CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22873/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 3504-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 34 , nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ PAOLETTI, dal quale è rappresentato e difeso in unione di delega con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 28, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. M [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1321/2019 del TRIBUNALE di VENEZI A , depositata il 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale il Comune di Venezia gli aveva contestato la violazione dell’art. 5, settimo comma, dell’ordinanza dirigenziale n. 310 del 2006 e dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, perché il natante di proprietà della società ricorrente era transitato nelle acque del centro storico di Murano nonostante il divieto vigente per le unità adibite al noleggio granturismo dotate di autorizzazioni rilasciate da Comuni diversi da quello di Venezia. Con sentenza n. 616/2018, resa nella resistenza dell’ente locale, il Giudice di Pace di Venezia accoglieva l’opposizione annullando il provvedimento opposto. Con la sentenza impugnata, n. 1321/2019, il Tribunale di Venezia rigettava il gravame interposto dal Comune di Venezia avverso la decisione di prime cure. Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, allegato E, della legge n. 2248 del 1865, 11 della legge n. 21 del 1992 e 12 della legge regione Veneto n. 63 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe rilevato l’irragionevolezza della disparità di trattamento, derivante dall’applicazione dell’ordinanza dirigenziale posta a base della contestazione impugnata, tra operatori autorizzati dal Comune di Venezia ed operatori autorizzati da altri Comuni, in tal modo invadendo la sfera riservata alla discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’ordinanza dirigenziale n. 310 del 2006 e degli artt. 3, 9 e 41 della Costituzione, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il provvedimento posto a base della contestazione impugnata realizzasse una irragionevole disparità di trattamento tra operatori commerciali, senza considerare le esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio ad esso sottese, né rilevare che le limitazioni previste dall’ordinanza dirigenziale in esame non vigono soltanto per gli operatori autorizzati da Comuni diversi da quello di Venezia, ma per tutte le imbarcazioni che solcano le acque della laguna e del territorio del predetto ente locale. Con il terzo motivo, l’Ente locale ricorrente lamenta laviolazione o falsa applicazionedell’art. 21 della legge n. 387 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c., perchéil Tribunale avrebbe erroneamente rilevato che la disparità di trattamento tra i diversi operatori del settore sarebbe stata già oggetto di rilievo da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Concorrenza ed in Mercato, ricavando da tale circostanza argomenti a favore della ritenuta illegittimità del provvedimento, senza tener conto che i rilievi dell’A.G.C.M. non implicano necessariamente l’illegittimità dell’atto che ne costituisce oggetto. Con il quarto motivo, il Comune ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del T.U.E , della legge n. 130 del 2008 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato la contrarietà dell’ordinanza dirigenziale posta a base della contestazione con i principi di diritto eurounitario, in presenza (al massimo) di un profilo di diversità di trattamento tra operatori autorizzati dal Comune di Venezia ed operatori autorizzati dal Comune di Chioggia. Infine, con quinto motivo, il ricorrente lamenta, in subordine, la violazione o falsa applicazione degli artt. 117 Cost., 49, 56 e 94 T.F.U.E., della legge n. 278 del 1990 e della legge n. 21 del 1992, nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato l’illegittimità dell’ordinanza dirigenziale n. 310 del 2006, senza tener conto che sia la normativa nazionaleche quella eurounitaria non vietano qualsiasi limitazione della concorrenza, ma richiedono soltanto che le limitazioni e le restrizioni siano ispirate da esigenza di tutelare interessi di rango paritario o superiore. Nel caso di specie, la compresenza di esigenze di tutelare l’ambiente, il paesaggio ed il patrimonio artistico della zona di Venezia giustificano, ad avviso del Comune ricorrente, le restrizioni alla circolazione di cui si discute. Le censure attingono, nel loro complesso, la questione della legittimità del provvedimento dell’Ente locale che disponga, sul proprio territorio, limitazioni all’esercizio dell’attività dei titolari di società di gestione di mezzi, con o senza conducente, autorizzate con provvedimento promanante da diverse amministrazioni locali.Poiché la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 6781/2022, il Collegio ravvisa l’opportunità di rinviare il ricorso a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruo