CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 29837/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza di Tarantodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dalla difesa;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza dell’11 marzo 2026, il Tribunale disorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta di misure alternative alladetenzione formulate dall’odierno ricorrente ex artt. 47, 47-ter o 48 Ord. pen.,avendo ritenuto che dagli elementi raccolti si evinca un pericolo di recidiva noncontenibile con le misure alternative, imponendosi, anzi, l’osservazionescientifica della personalità del condannato da parte dell’equipe del trattamentointramurario (il ricorrente dopo aver espiato precedenti condanne con la misuradell’affidamento in prova ha commesso ulteriori reati, per alcuni dei quali è ora inesecuzione la pena; ha una attività lavorativa di natura commerciale per la qualenon risultano prodotte dichiarazioni dei redditi; non risulta aver maturato unpercorso di acquisizione di consapevolezza dei comportamenti devianti, se nonsolo in sede di udienza, avendo assunto un atteggiamento scarsamentecollaborativo con l’UEPE);rilevato che a seguito della notifica dell’avviso contenente l’enunciazionedelle cause di inammissibilità, la difesa del ricorrente ha depositato memoria conla quale ha dedotto che il ricorrente è stato assolto dal Giudice dell’udienzapreliminare di Taranto dal procedimento pendente in materia di stupefacenti;rilevato che il ricorso per cassazione si risolve nella prospettazione divalutazioni di merito alternative a quelle del provvedimento impugnato, dalla cuilettura non emerge mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione;rilevato che la dedotta assoluzione non costituisce circostanza in sésufficiente a disarticolare la complessiva motivazione sulla quale si fonda ilrigetto;ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, eche il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenutacongrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulandoprofili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]