Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:613
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑438/07
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia
«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti
dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti»
Massime della sentenza
1.
Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271
(Art. 174, n. 2, CE; direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3, n. 1, secondo comma, e 5, n. 2)
2.
Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271
[Direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, nn. 2 e 3, e allegati I, parte B, n. 3, e II, parte A, lett. a), secondo comma]
3.
Ambiente — Trattamento delle acque reflue urbane — Direttiva 91/271
(Direttiva del Consiglio 91/271, art. 5, n. 5)
1.
Emerge dall’art. 5, n. 2, della direttiva 91/271, sul trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva
98/15, che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti, le quali si riversano
in un’area sensibile, avrebbero dovuto essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall’articolo 4 della
citata direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1998. A tale proposito, è indifferente che le acque reflue si riversino
direttamente o indirettamente in un’area sensibile. Ciò è conforme all’elevato livello di tutela a cui mira la politica della
Comunità in materia ambientale ai sensi dell’art. 174, n. 2, CE.
(v. punti 29-30)
2.
In forza del combinato disposto dell’art. 5, n. 3 e dell’allegato I, parte B, n. 3, della direttiva 91/271, sul trattamento
delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva 98/15, il trattamento previsto dall’art. 5, n. 2, di tale direttiva
è più rigoroso di quello descritto all’art. 4 della stessa e riguarda le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie
e provengono da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti. Detto trattamento implica segnatamente, nel caso degli
scarichi nelle aree sensibili all’eutrofizzazione, il rispetto delle prescrizioni contenute nella tabella 2 del medesimo allegato,
salve restando, tuttavia, le disposizioni dell’allegato II, parte A, lett. a), secondo comma, della citata direttiva, a norma
delle quali, per quanto riguarda gli agglomerati di grandi dimensioni, dev’essere prevista l’eliminazione del fosforo e/o
dell’azoto, a meno che non sia dimostrato che tale eliminazione non avrebbe alcun effetto sul livello di eutrofizzazione.
(v. punti 36-37)
3.
Conformemente all’art. 5, n. 5, della direttiva 91/271, sul trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva
98/15, l’obbligo di riduzione del carico di azoto dipende dalla misura in cui gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento
delle acque reflue urbane situati nei bacini drenanti in aree sensibili contribuiscono all’inquinamento di queste ultime.
Inoltre, siano essi diretti o indiretti, gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane situati nello stesso
bacino drenante di un’area sensibile devono soddisfare, in forza dell’art. 5, n. 5, della citata direttiva, i requisiti applicabili
alle aree sensibili unicamente nei limiti in cui tali scarichi contribuiscono all’inquinamento di dette aree. Deve così esistere
un nesso di causalità tra detti scarichi e l’inquinamento delle aree sensibili.
(v. punti 43-47)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
6 ottobre 2009 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Omessa imposizione di un trattamento più spinto dell’azoto in tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti
dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti»
Nella causa C‑438/07,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 18 settembre 2007,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. I. Koskinen e L. Parpala nonché dalle sig.re M. Patakia e S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia,
rappresentato dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente,
convenuto,
sostenuto da:
Repubblica di [OSCURATO:PERSONA],
rappresentata dal sig. J. Heliskoski e dalla sig.ra A. Guimaraes‑Purokoski, in qualità di agenti,
interveniente,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J. Klučka, U. Lõhmus e A. Arabadjiev (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 febbraio 2009,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 marzo 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, non avendo
provveduto, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, affinché tutti gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue
urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti (a.e.) che confluiscono direttamente in aree sensibili
o nei bacini drenanti di queste ultime soddisfino ai requisiti pertinenti dell’allegato I della direttiva del Consiglio 21
maggio 1991, 91/271/CEE, sul trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dalla direttiva della
[OSCURATO:PERSONA] 27 febbraio 1998, 98/15/CE (GU L 67, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), è venuto meno agli obblighi
su di esso incombenti in forza dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della direttiva 91/271.
Contesto normativo
La convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della zona del [OSCURATO:PERSONA]
2
Oltre ad alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri e alla Federazione russa, la Comunità europea è parte contraente della convenzione sulla protezione
dell’ambiente marino della zona del [OSCURATO:PERSONA] (convenzione di Helsinki modificata nel 1992) (GU 1994, L 73, pag. 20; in
prosieguo: la «convenzione del [OSCURATO:PERSONA]») adottata con decisione del Consiglio 21 febbraio 1994, 94/157/CE, relativa alla
conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino della zona del [OSCURATO:PERSONA] (convenzione
di Helsinki modificata nel 1992) (GU L 73, pag. 19).
La normativa comunitaria
3
Ai sensi del suo art. 1, la direttiva 91/271 concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane,
nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali e ha lo scopo di proteggere
l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue.
4
L’art. 2 di tale direttiva dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque
meteoriche di dilavamento.
(...)
4) “Agglomerato”: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile
la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso
un punto di scarico finale.
5) “Rete fognaria”: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
6) “1 a.e. (abitante equivalente)”: il carico organico biodegradabile, avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni
(BOD5) di 60 g di ossigeno al giorno.
(…)
8) “Trattamento secondario”: trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento
biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella
1 dell’allegato I.
9) “Trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che
dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni
della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.
(…)
11) “Eutrofizzazione”: l’arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar modo composti dell’azoto e/o del fosforo, che provoca
una proliferazione di alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo una indesiderata perturbazione dell’equilibrio
degli organismi presenti nell’acqua e della qualità delle acque interessate.
(...)
13) “Acque costiere”: le acque al di fuori della linea di bassa marea o del limite esterno di un estuario».
5
Le norme generali applicabili alle acque reflue previste dalla citata direttiva sono contenute all’art. 4 della stessa, il
cui n. 1 prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente (...)».
6
L’art. 5 della direttiva 91/271 è formulato come segue:
«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli [OSCURATO:PERSONA] membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili
secondo i criteri stabiliti nell’allegato II.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello
scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre
1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e..
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare
ai pertinenti requisiti previsti dall’allegato I[, parte] B. (...)
(...)
5. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all’interno dei bacini drenanti in
aree sensibili e che contribuiscono all’inquinamento di tali aree, sono soggetti ai paragrafi 2, 3 e 4.
(...)».
7
I nn. 2 e 3 dell’allegato I, parte B, di tale direttiva sono formulati come segue:
«2. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sottoposti a trattamento ai sensi degli articoli
4 e 5 [della presente direttiva] devono soddisfare ai requisiti figuranti nella tabella 1.
3. Gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in talune aree sensibili soggette ad eutrofizzazione
quali individuate nell’allegato II, [parte] A, [lettera a)], devono inoltre soddisfare i requisiti figuranti nella tabella
2 del presente allegato».
8
La tabella 2 del citato allegato I è intitolata come segue:
«Tabella 2: Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili
soggette ad eutrofizzazione, quali individuate nell’allegato II, [parte] A, lettera a). Uno o entrambi i parametri possono
essere applicati a seconda della situazione locale. Si applicano il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione».
9
Ai sensi della seconda voce di tale tabella, l’azoto totale deve o presentare una concentrazione che non superi il valore
limite di 15 mg/l per gli agglomerati con un numero di a.e. tra 10 000 e 100 000 ovvero 10 mg/l per gli agglomerati più vasti,
oppure deve essere sottoposto ad una percentuale minima di riduzione tra il 70 e l’80%.
10
L’allegato II, parte A, lett. a), secondo comma, della direttiva 91/271 prevede:
«Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:
i) nei laghi e nei corsi d’acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi
fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe
alcun effetto sul livello dell’eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi agglomerati si può prevedere di eliminare
anche l’azoto;
ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità
di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante,
dall’altro, quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o
dell’azoto, a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell’eutrofizzazione».
La normativa nazionale
11
Emerge dalla descrizione della normativa nazionale fornita negli scritti del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia che tutte le attività nonché
le misure che rivestono un’importanza non trascurabile per l’ambiente rientrano nell’ambito di applicazione del codice dell’ambiente
svedese (miljöbalken). Inoltre, ogni impianto svedese di trattamento delle acque reflue urbane di agglomerati con oltre 2 000 a.e.
deve disporre di una concessione rilasciata a seguito di una valutazione effettuata caso per caso. Nell’ambito dell’esame
della domanda di concessione si procede ad una valutazione globale dello stato dell’area recipiente, relativa agli scarichi
accumulati provenienti da tutte le fonti, nonché ad una valutazione dell’effetto di tali scarichi a valle.
Il procedimento precontenzioso
12
Nel 1994, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha individuato tutte le sue acque come aree sensibili. Nel 1998 e nel 2000, esso ha confermato
tale classificazione alla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, tale Stato membro ha indicato di aver utilizzato l’eutrofizzazione come criterio
e che l’analisi delle acque interessate consentiva di determinare il tipo di trattamento richiesto. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia,
in forza dei criteri di cui all’allegato II, parte A, lett. a), i) e ii), della direttiva 91/271, la totalità del territorio
svedese è sensibile all’eutrofizzazione o al rischio di eutrofizzazione a causa degli scarichi di fosforo.
13
Il 23 ottobre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia una lettera di diffida in quanto tale Stato membro non si
era conformato agli obblighi su di esso incombenti ai sensi dell’art. 5 della direttiva 91/271. L’inadempimento conseguirebbe
dal fatto che tutti gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane in aree sensibili non erano conformi
ai requisiti previsti nell’allegato I, parte B, della citata direttiva. [OSCURATO:PERSONA] di Svezia doveva soddisfare entro il 31 dicembre
1998 ai detti requisiti, che si applicherebbero a tutti gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento di acque reflue
urbane di agglomerati con oltre 10 000 a.e. nonché a tutti gli scarichi di siffatti impianti di trattamento situati nei bacini
drenanti delle aree sensibili.
14
Nella sua risposta del 5 febbraio 2003 il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha contestato le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] e ha sostenuto di
conformarsi alla direttiva 91/271. Le autorità svedesi stimavano che non fosse necessario procedere all’eliminazione dell’azoto
contenuto nelle acque convogliate nel [OSCURATO:PERSONA] dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati
con oltre 10 000 a.e. situati nelle aree settentrionali del comune di Norrtälje. Esse ritenevano, inoltre, che gli scarichi
di azoto provenienti dagli impianti di trattamento di acque reflue urbane di altri agglomerati con oltre 10 000 a.e., situati
nella Svezia centrale e meridionale, non contribuissero all’eutrofizzazione delle acque costiere in quanto un sufficiente
assorbimento naturale dell’azoto ha luogo durante lo scorrimento attraverso il bacino drenante tra la fonte dell’inquinamento
e il mare.
15
Il 1° aprile 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia un parere motivato, nel quale esponeva studi scientifici
dimostranti che l’eliminazione dell’azoto contenuto nelle acque scaricate nella cosiddetta Baia di Botnia e nel mare conosciuto
come Mare di Botnia influiva sul livello di eutrofizzazione nel [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto. Essa indicava che tutte le
acque scaricate nel [OSCURATO:PERSONA], ivi comprese la Baia e il Mare di Botnia, dagli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. dovevano essere sottoposte ad un trattamento di eliminazione sia
del fosforo che dell’azoto.
16
[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre considerato che gli scarichi di azoto degli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti
dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. nelle regioni centrali e meridionali della Svezia contribuivano ad inquinare il [OSCURATO:PERSONA], che è un’area sensibile. A tale proposito, essa fa rilevare che l’assorbimento naturale in bacini drenanti non era
un metodo accettabile di riduzione del carico di azoto per le aree costiere.
17
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha risposto al parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] con lettere 14 e 22 giugno 2004, indicando che, quando
uno Stato membro è chiamato a prendere posizione sulle aree che sono sensibili all’eutrofizzazione, ai sensi della direttiva
91/271, esso deve parimenti stabilire quali nutrienti contribuiscono all’eutrofizzazione. Una volta presa posizione su tale
punto, lo Stato membro deve assicurare che si proceda ad un trattamento più spinto dell’azoto e/o del fosforo a seconda della
situazione locale. [OSCURATO:PERSONA] di Svezia sottolineava, inoltre, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano liberi di scegliere il metodo che
intendono utilizzare per eliminare l’azoto dalle acque reflue urbane. Si dovrebbe dunque interpretare la direttiva 91/271
nel senso che l’assorbimento naturale può essere preso in considerazione come metodo di eliminazione dell’azoto dalle acque
reflue urbane provenienti dall’interno dei territori, le quali si riversano nei fiumi e nei corsi d’acqua e scorrono poi verso
le aree costiere sensibili.
18
Considerando insoddisfacente la risposta fornita dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia a tale parere motivato, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il
presente ricorso.
19
Con ordinanza del presidente della Corte 28 gennaio 2008, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa ad intervenire a sostegno
delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
20
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha suddiviso in cinque gruppi, menzionati nei primi cinque allegati al suo controricorso, i 141 impianti
di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si convogliano direttamente
nelle aree sensibili o nei loro bacini drenanti.
21
Tale Stato membro, nella sua controreplica, ha precisato che era opportuno correggere le indicazioni relative a 5 dei citati
141 impianti di trattamento. Così, gli impianti di trattamento degli agglomerati di Kristianstad, da un lato, e di Jönköping
e Huskvarna, che costituiscono ormai un unico agglomerato, dall’altro, devono essere cancellati dall’allegato 1 del controricorso
di tale Stato membro e inclusi nell’allegato 3 della stessa. L’impianto di Lysekil dev’essere cancellato dal detto allegato
1 e aggiunto nell’allegato 2 di detto controricorso. Infine, quello di Hammarö dev’essere eliminato dall’allegato 2 del controricorso
del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e incluso nell’allegato 1 dello stesso.
22
In primo luogo, l’allegato 1 del controricorso del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, come modificato dalla sua controreplica (in prosieguo:
l’«allegato 1 modificato») elenca gli impianti di trattamento che tale Stato membro ritiene conformi ai requisiti della direttiva
91/271. L’asserito inadempimento non sarebbe fondato in relazione a detti impianti in quanto essi disporrebbero di un’attrezzatura
specifica per l’eliminazione dell’azoto che soddisfa ai requisiti di tale direttiva. [OSCURATO:PERSONA] si limita a constatare
che gli impianti di trattamento di Eslöv, Kristianstad e Jönköping non eliminano l’azoto dalle acque reflue urbane che essi
trattano, in violazione della citata direttiva.
23
In secondo luogo, in merito, da un lato, agli impianti di trattamento elencati nell’allegato 2 del controricorso del [OSCURATO:PERSONA]
di Svezia, come modificato dalla sua controreplica (in prosieguo: l’«allegato 2 modificato») e, dall’altro, agli impianti
di trattamento menzionati all’allegato 3 di detto controricorso, come modificato dalla citata controreplica (in prosieguo:
l’«allegato 3 modificato»), la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di accettare la posizione del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia secondo la quale tali impianti
non soddisfano ai requisiti della direttiva 91/271, in quanto i primi non sono attrezzati per eliminare l’azoto, mentre gli
altri non eliminano sufficientemente l’azoto dalle acque reflue urbane che trattano.
24
In terzo luogo, relativamente agli impianti che compaiono all’allegato 5 del controricorso del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, la [OSCURATO:PERSONA]
li differenzia a seconda che essi scarichino direttamente o indirettamente nella Baia di Botnia, e direttamente o indirettamente
nel Mare di Botnia. [OSCURATO:PERSONA] considera che, poiché la maggior parte delle acque interne svedesi si riversa nel [OSCURATO:PERSONA]
propriamente detto, la cui eutrofizzazione è causata principalmente dal fosforo e dall’azoto, tali acque si devono considerare
sensibili a tali due nutrienti. Tutti i detti impianti dovrebbero dunque effettuare un trattamento più spinto non solo del
fosforo, bensì anche dell’azoto, ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5 della direttiva 91/271 (in prosieguo: il «trattamento
terziario»).
25
Pur ammettendo che le acque della Baia di Botnia sono sensibili unicamente al fosforo, la [OSCURATO:PERSONA] considera tuttavia che
tale baia non può essere presa in considerazione isolatamente, poiché taluni nutrienti, ivi compreso l’azoto, vengono trasportati
dal suo bacino marino verso le altre parti del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], basandosi su un rapporto effettuato su sua richiesta
nel 2003 dal [OSCURATO:PERSONA] sulla trasposizione della direttiva 91/271 in Svezia (in prosieguo: il «rapporto del 2003»),
è del parere che le acque del Mare di Botnia sono, almeno parzialmente, sensibili all’azoto. Così, lo scorrimento delle acque
provenienti dalla Baia di Botnia e dal Mare di Botnia verso il [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto comporterebbe il trasporto di
una considerevole quantità di azoto.
26
Da ultimo, relativamente agli impianti di cui all’allegato 4 del controricorso del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, considerati da tale Stato
membro conformi ai requisiti della direttiva 91/271, non sarebbe necessario che essi procedano all’eliminazione dell’azoto,
poiché l’assorbimento naturale è talmente rilevante che i loro scarichi non contribuiscono all’eutrofizzazione delle acque
costiere. Nella sua memoria di intervento, la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] aggiunge a tale proposito che un tale processo di depurazione
naturale può essere preso in considerazione nel momento in cui si valuta, conformemente a quanto disposto dalla citata direttiva,
se l’eliminazione dell’azoto sia necessaria. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, dal canto suo, che il tasso di assorbimento sollevato
dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia non consente una sufficiente eliminazione dell’azoto e che i calcoli di quest’ultimo si basano sulla riduzione
media dell’azoto, il che non sarebbe consentito dalla direttiva 91/271. Non si potrebbe dunque considerare l’assorbimento
come tale da soddisfare ai requisiti stabiliti dall’allegato I, tabella 2, della citata direttiva, che riguarda un livello
di trattamento sufficiente e costante.
27
Nella sua replica la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che emerge dalla necessità di assicurare un elevato livello di tutela fondato sui
principi di precauzione e dell’azione preventiva, sancito per la politica della Comunità in materia ambientale dall’art. 174,
n. 2, CE e riaffermato in una giurisprudenza costante, che è preferibile combattere l’inquinamento alla fonte. A tale proposito,
la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia non ha dimostrato che l’eliminazione dell’azoto dalle acque sia interne che
costiere non condurrebbe ad un miglioramento del livello di eutrofizzazione del [OSCURATO:PERSONA].
28
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia replica, a tale proposito, che l’eliminazione dell’azoto in casi in cui la situazione locale non lo imponga
può favorire la proliferazione di cianobatteri. Pertanto, fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non provi che la situazione locale impone
l’eliminazione dell’azoto, il principio di precauzione condurrebbe piuttosto a non effettuare tale eliminazione.
Giudizio della Corte
29
Emerge dall’art. 5, n. 2, della direttiva 91/271 che tutte le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e.,
che si riversano in un’area sensibile, avrebbero dovuto essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello descritto
all’articolo 4 della citata direttiva al più tardi entro il 31 dicembre 1998.
30
A tale proposito, la Corte ha già statuito che è indifferente, per avere uno scarico ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva
91/271, che le acque reflue si riversino direttamente o indirettamente in un’area sensibile (v., in tal senso, sentenza 25
aprile 2002, causa C‑396/00, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3949, punti 29-32). Come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 72 delle sue conclusioni, ciò è conforme all’elevato livello di tutela a cui mira la politica della Comunità in
materia ambientale in forza dell’art. 174, n. 2, CE.
31
L’individuazione delle aree sensibili può basarsi, ai sensi dell’allegato II, parte A, della direttiva 91/271, sull’eutrofizzazione,
sulla produzione di acqua potabile o sulle prescrizioni di altre direttive.
32
Nel caso di specie è pacifico che, nel 1994, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha individuato tutte le sue acque come aree sensibili all’eutrofizzazione
e che tutti gli impianti di trattamento di tale Stato membro scaricano direttamente o indirettamente in tali aree.
33
Emerge dalle osservazioni presentate dalle parti che, in generale, una delle sostanze nutrienti, che si tratti del fosforo
o dell’azoto, è presente in minor quantità rispetto all’altra e che tale scarsità limita la proliferazione di alghe. Tale
sostanza è quindi definita «fattore limitante». Le acque di una zona possono essere sensibili all’una o all’altra di tali
sostanze, o anche ad entrambe. La riduzione del fosforo e/o dell’azoto, in funzione della sensibilità di dette acque, consente
allora di limitare la proliferazione delle alghe.
34
Tutte le acque svedesi sono state riconosciute sensibili all’eutrofizzazione o a rischio di eutrofizzazione a causa degli
scarichi di fosforo. Solo le acque costiere situate tra la frontiera norvegese e il comune di Norrtälje sono state identificate
come sensibili all’eutrofizzazione o a rischio di eutrofizzazione a causa degli scarichi di azoto.
35
Occorre pertanto considerare, contrariamente a quanto fa valere la [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha precisato, nell’ambito
dell’identificazione delle aree sensibili, quali nutrienti debbano essere eliminati, ai sensi dell’allegato I, tabella 2,
della direttiva 91/271, al momento dello scarico di acque reflue urbane nelle acque interne svedesi. Infatti, come rilevato
dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, a tale proposito non è stata operata alcuna distinzione tra le acque costiere e le acque interne.
36
Inoltre, l’art. 5, n. 3, della direttiva 91/271 determina a quali regole deve sottostare il trattamento terziario degli scarichi
in siffatte aree sensibili. Consegue da tale norma, in combinato disposto con le disposizioni cui essa rinvia, che gli scarichi
degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in aree sensibili soggette ad eutrofizzazione devono soddisfare ai
requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato I di tale direttiva.
37
La Corte ha già dichiarato che tali requisiti si applicano fatte salve le disposizioni di cui all’allegato II, parte A, lett. a),
secondo comma, della direttiva 91/271 (sentenza 23 settembre 2004, causa C‑280/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8573,
punti 104 e 105). Il punto ii) di tale disposizione prevede infatti che, relativamente alle acque del litorale per le quali
si constata uno scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, per gli scarichi provenienti
da agglomerati più estesi dev’essere prevista l’eliminazione del fosforo e/o dell’azoto, a meno che non si dimostri che tale
eliminazione non avrebbe alcun effetto sul livello dell’eutrofizzazione.
38
La tabella 2 dell’allegato I di tale direttiva riguarda la riduzione del fosforo e dell’azoto nelle acque reflue urbane. Dal
titolo di tale tabella risulta che, a seconda della situazione locale, si applicano uno o entrambi i parametri. Proprio a
seconda della situazione locale, infatti, l’azoto o il fosforo, o entrambe le sostanze, devono essere ridotte. Lo Stato membro
può allora scegliere di applicare il valore della concentrazione o la percentuale di riduzione.
39
Occorre precisare che la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia concordano sul fatto che l’eutrofizzazione del [OSCURATO:PERSONA] costituisce
un grave problema ambientale e che tale fenomeno è provocato dalla notevole concentrazione di azoto e fosforo, due sostanze
tuttavia indispensabili alla vita marina.
40
Come fatto valere dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, non esiste dunque una soluzione uniforme al problema dell’eutrofizzazione per l’insieme
del [OSCURATO:PERSONA].
41
Emerge pertanto dal fascicolo che non è opportuno adottare le stesse misure per ridurre l’eutrofizzazione in parti diverse
del [OSCURATO:PERSONA]. La direttiva 91/271 prevede a tale proposito che spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri valutare, a seconda della situazione
locale, quali sostanze – fosforo e/o azoto – contribuiscono all’eutrofizzazione e adottare, in conformità con tale valutazione,
le misure di trattamento adeguate.
42
La direttiva 91/271 non impone dunque automaticamente una riduzione del carico di azoto nonostante gli scarichi degli impianti
di trattamento di acque reflue urbane si riversino nelle acque recipienti situate in un’area sensibile. È il motivo relativo
alla sensibilità di tali acque recipienti, unitamente ad un esame della situazione locale, a determinare se l’azoto e/o il
fosforo debbano essere ridotti.
43
Pertanto, non può essere accolta l’interpretazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale la sola circostanza che gli
scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane finiscano in un’area sensibile consente di considerare che la
direttiva 91/271 impone un trattamento terziario de l’azoto. Conformemente all’art. 5, n. 5, della citata direttiva, l’obbligo
di riduzione del carico di azoto dipende dalla misura in cui gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane situati nei bacini drenanti in aree marine sensibili contribuiscono all’inquinamento di queste ultime.
44
Poiché la determinazione del fattore limitante non è connessa esclusivamente alla sensibilità delle acque recipienti, bensì
anche all’esistenza di un effetto inquinante degli scarichi che vi si riversano, non si può affermare, come fa sostanzialmente
la [OSCURATO:PERSONA], che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto è soggetto ad una forte eutrofizzazione a causa sia dell’azoto
sia del fosforo, e poiché gran parte delle acque interne svedesi si riversano in tale mare, i laghi e i corsi d’acqua, nonché
le acque costiere svedesi, devono essere considerati sensibili alle due sostanze.
45
Da tali considerazioni discende, contrariamente a quanto sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA], che la direttiva 91/271 non prevede
un obbligo generale di imporre un trattamento terziario dell’azoto contenuto negli scarichi di ogni impianto di trattamento
di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e..
46
Dato che la direttiva 91/271 impone la riduzione del fosforo e/o dell’azoto a seconda della situazione locale, vale a dire
della sensibilità delle acque recipienti all’uno e/o all’altro nutriente e dell’esistenza di un effetto inquinante degli scarichi
su queste ultime, si può procedere ad un esame congiunto degli impianti di trattamento in causa i cui scarichi si riversano
all’interno di uno stesso bacino drenante.
47
Inoltre, siano essi diretti o indiretti, gli scarichi degli impianti di trattamento di acque reflue urbane situati nello stesso
bacino drenante di un’area sensibile devono soddisfare, in forza dell’art. 5, n. 5, della direttiva 91/271, ai requisiti applicabili
alle aree sensibili unicamente nei limiti in cui tali scarichi contribuiscono all’inquinamento di dette aree. Deve così esistere
un nesso di causalità tra detti scarichi e l’inquinamento delle aree sensibili.
48
Alla luce delle considerazioni suesposte occorre esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato l’esistenza di siffatto nesso.
49
Si deve infatti ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi
dell’art. 226 CE, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Ad essa spetta fornire alla
Corte tutti gli elementi necessari affinché questa accerti l’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna
presunzione (v., in particolare, sentenze 25 maggio 1982, causa 96/81, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1791, punto 6,
e 26 aprile 2007, causa C‑135/05, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3475, punto 26).
50
Inoltre, quando la [OSCURATO:PERSONA] fornisce elementi sufficienti a dimostrare la veridicità di determinati fatti che si sono verificati
sul territorio dello Stato membro convenuto, spetta a quest’ultimo contestare in modo sostanziale e dettagliato i dati forniti
e le conseguenze che ne derivano (v., in tal senso, sentenze 22 settembre 1988, causa 272/86, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4875,
punto 21, nonché 9 novembre 1999, causa C‑365/97, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7773, punti 84 e 86).
51
In primo luogo, in merito agli impianti di trattamento elencati nell’allegato 1 modificato, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, senza
tuttavia fornirne la prova, che, da un lato, gli impianti di trattamento di Eslöv, di Kristianstad e di Jönköping non sono
attrezzati per eliminare l’azoto dalle acque reflue urbane che trattano. Dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare
che l’azoto non è stato eliminato dalle acque reflue degli agglomerati di Hönö, Strömstad, Lidköping, Sävsjö, Borgholm, Bjuv,
Svedala, Klippan, Torekov e Åmål.
52
Alla luce di ciò, la Corte non ha a disposizione elementi sufficienti che le consentano di conoscere esattamente la portata
della violazione del diritto comunitario contestata al [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e quindi di verificare l’esistenza dell’inadempimento
addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza 26 aprile 2007, causa C‑195/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3351, punto 32).
53
In secondo luogo, relativamente agli impianti di trattamento elencati negli allegati 2 e 3, come modificati, occorre rammentare
che, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, spetta alla Corte accertare la sussistenza o meno dell’inadempimento contestato
anche qualora lo Stato interessato non contesti l’inadempimento (v., in tal senso, sentenze 15 gennaio 2002, causa C‑439/99,
[OSCURATO:PERSONA]/Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑305, punto 20, e 23 febbraio 2006, causa C‑43/05, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, punto 11).
54
Si deve rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia stesso riconosce di esser venuto meno, a tale proposito, agli obblighi su di esso
incombenti in forza della direttiva 91/271. Tale Stato membro afferma che, alla scadenza del termine impartito nel parere
motivato, gli impianti di trattamento di cui agli allegati 2 e 3, come modificati, non soddisfacevano i requisiti applicabili
in forza dell’allegato I della citata direttiva. Emerge, in particolare, dalle risposte del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ai quesiti scritti
che, da un lato, gli impianti di trattamento menzionati all’allegato 2 modificato non disponevano di una tecnologia specifica
per l’eliminazione dell’azoto. Dall’altro, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha ammesso che gli impianti di trattamento elencati nell’allegato
3 modificato disponevano di una tecnologia specifica per l’eliminazione dell’azoto, ma che gli scarichi di azoto provenienti
da tali impianti sono talmente rilevanti da contribuire all’eutrofizzazione anche in presenza di un tasso di assorbimento
elevato.
55
Pur volendo supporre che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] adotti un approccio globale nei confronti di tutti gli scarichi degli
impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e. che si immettono direttamente
nelle aree sensibili o nei loro bacini drenanti, tale circostanza non osta a che l’inadempimento possa essere constatato nei
confronti di alcuni di tali impianti. Infatti, tale conclusione è corroborata dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, pur
ammettendo che gli impianti di trattamento menzionati agli allegati 2 e 3, come modificati, non soddisfano ai requisiti applicabili
in forza dell’allegato I della direttiva 91/271, ha affermato esplicitamente di non contestare tale parte del ricorso della
[OSCURATO:PERSONA].
56
Alla luce delle considerazioni suesposte emerge che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia è venuto meno agli obblighi su di esso incombenti in
forza della direttiva 91/271 relativamente agli scarichi di azoto degli impianti di trattamento menzionati agli allegati 2
e 3, come modificati.
57
In terzo luogo, relativamente agli impianti di trattamento elencati all’allegato 4 del controricorso del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia,
da un lato, e agli impianti di trattamento citati all’allegato 5 dello stesso, dall’altro, per i quali non sarebbe necessaria
alcuna attrezzatura specifica per l’eliminazione dell’azoto dato che i loro scarichi non contribuirebbero all’eutrofizzazione
delle aree sensibili, si deve esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia accertato che gli scarichi di detti impianti contribuiscono
all’eutrofizzazione di tali aree.
58
A tale proposito si deve constatare, come emerge dal fascicolo, che detti impianti di trattamento sono dislocati su bacini
drenanti le cui acque recipienti sono costituite, da un lato, dal Golfo di Botnia, che costituisce un braccio del [OSCURATO:PERSONA],
e, dall’altro, dal [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto.
Sugli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia
59
Tra gli impianti di trattamento menzionati nell’allegato 5 del controricorso del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia alcuni riversano i propri
scarichi direttamente o indirettamente nella Baia di Botnia, altri scaricano direttamente o indirettamente nel Mare di Botnia.
Si possono dunque esaminare congiuntamente gli impianti di trattamento di cui trattasi i cui scarichi si riversano nello stesso
bacino drenante.
60
In primo luogo, gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. che
riversano i loro scarichi o direttamente nella Baia di Botnia o nel suo bacino drenante sono, rispettivamente, quelli di Haparanda,
Luleå, Piteå, Skellefteå nonché Umeå, e quelli di Kiruna, Gällivare nonché Boden.
61
Le parti concordano nel considerare che la Baia di Botnia è l’unica area considerevole del [OSCURATO:PERSONA] che non è, in linea
generale, colpita dall’eutrofizzazione. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che il fosforo è il fattore limitante nella Baia
di Botnia.
62
[OSCURATO:PERSONA] non ha pertanto dimostrato che, a causa della situazione in cui versa la Baia di Botnia, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia
dovesse imporre un trattamento terziario dell’azoto in ogni impianto di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli
agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si riversano nella Baia di Botnia.
63
In secondo luogo, gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. i
cui scarichi si riversano direttamente nel Mare di Botnia o nel suo bacino drenante sono, rispettivamente, quelli di Örnsköldsvik,
Härnösand, Timrå, Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn nonché Gävle, e quelli di Sollefteå, Östersund, Åre, Ljusdal, Bollnäs,
Mora, Falun, Borlänge, Avesta nonché quelli di Sandviken.
64
Le parti non concordano in merito, da un lato, alla presenza di un’eutrofizzazione nonché all’identificazione del fattore
limitante nel Mare di Botnia e, dall’altro, all’esistenza e agli eventuali effetti di un trasferimento di azoto proveniente
dal Golfo di Botnia e discendente fino al [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto.
Sulla presenza di un’eutrofizzazione e sull’identificazione del fattore limitante nel Mare di Botnia
65
Secondo i risultati degli studi allegati al fascicolo dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, il Golfo di Botnia, comprensivo del Mare di Botnia,
è l’unica parte del [OSCURATO:PERSONA] che non presenta segni evidenti di eutrofizzazione.
66
[OSCURATO:PERSONA] basa la sua affermazione, secondo la quale l’azoto sarebbe un fattore limitante significativo dell’eutrofizzazione
del Mare di Botnia, sul rapporto del 2003.
67
Tuttavia, tale rapporto evidenzia che è pacifico che non vi sono problemi di eutrofizzazione nelle acque aperte del Golfo
di Botnia.
68
Consegue da quanto esposto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che l’azoto sia un fattore limitante significativo dell’eutrofizzazione
nelle acque aperte del Mare di Botnia.
69
Secondo le conclusioni del rapporto del 2003, l’eutrofizzazione è un problema nel [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto, nel Kattegat,
nel Sund, nonché nelle zone costiere del Mare di Botnia, dove il ricambio idrico è scarso e vi è una forte presenza di nutrienti.
70
Relativamente alle acque costiere, il rapporto del 2003 afferma che queste ultime sono soggette ad eutrofizzazione a causa
dello scarso ricambio idrico e del carico elevato di nutrienti in tali acque. Inoltre, tale rapporto sostiene che il fosforo
è il fattore limitante principale nelle acque costiere svedesi.
71
Occorre, a tale proposito, prendere in considerazione il punto ii) dell’allegato II, parte A, lett. a), secondo comma, della
direttiva 91/271, in forza del quale nelle aree costiere per le quali sia accertato che il ricambio idrico è scarso, o che
ricevono grandi quantità di nutrienti, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza
irrilevante, mentre quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo
e/o dell’azoto, a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe alcun effetto sul livello dell’eutrofizzazione.
72
A tale proposito, il rapporto del 2003 rivela che sussistono dubbi sull’efficacia dell’eliminazione dell’azoto e indica che
una riduzione del carico di azoto nelle aree del [OSCURATO:PERSONA] in cui il fosforo è il fattore limitante avrebbe solo un effetto
circoscritto sull’eutrofizzazione.
73
Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia afferma, senza che la [OSCURATO:PERSONA] fornisca alcuna prova contraria, che l’eliminazione dell’azoto
avrebbe l’effetto di ridurre il trasferimento di azoto dalla Baia di Botnia verso il Mare di Botnia di circa 19 tonnellate,
il che rappresenta meno dello 0,1% del trasferimento totale di azoto tra tali due aree marine. L’effetto dell’eliminazione
dell’azoto nel Golfo di Botnia sul livello di eutrofizzazione del [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto sarebbe dunque insignificante.
74
Si deve pertanto constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che, a causa della situazione in cui versa il Mare di Botnia,
il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia dovesse imporre un trattamento terziario dell’azoto contenuto negli scarichi di ogni impianto di trattamento
di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si riversano nel Mare di Botnia.
– Sull’esistenza e sugli eventuali effetti di un trasferimento di azoto proveniente dal Golfo di Botnia e discendente fino al
[OSCURATO:PERSONA] propriamente detto
75
[OSCURATO:PERSONA] solleva che, in ogni caso, una considerevole quantità di nutrienti viene trasportata tra i diversi bacini marini.
Così, il 62% della quantità totale di azoto scaricata direttamente o indirettamente nella Baia di Botnia fluirebbe poi verso
il Mare di Botnia, che sarebbe un’area marina in cui l’azoto costituisce un importante fattore limitante.
76
Da un lato, è vero che, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, occorre valutare l’obbligo di trattare
l’azoto in un’ottica globale, considerando sia la sensibilità delle acque interne sia quella delle acque costiere recipienti.
Nondimeno, si deve considerare che la nozione di bacino drenante conosce dei limiti. Si deve rilevare a tale proposito, che,
in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che, contrariamente da quanto emerge dal punto 44 della sua replica, essa non sostiene
che la Baia di Botnia e il Mare di Botnia possano essere considerati bacini drenanti del [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto.
77
D’altro lato, in merito all’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia secondo il quale il ricambio idrico tra la Baia di Botnia, il Mare
di Botnia e il [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto è estremamente limitato, si deve rilevare, come emerge dal fascicolo sottoposto
alla Corte, che il [OSCURATO:PERSONA] è un mare poco profondo, il che non favorisce il ricambio idrico. Inoltre, emerge dall’allegato
11 del controricorso del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, che illustra la topografia del [OSCURATO:PERSONA] che, tra la Baia di Botnia e il Mare
di Botnia, il ricambio idrico è limitato da ostacoli naturali collocati al nord dell’arcipelago di Kvarken. Secondo tale carta,
la Baia di Botnia e il Mare di Botnia sono fra loro collegati da secche in cui le acque hanno una profondità massima di 25
metri. Tale constatazione è inoltre corroborata dall’allegato 12 di tale controricorso, che illustra il profilo dei fondali
del [OSCURATO:PERSONA].
78
Si deve pertanto constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato l’inesistenza di ostacoli fisici che limitano il trasferimento
di azoto tra i bacini marini di cui trattasi.
79
Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, il Mare di Botnia è un vero collettore
di azoto. Inoltre, nel rapporto del 2003 si riconosce che i problemi di eutrofizzazione legati all’azoto nel Golfo di Botnia
sono trascurabili e che solo una minima quantità di azoto viene trasportata fino al [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto. La presenza
di secche e di un restringimento del Golfo di Botnia intorno alle isole Åland inducono parimenti a ritenere che il passaggio
di acqua, e dunque di azoto, non è favorito da una siffatta topografia.
80
Pertanto, anche se è vero che l’azoto si trasferisce tra il Golfo di Botnia e il [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto, la [OSCURATO:PERSONA]
non ha tuttavia dimostrato che lo scorrimento delle acque dalla Baia di Botnia e dal Mare di Botnia verso il [OSCURATO:PERSONA] propriamente
detto comporti il trasporto di una rilevante quantità di inquinamento di azoto proveniente dalle regioni settentrionali della
Svezia, i cui impianti di trattamento non effettuano l’eliminazione dell’azoto.
81
A tale proposito occorre rilevare che le parti concordano sulla circostanza che circa l’11% di tutto l’azoto presente nel
Mare di Botnia si riversa nel [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto.
82
Tuttavia, come emerge dai documenti del fascicolo e dalle osservazioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia in udienza, nonché come
rilevato da tale Stato membro, la percentuale rilevante è quella che rappresenta la quantità di azoto scaricata dagli impianti
di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si riversano nel
Golfo di Botnia, e che viene trasportata verso il [OSCURATO:PERSONA]. Per contro, il flusso totale di azoto non può essere considerato,
nella presente fattispecie, un elemento rilevante al fine di determinare se l’azoto proveniente dai detti impianti debba essere
sottoposto ad un trattamento terziario.
83
Infatti, i documenti del fascicolo consentono di stabilire che i nutrienti, tra cui l’azoto, sono originati da molteplici
attività umane e giungono infine in mare, in primo luogo, attraverso le emissioni atmosferiche e i depositi che ne risultano,
in secondo luogo, attraverso gli scarichi di singole fonti situate lungo la costa o provenienti da bacini drenanti, trasportati
dai fiumi, e, in terzo luogo, attraverso le dispersioni di fonti diffuse.
84
A tale proposito, i documenti del fascicolo consentono di stabilire che, da un lato, gran parte dell’azoto presente nel Golfo
di Botnia proviene da scarichi di fonti diffuse. Dall’altro, nell’ambito di tale categoria, l’agricoltura è l’attività umana
che produce un’ingente parte degli scarichi d’azoto.
85
Ne consegue che la quantità di azoto scaricata dagli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati
con oltre 10 000 a.e. non corrisponde al tasso di azoto menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA].
86
È pertanto difficile capire a cosa corrisponda il tasso di trasferimento del 62% sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Siffatto tasso
non può, in ogni caso, corrispondere alla quantità di azoto contenuta negli scarichi degli impianti di trattamento delle acque
reflue di agglomerati con oltre 10 000 a.e..
87
Secondo le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia formulate in udienza, la percentuale di trasferimento di azoto, che si riferisce
esclusivamente agli scarichi di tale nutriente provenienti dagli impianti di trattamento di cui trattasi, si aggira intorno
all’1,2%.
88
[OSCURATO:PERSONA] non ha pertanto dimostrato che il trasporto di azoto proveniente dagli impianti svedesi di trattamento delle
acque reflue urbane degli agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia verso il [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto, possa risultare significativo ai sensi della giurisprudenza. Secondo quest’ultima il flusso di
azoto provocato dalle acque reflue urbane che si riversano in acque eutrofizzate dev’essere considerato significativo se rappresenta
all’incirca il 10% del flusso totale di azoto (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 77).
89
Peraltro, la commissione [OSCURATO:PERSONA], istituita nell’ambito della convenzione del [OSCURATO:PERSONA], ha deciso, in occasione del vertice
ministeriale di Cracovia del 15 novembre 2007, un piano d’azione per il [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). Tale
piano, discusso in udienza, prevede un limite massimo per gli scarichi di azoto e di fosforo nonché la necessità di ridurre
l’azoto e il fosforo nelle diverse aree del [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che per la Baia di Botnia e il Mare di Botnia non è necessario
ridurre il tasso di azoto.
90
Se è incontestabile che, allo stesso tempo, detto piano d’azione inciti a ridurre l’azoto nel [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto
ad un quantitativo di 94 000 tonnellate annue, si deve tuttavia rilevare che tale obbligo non riguarda il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia.
Esso incombe, invece, sugli [OSCURATO:PERSONA] situati nell’area del bacino drenante del [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto.
91
Pertanto, si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la prova né, da un lato, che gli scarichi di azoto provenienti
dalle acque interne e da quelle costiere della Baia di Botnia contribuiscano all’eutrofizzazione del Mare di Botnia né, dall’altro,
che l’azoto costituisca il principale fattore limitante dell’eutrofizzazione del Mare di Botnia.
92
Dalle considerazioni che precedono deriva che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la quantità di azoto immessa dagli impianti
di trattamento di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e., i cui scarichi si riversano nel Golfo
di Botnia, contribuisca all’eutrofizzazione nel [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito la
prova del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia dovesse imporre un trattamento terziario dell’azoto in ogni impianto di depurazione
di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia.
93
Si deve pertanto considerare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia sia venuto meno agli obblighi su di
esso incombenti in forza della direttiva 91/271 per quanto riguarda tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane
provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e. i cui scarichi si riversano nel Golfo di Botnia.
Sugli impianti di trattamento i cui scarichi si riversano nel bacino drenante del [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto
94
Per quanto riguarda gli scarichi degli impianti di trattamento elencati nell’allegato 4 del controricorso del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia,
che sono collocati all’interno della parte meridionale della Svezia e trattano le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati
con oltre 10 000 a.e. situati nel bacino drenante le cui acque vengono drenate verso le acque costiere sensibili all’azoto
tra la frontiera norvegese e il comune di Norrtälje, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia fa valere che non è necessario sottoporli ad un trattamento
terziario dell’azoto nei limiti in cui il fenomeno di assorbimento naturale consente una sufficiente eliminazione di tale
nutriente.
95
A tale proposito, emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte che l’assorbimento è un processo naturale che agisce nei laghi
e nei corsi d’acqua, i quali trattengono la maggior parte dell’azoto scaricato e lo trasformano in gas inoffensivo, il che
corrisponde anche al processo utilizzato dagli impianti di trattamento nell’eliminare l’azoto. L’assorbimento ha luogo in
particolare nei bacini, laddove lo scorrimento dell’acqua rallenta e il periodo di permanenza dura normalmente diversi anni.
Tale fenomeno si svolge in modo tale che l’azoto viene soppresso con la sostanza organica nei sedimenti di fondo dei bacini
lacustri o grazie al processo di nitrificazione/denitrificazione dei microbi sotto forma di azoto gassoso nell’atmosfera.
96
[OSCURATO:PERSONA] non contesta che l’assorbimento è un processo chimico che si produce nell’acqua e che diminuisce la concentrazione
di azoto, ma fa valere che tale processo non può essere utilizzato in sostituzione dell’eliminazione dell’azoto mediante gli
impianti di trattamento prevista dalla direttiva 91/271, poiché ciò contrasterebbe con il principio di precauzione. [OSCURATO:PERSONA]
considera, inoltre, che il processo di assorbimento dell’azoto non consente un’eliminazione durevole di quest’ultimo ed è
soggetto a variazioni stagionali.
97
Si deve anzitutto rilevare che nessuna disposizione della direttiva 91/271 osta a che l’assorbimento naturale dell’azoto possa
essere considerato un metodo di eliminazione dell’azoto dalle acque reflue urbane.
98
In merito all’argomento sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il processo di assorbimento dell’azoto è troppo instabile
per essere preso in considerazione, si deve rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha evidenziato che il calcolo degli scarichi di
ogni agglomerato nelle acque costiere sensibili è basato sugli scarichi effettivi dell’agglomerato combinati con l’assorbimento
calcolato singolarmente. Il metodo utilizzato include i risultati di misurazioni concrete del contenuto di azoto effettuate
in diversi corsi d’acqua e i calcoli sono normalmente fondati su un programma di misurazioni realizzate su periodi che vanno
fino a dieci anni. Ne consegue che tali calcoli prendono parimenti in considerazione l’azoto che viene rilasciato nell’acqua,
e tale risultato esprime dunque un assorbimento netto che include la totalità dell’azoto, ivi compreso quello precedentemente
trattenuto e in seguito rilasciato.
99
Si deve inoltre rilevare che lo stesso rapporto del 2003 ammette che l’assorbimento naturale costituisce un’opzione legalmente
ammessa.
100
Infine, occorre rammentare che, come rilevato al punto 47 della presente sentenza, deve sussistere un nesso di causalità adeguato
tra gli scarichi e l’inquinamento delle aree sensibili. Pertanto, benché le acque del [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto subiscano
un’eutrofizzazione a causa, in particolare, dell’azoto, fintantoché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato che gli scarichi di
azoto degli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e., che si riversano
nel [OSCURATO:PERSONA] propriamente detto, contribuiscono all’eutrofizzazione di tale mare, un trattamento terziario dell’azoto non
dev’essere imposto in ciascuno di tali impianti.
101
Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, la tabella 2 dell’allegato I della direttiva
91/271 non impone, nell’ambito di un trattamento terziario, un trattamento completo bensì, per quanto riguarda l’azoto, una
riduzione che consente di raggiungere un valore di 15 mg/l per gli agglomerati con un numero di a.e. tra i 10 000 e i 100 000
o una percentuale minima di riduzione tra il 70 e l’80%. Uno scarico indiretto di azoto nelle acque sensibili a quest’ultimo
comporta dunque l’obbligo di ridurre l’azoto unicamente se, per un impianto di trattamento, più del 30% dell’azoto contenuto
nelle acque reflue urbane raggiunge tali aree sensibili.
102
Occorre dunque verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrato che gli scarichi degli impianti di cui trattasi non sono conformi
a tali prescrizioni.
103
In via preliminare si deve osservare, come rilevato dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, che il territorio di tale Stato membro è costituito
da numerosi laghi e corsi d’acqua. [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha aggiunto, inoltre, che trascorre un periodo di tempo considerevole
prima che l’azoto che si riversa nel sistema idraulico raggiunga la costa e che il processo naturale di separazione dell’azoto
negli scarichi si realizza in tempi lunghi. Alla luce di ciò si deve constatare che le caratteristiche naturali del territorio
svedese sembrano tali da favorire l’assorbimento dell’azoto.
104
Da un lato, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ha affermato, senza essere contraddetto dalla [OSCURATO:PERSONA], che un impianto di trattamento classico
attrezzato per una depurazione meccanica, biologica e chimica, procede sempre ad una determinata eliminazione dell’azoto,
anche qualora esso non sia specificatamente attrezzato a tal fine. La riduzione di azoto in siffatto impianto di trattamento
equivale in media al 30%. D’altro lato, consegue dalle informazioni comunicate dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia nella sua risposta ai quesiti
scritti che, secondo taluni calcoli realizzati nel 2008, il tasso di assorbimento dell’azoto è del 54% per l’impianto di trattamento
di Filipstad, dell’81% per quello di Kumla, del 47% per quello di Flen, del 92% per quello di Nässjö, del 74% per quello di
Tranås, del 70% per quello di Vimmerby e del 48% per l’impianto di trattamento di Olofström.
105
Si deve pertanto constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che, per ciascuno degli impianti menzionati nell’allegato
4 del controricorso del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, gli effetti congiunti della riduzione dell’azoto mediante gli impianti di trattamento,
da un lato, e l’assorbimento naturale, dall’altro, non consentono di raggiungere il tasso minimo di eliminazione dell’azoto
imposto dalla direttiva 91/271.
106
Si deve pertanto constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato l’inadempimento sollevato per quanto riguarda i citati impianti.
107
Consegue dalle considerazioni che precedono che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, non avendo provveduto, al più tardi entro il 31 dicembre
1998, affinché gli scarichi degli impianti elencati negli allegati 2 e 3, come modificati, per il trattamento di acque reflue
urbane provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 a.e., che si riversano direttamente nelle aree sensibili o nei loro
bacini drenanti, rispondano ai requisiti pertinenti dell’allegato I della direttiva 91/271, è venuto meno agli obblighi su
di esso incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della citata direttiva.
108
Il ricorso è respinto quanto al resto.
Sulle spese
109
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia non ne ha fatto domanda, benché la [OSCURATO:PERSONA] sia rimasta soccombente sui punti essenziali
dei propri motivi, si deve disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
110
Ai termini dell’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa sopportano le proprie
spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia, non avendo provveduto, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, affinché gli scarichi degli impianti elencati
negli allegati 2 e 3 del suo controricorso, come modificati dalla sua controreplica, per il trattamento di acque reflue urbane
provenienti dagli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti, che si riversano direttamente nelle aree sensibili o
nei loro bacini drenanti, rispondano ai requisiti pertinenti dell’allegato I della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991,
91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 27 febbraio
1998, 98/15/CE, è venuto meno agli obblighi su di esso incombenti ai sensi dell’art. 5, nn. 2, 3 e 5, della citata direttiva.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] sopportano ciascuno le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: lo svedese.