CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 03670/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24162-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 1448/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/01/2020 R.G.N. 939/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] gestione separata R.G.N.24162/2020 Cron. Rep. Ud.15/01/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1448/19, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catanzaro respingeva l’opposizione svolta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso bonario di pagamento avente ad oggetto contributi e sanzioni civili richiesti dall’Inps in seguito all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata per l’anno 2009. Riteneva la Corte che l’iscrizione d’ufficio fosse legittima, avendo nel 2009 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] percepito dalla propria attività professionale un reddito superiore a €5000. Né il credito era prescritto, decorrendo il dies a quo della prescrizione quinquennale dal 6.7.2010 in base al d.P.C.m.2.6.2010. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps è rimasto intimato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omessa pronuncia sull’eccezione, svolta in appello , di cessazione della materia del contendere per avere l’Inps annullato l’avviso di bonario di pagamento in esecuzione della pronuncia di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2935 c.c., 16 d.P.R. n.435/01, e del d.P.C.m. 10.6.2010 per avere la Corte d’appello fatto decorrere la prescrizione dal 6.7.2010 senza considerare che alla ricorrente non si applicava la proroga fissata dal d.P.C.m. citato, essendo ella soggetta al regime fiscale dei minimi. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omessa pronuncia sulla richiesta di declaratoria di illegittimità o di sproporzione nel quantumdelle sanzioni civili. Con la memoria illustrativa, la ricorrente afferma che la pretesa sostanziale dell’Inps è venuta meno per intervenuto giudicato di maturata prescrizione sulla stessa pretesa. In effetti, risulta dalla sentenza 25.11.2020 prodotta con la memoria illustrativa e munita di attestazione della cancelleria di passaggio in giudicato, che il Tribunale di Cosenza si è espresso sulla medesima pretesa sostanziale dell’Inps, avente ad oggetto pagamento di contributi e sanzioni civili dovuti per l’anno 2009, dichiarando prescritta la pretesa dell’Inps. Il presente giudizio nacque come opposizione ad avviso bonario di pagamento, mentre quello conclusosi con la sentenza del Tribunale di Cosenza 25.11.2020 è nato quale opposizione al conseguente avviso di addebito. Ebbene, detta sentenza ha affermato la prescrizione del diritto di credito per intervenuta prescrizione. Il giudicato di estinzione del diritto per intervenuta prescrizione produce i propri effetti sostanziali ex art.2909 c.c. nel presente giudizio, vertente tra le stesse parti e sulla medesima pretesa. Va dunque accolto il ricorso e cassata senza rinvio la sentenza impugnatapoiché, per effetto dell’intervenuto giudicato, l’azione non poteva essere proseguita. Le spese di lite dell’intero processo sono compensate, atte