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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04293/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, anche alla luce della memoria depositata in atti, è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che l'istanza non poteva essere accolta con riguardo al primo reato associativo accertato.

I dati temporali, infatti, avevano rivelato la presenza di circoscritti e autonomi intervalli: un primo periodo risalente all'ingresso di Martino nella realtà delinquenziale durato fino al 13 febbraio 1996, data dell'arresto cui era seguita la privazione della libertà personale fino al 2009, e un secondo periodo iniziato con la conseguente scarcerazione e fino al 2014.

La prima realtà associativa, inoltre, non presentava collegamenti con tutti i successivi reati oggetto dell'istanza, anche considerando che l'associazione successivamente costituita aveva avuto un respiro internazionale, avendo avuto ad oggetto l'importazione di sostanze stupefacenti dalla Bulgaria con narcotrafficanti internazionali, prima estranei alla compagine criminale del condannato.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375).

La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, ha anche chiarito che, in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, é legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza dei vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dai vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, anche alla luce della memoria depositata in atti, è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che l'istanza non poteva essere accolta con riguardo al primo reato associativo accertato. I dati temporali, infatti, avevano rivelato la presenza di circoscritti e autonomi intervalli: un primo periodo risalente all'ingresso di Martino nella realtà delinquenziale durato fino al 13 febbraio 1996, data dell'arresto cui era seguita la privazione della libertà personale fino al 2009, e un secondo periodo iniziato con la conseguente scarcerazione e fino al 2014. La prima realtà associativa, inoltre, non presentava collegamenti con tutti i successivi reati oggetto dell'istanza, anche considerando che l'associazione successivamente costituita aveva avuto un respiro internazionale, avendo avuto ad oggetto l'importazione di sostanze stupefacenti dalla Bulgaria con narcotrafficanti internazionali, prima estranei alla compagine criminale del condannato. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5, n. 20900 del 27/04/2021, Gattuso, Rv. 281375). La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, ha anche chiarito che, in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, é legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza dei vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dai vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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