Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06466/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAL dato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Genova ex art. 444 cod. proc. pen. per reati in materia fallimentare.

La doglianza proposta - che lamenta la mancata pronuncia di una sentenza assolutoria - è generica poiché non indica quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre alla decisione richiesta; inoltre esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Va, tuttavia, rilevato, di ufficio, che è stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione e che pertanto sono illegali le pene accessorie fallimentari applicate dal giudice in violazione della contraria previsione di legge (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.).

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle pene accessorie fallimentari che vanno eliminate.

Nel resto il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAL dato avviso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Genova ex art. 444 cod. proc. pen. per reati in materia fallimentare. La doglianza proposta - che lamenta la mancata pronuncia di una sentenza assolutoria - è generica poiché non indica quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre alla decisione richiesta; inoltre esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Va, tuttavia, rilevato, di ufficio, che è stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione e che pertanto sono illegali le pene accessorie fallimentari applicate dal giudice in violazione della contraria previsione di legge (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle pene accessorie fallimentari che vanno eliminate. Nel resto il ricorso è inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 06466/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris