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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01013/2025

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MARSALAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 062CVC2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27 luglio 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala in data 24/07/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha disposto l’immediata liberazione, se non detenuto per altra causa.

Il fermo era stato emesso a suo carico perché gravemente indiziato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti del quale il fermo è stato convalidato ed è stata emessa misura della custodia cautelare in carcere), del reato di cui agli artt. 56, 110, 575 cod. pen.; si ipotizzava nella contestazione che, a seguito di una lite nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato un coltello, [OSCURATO:PERSONA] aveva preso un’accetta e lo aveva colpito alla testa con violenza cagionandogli lesioni gravi tali da metterlo in pericolo di vita, [OSCURATO:PERSONA] lo aveva aiutato immobilizzando la vittima ed entrambi avevano ulteriormente colpito Mhadhabi, procurandogli altre lesioni.

Gli elementi venivano ricavati dall’esito delle indagini svolte dalla Polizia di Stato, dopo che una Volante era accorsa il 20/07/2024 alle ore 22,10 in contrada Scacciaiazzo dove si trovava [OSCURATO:PERSONA] riverso a terra con una ferita alla gamba; accompagnatolo in ospedale gli investigatori erano venuti a conoscenza del fatto che sul posto si era trovato anche [OSCURATO:PERSONA], successivamente ricoverato con una ferita lacero contusa alla testa, e [OSCURATO:PERSONA] con una ferita al braccio destro.

I tre soggetti fornivano versioni contrastanti e poco credibili, ma con successive intercettazioni emergevano colloqui in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] descrivevano la lite e l’aggressione a Mhadhabi, fornendo dettagli che il Giudice per le indagini preliminari riteneva gravemente indizianti con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto invece alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] riteneva che dalle conversazioni non emergesse con certezza un suo diretto protagonismo concorsuale e che i loro contenuti non consentivano di escludere che, come egli ha riferito nel suo interrogatorio, si fosse effettivamente limitato a frapporsi fra i due per evitare che la situazione degenerasse. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari concludeva che, per la mancanza di gravi indizi, rimanesse preclusa la valutazione del pericolo di fuga.

2. Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ha proposto ricorso per cassazione lamentando il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett, b), cod. proc. pen.; il giudice aveva errato ad escludere i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] perché non aveva tenuto conto di diversi elementi che erano pure stati approfonditi nella richiesta di convalida.

In particolare non aveva valutato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto i fatti accreditando la sua estraneità, quando conversava con i familiari di [OSCURATO:PERSONA], che non potevano smentirlo; che [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di eludere le indagini dando versioni di comodo in una prima fase delle indagini e poi modificandole; che nelle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] esprimeva preoccupazioni ai rischi che entrambi potevano correre a causa del ferimento di Mhadhbi oppure discutevano di soldi o di “bottiglie di birra”, allusioni ad interesse comuni verosimilmente legate al delitto, o ancora facevano riferimento alla possibilità di scappare entrambi.

Inoltre la morfologia delle ferite della vittima erano incompatibili con la sola azione di [OSCURATO:PERSONA].

Dopo avere dettagliatamente riepilogato questi elementi, il Pubblico ministero chiedeva l’annullamento dell’ordinanza nella parte in cui non convalidava il fermo.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso non avendo motivato il giudice su tutti gli altri elementi, ulteriori rispetto all’intercettazione, che consentivano di escludere che [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitato ad intervenire per dividerli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, in sede di convalida di fermo, ha valutato il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando per ciascun elemento esaminato la sua valenza equivoca rispetto all’ipotesi di accusa a suo carico.

Ha in particolare esaminato la versione dei fatti da lui resa nella conversazione captata alle ore 21,09 e alle ore 21,20 del 21/07/2024 e intrattenuta con i familiari del [OSCURATO:PERSONA], segnalando che alla luce di quanto da egli affermato sarebbe del tutto estraneo ai fatti.

Ha recepito le valutazioni del pubblico ministero in ordine ai numerosi profili di perplessità suscitate da quella ricostruzione e ha concluso che doveva considerarsi sospetta perché funzionale a depistare le indagini a suo carico.

Ha tuttavia evidenziato che non vi fossero specifici elementi idonei a descrivere il ruolo che egli avrebbe svolto nella vicenda e se il suo intervento si fosse concretizzato nel tentativo di bloccare Mhadhibi mentre questi si scagliava contro [OSCURATO:PERSONA] o in un aiuto concreto a [OSCURATO:PERSONA] mentre si scagliava con Mhadhibi per colpirlo.

Ha ritenuto che la morfologia della lesione di [OSCURATO:PERSONA] rimanesse compatibile con un’azione di difesa e che fosse equivoco il fatto che non avesse chiesto aiuto dopo il ferimento di Mhadhibi, potendo trovare ragione un tale comportamento nel timore di essere coinvolto nella vicenda.

I motivi di ricorso, formulati dal Procuratore della Repubblica, passano nuovamente in rassegna tutti gli elementi dedotti a fondamento della richiesta di convalida di fermo per proporne una lettura alternativa rispetto a quella fornita dal Giudice; tuttavia il ricorso chiede sostanzialmente una rivalutazione nel merito delle motivazioni svolte dal Giudice e non indica elementi univocamente decisivi, pretermessi o svalutati dal provvedimento impugnato.

Ampi argomenti vengono svolti per dimostrare l’inattendibilità della ricostruzione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], ma, se da queste considerazioni possono emergere elementi di sospetto, da una versione non credibile, come quella dell’indagato, non può ricavarsi un grave indizio a suo carico.

Tutti gli altri elementi proposti dal Procuratore impugnante sono tratti dalle intercettazioni già esaminate dal Giudice e consistono nell’estrapolazione di frasi sintomatiche della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di allontanare i sospetti da sé e dell’esistenze di cointeressenze oscure ma non meglio precisate tra lui e il [OSCURATO:PERSONA]; anche la sua preannunciata volontà di fuggire, pur introducendo un ulteriore elemento, non vale a supplire alla carenza, sottolineata dal provvedimento impugnato, di un quadro indiziario certo sul suo concreto ruolo nell’azione violenta posta in atto dal [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza le doglianze si risolvono in una critica sull’interpretazione fornita ad elementi comunque frammentari e non univoci e non evidenziano alcuno specifico travisamento.

Si versa pertanto in un’ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimità esclude che possa ravvisarsi un vizio di motivazione, poiché «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01).

4. Il ricorso deve essere quindi respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così è deciso, 29/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MARSALAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 062CVC2) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 luglio 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Marsala non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala in data 24/07/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ne ha disposto l’immediata liberazione, se non detenuto per altra causa. Il fermo era stato emesso a suo carico perché gravemente indiziato, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti del quale il fermo è stato convalidato ed è stata emessa misura della custodia cautelare in carcere), del reato di cui agli artt. 56, 110, 575 cod. pen.; si ipotizzava nella contestazione che, a seguito di una lite nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato un coltello, [OSCURATO:PERSONA] aveva preso un’accetta e lo aveva colpito alla testa con violenza cagionandogli lesioni gravi tali da metterlo in pericolo di vita, [OSCURATO:PERSONA] lo aveva aiutato immobilizzando la vittima ed entrambi avevano ulteriormente colpito Mhadhabi, procurandogli altre lesioni. Gli elementi venivano ricavati dall’esito delle indagini svolte dalla Polizia di Stato, dopo che una Volante era accorsa il 20/07/2024 alle ore 22,10 in contrada Scacciaiazzo dove si trovava [OSCURATO:PERSONA] riverso a terra con una ferita alla gamba; accompagnatolo in ospedale gli investigatori erano venuti a conoscenza del fatto che sul posto si era trovato anche [OSCURATO:PERSONA], successivamente ricoverato con una ferita lacero contusa alla testa, e [OSCURATO:PERSONA] con una ferita al braccio destro. I tre soggetti fornivano versioni contrastanti e poco credibili, ma con successive intercettazioni emergevano colloqui in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] descrivevano la lite e l’aggressione a Mhadhabi, fornendo dettagli che il Giudice per le indagini preliminari riteneva gravemente indizianti con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto invece alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] riteneva che dalle conversazioni non emergesse con certezza un suo diretto protagonismo concorsuale e che i loro contenuti non consentivano di escludere che, come egli ha riferito nel suo interrogatorio, si fosse effettivamente limitato a frapporsi fra i due per evitare che la situazione degenerasse. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari concludeva che, per la mancanza di gravi indizi, rimanesse preclusa la valutazione del pericolo di fuga. 2. Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ha proposto ricorso per cassazione lamentando il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett, b), cod. proc. pen.; il giudice aveva errato ad escludere i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] perché non aveva tenuto conto di diversi elementi che erano pure stati approfonditi nella richiesta di convalida. In particolare non aveva valutato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto i fatti accreditando la sua estraneità, quando conversava con i familiari di [OSCURATO:PERSONA], che non potevano smentirlo; che [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di eludere le indagini dando versioni di comodo in una prima fase delle indagini e poi modificandole; che nelle conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] esprimeva preoccupazioni ai rischi che entrambi potevano correre a causa del ferimento di Mhadhbi oppure discutevano di soldi o di “bottiglie di birra”, allusioni ad interesse comuni verosimilmente legate al delitto, o ancora facevano riferimento alla possibilità di scappare entrambi. Inoltre la morfologia delle ferite della vittima erano incompatibili con la sola azione di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo avere dettagliatamente riepilogato questi elementi, il Pubblico ministero chiedeva l’annullamento dell’ordinanza nella parte in cui non convalidava il fermo. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso non avendo motivato il giudice su tutti gli altri elementi, ulteriori rispetto all’intercettazione, che consentivano di escludere che [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitato ad intervenire per dividerli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, in sede di convalida di fermo, ha valutato il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando per ciascun elemento esaminato la sua valenza equivoca rispetto all’ipotesi di accusa a suo carico. Ha in particolare esaminato la versione dei fatti da lui resa nella conversazione captata alle ore 21,09 e alle ore 21,20 del 21/07/2024 e intrattenuta con i familiari del [OSCURATO:PERSONA], segnalando che alla luce di quanto da egli affermato sarebbe del tutto estraneo ai fatti. Ha recepito le valutazioni del pubblico ministero in ordine ai numerosi profili di perplessità suscitate da quella ricostruzione e ha concluso che doveva considerarsi sospetta perché funzionale a depistare le indagini a suo carico. Ha tuttavia evidenziato che non vi fossero specifici elementi idonei a descrivere il ruolo che egli avrebbe svolto nella vicenda e se il suo intervento si fosse concretizzato nel tentativo di bloccare Mhadhibi mentre questi si scagliava contro [OSCURATO:PERSONA] o in un aiuto concreto a [OSCURATO:PERSONA] mentre si scagliava con Mhadhibi per colpirlo. Ha ritenuto che la morfologia della lesione di [OSCURATO:PERSONA] rimanesse compatibile con un’azione di difesa e che fosse equivoco il fatto che non avesse chiesto aiuto dopo il ferimento di Mhadhibi, potendo trovare ragione un tale comportamento nel timore di essere coinvolto nella vicenda. I motivi di ricorso, formulati dal Procuratore della Repubblica, passano nuovamente in rassegna tutti gli elementi dedotti a fondamento della richiesta di convalida di fermo per proporne una lettura alternativa rispetto a quella fornita dal Giudice; tuttavia il ricorso chiede sostanzialmente una rivalutazione nel merito delle motivazioni svolte dal Giudice e non indica elementi univocamente decisivi, pretermessi o svalutati dal provvedimento impugnato. Ampi argomenti vengono svolti per dimostrare l’inattendibilità della ricostruzione fornita dal [OSCURATO:PERSONA], ma, se da queste considerazioni possono emergere elementi di sospetto, da una versione non credibile, come quella dell’indagato, non può ricavarsi un grave indizio a suo carico. Tutti gli altri elementi proposti dal Procuratore impugnante sono tratti dalle intercettazioni già esaminate dal Giudice e consistono nell’estrapolazione di frasi sintomatiche della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di allontanare i sospetti da sé e dell’esistenze di cointeressenze oscure ma non meglio precisate tra lui e il [OSCURATO:PERSONA]; anche la sua preannunciata volontà di fuggire, pur introducendo un ulteriore elemento, non vale a supplire alla carenza, sottolineata dal provvedimento impugnato, di un quadro indiziario certo sul suo concreto ruolo nell’azione violenta posta in atto dal [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza le doglianze si risolvono in una critica sull’interpretazione fornita ad elementi comunque frammentari e non univoci e non evidenziano alcuno specifico travisamento. Si versa pertanto in un’ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimità esclude che possa ravvisarsi un vizio di motivazione, poiché «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01). 4. Il ricorso deve essere quindi respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così è deciso, 29/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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