CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 09969/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Torino in data 20/1/2021 che, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine ai reati di cui al capo A) della rubrica (artt. 81 cpv., 640, 61 n. 7 e 11 cod. pen.) essendo gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, esclusa la dazione di n. 2 assegni bancari (ciascuno di euro 3.500,00) emessi entrambi in data 2/5/2011 da [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena anche per il reato di cui al capo C) della rubrica (artt. 56 - 640 cod. pen.), in quanto ancora non prescritto poiché commesso "in epoca prossima al 10 giugno 2011". Al riguardo, deduce: a) nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. La sentenza impugnata, sull'errato rilievo che il ricorrente non avesse contestato la penale responsabilità nell'atto di appello in ordine al reato di cui al capo C) della rubrica, aveva omesso di motivare sulle ragioni della conferma della condanna disposta dal Tribunale in primo grado, limitandosi ad un'affermazione tautologica di condivisione del ragionamento del primo giudice, richiamando brevi cenni della motivazione della sentenza, scollegati tra loro che non consentivano di discernere chi fosse la p.o. della contestata tentata truffa. In ogni caso, dalle risultanze acquisite al processo - e in ciò ravvisandosi una discrepanza tra il capo di imputazione e quanto ritenuto nelle sentenze di merito - p.o. risulterebbe [OSCURATO:PERSONA] e non Banca d'Alba, atteso che la contabile di pagamento (di cui andava esclusa la falsità non essendosi compiuti accertamenti in tal senso) attestava un'operazione già avvenuta e non in divenire, sicché Banca d'Alba non avrebbe potuto mai subire un danno patrimoniale dalla condotta poste in essere dal prevenuto, in quanto tale ordine di pagamento non è stato mai disposto dalla stessa. Semmai la p.o. andava individuata in [OSCURATO:PERSONA], la quale, se Banca d'Alba avesse confermato la veridicità del contenuto della contabile, sarebbe stata tenuta a mettere a disposizione la somma richiesta sul c/c dell'imputato, subendo il correlativo danno. Ma difettando la querela di quest'ultima, il giudice del merito avrebbe dovuto dichiarare il non doversi procedere. Posto poi che Banca d'Alba non avrebbe potuto subire alcun danno dalla condotta illecita asseritamente posta in essere dal ricorrente, il tentativo di truffa sarebbe stato inidoneo o impossibile per inidoneità dell'azione o per inesistenza dell'oggetto. Semmai il fatto avrebbe potuto essere qualificato in quello di falso d'uso ex artt. 498, 482 e 477 cod. pen. in quanto il ricorrente avrebbe, in ipotesi, utilizzato la contraffatta dicitura proveniente da Banca d'Alba per perpetrare il tentativo di truffa ai danni di bancoposta. b) nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.; difettava l'indicazione di qualunque elemento confermativo della responsabilità del ricorrente - anche in punto di sussistenza del danno lamentato - in ordine ai fatti non prescritti ritenuti commessi ai danni della p.o. Lubes. Inoltre, non corrispondeva al vero che le uniche restituzioni operate dal ricorrente in favore delle parti civili fossero costituite da assegni falsi, in quanto lo stesso Lubes aveva affermato di avere ricevuto la somma di euro 30.000,00 a fronte del capitale inizialmente investito e fosse stato l'imputato a falsificare le polizze fideiussorie consegnate agli investitori. Del tutto apodittica era, pertanto, la motivazione laddove aveva affermato che siffatta restituzione rilevava quale ulteriore raggiro per ottenere ulteriori capitali dagli investitori. Con riferimento, poi, alla misura del danno, contraddittorio era l'aver ritenuto che l'atto di appello non indicasse il quantum di capitale restituito dall'imputato alle parti civili e, dunque, che le provvisionali andassero confermate. Priva di riscontri era l'affermazione che, a fronte di C 42.000,00 investiti il danno patito dalla p.o. era stato di C 54.000,00 mila. Al riguardo, la Corte territoriale aveva ignorato che il ricorrente aveva restituito alla p.o. la somma di C 30.000,00. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/1/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con note in data 22/1/2022, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo è inammissibile poiché motivo del tutto nuovo. L'imputato, infatti, non risulta, nell'atto di appello, avere specificamente contestato l'affermazione di responsabilità con riguardo al capo C) della rubrica (vedi pagg. 1-3 della relativa impugnazione che risulta incentrata sulla vicenda di cui al capo A dell'imputazione). Né risultano allegati agli atti della Corte territoriale motivi aggiunti sul punto. Né può ritenersi soddisfatto il requisito di specificità sancito dall'art. 581 lett. d) cod. proc. pen. dal mero richiamo alla generica formula "si chiede pertanto che [OSCURATO:PERSONA] sia assolto dal reato a lui ascritto quantomeno ex art. 530 cpv. c.p." apposta, peraltro, a chiusura del motivo relativo al capo A) della rubrica, dovendosi esplicitamente enunciare ed argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Di conseguenza, l'affermazione di responsabilità risulta passata in giudicato, a nulla valendo, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto in questa sede, che la sentenza impugnata dopo aver correttamente dato atto di come nell'atto di appello non si contesti la responsabilità, abbia comunque affermato assumere rilievo truffaldino la condotta dell'imputato, richiamando quanto affermato dal primo giudice. Al riguardo, va infatti ribadito il principio secondo cui è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, a nulla valendo che la censura sia successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, la quale richiede, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 581 lett. d) cod. proc. pen., che i relativi motivi siano dedotti in modo specifico (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306). Infine, inammissibile in questa sede è anche la questione di improcedibilità del reato stante la non valida querela sporta da Banca d'Alba che, nella prospettazione difensiva, non assume la qualità di p.o., trattandosi di eccezione sollevata per la prima volta in questa sede e che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio (Sez. 5, n. 19241 del 9/2/2015, Rv. 264847; Sez. 3, n. 35767 del 21/4/2017, Rv. 271245; Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Rv. 281318). 4.2. Quanto al capo A) della rubrica, va parimenti evidenziato come l'atto di appello sia privo di specifica censura con riguardo alle condotte poste in essere ai danni del Lubes (per cui non è maturata la prescrizione e vi è stata rideterminazione della pena), essendosi l'impugnazione genericamente incentrata sulla riconducibilità della vicenda, complessivamente intesa e valutata, ad un inadempimento di carattere civilistico dettato da un asserito, ma indimostrato, contenzioso a monte tra l'imputato e i "partner" cinesi. Pertanto, le doglianze effettuate in questa sede con riguardo alle due condotte non ancora prescritte ai danni del Lubes sono da considerarsi inammissibili. Va, infatti, ritenuto inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306). 4.3. Ad analoghe conclusioni può pervenirsi con riguardo anche alle altre doglianze sollevate con il presente ricorso. 4.3.1. L'assenza di falsificazione delle polizze in capo all'imputato - peraltro esclusa dalle sentenze di merito che danno anche atto di come la circostanza non fosse stata espressamente contestata e, comunque, questione non dedotta sotto il profilo del travisamento della prova - non elide l'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, motivatamente fondata su un complesso di elementi di fatto, ricavati dallo stesso comportamento fraudolento ed "a vasto raggio" ripetutamente posto in essere dall'imputato ai danni delle molteplici persone offese, che danno ragionevolmente conto di come lo stesso fosse ben consapevole dell'uso di tali falsi strumenti finanziari, strumentali all'attuazione dell'ordito truffaldino dallo stesso congegnato e realizzato nei termini descritti dal giudice del merito. 4.3.2. Sebbene con l'atto di appello si fosse censurato, nella parte conclusiva (vedi ultima pagina), il capo relativo alle statuizioni civili, corretta è la motivazione resa al riguardo dalla sentenza impugnata che ne ha rilevato l'assoluta genericità (vedi pag. 14). Invero, il ricorrente in quella sede genericamente lamentò che "non fosse stato tenuto in considerazione quanto dagli stessi invece ricevuto e percepito, specie la parte civile Barasolo, ma anche le altre parti civili, a titolo di interessi e di riconoscimenti economici vari". La doglianza difettava della necessaria specificità con riguardo alle restituzioni di denaro nel frattempo avvenute, non indicate, né quantificate. Peraltro, sul tema, va ribadito il principio di diritto secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 49016 del 2014, Rv. 261054; Sez. 2, n. 44859 del 2019, Rv. 277773). 5. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, nulla aggiungendo le argomentazioni di cui alla nota di conclusioni depositata, condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. 6. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità con riguardo alle restanti condotte di reato per cui è intervenuta condanna da parte del giudice di merito (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore dell