CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 41535/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 11/02/2021, riformava parzialmente (applicando le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 31/01/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Mirvin, in relazione al reato di ricettazione di un blocchetto di assegni a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Deve preliminarmente evidenziarsi che non si può tener conto della memoria difensiva in atti, depositata in data 27/09/2021 e quindi oltre il termine indicato nell'art. 611 cod. proc. pen. (disposizione applicabile in virtù dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 610, comma 1, dello stesso codice. Sulla necessità che il deposito in questione avvenga entro quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, cfr. ad es. Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040). Il ricorso è inammissibile. È invero necessario l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato sia la presenza del libretto nel cruscotto dell'auto che (a detta del [OSCURATO:PERSONA]) era in suo possesso da tre settimane per averla avuta in prestito dal proprietario, sia l'apertura del cruscotto medesimo da parte del ricorrente alcuni giorni prima, sia l'assoluta assenza di versioni alternative da parte dell'imputato (non solo nell'immediatezza agli operanti, ma anche in seguito): si tratta di rilievi immuni da censure qui deducibili, avuto anche riguardo alla possibilità, per il [OSCURATO:PERSONA], di acquisire informazioni da parte del proprietario dell'auto ed offrire una ricostruzione dei fatti idonea ad evidenziare la propria estraneità.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] VITTORI yAzIEN