CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45352/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1990 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; RG 13890/24 - [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché reiterativo dell'atto di appello, nonché manifestamente infondato; considerato, in particolare, che con un unico motivo di ricorso si prospetta l'insussistenza del fatto per avere il ricorrente posto in essere una condotta di mera resistenza passiva; considerato, sul punto, che tale prospettazione non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha ricostruito il fatto valorizzando le manovre obiettivamente pericolose poste in essere dal ricorrente e ha correttamente fatto applicazione del consolidato orientamento di questa Corte in base al quale "integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di un'autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità" (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44860 del 17/10/2019, Rv. 277765); rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così