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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29162/2024

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COMUNE di [OSCURATO:PERSONA]– c . f . 00622700631 - in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Sorrento, alla via Fuorimura , n. 20/B , presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:PERSONA] 3 9A42 H860 G - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] – c.f.

MMT NTN43R12 H860N – [OSCURATO:PERSONA] – c.f.

NPPNNA37L41 H860 W – (erede di [OSCURATO:PERSONA]) , [OSCURATO:PERSONA] – c.f.

MMT LDD73P10F839I - (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]– c.f.

NGL MLS69R54H860N - (erede di [OSCURATO:PERSONA])- rappresenta t i e dife s i disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procurespeciali su fogli allegati in calce a l contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i in Roma, alla via Emilia, n. 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 4789/2023della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 6novembre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato in data 20.1.2017 [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un terreno (in N.C.T. fol. 9, part. 1970) della estensione di mq. 11.832con annesso fabbricato rurale, ubicato all’interno della perimetrazione del centro abitato del Comune di [OSCURATO:PERSONA], convenivano innanzi alla Corte d’Appello di Napoli il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Esponevano quanto segue, ovvero checon delibera n. 49 del 28.7.2000 il C onsiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva approvato il “piano di razionalizzazione dell’edilizia scolastica”, ove era prefigurata la delocalizzazione del II [OSCURATO:PERSONA] sul terreno di loro proprietà(cfr. sentenza impugnata, pag. 6); che con decreto n. 10235 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in virtù della dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione del progetto definitivo con delibera n. 177/2002 del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA], era stata autorizzata l’occupazione temporanea e d’urgenza del loro fondo per un periodo di due anni a decorrere dall’immissione in possesso, poi avvenuta il 31.7.2002 (cfr. sentenza impugnata, pag. 6); che con delibera n. 4 del 2

1. 1 .200 4 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva atteso all’offerta dell’indennità provvisoria nella misura complessiva di euro 444.102,75, di cui euro 266.461,65 a titolo di indennità di espropriazioneed euro 177.461,10 a titolo di maggiorazione per cessione volontaria, senza far luogo tuttavia alla determinazione, peraltro, dell’indennità di occupazione legittima(cfr. sentenza impugnata, pagg. 6 - 7 ) ; che nel giudizio all’uopo intrapreso con citazione del 27.2.2004in opposizione alla stima provvisoria il nominatoc.t.u. aveva riconosciuto la natura edificabile del terreno e ne aveva determinato il valore di mercato in euro 2.890.179,00 (cfr. sentenza impugnata, pag. 7); che avevano proseguito l’intrapreso giudizio , in dipendenza della mancata emissione nei termini di legge di un valido decreto di espropriazione e dell’irreversibile trasformazione del fondo con susseguente accessione invertita, al solo fine della determinazione dell’indennità di occupazione legittima (cfr. sentenza impugnata, pag. 7); che con sentenza n. 609/2010, poi passata in giudicato, la Corte d’Appello di Napoli, sulla scorta del valore di mercato acclarato dall’officiato c.t.u., aveva determinato in euro 82.563,40 l’indennità di occupazione legittima per il biennio 31.7.2202 –31.7.2004 (cfr. sentenza impugnata, pag g . 7 - 8 ) ; che in data 21.9.2005, ossia dopo la scadenza del termine – 31.7.2004 – fissato per il compimento dei lavori, era stato emanato il decreto di espropriazione(cfr. sentenza impugnata, pag. 8);che con citazione in data 29.5.2006 avevano convenuto il Comune di [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Nola, onde ottenere il risarcimento dei danni commisurati al valore di mercato del terreno e nondimeno l’adito tribunale aveva con sentenza n. 911/2010 dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (cfr. sentenza impugnata, pag. 8); che in esito ai ricorsi esperiti innanzi al giudice amministrativo–ricorsi definiti dal Consiglio di Stato con l’accoglimento, con sentenza del 22.12.2014, di ambedue i gravami proposti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente con il riconoscimento in via definitiva di valore giuridico al decreto di espropriazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 10)–avevano con raccomandata del 3.2.2015 invano intimato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della indennità di espropriazione nella misura di euro 2.890.179,00, quale determinata dalla Corte d’Appello di Napoli con la sentenzan. 609/2010 (cfr. sentenza impugnata, pag. 11).

Chiedevano,tra l’altro, di determinare l’indennità definitiva di espropriazione in euro 2.890.179,00- ossia nell’importo corrispondente al valore di mercato del terreno quale acclarato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio definito dalla Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 609/2010– e di “ condannare , per l’effetto, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento d i € 2.477.296,29 , pari al valore venale del fondo,al netto della quota del defunto comproprietario, sig.[OSCURATO:PERSONA], oggetto di cessione volontaria da parte de lle eredi, con deposito presso la C.D.P. del predetto importo, oltreinteressi legali dalla d ata dell’emissione del decreto di esproprio (21.09.05)”(così sentenza impugnata, pag. 3).2.Si costituiva il Co mune di Palm a Campania .

Eccepiva, peraltro, in via pregiudiziale la prescrizione dell’avversapretesa.

Instava, in ogni caso,per il rigetto dell’opposizione. 3.Disposto il mutamento del rito – da sommario in ordinario - con sentenza n. 4789/2023 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’opposizione e , per l’effetto, determinava l’indennità spettante a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’espropriazione del terreno di mq. 11.832 in [OSCURATO:PERSONA] in N.C.T. al foglio 9, particella 1970, in euro 2.890.179,00econdannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al deposito in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’importo suindicato, “ p revia detrazione di quanto già eventualmente versato”, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], con gli interessi legali sulla differenza riconosciuta rispetto alquantum determinato in sede amministrativa dal dì del decreto di espropriazione al dì del deposito; rigettava la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e condannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento – con distrazione – delle spese di lite (cfr. sentenza impugnata, pagg. 31 -33).

