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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08734/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure, articolate in tre distinti motivi, con cui [OSCURATO:PERSONA] censura l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma indicata nel preambolo non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché non consentite o, comunque, manifestamente infondate.

Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare la semilibertà, ha evidenziato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che il condannato a pochi mesi dall'inizio della misura era stato controllato in luogo diverso da quello di lavoro mentre guidava, privo di idonea patente di guida, un furgone sprovvisto di carta di circolazione di copertura assicurativa e non revisionato, violando in tal modo le prescrizioni relative alla misura alternativa.

La gravità delle violazioni, unita all'assenza di valida giustificazione, dimostrava la incapacità del condannato a gestire in modo responsabile il beneficio accordatogli.

Il ricorrente, a fronte di tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur formalmente lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo senza indicare specificamente le criticità da cui ebbe affetta la decisione, finendo per sollecitare un'operazione del tutto estranea al giudizio di legittimità.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 25 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che le censure, articolate in tre distinti motivi, con cui [OSCURATO:PERSONA] censura l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma indicata nel preambolo non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché non consentite o, comunque, manifestamente infondate. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare la semilibertà, ha evidenziato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che il condannato a pochi mesi dall'inizio della misura era stato controllato in luogo diverso da quello di lavoro mentre guidava, privo di idonea patente di guida, un furgone sprovvisto di carta di circolazione di copertura assicurativa e non revisionato, violando in tal modo le prescrizioni relative alla misura alternativa. La gravità delle violazioni, unita all'assenza di valida giustificazione, dimostrava la incapacità del condannato a gestire in modo responsabile il beneficio accordatogli. Il ricorrente, a fronte di tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur formalmente lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una differente valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo senza indicare specificamente le criticità da cui ebbe affetta la decisione, finendo per sollecitare un'operazione del tutto estranea al giudizio di legittimità. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 genn
Sentenza Cassazione n. 08734/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris