodotto semplicemente due ricevute attestanti la sua partecipazione nel maggio e luglio 2017 (laddove il sequestro delle cose indicate nel capo di imputazione risaliva al giugno 2017, n.d.r.) alla manifestazione di antiquariato ed hobbistica denominata "Dalla soffitta alla Strada".

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01).

3. Il secondo motivo è invece fondato.

Ad avviso del Collegio, diversamente dalla preclusione che si forma, a condizioni esatte, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 609, comma 2, stesso codice, allorquando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non sia stata dedotta nei giudizi di merito e venga, per la prima volta, sollevata in sede di giudizio di legittimità, detta causa di non punibilità può essere, invece, rilevata anche di ufficio dal giudice 4 dell'appello (il quale, a maggior ragione, su di essa si deve pronunciare, indipendentemente dai motivi di impugnazione proposti, quando la causa di non punibilità sia reclamata in sede di conclusioni rassegnate nel giudizio d'appello), potendo rientrare per assimilazione alle altre cause di proscioglimento nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo.

Il differente regime, tra il giudizio di appello e quello di cassazione, si giustifica alla luce della natura atipica della causa di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. che richiede, oltre ad alcune valutazioni normative di carattere oggettivo, anche valutazioni di puro merito (es. stima delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo da valutare ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. e anche per la valutazione di talune circostanze di cui al secondo comma dell'art. 131-bis), valutazioni che sono precluse nel giudizio di legittimità ma non nel giudizio di appello, che è anche giudizio di merito.

Avendo la Corte d'appello erroneamente affermato il principio secondo il quale sarebbe inammissibile la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto non compresa nei motivi di gravame proposti con l'atto di appello, essendo stata avanzata dalla difesa solo in udienza, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto e da ciò consegue l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'aff

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08-09-2020 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altro Giudice per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. È impugnata la sentenza del 8 settembre 2020 con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato quella emessa dal Tribunale della medesima città, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.300,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera b), d.lgs. 4 aprile 2006, n. 152 per aver esercitato in forma ambulante attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi in assenza della prevista iscrizione alla competente sezione regionale dell'[OSCURATO:PERSONA] e/o di altro idoneo titolo abilitativo; nello specifico raccoglieva per il trasporto, con l'autocarro marca FIAT mod. DUCATO, targato [OSCURATO:TARGA], rifiuti speciali, anche pericolosi, costituti da: alluminio, ferro e acciaio, accumulatori elettrici riempiti di elettrolita acido, rifiuti ingombranti. Accertato in data 14 giugno 2017 in Brescia. 2. Il ricorso, presentato dal difensore dell'imputato, è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del concetto di "rifiuto" esplicitato nell'Allegato A del d.lgs. 152 del 2006, nella cui definizione non potevano farsi sussumere i beni trovati nel possesso dell'imputato. Il quale - venendo fermato nel corso di un controllo su strada alla guida di un autocarro, all'interno del quale si rinvenivano reti da letto, ringhiere, un fasciatoio, un binario per tende, un bidone, una batteria, due lampadari, pentole, un armadietto di ferro, due computer e una lamiera - non risultava iscritto all'Albo dei [OSCURATO:PERSONA] e riferiva di svolgere attività di sgombero cantine. Assume il ricorrente che immotivatamente la Corte di appello aveva ritenuto: a) che la natura di taluni degli oggetti rinvenuti a bordo dell'autocarro fosse incompatibile con la dichiarata destinazione al mercatino dell'usato, quando, viceversa, era ben noto che tali mercati offrono beni già ampiamente utilizzati, spesso anche usurati, ma che per taluni soggetti possono rappresentare un'occasione di acquisto; b) che la merce fosse in stato pessima conservazione, sulla base della sola visualizzazione di fotogrammi in bianco e nero che non consentivano di avere una visione oggettiva, completa e dettagliata di tali beni; c) che i beni oggetto di contestazione fossero accatastati alla rinfusa all'interno del mezzo, per ciò solo deducendo che la volontà del detentore fosse quella di disfarsi delle cose detenute, senza specificare i motivi che potessero supportare tale valutazione, trascurando che siffatta circostanza non poteva valere a giustificare la sussistenza dell'elemento soggettivo, a maggior ragione se, come affermato dalla difesa e prontamente confermato dall'imputato al momento del controllo, lo stesso fosse diretto al mercatino dell'usato di cui, successivamente, produceva attestato di partecipazione; d) che tali risultanze fossero incompatibili con la tesi di una destinazione degli oggetti sequestrati a mercatini locali, anche in tal caso nulla specificando, ma basandosi su mere considerazioni non meglio argomentate, affermando che non si potesse ritenere che l'imputato partecipasse a tali mercati per la sola produzione delle ricevute attestanti la sua partecipazione, senza dar modo di comprendere il percorso logico-motivazionale seguito per pervenire ad una tale conclusione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione della legge penale e processuale sul rilievo che, in occasione dell'udienza di discussione in grado d'appello, la difesa dell'imputato aveva rassegnato le proprie conclusioni chiedendo, in ogni caso, il riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la non punibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di merito si pronunciava affermando che la richiesta non fosse ammissibile non essendo stato il tema devoluto con i motivi di gravame proposti con l'atto di appello. Obietta il ricorrente come la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. possa essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'appello, potendo rientrare per assimilazione nelle altre cause di proscioglimento nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato sulla base del secondo motivo. 2. Il primo motivo è inammissibile, avendo il ricorrente riproposto, senza allegare alcun quid novi, doglianze già motivatamente respinte dai giudici di merito e riarticolando censure meramente fattuali il cui ingresso è precluso nel giudizio di legittimità. La Corte d'appello, con logica ed adeguata motivazione, ha ribadito come plurimi elementi oggettivi, convergenti tra loro, avessero decisamente smentito l'assunto difensivo che, non confrontandosi con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado, aveva nuovamente dedotto che gli oggetti trasportati dall'imputato e rinvenuti nel corso del controllo stradale operato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia non sarebbero classificabili come rifiuto, in quanto destinati al mercato dell'antiquariato e dell'hobbistica.A questo proposito, la Corte di merito ha osservato come il ricorrente avesse trascurato di tenere in debito conto sia la tipologia di alcuni oggetti traportati e sequestrati (tra i quali le sentenze di merito annotano anche un bidone, una batteria esausta, una lamiera di m.1 x 1,5 e due ringhiere di 3 m. x 2) e sia il loro pessimo stato e le modalità di custodia (tutta la merce era ammassata alla rinfusa all'interno dell'autocarro e risultava palesemente deteriorata). Tali caratteristiche emergenti chiaramente dalle fotografie in atti (e non frutto di valutazioni "soggettive e personali" espresse dal Tribunale) rappresentavano, ad avviso della Corte territoriale, dati obbiettivi dai quali logicamente ricavare la volontà del detentore di disfarsi di detto materiale e cioè desumere che esso era destinato al macero. A ciò la Corte d'appello ha aggiunto che lo stesso imputato, al momento del controllo, aveva riferito agli operanti di effettuare sgombero di cantine ed esibiva un biglietto di visita attestante anche una attività di smaltimento rifiuti. Con congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e, pertanto, insuscettibile di essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, la Corte d'appello ha pertanto riaffermato come tali risultanze, complessivamente valutate, si ponessero in termini di evidente incompatibilità con la tesi di una destinazione degli oggetti sequestrati a mercatini locali, circostanza che non poteva ritenersi in alcun modo provata avendo, al riguardo, l'imputato prodotto semplicemente due ricevute attestanti la sua partecipazione nel maggio e luglio 2017 (laddove il sequestro delle cose indicate nel capo di imputazione risaliva al giugno 2017, n.d.r.) alla manifestazione di antiquariato ed hobbistica denominata "Dalla soffitta alla Strada". La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (ex multis, Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01). 3. Il secondo motivo è invece fondato. Ad avviso del Collegio, diversamente dalla preclusione che si forma, a condizioni esatte, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 609, comma 2, stesso codice, allorquando la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non sia stata dedotta nei giudizi di merito e venga, per la prima volta, sollevata in sede di giudizio di legittimità, detta causa di non punibilità può essere, invece, rilevata anche di ufficio dal giudice 4 dell'appello (il quale, a maggior ragione, su di essa si deve pronunciare, indipendentemente dai motivi di impugnazione proposti, quando la causa di non punibilità sia reclamata in sede di conclusioni rassegnate nel giudizio d'appello), potendo rientrare per assimilazione alle altre cause di proscioglimento nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo. Il differente regime, tra il giudizio di appello e quello di cassazione, si giustifica alla luce della natura atipica della causa di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. che richiede, oltre ad alcune valutazioni normative di carattere oggettivo, anche valutazioni di puro merito (es. stima delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo da valutare ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. e anche per la valutazione di talune circostanze di cui al secondo comma dell'art. 131-bis), valutazioni che sono precluse nel giudizio di legittimità ma non nel giudizio di appello, che è anche giudizio di merito. Avendo la Corte d'appello erroneamente affermato il principio secondo il quale sarebbe inammissibile la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto non compresa nei motivi di gravame proposti con l'atto di appello, essendo stata avanzata dalla difesa solo in udienza, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto e da ciò consegue l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'aff
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