Evidenziava la corte in ordine all’eccezione di prescrizione dell’avversa pretesa, sollevata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] – e secondo il quale al dì (20.1.2017)di introduzione del giudizio il termine decennale di prescrizione, a far data dal 21.9.2005, dì del decreto di esproprio, era scaduto sin dal 21.9.2015 – che i germani ricorrenti ave vano con lettera raccomandata del 4.2.2015 manifestato “la volontà di far valereil proprio diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di espropriazione, (…) indicata nel valore venale del fondo, che assumevano fissato dalla Corte d’Appello di Napoli con la (…) sentenza n. 609/2010 in € 2.890.179,00, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria” (così sentenza impugnata, pag. 18).

Evidenziava dunque che non si prefiguravano dubbi circa l’idoneità della medesima missiva ad interrompere il corso della prescrizione, siccome proveniente dagli aventi diritto, rivolta al Comune di [OSCURATO:PERSONA], soggetto obbligato, ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell’indennità dovuta in dipendenza del decreto di espropriazione del 21.9.2005 (cfr. sentenza impugnata, pag. 19).

Evidenziava la corte in ordine alla valenza delle statuizioni di cui alla sentenza n. 609/2010 della stessa Corte d’Appello di Napoli (cfr. sentenza impugnata, pag. 22)che, “non avendo la sentenza n. 609/2010 espressamente pronunciato sulla domanda di determinazione dell’indennità di esproprio – oggetto invece del presente giudizio – ma solo su quella, diversa per causa petendi , di determinazione dell’indennità di occupazione legittima, non si [era] sul punto formato alcun giudicato (…)”(così sentenza impugnata, pag. 26).

Evidenziava, nondimeno, che il giudicato formatosi a seguito della pronuncia n. 609/2010 in ordine alla natura edificatoria del terreno ablato, quale antecedente logico-giuridico della statuizione sull’indennità di occupazione legittima, era atto a precludere a tal specifico riguardo qualsivoglia diversa qualificazione e valutazione (cfr. sentenza impugnata, pagg. 26 -27).Evidenziava ulteriormente,in ordine all’accertamento del valore di mercato – in euro 2.890.179,00 -del terreno cui il c.t.u. officiato nell’ambito del giudizio definito dalla Corte di Napoli con la sentenza n. 609/2010 aveva fatto luogo, che, per un verso, non operava al riguardo al cuna preclusione da giudicat o e che, per altro verso, “il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si [era] sostanzialmente limitato a contestare le relative risultanze con riferimento alla sola ritenuta edificabilità del suolo (…) mentre, quanto ai criteri di determinazione del relativo valore, si [era] solo limitato a rilevare che nel primo elaborato peritale (…) sarebbe stato indicato dal [c.t.u.] un valore di €/Mq. 163,39, poi ingiustificatamente maggiorato ad €/Mq. 244,27 nel secondo elaborato” (così sentenza impugnata, pag. 27) e a formulare, dunque, richiesta di una nuova c.t.u.

Evidenziava in proposito, inoltre, che la diversa valutazione operata con la prima e con la seconda relazione dal c.t.u.si spiegava alla lucedella richiesta di chiarimenti disposta dalla corte d’appello circa il valore di mercato dei prodotti edilizi e che “nessuna sostanziale critica [era] stata rivolta da parte resistente rispetto a tale valutazione (…) effettuata peraltro con riferimento ad un’epoca prossima all’adozione del decreto di esproprio”(così sentenza impugnata, pag. 28), cosicché la nuova c.t.u. –richiesta da parte resistente – avrebbe avuto un carattere meramente esplorativo e si palesava perciò del tutto inammissibile (cfr. sentenza impugnata, pagg. 28- 29 ) .

Evidenziava quindi, in conclusione , che nulla ostava alla condivisione della determinazione –in euro 2.890.179,00 – dell’indennità di espropriazione quale operata dal c.t.u. nominato nel giudizio definito dalla stessa Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 609/2010(cfr. sentenza impugnata, pag. 2 9 ) . 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso i l Co mune di [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

AnnaAmmaturo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), Leonida DiegoAmmaturo (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) ha nno depositato controricorso; ha nno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore –con distrazione - delle spese. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5.Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo i l ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’ultrapetizione; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo.

Deduce che l’avversa pretesa è stata quantificata in domanda in euro 2.477.296,29 e tuttavia la Corte di Napoli ha pronunciato condanna al pagamento della maggior somma di euro 2.890.179,00, senza tener conto delle somme inerentialla quota di spettanza del comproprietario [OSCURATO:PERSONA] eliquidate in favore dei suoi eredi (cfr. ricorso, pa g g. 9 - 10 ) .

Deduce invero che - così come hanno da t o atto le medesime controparti e così come emerge aliunde dall’impugnata sentenza - gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], comproprietario per la quota di 1/7, ebbero ad accettare l’indennità di espropriazione offerta, tant’è checon contratto in data 24.5.2005 ebbero a far luogo alla cessione volontariadella medesima quota (cfr. ricorso, pag. 10). 7.Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

8. Difatti , la Corte di Napo l i, benché , nelle conclusioni (cfr. sentenza impugnata, pagg. 2 - 4 ) , abbia premesso che i ricorrenti avevano richiesto la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 2.477.296,29(importo evidentemente pari a 6/7 di euro 2.890.179,00) , “pari al valore venale del fondo, al netto della quotadel defunto comproprietario, sig. [OSCURATO:PERSONA], oggetto di cessione volontaria da parte delle eredi” (così sentenza impugnata, pag. 3), si è nondimeno, al capo b) del dispositivo,allorché ha pronunciato condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] “al deposito dell’importo di cui al capo che precede”, cioè dell’importo di euro 2.890.179,00, limitataa prefigurare la “previa detrazione di quanto già eventualmente versato” (così sentenza impugnata, pag. 32).

Ebbene, quanto versato agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non è l’importo di euro 412.882,71, ossia il valore della quota di 1/7 di euro 2.890.179,00(ed al netto dellaquale gli iniziali ricorrenti hanno invocato la condanna del Comune), bensì l’importo significativamente minoredi euro 63.443,25, ossia il valore della quota di 1/7 di euro 444.102,75, pari all’indennità provvisoria offerta ( di cui euro 266.461,65 a titolo di indennità di espropriazione ed euro 177.461,10 a titolo di maggiorazione per cessione volontaria).

In questi termini il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] un importo superiore a quello che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel complesso avevano richiesto.

Si ha riscontro,perciò, del denunciato vizio di ultrapetizione. 9.Con il secondo motivo i l ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art.2943 cod. civ. nonché dell’art. 111, 6° co., Cost. per difetto di motivazione.

Deduce che ha erratoCorte di Napoli ad attribuire efficacia interruttiva della prescrizionealla lettera raccomandata a.r. del 4.2.2015 (cfr. ricorso, pag. 11).

Deduce infatti che con la medesima missiva “non veniva richiesta la liquidazione dell’indennità di esproprio (…), ma una somma a titolo di risarcimento danni per la perdita della proprietà del terrenoin conseguenza di (…) un’occupazione appropriativa” (così ricorso, pag. 11).

Deduce che del resto, alla luce del complesso contenzioso intrapreso dalle controparti onde conseguire il risarcimento del danno susseguente alla perdita della proprietà, la missiva in data 4.2.2015 “andava letta sempre nell’ottica di un petitumavente ad oggetto non una richiesta di pagamento dell’indennità di espropriazione ma di risarcimento del danno” (così ricorso, pag. 11). 10.Il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 11.Va debitamente premesso che il motivo di ricorso non si conforma agli oneri di specificità e di “autosufficienza” di cui, rispettivamente, al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ.

Propriamente il ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso – quindi pur nella parte ove è “esposizione dei fatti di causa” - il testo integrale della raccomandata con avviso di ricevimento del 4.2.2015 (cfr. Cass.11 sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950, ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure.

Cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorsoper cassazione - in forza del principio di cosiddetta “autosufficienza” –deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito).

12. In ogni caso si r imarc a che l a valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione - qua lora non si tratt i degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all’effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell’art. 2943 cod. civ. -costituisce apprezzamento di fatto , come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici (cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23821; Cass. 18.9.2007, n. 19359; Cass. sez. lav. 21.11.2018, n. 30125). 13.Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

L’impugnato dictumnon è, in parte qua, inficiato da alcun errore di diritto.L’impugnato dictum è, in parte qua , sorretto - evidentemente - da motivazione esaustiva e congrua, ossia da motivazione che ( in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.) non è inficiat a da alcuna forma di “anomalia motivazionale” destinata ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In particolare, con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito:cfr.

Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte distrettuale ha – siccome si è premesso - compiutament e ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. 14.Ulteriormente si rappresenta quanto segue.

Per un verso, la Corte di Napoli ha altresì puntualizzato che la chiara identificazione del titolo della richiesta di cui alla missiva del 4.2.2015 con l’indennità dovuta a seguito del decreto di espropriazione del 21.9.2005 traeva riscontro dalla specificazione –di cui alla stessa missiva - per cui, “ove all’esito del proponendo (e mai tuttavia successivamente introdotto) giudizio di impugnazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato del 22.12.2014 (…) fosse stato invece riconosciuto il diritto di essi ricorrenti al risarcimento del danno, l’importo ricevuto –ovviamente a titolo di richiesta indennità di esproprio –sarebbe stato trattenuto quale acconto sulla maggior somma dovuta per tale diversa causale” (così sentenza impugnata, pag. 19).

Per altro verso, è innegabile che le censure addotte dal ricorrente (“(…) il che dimostra ulteriormente che le intenzioni dei resistenti con tale missiva fossero quelledi mettere in mora l’amministrazione sempre al fine di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno e non a contestare il quantum dell’indennità di esproprio”: così ricorso, pag. 12)si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica esegesi ( e ciò quantunque l’atto di costituzione in mora abbia natura di atto giuridico in senso stretto (cfr. Cass. 17.7.1997, n. 6556),per il quale non operano le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.,dovendo darsi rilievo, per converso, agli elementi obiettivi di riconoscibilità del significato dell’atto(cfr. Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19626)). 15.Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo della controversia; la violazione efalsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 327/2001.

Deduce che la Corte di Napoli non ha tenuto conto delle argomentazioni addotte, ossia che,“trattandosi di vincolo preordinato all’esproprio, la relativa indennità non poteva essere rapportata all’astratta edificabilità del suolo”(così ricorso, pag. 13).

Deduce che l’impugnato dictum“si limita ad affermare che l’accertamento del valore del terreno ben può compiersi richiamando il contenuto della c.t.u. espletata nel corso del precedente giudizio” (così ricorso, pag. 13).

Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto deirilievi di cui al punto 5 della comparsa conclusionale(cfr. ricorso, pag. 1 4 ) .

Ovvero del rilievo secondo cui “le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.)” (così ricorso, pag. 14).

Ovvero del rilievo secondo cui la destinazione del suolo al momento dell’apposizionedel vincolo fosse agricola (c fr. ricorso, pag. 1 4 ) .

Ovvero dei riliev i secondo cu i a seguito dell’approvazione del P.R.G. del Comune di [OSCURATO:PERSONA] con D.P.A.P. n. 70 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il terreno era ricaduto in zone per le quali erano previsti unicamente interventi di iniziativa pubblica; e secondo cui a seguito della decadenza quinquennale del vincolo di cui al P.R.G. il terreno era ricompreso in “zona bianca”, sicché per effetto della legge n. 10/1977 e della legge Regione Campania n. 17/1982 era inedificabile in quanto situato nel centro abitato di [OSCURATO:PERSONA] (cfr.ricorso, pag. 15).

Ovvero del rilievo secondo cui la destinazione impressa al terreno con la delibera n. 49 del 28.7.2000, ossia la delocalizzazione del II [OSCURATO:PERSONA] sul medesimo fondo, “escludeva qualsiasi forma di utilizzo privato”(così ricorso, pag. 15).

Deduce quindi che la corte territoriale non ha tenuto conto che l’indennità di espropriazione si determina alla stregua delle caratteristiche del bene alla data del decreto di espropriazione(così ricorso, pag. 1 7 ) . 16.Il terzo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto . 17.Si è anticipato che la Corte di Napoli ha puntualizzato che “il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione legittima, (…) preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel presente giudizio (…); non può quindi più essere posta in discussione, come vorrebbe il convenuto Comune di [OSCURATO:PERSONA], la determinazione nel presente giudizio dell’indennità di esproprio dovuta ai germani Ammaturo sulla base della natura edificatoria del fondo espropriato” (così sentenza impugnata, pagg. 26 –27.

Al riguardo cfr. Cass. 6.4.2021, n. 9264, secondo cui in tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione legittima, calcolata secondo il criterio degli interessi legali sul valore del suolo, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa o accessione invertita, costituendo l’accertamento in fatto del valore del bene il comune punto di partenza per la stima sia dell’indennità di occupazione sia del danno risarcibile; Cass. 7.10.2016, n. 20234). 18.Ebbene, il passaggio motivazionale testé riferito integra senza dubbio la “ratio in parte qua decidendi”.

E tale “ratio” non è stata né con il terzo mezzo né – al contempo - con gli ulteriori mezzi di impugnazione oggetto di specifica censura.

Cosicché sovviene l’elaborazione di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass.(ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).19.

Per giunta , il mezzo di impugnazione in disamina è – lo si è detto - incentrato essenzialmente sulla riproposizione delle “deduzioni difensive di cui al punto 5 della comparsa conclusionale” (cfr. ricorso, pagg. 14 e ss.)depositata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte di Napoli.

Cosicché sovviene, in pari tempo, l’elaborazione di questa Corte - seppur espressa sullo specifico terreno del contenzioso elettorale –secondo cui il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio innanzi a questa Corte non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili(cfr. Cass.29.1.2016, n. 1755; Cass. 24.2.2006, n. 4250.

Si vedano anche, al riguardo, Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478, eCass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098). 20.Con il quarto motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo della controversia; motivazione perplessa o apparente; la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ e dell’art. 32 d.P.R. n. 327/2001.

Deduce che ha errato la Corte di Napoli a non far luogo all ’ammissione di nuova c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 17).

Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto del rilievo - di cui al punto 6.1 della comparsa conclusionale – secondo cui la consulenza tecnica espletata nel giudizio definito con la sentenza n. 609/2010 era viziata dall’erroneo assunto per cui alla data –5.10.2005 - di sua redazione non fosse ancora stato emanato il decreto di espropriazione, decreto che viceversa era stato emesso sin dal 31.7.2005 e la cui emanazione inficiava in toto il ragionamento dell’ausiliario d’ufficio (cfr. ricorso, pagg. 17 -18).

Deduce quindi che la rinnovanda c.t.u. avrebbe condotto ad esiti totalmente differenti (cfr.ricorso, pag. 18).

Deduce,d’altro canto (paragrafo 4.2.) , che ha errato la corte distrettuale a ritenere che non ha contestato la quantificazione dell’indennità operata dal c.t.u. nel giudizio definito con la sentenza n. 609/2010 (cfr. ricorso, pag. 19); che inverole difese esperite sono state sistematicamente rivolte al riscontro della correttezza del quantum – euro 444.102,75 - offerto ai proprietari dell’area espropriata (cfr. ricorso, pag. 19).

Deduce al contempo che il principio di non contestazione non è suscettibile di applicazione con riferimento alle conclusioni del c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 20). 21.Il quarto motivo di ricorso parimenti è privo di fondamento e va respinto. 22.Inevitabile è il riferimento all’elaborazione di questa Corte.

Ovvero, in primo luogo, l’insegnamento secondo cui l a consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato(cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. 5.7.2007, n. 15219).Ovvero, in secondo luogo,l’insegnamento secondo cui , in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice dimerito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. 29.9.2017, n. 22799; Cass. 19.7.2013, n. 17693; Cass. sez. lav. 24.9.2010, n. 20227).

Ovvero, in terzo luogo, l’insegnamento secondo cui il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa(cfr. Cass. sez. lav. 5.12.2008, n. 28855).

Ovvero, in quarto luogo – allorché si adduce che la consulenza tecnica espletata nel giudizio definito con la sentenza n. 609/2010 fosse inficiata dall’erronea supposizione della mancata emanazione del decreto di espropriazione – l’insegnamento secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimiè preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927). 23.Va soggiunto che le doglianze addott e dal ricorrente nella seconda parte del mezzo in disamina (paragrafo 4.2.) difettano di specificità e di “autosufficienza”, sicché non valgono a smentire gli assuntiin parte qua – e di cui si è detto - della Corte partenopea (cfr. Cass. (ord.) 13.7.2021, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione).

E ciò viepiù che l’omesso esame da parte del giudice del merito dei rilievi delle parti alla c.t.u. in tanto ha valenza quale possibile vizio della motivazione, in quanto la parte ne deduca la decisività in termini , appunto, specifici ed “autosufficienti” (cfr. Cass. (ord.) 17.5.2022, n. 15733).

Decisività che viceversa , nella specie, è affidata sic et simpliciter al la prospettazione della “correttezza delle somme indicate nel decreto di esproprio e formalmente offerte ai proprietari” (così ricorso, pag. 19). 24.In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 4789/2023 della Corte d’Appello di Napoliva cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 25.Il (parziale) buon esito del ricorso fa sì che n on sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 , i l ricorrentesia tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso , cassa in relazione al motivo accolto l a sentenza n. 4789/2023 della Corte d’Appello di Napolie rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
COMUNE di [OSCURATO:PERSONA]– c . f . 00622700631 - in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Sorrento, alla via Fuorimura , n. 20/B , presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:PERSONA] 3 9A42 H860 G - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. MMT NTN43R12 H860N – [OSCURATO:PERSONA] – c.f. NPPNNA37L41 H860 W – (erede di [OSCURATO:PERSONA]) , [OSCURATO:PERSONA] – c.f. MMT LDD73P10F839I - (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]– c.f. NGL MLS69R54H860N - (erede di [OSCURATO:PERSONA])- rappresenta t i e dife s i disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procurespeciali su fogli allegati in calce a l contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i in Roma, alla via Emilia, n. 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 4789/2023della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 6novembre 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato in data 20.1.2017 [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un terreno (in N.C.T. fol. 9, part. 1970) della estensione di mq. 11.832con annesso fabbricato rurale, ubicato all’interno della perimetrazione del centro abitato del Comune di [OSCURATO:PERSONA], convenivano innanzi alla Corte d’Appello di Napoli il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Esponevano quanto segue, ovvero checon delibera n. 49 del 28.7.2000 il C onsiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva approvato il “piano di razionalizzazione dell’edilizia scolastica”, ove era prefigurata la delocalizzazione del II [OSCURATO:PERSONA] sul terreno di loro proprietà(cfr. sentenza impugnata, pag. 6); che con decreto n. 10235 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in virtù della dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione del progetto definitivo con delibera n. 177/2002 del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA], era stata autorizzata l’occupazione temporanea e d’urgenza del loro fondo per un periodo di due anni a decorrere dall’immissione in possesso, poi avvenuta il 31.7.2002 (cfr. sentenza impugnata, pag. 6); che con delibera n. 4 del 2 1. 1 .200 4 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva atteso all’offerta dell’indennità provvisoria nella misura complessiva di euro 444.102,75, di cui euro 266.461,65 a titolo di indennità di espropriazioneed euro 177.461,10 a titolo di maggiorazione per cessione volontaria, senza far luogo tuttavia alla determinazione, peraltro, dell’indennità di occupazione legittima(cfr. sentenza impugnata, pagg. 6 - 7 ) ; che nel giudizio all’uopo intrapreso con citazione del 27.2.2004in opposizione alla stima provvisoria il nominatoc.t.u. aveva riconosciuto la natura edificabile del terreno e ne aveva determinato il valore di mercato in euro 2.890.179,00 (cfr. sentenza impugnata, pag. 7); che avevano proseguito l’intrapreso giudizio , in dipendenza della mancata emissione nei termini di legge di un valido decreto di espropriazione e dell’irreversibile trasformazione del fondo con susseguente accessione invertita, al solo fine della determinazione dell’indennità di occupazione legittima (cfr. sentenza impugnata, pag. 7); che con sentenza n. 609/2010, poi passata in giudicato, la Corte d’Appello di Napoli, sulla scorta del valore di mercato acclarato dall’officiato c.t.u., aveva determinato in euro 82.563,40 l’indennità di occupazione legittima per il biennio 31.7.2202 –31.7.2004 (cfr. sentenza impugnata, pag g . 7 - 8 ) ; che in data 21.9.2005, ossia dopo la scadenza del termine – 31.7.2004 – fissato per il compimento dei lavori, era stato emanato il decreto di espropriazione(cfr. sentenza impugnata, pag. 8);che con citazione in data 29.5.2006 avevano convenuto il Comune di [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Nola, onde ottenere il risarcimento dei danni commisurati al valore di mercato del terreno e nondimeno l’adito tribunale aveva con sentenza n. 911/2010 dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (cfr. sentenza impugnata, pag. 8); che in esito ai ricorsi esperiti innanzi al giudice amministrativo–ricorsi definiti dal Consiglio di Stato con l’accoglimento, con sentenza del 22.12.2014, di ambedue i gravami proposti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente con il riconoscimento in via definitiva di valore giuridico al decreto di espropriazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 10)–avevano con raccomandata del 3.2.2015 invano intimato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della indennità di espropriazione nella misura di euro 2.890.179,00, quale determinata dalla Corte d’Appello di Napoli con la sentenzan. 609/2010 (cfr. sentenza impugnata, pag. 11). Chiedevano,tra l’altro, di determinare l’indennità definitiva di espropriazione in euro 2.890.179,00- ossia nell’importo corrispondente al valore di mercato del terreno quale acclarato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio definito dalla Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 609/2010– e di “ condannare , per l’effetto, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento d i € 2.477.296,29 , pari al valore venale del fondo,al netto della quota del defunto comproprietario, sig.[OSCURATO:PERSONA], oggetto di cessione volontaria da parte de lle eredi, con deposito presso la C.D.P. del predetto importo, oltreinteressi legali dalla d ata dell’emissione del decreto di esproprio (21.09.05)”(così sentenza impugnata, pag. 3).2.Si costituiva il Co mune di Palm a Campania . Eccepiva, peraltro, in via pregiudiziale la prescrizione dell’avversapretesa. Instava, in ogni caso,per il rigetto dell’opposizione. 3.Disposto il mutamento del rito – da sommario in ordinario - con sentenza n. 4789/2023 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’opposizione e , per l’effetto, determinava l’indennità spettante a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’espropriazione del terreno di mq. 11.832 in [OSCURATO:PERSONA] in N.C.T. al foglio 9, particella 1970, in euro 2.890.179,00econdannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al deposito in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’importo suindicato, “ p revia detrazione di quanto già eventualmente versato”, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], con gli interessi legali sulla differenza riconosciuta rispetto alquantum determinato in sede amministrativa dal dì del decreto di espropriazione al dì del deposito; rigettava la domanda di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e condannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento – con distrazione – delle spese di lite (cfr. sentenza impugnata, pagg. 31 -33). Evidenziava la corte in ordine all’eccezione di prescrizione dell’avversa pretesa, sollevata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] – e secondo il quale al dì (20.1.2017)di introduzione del giudizio il termine decennale di prescrizione, a far data dal 21.9.2005, dì del decreto di esproprio, era scaduto sin dal 21.9.2015 – che i germani ricorrenti ave vano con lettera raccomandata del 4.2.2015 manifestato “la volontà di far valereil proprio diritto ad ottenere il pagamento dell’indennità di espropriazione, (…) indicata nel valore venale del fondo, che assumevano fissato dalla Corte d’Appello di Napoli con la (…) sentenza n. 609/2010 in € 2.890.179,00, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria” (così sentenza impugnata, pag. 18). Evidenziava dunque che non si prefiguravano dubbi circa l’idoneità della medesima missiva ad interrompere il corso della prescrizione, siccome proveniente dagli aventi diritto, rivolta al Comune di [OSCURATO:PERSONA], soggetto obbligato, ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell’indennità dovuta in dipendenza del decreto di espropriazione del 21.9.2005 (cfr. sentenza impugnata, pag. 19). Evidenziava la corte in ordine alla valenza delle statuizioni di cui alla sentenza n. 609/2010 della stessa Corte d’Appello di Napoli (cfr. sentenza impugnata, pag. 22)che, “non avendo la sentenza n. 609/2010 espressamente pronunciato sulla domanda di determinazione dell’indennità di esproprio – oggetto invece del presente giudizio – ma solo su quella, diversa per causa petendi , di determinazione dell’indennità di occupazione legittima, non si [era] sul punto formato alcun giudicato (…)”(così sentenza impugnata, pag. 26). Evidenziava, nondimeno, che il giudicato formatosi a seguito della pronuncia n. 609/2010 in ordine alla natura edificatoria del terreno ablato, quale antecedente logico-giuridico della statuizione sull’indennità di occupazione legittima, era atto a precludere a tal specifico riguardo qualsivoglia diversa qualificazione e valutazione (cfr. sentenza impugnata, pagg. 26 -27).Evidenziava ulteriormente,in ordine all’accertamento del valore di mercato – in euro 2.890.179,00 -del terreno cui il c.t.u. officiato nell’ambito del giudizio definito dalla Corte di Napoli con la sentenza n. 609/2010 aveva fatto luogo, che, per un verso, non operava al riguardo al cuna preclusione da giudicat o e che, per altro verso, “il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si [era] sostanzialmente limitato a contestare le relative risultanze con riferimento alla sola ritenuta edificabilità del suolo (…) mentre, quanto ai criteri di determinazione del relativo valore, si [era] solo limitato a rilevare che nel primo elaborato peritale (…) sarebbe stato indicato dal [c.t.u.] un valore di €/Mq. 163,39, poi ingiustificatamente maggiorato ad €/Mq. 244,27 nel secondo elaborato” (così sentenza impugnata, pag. 27) e a formulare, dunque, richiesta di una nuova c.t.u. Evidenziava in proposito, inoltre, che la diversa valutazione operata con la prima e con la seconda relazione dal c.t.u.si spiegava alla lucedella richiesta di chiarimenti disposta dalla corte d’appello circa il valore di mercato dei prodotti edilizi e che “nessuna sostanziale critica [era] stata rivolta da parte resistente rispetto a tale valutazione (…) effettuata peraltro con riferimento ad un’epoca prossima all’adozione del decreto di esproprio”(così sentenza impugnata, pag. 28), cosicché la nuova c.t.u. –richiesta da parte resistente – avrebbe avuto un carattere meramente esplorativo e si palesava perciò del tutto inammissibile (cfr. sentenza impugnata, pagg. 28- 29 ) . Evidenziava quindi, in conclusione , che nulla ostava alla condivisione della determinazione –in euro 2.890.179,00 – dell’indennità di espropriazione quale operata dal c.t.u. nominato nel giudizio definito dalla stessa Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 609/2010(cfr. sentenza impugnata, pag. 2 9 ) . 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso i l Co mune di [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. AnnaAmmaturo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]), Leonida DiegoAmmaturo (erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) ha nno depositato controricorso; ha nno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore –con distrazione - delle spese. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo i l ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., l’ultrapetizione; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo. Deduce che l’avversa pretesa è stata quantificata in domanda in euro 2.477.296,29 e tuttavia la Corte di Napoli ha pronunciato condanna al pagamento della maggior somma di euro 2.890.179,00, senza tener conto delle somme inerentialla quota di spettanza del comproprietario [OSCURATO:PERSONA] eliquidate in favore dei suoi eredi (cfr. ricorso, pa g g. 9 - 10 ) . Deduce invero che - così come hanno da t o atto le medesime controparti e così come emerge aliunde dall’impugnata sentenza - gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], comproprietario per la quota di 1/7, ebbero ad accettare l’indennità di espropriazione offerta, tant’è checon contratto in data 24.5.2005 ebbero a far luogo alla cessione volontariadella medesima quota (cfr. ricorso, pag. 10). 7.Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. 8. Difatti , la Corte di Napo l i, benché , nelle conclusioni (cfr. sentenza impugnata, pagg. 2 - 4 ) , abbia premesso che i ricorrenti avevano richiesto la condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 2.477.296,29(importo evidentemente pari a 6/7 di euro 2.890.179,00) , “pari al valore venale del fondo, al netto della quotadel defunto comproprietario, sig. [OSCURATO:PERSONA], oggetto di cessione volontaria da parte delle eredi” (così sentenza impugnata, pag. 3), si è nondimeno, al capo b) del dispositivo,allorché ha pronunciato condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] “al deposito dell’importo di cui al capo che precede”, cioè dell’importo di euro 2.890.179,00, limitataa prefigurare la “previa detrazione di quanto già eventualmente versato” (così sentenza impugnata, pag. 32). Ebbene, quanto versato agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non è l’importo di euro 412.882,71, ossia il valore della quota di 1/7 di euro 2.890.179,00(ed al netto dellaquale gli iniziali ricorrenti hanno invocato la condanna del Comune), bensì l’importo significativamente minoredi euro 63.443,25, ossia il valore della quota di 1/7 di euro 444.102,75, pari all’indennità provvisoria offerta ( di cui euro 266.461,65 a titolo di indennità di espropriazione ed euro 177.461,10 a titolo di maggiorazione per cessione volontaria). In questi termini il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato a depositare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] un importo superiore a quello che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel complesso avevano richiesto. Si ha riscontro,perciò, del denunciato vizio di ultrapetizione. 9.Con il secondo motivo i l ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art.2943 cod. civ. nonché dell’art. 111, 6° co., Cost. per difetto di motivazione. Deduce che ha erratoCorte di Napoli ad attribuire efficacia interruttiva della prescrizionealla lettera raccomandata a.r. del 4.2.2015 (cfr. ricorso, pag. 11). Deduce infatti che con la medesima missiva “non veniva richiesta la liquidazione dell’indennità di esproprio (…), ma una somma a titolo di risarcimento danni per la perdita della proprietà del terrenoin conseguenza di (…) un’occupazione appropriativa” (così ricorso, pag. 11). Deduce che del resto, alla luce del complesso contenzioso intrapreso dalle controparti onde conseguire il risarcimento del danno susseguente alla perdita della proprietà, la missiva in data 4.2.2015 “andava letta sempre nell’ottica di un petitumavente ad oggetto non una richiesta di pagamento dell’indennità di espropriazione ma di risarcimento del danno” (così ricorso, pag. 11). 10.Il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 11.Va debitamente premesso che il motivo di ricorso non si conforma agli oneri di specificità e di “autosufficienza” di cui, rispettivamente, al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ. Propriamente il ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso – quindi pur nella parte ove è “esposizione dei fatti di causa” - il testo integrale della raccomandata con avviso di ricevimento del 4.2.2015 (cfr. Cass.11 sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950, ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure. Cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorsoper cassazione - in forza del principio di cosiddetta “autosufficienza” –deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito). 12. In ogni caso si r imarc a che l a valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione - qua lora non si tratt i degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all’effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell’art. 2943 cod. civ. -costituisce apprezzamento di fatto , come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici (cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23821; Cass. 18.9.2007, n. 19359; Cass. sez. lav. 21.11.2018, n. 30125). 13.Su tale scorta si rappresenta quanto segue. L’impugnato dictumnon è, in parte qua, inficiato da alcun errore di diritto.L’impugnato dictum è, in parte qua , sorretto - evidentemente - da motivazione esaustiva e congrua, ossia da motivazione che ( in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.) non è inficiat a da alcuna forma di “anomalia motivazionale” destinata ad acquisire significato alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte. In particolare, con riferimento all’ “anomalia” della motivazione “apparente” (che ricorre allorquandoil giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito:cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte distrettuale ha – siccome si è premesso - compiutament e ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. 14.Ulteriormente si rappresenta quanto segue. Per un verso, la Corte di Napoli ha altresì puntualizzato che la chiara identificazione del titolo della richiesta di cui alla missiva del 4.2.2015 con l’indennità dovuta a seguito del decreto di espropriazione del 21.9.2005 traeva riscontro dalla specificazione –di cui alla stessa missiva - per cui, “ove all’esito del proponendo (e mai tuttavia successivamente introdotto) giudizio di impugnazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato del 22.12.2014 (…) fosse stato invece riconosciuto il diritto di essi ricorrenti al risarcimento del danno, l’importo ricevuto –ovviamente a titolo di richiesta indennità di esproprio –sarebbe stato trattenuto quale acconto sulla maggior somma dovuta per tale diversa causale” (così sentenza impugnata, pag. 19). Per altro verso, è innegabile che le censure addotte dal ricorrente (“(…) il che dimostra ulteriormente che le intenzioni dei resistenti con tale missiva fossero quelledi mettere in mora l’amministrazione sempre al fine di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno e non a contestare il quantum dell’indennità di esproprio”: così ricorso, pag. 12)si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica esegesi ( e ciò quantunque l’atto di costituzione in mora abbia natura di atto giuridico in senso stretto (cfr. Cass. 17.7.1997, n. 6556),per il quale non operano le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.,dovendo darsi rilievo, per converso, agli elementi obiettivi di riconoscibilità del significato dell’atto(cfr. Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19626)). 15.Con il terzo motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo della controversia; la violazione efalsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 327/2001. Deduce che la Corte di Napoli non ha tenuto conto delle argomentazioni addotte, ossia che,“trattandosi di vincolo preordinato all’esproprio, la relativa indennità non poteva essere rapportata all’astratta edificabilità del suolo”(così ricorso, pag. 13). Deduce che l’impugnato dictum“si limita ad affermare che l’accertamento del valore del terreno ben può compiersi richiamando il contenuto della c.t.u. espletata nel corso del precedente giudizio” (così ricorso, pag. 13). Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto deirilievi di cui al punto 5 della comparsa conclusionale(cfr. ricorso, pag. 1 4 ) . Ovvero del rilievo secondo cui “le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.)” (così ricorso, pag. 14). Ovvero del rilievo secondo cui la destinazione del suolo al momento dell’apposizionedel vincolo fosse agricola (c fr. ricorso, pag. 1 4 ) . Ovvero dei riliev i secondo cu i a seguito dell’approvazione del P.R.G. del Comune di [OSCURATO:PERSONA] con D.P.A.P. n. 70 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il terreno era ricaduto in zone per le quali erano previsti unicamente interventi di iniziativa pubblica; e secondo cui a seguito della decadenza quinquennale del vincolo di cui al P.R.G. il terreno era ricompreso in “zona bianca”, sicché per effetto della legge n. 10/1977 e della legge Regione Campania n. 17/1982 era inedificabile in quanto situato nel centro abitato di [OSCURATO:PERSONA] (cfr.ricorso, pag. 15). Ovvero del rilievo secondo cui la destinazione impressa al terreno con la delibera n. 49 del 28.7.2000, ossia la delocalizzazione del II [OSCURATO:PERSONA] sul medesimo fondo, “escludeva qualsiasi forma di utilizzo privato”(così ricorso, pag. 15). Deduce quindi che la corte territoriale non ha tenuto conto che l’indennità di espropriazione si determina alla stregua delle caratteristiche del bene alla data del decreto di espropriazione(così ricorso, pag. 1 7 ) . 16.Il terzo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto . 17.Si è anticipato che la Corte di Napoli ha puntualizzato che “il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione legittima, (…) preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel presente giudizio (…); non può quindi più essere posta in discussione, come vorrebbe il convenuto Comune di [OSCURATO:PERSONA], la determinazione nel presente giudizio dell’indennità di esproprio dovuta ai germani Ammaturo sulla base della natura edificatoria del fondo espropriato” (così sentenza impugnata, pagg. 26 –27. Al riguardo cfr. Cass. 6.4.2021, n. 9264, secondo cui in tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione legittima, calcolata secondo il criterio degli interessi legali sul valore del suolo, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa o accessione invertita, costituendo l’accertamento in fatto del valore del bene il comune punto di partenza per la stima sia dell’indennità di occupazione sia del danno risarcibile; Cass. 7.10.2016, n. 20234). 18.Ebbene, il passaggio motivazionale testé riferito integra senza dubbio la “ratio in parte qua decidendi”. E tale “ratio” non è stata né con il terzo mezzo né – al contempo - con gli ulteriori mezzi di impugnazione oggetto di specifica censura. Cosicché sovviene l’elaborazione di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass.(ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).19. Per giunta , il mezzo di impugnazione in disamina è – lo si è detto - incentrato essenzialmente sulla riproposizione delle “deduzioni difensive di cui al punto 5 della comparsa conclusionale” (cfr. ricorso, pagg. 14 e ss.)depositata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte di Napoli. Cosicché sovviene, in pari tempo, l’elaborazione di questa Corte - seppur espressa sullo specifico terreno del contenzioso elettorale –secondo cui il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio innanzi a questa Corte non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili(cfr. Cass.29.1.2016, n. 1755; Cass. 24.2.2006, n. 4250. Si vedano anche, al riguardo, Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478, eCass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098). 20.Con il quarto motivo i l ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo della controversia; motivazione perplessa o apparente; la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ e dell’art. 32 d.P.R. n. 327/2001. Deduce che ha errato la Corte di Napoli a non far luogo all ’ammissione di nuova c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 17). Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto del rilievo - di cui al punto 6.1 della comparsa conclusionale – secondo cui la consulenza tecnica espletata nel giudizio definito con la sentenza n. 609/2010 era viziata dall’erroneo assunto per cui alla data –5.10.2005 - di sua redazione non fosse ancora stato emanato il decreto di espropriazione, decreto che viceversa era stato emesso sin dal 31.7.2005 e la cui emanazione inficiava in toto il ragionamento dell’ausiliario d’ufficio (cfr. ricorso, pagg. 17 -18). Deduce quindi che la rinnovanda c.t.u. avrebbe condotto ad esiti totalmente differenti (cfr.ricorso, pag. 18). Deduce,d’altro canto (paragrafo 4.2.) , che ha errato la corte distrettuale a ritenere che non ha contestato la quantificazione dell’indennità operata dal c.t.u. nel giudizio definito con la sentenza n. 609/2010 (cfr. ricorso, pag. 19); che inverole difese esperite sono state sistematicamente rivolte al riscontro della correttezza del quantum – euro 444.102,75 - offerto ai proprietari dell’area espropriata (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce al contempo che il principio di non contestazione non è suscettibile di applicazione con riferimento alle conclusioni del c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 20). 21.Il quarto motivo di ricorso parimenti è privo di fondamento e va respinto. 22.Inevitabile è il riferimento all’elaborazione di questa Corte. Ovvero, in primo luogo, l’insegnamento secondo cui l a consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato(cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. 5.7.2007, n. 15219).Ovvero, in secondo luogo,l’insegnamento secondo cui , in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice dimerito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. 29.9.2017, n. 22799; Cass. 19.7.2013, n. 17693; Cass. sez. lav. 24.9.2010, n. 20227). Ovvero, in terzo luogo, l’insegnamento secondo cui il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest’ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa(cfr. Cass. sez. lav. 5.12.2008, n. 28855). Ovvero, in quarto luogo – allorché si adduce che la consulenza tecnica espletata nel giudizio definito con la sentenza n. 609/2010 fosse inficiata dall’erronea supposizione della mancata emanazione del decreto di espropriazione – l’insegnamento secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimiè preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927). 23.Va soggiunto che le doglianze addott e dal ricorrente nella seconda parte del mezzo in disamina (paragrafo 4.2.) difettano di specificità e di “autosufficienza”, sicché non valgono a smentire gli assuntiin parte qua – e di cui si è detto - della Corte partenopea (cfr. Cass. (ord.) 13.7.2021, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione). E ciò viepiù che l’omesso esame da parte del giudice del merito dei rilievi delle parti alla c.t.u. in tanto ha valenza quale possibile vizio della motivazione, in quanto la parte ne deduca la decisività in termini , appunto, specifici ed “autosufficienti” (cfr. Cass. (ord.) 17.5.2022, n. 15733). Decisività che viceversa , nella specie, è affidata sic et simpliciter al la prospettazione della “correttezza delle somme indicate nel decreto di esproprio e formalmente offerte ai proprietari” (così ricorso, pag. 19). 24.In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 4789/2023 della Corte d’Appello di Napoliva cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 25.Il (parziale) buon esito del ricorso fa sì che n on sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 , i l ricorrentesia tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso , cassa in relazione al motivo accolto l a sentenza n. 4789/2023 della Corte d’Appello di Napolie rinvia alla
Sentenza Cassazione n. 29162/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris