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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 41706/2025

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o la seguente Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Sost.Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 21 ottobre 2014 il Tribunale di Locri – in giudizio ordinario – ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione di tentato omicidio commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 26 novembre del 2004 in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuta la continuazione con l’episodio storico avvenuto nel medesimo contesto (tentato omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], agente della P.S.), il Tribunale ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni diciotto di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni diciassette di reclusione.

La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 5 dicembre 2024 ha escluso la circostanza aggravante della premeditazione ed ha rideterminato la pena per entrambi in quella di anni dodici di reclusione.

2. Il fatto per cui si procede è avvenuto in data 26 novembre 2004, con l’utilizzo di un’auto rubata pochi giorni prima, di proprietà di un soggetto attenzionato dalle forze di polizia per delle indagini in materia di traffico di sostanze stupefacenti.

Il veicolo, dunque, era sottoposto ad intercettazione ambientale e monitoraggio dinamico tramite apparecchiatura satellitare GPS, il che ha permesso agli inquirenti di ascoltare in ogni momento le conversazioni dei soggetti che erano al suo interno e di seguire tutti gli spostamenti dell’autovettura.

Il 25 novembre, proprio grazie alla geolocalizzazione, gli operanti hanno localizzato la vettura in prossimità di un casolare, all’interno di una struttura in cemento, ove i medesimi hanno deciso di lasciarla, per non compromettere le indagini.

Successivamente, la macchina è stata spostata prima in un frantoio, non distante dal precedente rustico abbandonato, ed il giorno dopo (il 26 novembre) presso una vicina porcilaia, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e vicina alla di lui abitazione; da qui, è stata portata nuovamente al frantoio.

Gli operanti hanno rilevato la presenza, nei luoghi ove il veicolo veniva di volta in volta spostato, di una [OSCURATO:PERSONA] intestata ad [OSCURATO:PERSONA] e di una [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA].

Il 26 novembre, verso le ore 18:00, la [OSCURATO:PERSONA], fino a quel momento occultata presso il citato frantoio, è stata spostata, dapprima nei pressi dell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], e poi, raggiunta dalla [OSCURATO:PERSONA], verso i paesi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I due autoveicoli si muovevano in constante contratto, transitando per gli stessi posti ed a breve distanza tra loro.

Verso le 19:30, la vettura monitorata - [OSCURATO:PERSONA]- è giunta nei pressi di un campo di calcetto, collocato davanti ad un supermercato della catena “Sisa”, e dopo aver invertito il senso di marcia è ripartita in direzione di [OSCURATO:PERSONA].

In tale momento, i militari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Bova, componenti di una pattuglia che aveva il compito di seguire la macchina rubata, hanno potuto scorgere il viso del conducente della [OSCURATO:PERSONA], poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], ma non del passeggero, che aveva indosso un passamontagna.

L’attività captativa in corso ha permesso agli operanti di comprendere le intenzioni omicidiarie dei soggetti occupanti il veicolo rubato, e della disponibilità da parte degli stessi di armi da fuoco.

L’obiettivo dell’azione criminosa è risultato essere [OSCURATO:PERSONA], che si trovava a bordo di un veicolo insieme alla sua fidanzata, circostanza, quest’ultima, che ha colto di sorpresa i correi, che sono apparsi indecisi sul da farsi, ossia se procedere comunque con l’omicidio della vittima designata ([OSCURATO:PERSONA]), o se rimandare tale delitto al giorno seguente, per evitare il rischio di colpire la ragazza.

3. Ad opinione dei giudici del merito, i correi hanno risolto il dubbio nel senso di perpetrare comunque l’omicidio, ma sono stati fermati dalla pattuglia dei militari intenta al pedinamento, che approfittando della sosta ad un semaforo decideva di intervenire.

A seguito dell’intervento delle forze dell’ordine è sorto un conflitto armato, durante il quale il [OSCURATO:PERSONA], occupando il sedile posteriore della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe esploso un colpo di fucile all’indirizzo dei militari, ferendo il [OSCURATO:PERSONA].

Su tale segmento della condotta vi è sentenza definitiva a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Datisi alla fuga, gli occupanti della vettura monitorata la abbandonavano.

Al suo interno sono state rinvenute tracce ematiche (sul sedile posteriore), un passamontagna e dei guanti di cotone, anche questi ultimi ricoperti di sangue.

L’esame dei reperti ha consentito di affermare l’appartenenza ad uno stesso individuo di sesso maschile sia delle tracce ematiche contenute sul sedile e sui guanti, sia della saliva rinvenuta sul passamontagna. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resisi irreperibili dal momento del fatto, sono stati arrestati solo un anno dopo, nel luglio del 2005.

Oggetto di particolare attenzione nei giudizi di merito è stata la identificazione dei soggetti coinvolti, ed in particolar modo di coloro che si trovavano all’interno della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] viene individuato quale conducente la [OSCURATO:PERSONA].

Costui è stato riconosciuto da più militari.

Anzitutto dal teste [OSCURATO:PERSONA], sia in occasione della sparatoria – essendosi il guidatore senza passamontagna girato verso gli operanti, dopo aver sentito dei colpi di fucile –, sia poco prima, nei pressi del campo di calcio e del supermercato.

Il giorno dopo il tentato delitto, il sovraintendente ha riconosciuto l’[OSCURATO:PERSONA] da un fascicolo fotografico, ma non ha potuto individuare anche il passeggero sul sedile posteriore, il quale, durante la sparatoria, ha mantenuto perlopiù una posizione reclinata ed aveva indosso un passamontagna. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto, sempre dopo la visione del fascicolo fotografico, anche dall’ispettore [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva visto il volto, a distanza di circa un metro, durante il conflitto a fuoco .

Il correo [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato sia alla luce della assidua frequentazione con l’[OSCURATO:PERSONA], accertata nei giorni precedenti il tentato agguato, sia dal contenuto di una conversazione, intercettata in ambientale nella [OSCURATO:PERSONA], in cui è stato più volte proferito il nome “[OSCURATO:PERSONA]” (per come risulta sia dalla perizia redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che dall’ascolto diretto dell’intercettazione, da parte della Corte).

Siginificativa è stata ritenuta la circostanza che il 26.11.2004, alle 14:15 (dunque, poche ore prima dei fatti esaminati), il [OSCURATO:PERSONA] sia stato identificato, a seguito di controllo stradale, quale passeggero a bordo della [OSCURATO:PERSONA] nell’occorrenza guidata dall’amico [OSCURATO:PERSONA].

Si comopie riferimento, altresì, ai contenuti della sentenza relativa al tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA].

Ad opinione dei giudici di appello, non minano l’attendibilità del riconoscimento le osservazioni del consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], relative alle condizioni di visibilità del luogo in cui ha avuto luogo la sparatoria, considerato che: ha effettuato il sopralluogo in un periodo e in un orario diverso (estate, tra le 22 e le 22:30) da quello in cui si sono verificati i fatti; non ha specificato se lo stato dell’illuminazione pubblica al momento del sopralluogo fossero le stesse che v’erano al momento del fatto; ha valutato esclusivamente l’illuminazione pubblica e non anche le autovetture ferme sulla carreggiata con le luci accese. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che dall’intercettazione ambientale nell’auto oggetto di furto è emerso come uno dei due correi sia rimasto ferito durante lo scontro a fuoco con i militari, sono stati svolti degli accertamenti medico legali per indagare sulla eventuale presenza di cicatrici sul corpo degli imputati.

Se nulla è stato rinvenuto sul colpo di [OSCURATO:PERSONA], su quello di [OSCURATO:PERSONA] è stata invece osservata una ferita nella ragione glutea.

Ad opinione del perito nominato dal GUP, tale cicatrice non era riconducibile ad un colpo di arma da fuoco, ma ad ustione da contatto con un corpo metallico incandescente; tuttavia, in sede di esame il perito ha precisato che il contatto poteva essere avvenuto anche con un’arma da fuoco.

Il consulente di parte ha escluso che simile cicatrice potesse essere compatibile con un colpo d’arma da fuoco.

L’interessato ha riferito di aver subito simile lesione durante un periodo di detenzione.

Nella sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si è invece paventata la possibilità che il [OSCURATO:PERSONA], consapevole della visita medico- legale del perito, si fosse procurato un’ustione per celare la ferita da arma da fuoco.

Sulla questione della ferita da arma da fuoco, i giudici di secondo grado espongono alcuni argomenti, ritenuti idonei a giustificare l’identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale correo dell’[OSCURATO:PERSONA] e soggetto ferito dal colpo di arma da fuoco.

Che un soggetto sia rimasto ferito è anzitutto pacifico, dato il tenore letterale della conversazione intercettata ed il rinvenimento di tracce ematiche sul sedile posteriore dell’autovettura e sui guanti rinvenuti nella medesima (sangue appartenente allo stesso soggetto la cui saliva è stata rinvenuta sul passamontagna, anch’esso lasciato dai correi nel veicolo).

Altrettanto evidente è che ad essere colpito è stato il passeggero, dal momento che il soggetto identificato dai giudici con il nome di “[OSCURATO:PERSONA]” ha urlato di essere rimasto ferito.

A ciò deve aggiungersi che gli accertamenti sulla [OSCURATO:PERSONA] hanno permesso di verificare cinque fori di entrata nella carrozzeria, e che uno dei proiettili esplosi aveva forato lo schienale posteriore, lato inferiore.

Da tutto ciò i giudici del merito evincono che il [OSCURATO:PERSONA], seduto sul sedile posteriore, sia stato colpito – sia pure di striscio - durate la sparatoria con le forze dell’ordine.

4. La Corte di secondo grado ha posto l’attenzione anche sulle dichiarazioni degli imputati, i quali hanno negato la propria responsabilità per il reato per cui si procede, e giustificando il proprio periodo di latitanza su ritenute minacce ricevute da soggetti appartenenti alle forze dell’ordine.

Non essendo il [OSCURATO:PERSONA] comparito in udienza, è stato acquisito il verbale di interrogatorio reso al GIP in cui, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, si è dichiarato dispiaciuto per quanto accaduto e si è assunto le proprie responsabilità.

Inoltre, è stato acquisito il verbale di udienza preliminare del 19.10.2006, ove, in sede di spontanee dichiarazioni, ha ammesso di essersi trovato in macchina con l’[OSCURATO:PERSONA] al momento della sparatoria.

Quanto al punto della qualificazione giuridica del fatto, secondo la Corte territoriale risulta evidente l’integrazione della condotta materiale del reato contestato, avendo gli imputati posto in essere atti idonei a diretti in modo non equivoco ad attentare alla vita di [OSCURATO:PERSONA], consistiti nel pedinarlo, muniti di passamontagna ed armi e nell’avvicinarsi alla sua autovettura per attingerlo a colpi di arma da fuoco.

Per quanto attiene alla questione della desistenza volontaria, tale prospettazione, secondo i giudici del merito è infondata.

Gli imputati erano “nel pieno della condotta finalizzata all’esecuzione dell’agguato”, essendosi ormai decisi a perpetrare comunque l’agguato, nonostante l’inattesa presenza della fidanzata della vittima designata.

A definitiva riprova, in tesi di accusa, v’è il fatto che, quando l’auto degli aggressori è stata fermata dai militari, si trovava sulla corsia di sinistra della carreggiata, ma se i due avessero voluto davvero desistere dal compimento dell’omicidio si sarebbero spostati sulla corsia di destra, quella da utilizzare per svoltare verso [OSCURATO:PERSONA] superiore.

5. Avverso detta sentenza sono stati proposti i seguenti atti di ricorso. 5.1 [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto due motivi, con atto redatto dal difensore [OSCURATO:PERSONA]Ascola.

Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità.

Più precisamente, viene censurata l’affermata sussistenza di un tentativo punibile da parte dei giudici del merito.

Il ricorrente, evocata la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, riporta le parole della Corte costituzionale ( n. 177/1980), secondo la quale “atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto possono essere esclusivamente atti esecutivi”, considerato che “soltanto dall’inizio dell’esecuzione di una fattispecie delittuosa può dedursi la direzione univoca dell’atto stesso a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall’agente”.

Tale pronuncia viene riportata con l’obiettivo di contestare quell’orientamento della Suprema Corte che ammette la punibilità, a titolo di tentativo, di taluni atti preparatori.

A supporto della propria tesi, la difesa pone in evidenza ulteriori elementi di carattere dogmatico.

Sempre nel medesimo motivo, la difesa contesta alcune affermazioni giudiziali riportate nella sentenza ricorsa, come il fatto che i due giovani, quando sono stati fermati, fossero “nel pieno della condotta”, o quella secondo cui nel caso di specie ricorrerebbe un’ipotesi di tentativo “compiuto”.

Ancor prima, viene contestata la ritenuta sussistenza, tout court, di un tentativo punibile.

Il ricorrente evidenzia, in seguito, un passo dell’intercettazione ambientale che dimostrerebbe, in tesi, come i due correi avessero deciso di abbandonare il proposito criminoso, una volta scoperta la presenza a bordo dell’auto di un’altra persona, oltre alla vittima designata.

Al più, si potrebbe ritenere l’indecisione iniziale ancora sussistente, ma da ciò deriverebbe comunque l’impossibilità di configurare un’ipotesi di tentativo, considerato che in tutti i casi in cui è incerto se l’agente intenda o meno compiere il comportamento penalmente rilevante non potrà dirsi sussistente l’univocità degli atti richiesta dal legislatore.

Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge.

La doglianza attiene in particolare al mancato riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità costituita dalla desistenza volontaria.

Il motivo si apre con un rinvio preliminare ed integrale a quanto già esposto in tema di tentativo, al fine di evitare superflue ripetizioni, e ciò con particolare riferimento: a) alla affermata sussistenza di un tentativo compiuto; b) al passo della sentenza in cui si afferma che l’evento omicidiario non si è verificato solo per merito dell’intervento delle forze di polizia, e non in seguito ad una decisione di desistere da parte dei correi.

Sul punto, si deve osservare anche che il teste Sacco (che ha effettuato l’ascolto in diretta della conversazione all’interno del veicolo rubato) ha riferito di non aver sentito distintamente tutte le propalazioni dei correi, ma solo quelle relative alla volontà di uccidere la vittima designata, ed eventualmente la sua fidanzata.

Di tale testimonianza non è dato conto in motivazione, e ciò integra un vizio di travisamento di prova, considerato che l’operante addetto all’ascolto continuo delle conversazioni dei due ricorrenti non ha potuto rendersi conto della situazione di incertezza relativa alla possibile desistenza dall’omicidio.

La difesa evidenzia, altresì, un illegittimo utilizzo parziale della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (occupante la pattuglia rimasta coinvolta nella sparatoria), che è richiamata in sentenza solo in alcuni punti, ignorando ulteriori passi che avrebbero potuto fungere da elementi a discarico.

In particolare, simile deposizione è citata dai giudici del merito per evidenziare come il veicolo dei correi, al momento dell’intervento delle forze di polizia, occupasse la corsia di sinistra della carreggiata, e ciò a dimostrazione del fatto che i due non avessero deciso di desistere dall’azione criminosa, perché altrimenti si sarebbero spostati sulla corsia di destra, necessaria a girare in direzione di [OSCURATO:PERSONA] superiore.

Tuttavia, osserva la difesa, il teste [OSCURATO:PERSONA] ha anche riferito delle difficoltà di ascoltare una intercettazione ambientale in diretta, e che nel giorno dell’agguato lui, insieme agli altri operanti, sono intervenuti repentinamente, appena hanno ricevuto comunicazione della volontà omicidiaria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale ultima considerazione avrebbe potuto fungere da elemento a discarico, dal momento che, se lo si considera insieme al fatto che la conversazione intercettata si interrompe subito dopo la assunta decisione di svoltare da parte degli imputati, se ne evince che gli stessi non ebbero il tempo materiale di effettuare la svolta con l’auto.

Inoltre, il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale abbia rilevato che la specifica questione della sussistenza della desistenza volontaria sia stata già oggetto di valutazione da parte della Corte di legittimità all’esito del procedimento relativo al tentato omicidio dell’ispettore [OSCURATO:PERSONA].

Nel far ciò, la Corte di merito sarebbe incorsa in un vizio, considerando che la sentenza citata non può in alcun modo essere vincolante nel caso che ci occupa, dal momento che in quel giudizio di cognizione non è stato formulato il capo di imputazione per il quale si è invece proceduto nel presente processo.

La difesa termina il ricorso rammentando che, secondo l’opinione della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie, la decisione di desistere è compatibile anche con la decisione di compiere il reato in un altro e successivo momento. 5.2 Il ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in un unico ed articolato motivo, articolato in più paragrafi, con il quale la difesa si duole di plurimi vizi motivazionali, alcuni rubricati anche in termini di violazione di legge.

Viene dedotta la sussistenza di un multiforme vizio motivazionale, che ha inficiato il giudizio di penale responsabilità.

Sono evidenziati, in particolare: il travisamento della dichiarazione resa dal perito Martino; il travisamento della relazione scritta redatta dal consulente di parte Cardamone; il travisamento delle dichiarazioni rese dal perito-trascrittore [OSCURATO:PERSONA]; il travisamento della relazione consulenziale Redenti; il travisamento delle dichiarazioni rese dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], laddove ha ritirato la propria precedente confessione; il ricorso ad un’argomentazione ipotetica e congetturale secondo cui l’imputato sarebbe stato colpito solo di ‘striscio’.

Più precisamente, il giudice di secondo grado avrebbe strumentalmente e illegittimamente privato di valore l’accertamento del perito Martino, al fine di non confrontarsi con un elemento decisivo a discarico, e non avrebbe tenuto conto di un intero segmento della ‘relazione Cardamone’, laddove il consulente ha escluso che la ferita sul corpo del [OSCURATO:PERSONA] potesse derivare da un colpo ‘di striscio’ di arma da fuoco, così violando il suo dovere di valutazione globale della prova.

Piuttosto, il giudice di merito avrebbe scientificamente costruito la motivazione della sentenza selezionando tra gli elementi di prova quelli a carico, e non dando adeguato peso a quelli a discarico.

La difesa, ritiene che il giudice del merito sia ricorso ad un’argomentazione ipotetica e congetturale, al fine di eludere le censure difensive, e che si sia affidato ad una mera ipotesi per evitare di confrontarsi con una prova decisiva a discarico, ossia la relazione del consulente Redenti, che ha dato dimostrazione dell’assenza nel corpo del [OSCURATO:PERSONA] di proiettili o frammenti metallici.

Inoltre, il giudice di seconde cure non avrebbe debitamente tenuto conto di ulteriori prove a discarico, fornite dal parere del medico legale nominato consulente tecnico di parte e dal memoriale a firma [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente ha reso dichiarazioni di segno contrarie rispetto a quelle contenute nella sua precedente confessione.

Illegittimo, si afferma, il richiamo ai contenuti del diverso procedimento relativo al tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA].

In seguito, il ricorrente pone l’attenzione sul tema della identificazione personale del passeggero ignoto della [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto vi sarebbe in esame solo apparente dei motivi di appello.

Segnatamente, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare come tutti gli elementi acquisiti in tema di identificazione personale fossero assolutamente contraddittori tra loro.

A ciò deve aggiungersi l’assoluta divergenza tra il contenuto della confessione e quello della prova tecnica.

Il giudice del merito non avrebbe svolto un’adeguata analisi di ciascun elemento di prova rilevante, avendo piuttosto operato un’indebita selezione dei soli elementi utili a rafforzare la tesi accusatoria.

Il giudizio di attendibilità sul contenuto delle dichiarazioni auto- accusatorie avrebbe dovuto essere condotto basandosi sui dati di generica, e si sarebbe dovuto arrestare innanzi agli esiti della prova tecnica.

Si ribadisce, infine, come sul corpo del [OSCURATO:PERSONA] non siano stati rinvenuti segni di ferite determinate da colpi di arma da fuoco, circostanza che il giudice del gravame avrebbe potuto osservare da un’analisi corretta delle diverse prove tecniche.

Anche l’esame del perito Martino ha, in tesi difensiva, definitivamente fatto venir meno la possibilità di sostenere il fatto che sotto la bruciatura, rilevata nella piega glutea del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], potesse esservi una cicatrice da colpo di arma da fuoco.

Per quanto attiene alla tesi del ‘colpo di striscio’, il ricorrente rileva come il giudice abbia avanzato sul punto una mera ipotesi, che non è conseguita alla valutazione di un dato obiettivo né è implicata dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio.

Dunque, la ricostruzione alternativa prospettata dal giudice di appello non può ritenersi provata, a fronte della diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, che appare alla medesima l’unica scientificamente provata.

L’ipotesi in esame ha natura tecnica, è incidente su una prova di identica natura, ma non è fondata su alcun elemento di fatto acquisito al fascicolo, né è confortata dai risultati delle diverse prove tecniche, le quali ultime sarebbero piuttosto idonee a dimostrare la tesi opposta.

Non sarebbe chiaro quale sia l’elemento direttamente ed univocamente dimostrativo del fatto che il passeggero della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato anche colpito “di striscio”, stante l’assenza di un’adeguata motivazione sul punto.

Il giudice avrebbe implicitamente fatto ricorso ad un processo inferenziale, senza però darne conto alle altre parti del processo.

Dopo aver prospettato la propria tesi, il Collegio decidente avrebbe dovuto spiegare con precisione le ragioni a fondamento della mancata considerazione delle prove tecniche di segno contrario, attività che ha tuttavia omesso di compiere. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorso in un grave vizio anche ignorando un passaggio della relazione Cardamone, nel quale il consulente ha espressamente escluso la possibilità che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato attinto ‘di striscio’ da un colpo d’arma da fuoco.

A fronte di una simile prova tecnica, in motivazione si sarebbe dovuto dar conto delle ragioni che hanno spinto la Corte di Appello a ritenere errata l’ipotesi avanzata dal consulente di parte.

La difesa, in seguito, ritorna sulla confessione, che i giudici del merito avrebbero utilizzato quale principale elemento di prova a carico in punto di identificazione personale, senza però dar conto di una prova nuova emersa nel corso del giudizio di secondo grado, costituita dal documento proveniente dall’imputato, il cui contenuto sarebbe stato totalmente ignorato in motivazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indebitamente omesso di operare una comparazione tra il contenuto della confessione e quello della dichiarazione contraria, tenendo sempre conto degli esiti della prova tecnica.

La confessione è oggetto di attenzione nel ricorso anche in riferimento alla sua ‘processualizzazione’.

Tale prova, concernente le dichiarazioni dell’imputato rese in sede di interrogatorio di garanzia in altro procedimento, è stata acquista dal giudice del dibattimento, rilevata l’assenza dell’imputato [OSCURATO:PERSONA].

La difesa, tuttavia, ritiene del tutto irrituale il meccanismo basato sull’art. 513 c.p.p., il quale ultimo disciplinerebbe le sole dichiarazioni rese precedentemente nel procedimento che è in corso.

Inoltre, il giudice del dibattimento ha acquisito un verbale di altro procedimento documentante le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato durante lo svolgimento del medesimo.

Sempre in tema di identificazione personale del [OSCURATO:PERSONA], la difesa si duole di un travisamento della prova, costituita dal contenuto della conversazione intercettata nel corpo della quale sarebbe presente il nome “[OSCURATO:PERSONA]”, che il giudice di secondo grado assume di avere persino udito personalmente in Camera di consiglio.

In particolare, dall’esame dell’esperto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emerso che a chiamarsi “[OSCURATO:PERSONA]” potesse essere, al più, il conducente del veicolo, e non il passeggero.

Tale circostanza non è stata tuttavia adeguatamente valutata dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.

2. Conviene prendere le mosse dall’atto di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Nel primo motivo la difesa ipotizza che la condotta dei due imputati, per come accertata, non configuri un tentativo punibile ai sensi dell’art. 56 cod.pen. .

Si tratta di una doglianza infondata.

Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che nel caso in esame la condotta posta in essere dai due ricorrenti – per come ricostruita in sede di merito – abbia di molto superato il profilo della mera intenzione, posto che i due occupanti della vettura oggetto di furto si sono posti – armati – alla ricerca del bersaglio umano, hanno identificato [OSCURATO:PERSONA] come conducente della vettura segnalata, si sono accostati pronti ad agire, con evidente volontà di provocare la morte del loro obiettivo.

Si tratta di una sequenza di tipo esecutivo, che ha certamente superato la soglia della punibilità proprio in ragione del fatto che gli atti posti in essere erano astrattamente idonei a determinare la morte del soggetto preso di mira.

Il tentativo è, tuttavia, rimasto incompiuto in rapporto a due fattori esterni che ne hanno impedito la conclusione.

Il primo è rappresentato dal fatto che i due – come emerge dai contenuti della captazione – si sono interrogati circa le conseguenze del loro gesto su persona diversa che era a bordo dell’auto (la fidanzata dell’[OSCURATO:PERSONA], tale [OSCURATO:PERSONA]).

Il secondo evento esterno- qui con portata decisiva - è rappresentato dal sollecito intervento delle forze dell’ordine, fatto che ebbe a determinare il conflitto a fuoco oggetto della sentenza definitiva emessa nel giudizio correlato (il tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA]).

Ora, pur se il tentativo di cui si sta discutendo non può dirsi un «tentativo compiuto» - ed in ciò si condividono le critiche difensive rivolte alle modalità espressive della decisione impugnata, non essendo stato concluso il segmento della condotta da cui avrebbe preso le mosse il nesso causale orientato verso l’evento omicidiario, da ciò non deriva alcuna esclusione della punibilità ma – al limite – la necessità di esaminare (secondo motivo del ricorso) lo spazio residuo della desistenza volontaria.

Ciò perché – lo si ribadisce – la configurazione normativa di cui all’art.56 cod.pen. rende punibili non solo i veri e propri atti esecutivi (che nel caso in esame comunque sussistono), ma sinanche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (v. da ultimo Sez.

I n. 37091 del 19.7.2023, Rv 285882).

3. Quanto al secondo motivo, lo stesso è parimenti infondato.

La condotta degli imputati oggi ricorrenti è stata coerentemente vagliata in sede di merito anche in rapporto alla esclusione della desistenza volontaria.

Ciò per una ragione in fatto ed una in diritto.

La prima è che la stessa presenza della [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell’auto dell’[OSCURATO:PERSONA] ha determinato un ‘momento di perplessità’ durante il quale i due occupanti la [OSCURATO:PERSONA] si sono di certo interrogati sul da farsi (non volendo provocare in un unico contesto anche la morte della [OSCURATO:PERSONA]) ma tale momento, per come emerso dalle conversazioni oggetto di captazione, risulta essere superato attraverso l’ipotesi di una diversa modalità di consumazione del delitto (..al semaforo.. lo caccio fuori dalla macchina..).

Dunque va detto che già il primo evento «esterno» rappresentato dalla presenza della [OSCURATO:PERSONA] non è stato decisivo nella interruzione della condotta criminosa.

Subito dopo sono intervenute le forze dell’ordine, e ciò è il reale elemento di fatto che ha determinato la interruzione della attività criminosa ancora in atto.

Trattandosi (quanto alla azione delle forze dell’ordine) di un evento esterno teso a condizionare la volontà dell’agente, non vi è spazio alcuno per ritenere applicabile la previsione di legge in tema di desistenza, come puntualmente evidenziato nella decisione di merito e come costantemente affermato nella presente sede di legittimità (v. per tutte Sez.

III n.17518 del 28.11.2018, dep.2019, Rv 275647 secondo cui in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni).

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dunque rigettato.

4. Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è parimenti infondato.

La difesa, per il vero, tende a riproporre il tema della identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come il passeggero della [OSCURATO:PERSONA] attraverso la «ridiscussione» di singoli segmenti dell’istruttoria su cui i giudici del merito hanno fornito ampia e congrua motivazione.

Si tratta di aspetti che, pertanto, risultano esclusivamente in fatto e non possono trovare accesso al giudizio di legittimità.

L’unico aspetto su cui questa Corte è chiamata ad interloquire risulta essere quello dell’avvenuto riferimento ai contenuti della decisione emessa a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel processo relativo al tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, tuttavia, di un riferimento che rispetta pienamente il canone della pertinenza e rilevanza, nonché i contenuti dell’art.238 bis cod.proc.pen. e ciò in ragione del fatto che gli event

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Sost.Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21 ottobre 2014 il Tribunale di Locri – in giudizio ordinario – ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione di tentato omicidio commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 26 novembre del 2004 in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuta la continuazione con l’episodio storico avvenuto nel medesimo contesto (tentato omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], agente della P.S.), il Tribunale ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni diciotto di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni diciassette di reclusione. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 5 dicembre 2024 ha escluso la circostanza aggravante della premeditazione ed ha rideterminato la pena per entrambi in quella di anni dodici di reclusione. 2. Il fatto per cui si procede è avvenuto in data 26 novembre 2004, con l’utilizzo di un’auto rubata pochi giorni prima, di proprietà di un soggetto attenzionato dalle forze di polizia per delle indagini in materia di traffico di sostanze stupefacenti. Il veicolo, dunque, era sottoposto ad intercettazione ambientale e monitoraggio dinamico tramite apparecchiatura satellitare GPS, il che ha permesso agli inquirenti di ascoltare in ogni momento le conversazioni dei soggetti che erano al suo interno e di seguire tutti gli spostamenti dell’autovettura. Il 25 novembre, proprio grazie alla geolocalizzazione, gli operanti hanno localizzato la vettura in prossimità di un casolare, all’interno di una struttura in cemento, ove i medesimi hanno deciso di lasciarla, per non compromettere le indagini. Successivamente, la macchina è stata spostata prima in un frantoio, non distante dal precedente rustico abbandonato, ed il giorno dopo (il 26 novembre) presso una vicina porcilaia, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e vicina alla di lui abitazione; da qui, è stata portata nuovamente al frantoio. Gli operanti hanno rilevato la presenza, nei luoghi ove il veicolo veniva di volta in volta spostato, di una [OSCURATO:PERSONA] intestata ad [OSCURATO:PERSONA] e di una [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA]. Il 26 novembre, verso le ore 18:00, la [OSCURATO:PERSONA], fino a quel momento occultata presso il citato frantoio, è stata spostata, dapprima nei pressi dell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], e poi, raggiunta dalla [OSCURATO:PERSONA], verso i paesi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I due autoveicoli si muovevano in constante contratto, transitando per gli stessi posti ed a breve distanza tra loro. Verso le 19:30, la vettura monitorata - [OSCURATO:PERSONA]- è giunta nei pressi di un campo di calcetto, collocato davanti ad un supermercato della catena “Sisa”, e dopo aver invertito il senso di marcia è ripartita in direzione di [OSCURATO:PERSONA]. In tale momento, i militari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Bova, componenti di una pattuglia che aveva il compito di seguire la macchina rubata, hanno potuto scorgere il viso del conducente della [OSCURATO:PERSONA], poi identificato in [OSCURATO:PERSONA], ma non del passeggero, che aveva indosso un passamontagna. L’attività captativa in corso ha permesso agli operanti di comprendere le intenzioni omicidiarie dei soggetti occupanti il veicolo rubato, e della disponibilità da parte degli stessi di armi da fuoco. L’obiettivo dell’azione criminosa è risultato essere [OSCURATO:PERSONA], che si trovava a bordo di un veicolo insieme alla sua fidanzata, circostanza, quest’ultima, che ha colto di sorpresa i correi, che sono apparsi indecisi sul da farsi, ossia se procedere comunque con l’omicidio della vittima designata ([OSCURATO:PERSONA]), o se rimandare tale delitto al giorno seguente, per evitare il rischio di colpire la ragazza. 3. Ad opinione dei giudici del merito, i correi hanno risolto il dubbio nel senso di perpetrare comunque l’omicidio, ma sono stati fermati dalla pattuglia dei militari intenta al pedinamento, che approfittando della sosta ad un semaforo decideva di intervenire. A seguito dell’intervento delle forze dell’ordine è sorto un conflitto armato, durante il quale il [OSCURATO:PERSONA], occupando il sedile posteriore della [OSCURATO:PERSONA], avrebbe esploso un colpo di fucile all’indirizzo dei militari, ferendo il [OSCURATO:PERSONA]. Su tale segmento della condotta vi è sentenza definitiva a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Datisi alla fuga, gli occupanti della vettura monitorata la abbandonavano. Al suo interno sono state rinvenute tracce ematiche (sul sedile posteriore), un passamontagna e dei guanti di cotone, anche questi ultimi ricoperti di sangue. L’esame dei reperti ha consentito di affermare l’appartenenza ad uno stesso individuo di sesso maschile sia delle tracce ematiche contenute sul sedile e sui guanti, sia della saliva rinvenuta sul passamontagna. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resisi irreperibili dal momento del fatto, sono stati arrestati solo un anno dopo, nel luglio del 2005. Oggetto di particolare attenzione nei giudizi di merito è stata la identificazione dei soggetti coinvolti, ed in particolar modo di coloro che si trovavano all’interno della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] viene individuato quale conducente la [OSCURATO:PERSONA]. Costui è stato riconosciuto da più militari. Anzitutto dal teste [OSCURATO:PERSONA], sia in occasione della sparatoria – essendosi il guidatore senza passamontagna girato verso gli operanti, dopo aver sentito dei colpi di fucile –, sia poco prima, nei pressi del campo di calcio e del supermercato. Il giorno dopo il tentato delitto, il sovraintendente ha riconosciuto l’[OSCURATO:PERSONA] da un fascicolo fotografico, ma non ha potuto individuare anche il passeggero sul sedile posteriore, il quale, durante la sparatoria, ha mantenuto perlopiù una posizione reclinata ed aveva indosso un passamontagna. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto, sempre dopo la visione del fascicolo fotografico, anche dall’ispettore [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva visto il volto, a distanza di circa un metro, durante il conflitto a fuoco . Il correo [OSCURATO:PERSONA] è stato identificato sia alla luce della assidua frequentazione con l’[OSCURATO:PERSONA], accertata nei giorni precedenti il tentato agguato, sia dal contenuto di una conversazione, intercettata in ambientale nella [OSCURATO:PERSONA], in cui è stato più volte proferito il nome “[OSCURATO:PERSONA]” (per come risulta sia dalla perizia redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che dall’ascolto diretto dell’intercettazione, da parte della Corte). Siginificativa è stata ritenuta la circostanza che il 26.11.2004, alle 14:15 (dunque, poche ore prima dei fatti esaminati), il [OSCURATO:PERSONA] sia stato identificato, a seguito di controllo stradale, quale passeggero a bordo della [OSCURATO:PERSONA] nell’occorrenza guidata dall’amico [OSCURATO:PERSONA]. Si comopie riferimento, altresì, ai contenuti della sentenza relativa al tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA]. Ad opinione dei giudici di appello, non minano l’attendibilità del riconoscimento le osservazioni del consulente di parte, dott. [OSCURATO:PERSONA], relative alle condizioni di visibilità del luogo in cui ha avuto luogo la sparatoria, considerato che: ha effettuato il sopralluogo in un periodo e in un orario diverso (estate, tra le 22 e le 22:30) da quello in cui si sono verificati i fatti; non ha specificato se lo stato dell’illuminazione pubblica al momento del sopralluogo fossero le stesse che v’erano al momento del fatto; ha valutato esclusivamente l’illuminazione pubblica e non anche le autovetture ferme sulla carreggiata con le luci accese. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che dall’intercettazione ambientale nell’auto oggetto di furto è emerso come uno dei due correi sia rimasto ferito durante lo scontro a fuoco con i militari, sono stati svolti degli accertamenti medico legali per indagare sulla eventuale presenza di cicatrici sul corpo degli imputati. Se nulla è stato rinvenuto sul colpo di [OSCURATO:PERSONA], su quello di [OSCURATO:PERSONA] è stata invece osservata una ferita nella ragione glutea. Ad opinione del perito nominato dal GUP, tale cicatrice non era riconducibile ad un colpo di arma da fuoco, ma ad ustione da contatto con un corpo metallico incandescente; tuttavia, in sede di esame il perito ha precisato che il contatto poteva essere avvenuto anche con un’arma da fuoco. Il consulente di parte ha escluso che simile cicatrice potesse essere compatibile con un colpo d’arma da fuoco. L’interessato ha riferito di aver subito simile lesione durante un periodo di detenzione. Nella sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si è invece paventata la possibilità che il [OSCURATO:PERSONA], consapevole della visita medico- legale del perito, si fosse procurato un’ustione per celare la ferita da arma da fuoco. Sulla questione della ferita da arma da fuoco, i giudici di secondo grado espongono alcuni argomenti, ritenuti idonei a giustificare l’identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale correo dell’[OSCURATO:PERSONA] e soggetto ferito dal colpo di arma da fuoco. Che un soggetto sia rimasto ferito è anzitutto pacifico, dato il tenore letterale della conversazione intercettata ed il rinvenimento di tracce ematiche sul sedile posteriore dell’autovettura e sui guanti rinvenuti nella medesima (sangue appartenente allo stesso soggetto la cui saliva è stata rinvenuta sul passamontagna, anch’esso lasciato dai correi nel veicolo). Altrettanto evidente è che ad essere colpito è stato il passeggero, dal momento che il soggetto identificato dai giudici con il nome di “[OSCURATO:PERSONA]” ha urlato di essere rimasto ferito. A ciò deve aggiungersi che gli accertamenti sulla [OSCURATO:PERSONA] hanno permesso di verificare cinque fori di entrata nella carrozzeria, e che uno dei proiettili esplosi aveva forato lo schienale posteriore, lato inferiore. Da tutto ciò i giudici del merito evincono che il [OSCURATO:PERSONA], seduto sul sedile posteriore, sia stato colpito – sia pure di striscio - durate la sparatoria con le forze dell’ordine. 4. La Corte di secondo grado ha posto l’attenzione anche sulle dichiarazioni degli imputati, i quali hanno negato la propria responsabilità per il reato per cui si procede, e giustificando il proprio periodo di latitanza su ritenute minacce ricevute da soggetti appartenenti alle forze dell’ordine. Non essendo il [OSCURATO:PERSONA] comparito in udienza, è stato acquisito il verbale di interrogatorio reso al GIP in cui, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, si è dichiarato dispiaciuto per quanto accaduto e si è assunto le proprie responsabilità. Inoltre, è stato acquisito il verbale di udienza preliminare del 19.10.2006, ove, in sede di spontanee dichiarazioni, ha ammesso di essersi trovato in macchina con l’[OSCURATO:PERSONA] al momento della sparatoria. Quanto al punto della qualificazione giuridica del fatto, secondo la Corte territoriale risulta evidente l’integrazione della condotta materiale del reato contestato, avendo gli imputati posto in essere atti idonei a diretti in modo non equivoco ad attentare alla vita di [OSCURATO:PERSONA], consistiti nel pedinarlo, muniti di passamontagna ed armi e nell’avvicinarsi alla sua autovettura per attingerlo a colpi di arma da fuoco. Per quanto attiene alla questione della desistenza volontaria, tale prospettazione, secondo i giudici del merito è infondata. Gli imputati erano “nel pieno della condotta finalizzata all’esecuzione dell’agguato”, essendosi ormai decisi a perpetrare comunque l’agguato, nonostante l’inattesa presenza della fidanzata della vittima designata. A definitiva riprova, in tesi di accusa, v’è il fatto che, quando l’auto degli aggressori è stata fermata dai militari, si trovava sulla corsia di sinistra della carreggiata, ma se i due avessero voluto davvero desistere dal compimento dell’omicidio si sarebbero spostati sulla corsia di destra, quella da utilizzare per svoltare verso [OSCURATO:PERSONA] superiore. 5. Avverso detta sentenza sono stati proposti i seguenti atti di ricorso. 5.1 [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto due motivi, con atto redatto dal difensore [OSCURATO:PERSONA]Ascola. Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità. Più precisamente, viene censurata l’affermata sussistenza di un tentativo punibile da parte dei giudici del merito. Il ricorrente, evocata la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, riporta le parole della Corte costituzionale ( n. 177/1980), secondo la quale “atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto possono essere esclusivamente atti esecutivi”, considerato che “soltanto dall’inizio dell’esecuzione di una fattispecie delittuosa può dedursi la direzione univoca dell’atto stesso a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall’agente”. Tale pronuncia viene riportata con l’obiettivo di contestare quell’orientamento della Suprema Corte che ammette la punibilità, a titolo di tentativo, di taluni atti preparatori. A supporto della propria tesi, la difesa pone in evidenza ulteriori elementi di carattere dogmatico. Sempre nel medesimo motivo, la difesa contesta alcune affermazioni giudiziali riportate nella sentenza ricorsa, come il fatto che i due giovani, quando sono stati fermati, fossero “nel pieno della condotta”, o quella secondo cui nel caso di specie ricorrerebbe un’ipotesi di tentativo “compiuto”. Ancor prima, viene contestata la ritenuta sussistenza, tout court, di un tentativo punibile. Il ricorrente evidenzia, in seguito, un passo dell’intercettazione ambientale che dimostrerebbe, in tesi, come i due correi avessero deciso di abbandonare il proposito criminoso, una volta scoperta la presenza a bordo dell’auto di un’altra persona, oltre alla vittima designata. Al più, si potrebbe ritenere l’indecisione iniziale ancora sussistente, ma da ciò deriverebbe comunque l’impossibilità di configurare un’ipotesi di tentativo, considerato che in tutti i casi in cui è incerto se l’agente intenda o meno compiere il comportamento penalmente rilevante non potrà dirsi sussistente l’univocità degli atti richiesta dal legislatore. Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge. La doglianza attiene in particolare al mancato riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità costituita dalla desistenza volontaria. Il motivo si apre con un rinvio preliminare ed integrale a quanto già esposto in tema di tentativo, al fine di evitare superflue ripetizioni, e ciò con particolare riferimento: a) alla affermata sussistenza di un tentativo compiuto; b) al passo della sentenza in cui si afferma che l’evento omicidiario non si è verificato solo per merito dell’intervento delle forze di polizia, e non in seguito ad una decisione di desistere da parte dei correi. Sul punto, si deve osservare anche che il teste Sacco (che ha effettuato l’ascolto in diretta della conversazione all’interno del veicolo rubato) ha riferito di non aver sentito distintamente tutte le propalazioni dei correi, ma solo quelle relative alla volontà di uccidere la vittima designata, ed eventualmente la sua fidanzata. Di tale testimonianza non è dato conto in motivazione, e ciò integra un vizio di travisamento di prova, considerato che l’operante addetto all’ascolto continuo delle conversazioni dei due ricorrenti non ha potuto rendersi conto della situazione di incertezza relativa alla possibile desistenza dall’omicidio. La difesa evidenzia, altresì, un illegittimo utilizzo parziale della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] (occupante la pattuglia rimasta coinvolta nella sparatoria), che è richiamata in sentenza solo in alcuni punti, ignorando ulteriori passi che avrebbero potuto fungere da elementi a discarico. In particolare, simile deposizione è citata dai giudici del merito per evidenziare come il veicolo dei correi, al momento dell’intervento delle forze di polizia, occupasse la corsia di sinistra della carreggiata, e ciò a dimostrazione del fatto che i due non avessero deciso di desistere dall’azione criminosa, perché altrimenti si sarebbero spostati sulla corsia di destra, necessaria a girare in direzione di [OSCURATO:PERSONA] superiore. Tuttavia, osserva la difesa, il teste [OSCURATO:PERSONA] ha anche riferito delle difficoltà di ascoltare una intercettazione ambientale in diretta, e che nel giorno dell’agguato lui, insieme agli altri operanti, sono intervenuti repentinamente, appena hanno ricevuto comunicazione della volontà omicidiaria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale ultima considerazione avrebbe potuto fungere da elemento a discarico, dal momento che, se lo si considera insieme al fatto che la conversazione intercettata si interrompe subito dopo la assunta decisione di svoltare da parte degli imputati, se ne evince che gli stessi non ebbero il tempo materiale di effettuare la svolta con l’auto. Inoltre, il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale abbia rilevato che la specifica questione della sussistenza della desistenza volontaria sia stata già oggetto di valutazione da parte della Corte di legittimità all’esito del procedimento relativo al tentato omicidio dell’ispettore [OSCURATO:PERSONA]. Nel far ciò, la Corte di merito sarebbe incorsa in un vizio, considerando che la sentenza citata non può in alcun modo essere vincolante nel caso che ci occupa, dal momento che in quel giudizio di cognizione non è stato formulato il capo di imputazione per il quale si è invece proceduto nel presente processo. La difesa termina il ricorso rammentando che, secondo l’opinione della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie, la decisione di desistere è compatibile anche con la decisione di compiere il reato in un altro e successivo momento. 5.2 Il ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in un unico ed articolato motivo, articolato in più paragrafi, con il quale la difesa si duole di plurimi vizi motivazionali, alcuni rubricati anche in termini di violazione di legge. Viene dedotta la sussistenza di un multiforme vizio motivazionale, che ha inficiato il giudizio di penale responsabilità. Sono evidenziati, in particolare: il travisamento della dichiarazione resa dal perito Martino; il travisamento della relazione scritta redatta dal consulente di parte Cardamone; il travisamento delle dichiarazioni rese dal perito-trascrittore [OSCURATO:PERSONA]; il travisamento della relazione consulenziale Redenti; il travisamento delle dichiarazioni rese dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], laddove ha ritirato la propria precedente confessione; il ricorso ad un’argomentazione ipotetica e congetturale secondo cui l’imputato sarebbe stato colpito solo di ‘striscio’. Più precisamente, il giudice di secondo grado avrebbe strumentalmente e illegittimamente privato di valore l’accertamento del perito Martino, al fine di non confrontarsi con un elemento decisivo a discarico, e non avrebbe tenuto conto di un intero segmento della ‘relazione Cardamone’, laddove il consulente ha escluso che la ferita sul corpo del [OSCURATO:PERSONA] potesse derivare da un colpo ‘di striscio’ di arma da fuoco, così violando il suo dovere di valutazione globale della prova. Piuttosto, il giudice di merito avrebbe scientificamente costruito la motivazione della sentenza selezionando tra gli elementi di prova quelli a carico, e non dando adeguato peso a quelli a discarico. La difesa, ritiene che il giudice del merito sia ricorso ad un’argomentazione ipotetica e congetturale, al fine di eludere le censure difensive, e che si sia affidato ad una mera ipotesi per evitare di confrontarsi con una prova decisiva a discarico, ossia la relazione del consulente Redenti, che ha dato dimostrazione dell’assenza nel corpo del [OSCURATO:PERSONA] di proiettili o frammenti metallici. Inoltre, il giudice di seconde cure non avrebbe debitamente tenuto conto di ulteriori prove a discarico, fornite dal parere del medico legale nominato consulente tecnico di parte e dal memoriale a firma [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente ha reso dichiarazioni di segno contrarie rispetto a quelle contenute nella sua precedente confessione. Illegittimo, si afferma, il richiamo ai contenuti del diverso procedimento relativo al tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA]. In seguito, il ricorrente pone l’attenzione sul tema della identificazione personale del passeggero ignoto della [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto vi sarebbe in esame solo apparente dei motivi di appello. Segnatamente, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare come tutti gli elementi acquisiti in tema di identificazione personale fossero assolutamente contraddittori tra loro. A ciò deve aggiungersi l’assoluta divergenza tra il contenuto della confessione e quello della prova tecnica. Il giudice del merito non avrebbe svolto un’adeguata analisi di ciascun elemento di prova rilevante, avendo piuttosto operato un’indebita selezione dei soli elementi utili a rafforzare la tesi accusatoria. Il giudizio di attendibilità sul contenuto delle dichiarazioni auto- accusatorie avrebbe dovuto essere condotto basandosi sui dati di generica, e si sarebbe dovuto arrestare innanzi agli esiti della prova tecnica. Si ribadisce, infine, come sul corpo del [OSCURATO:PERSONA] non siano stati rinvenuti segni di ferite determinate da colpi di arma da fuoco, circostanza che il giudice del gravame avrebbe potuto osservare da un’analisi corretta delle diverse prove tecniche. Anche l’esame del perito Martino ha, in tesi difensiva, definitivamente fatto venir meno la possibilità di sostenere il fatto che sotto la bruciatura, rilevata nella piega glutea del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], potesse esservi una cicatrice da colpo di arma da fuoco. Per quanto attiene alla tesi del ‘colpo di striscio’, il ricorrente rileva come il giudice abbia avanzato sul punto una mera ipotesi, che non è conseguita alla valutazione di un dato obiettivo né è implicata dagli elementi acquisiti nel corso del giudizio. Dunque, la ricostruzione alternativa prospettata dal giudice di appello non può ritenersi provata, a fronte della diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, che appare alla medesima l’unica scientificamente provata. L’ipotesi in esame ha natura tecnica, è incidente su una prova di identica natura, ma non è fondata su alcun elemento di fatto acquisito al fascicolo, né è confortata dai risultati delle diverse prove tecniche, le quali ultime sarebbero piuttosto idonee a dimostrare la tesi opposta. Non sarebbe chiaro quale sia l’elemento direttamente ed univocamente dimostrativo del fatto che il passeggero della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato anche colpito “di striscio”, stante l’assenza di un’adeguata motivazione sul punto. Il giudice avrebbe implicitamente fatto ricorso ad un processo inferenziale, senza però darne conto alle altre parti del processo. Dopo aver prospettato la propria tesi, il Collegio decidente avrebbe dovuto spiegare con precisione le ragioni a fondamento della mancata considerazione delle prove tecniche di segno contrario, attività che ha tuttavia omesso di compiere. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorso in un grave vizio anche ignorando un passaggio della relazione Cardamone, nel quale il consulente ha espressamente escluso la possibilità che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato attinto ‘di striscio’ da un colpo d’arma da fuoco. A fronte di una simile prova tecnica, in motivazione si sarebbe dovuto dar conto delle ragioni che hanno spinto la Corte di Appello a ritenere errata l’ipotesi avanzata dal consulente di parte. La difesa, in seguito, ritorna sulla confessione, che i giudici del merito avrebbero utilizzato quale principale elemento di prova a carico in punto di identificazione personale, senza però dar conto di una prova nuova emersa nel corso del giudizio di secondo grado, costituita dal documento proveniente dall’imputato, il cui contenuto sarebbe stato totalmente ignorato in motivazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indebitamente omesso di operare una comparazione tra il contenuto della confessione e quello della dichiarazione contraria, tenendo sempre conto degli esiti della prova tecnica. La confessione è oggetto di attenzione nel ricorso anche in riferimento alla sua ‘processualizzazione’. Tale prova, concernente le dichiarazioni dell’imputato rese in sede di interrogatorio di garanzia in altro procedimento, è stata acquista dal giudice del dibattimento, rilevata l’assenza dell’imputato [OSCURATO:PERSONA]. La difesa, tuttavia, ritiene del tutto irrituale il meccanismo basato sull’art. 513 c.p.p., il quale ultimo disciplinerebbe le sole dichiarazioni rese precedentemente nel procedimento che è in corso. Inoltre, il giudice del dibattimento ha acquisito un verbale di altro procedimento documentante le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato durante lo svolgimento del medesimo. Sempre in tema di identificazione personale del [OSCURATO:PERSONA], la difesa si duole di un travisamento della prova, costituita dal contenuto della conversazione intercettata nel corpo della quale sarebbe presente il nome “[OSCURATO:PERSONA]”, che il giudice di secondo grado assume di avere persino udito personalmente in Camera di consiglio. In particolare, dall’esame dell’esperto [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emerso che a chiamarsi “[OSCURATO:PERSONA]” potesse essere, al più, il conducente del veicolo, e non il passeggero. Tale circostanza non è stata tuttavia adeguatamente valutata dalla Corte territoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono. 2. Conviene prendere le mosse dall’atto di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Nel primo motivo la difesa ipotizza che la condotta dei due imputati, per come accertata, non configuri un tentativo punibile ai sensi dell’art. 56 cod.pen. . Si tratta di una doglianza infondata. Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che nel caso in esame la condotta posta in essere dai due ricorrenti – per come ricostruita in sede di merito – abbia di molto superato il profilo della mera intenzione, posto che i due occupanti della vettura oggetto di furto si sono posti – armati – alla ricerca del bersaglio umano, hanno identificato [OSCURATO:PERSONA] come conducente della vettura segnalata, si sono accostati pronti ad agire, con evidente volontà di provocare la morte del loro obiettivo. Si tratta di una sequenza di tipo esecutivo, che ha certamente superato la soglia della punibilità proprio in ragione del fatto che gli atti posti in essere erano astrattamente idonei a determinare la morte del soggetto preso di mira. Il tentativo è, tuttavia, rimasto incompiuto in rapporto a due fattori esterni che ne hanno impedito la conclusione. Il primo è rappresentato dal fatto che i due – come emerge dai contenuti della captazione – si sono interrogati circa le conseguenze del loro gesto su persona diversa che era a bordo dell’auto (la fidanzata dell’[OSCURATO:PERSONA], tale [OSCURATO:PERSONA]). Il secondo evento esterno- qui con portata decisiva - è rappresentato dal sollecito intervento delle forze dell’ordine, fatto che ebbe a determinare il conflitto a fuoco oggetto della sentenza definitiva emessa nel giudizio correlato (il tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA]). Ora, pur se il tentativo di cui si sta discutendo non può dirsi un «tentativo compiuto» - ed in ciò si condividono le critiche difensive rivolte alle modalità espressive della decisione impugnata, non essendo stato concluso il segmento della condotta da cui avrebbe preso le mosse il nesso causale orientato verso l’evento omicidiario, da ciò non deriva alcuna esclusione della punibilità ma – al limite – la necessità di esaminare (secondo motivo del ricorso) lo spazio residuo della desistenza volontaria. Ciò perché – lo si ribadisce – la configurazione normativa di cui all’art.56 cod.pen. rende punibili non solo i veri e propri atti esecutivi (che nel caso in esame comunque sussistono), ma sinanche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (v. da ultimo Sez. I n. 37091 del 19.7.2023, Rv 285882). 3. Quanto al secondo motivo, lo stesso è parimenti infondato. La condotta degli imputati oggi ricorrenti è stata coerentemente vagliata in sede di merito anche in rapporto alla esclusione della desistenza volontaria. Ciò per una ragione in fatto ed una in diritto. La prima è che la stessa presenza della [OSCURATO:PERSONA] a bordo dell’auto dell’[OSCURATO:PERSONA] ha determinato un ‘momento di perplessità’ durante il quale i due occupanti la [OSCURATO:PERSONA] si sono di certo interrogati sul da farsi (non volendo provocare in un unico contesto anche la morte della [OSCURATO:PERSONA]) ma tale momento, per come emerso dalle conversazioni oggetto di captazione, risulta essere superato attraverso l’ipotesi di una diversa modalità di consumazione del delitto (..al semaforo.. lo caccio fuori dalla macchina..). Dunque va detto che già il primo evento «esterno» rappresentato dalla presenza della [OSCURATO:PERSONA] non è stato decisivo nella interruzione della condotta criminosa. Subito dopo sono intervenute le forze dell’ordine, e ciò è il reale elemento di fatto che ha determinato la interruzione della attività criminosa ancora in atto. Trattandosi (quanto alla azione delle forze dell’ordine) di un evento esterno teso a condizionare la volontà dell’agente, non vi è spazio alcuno per ritenere applicabile la previsione di legge in tema di desistenza, come puntualmente evidenziato nella decisione di merito e come costantemente affermato nella presente sede di legittimità (v. per tutte Sez. III n.17518 del 28.11.2018, dep.2019, Rv 275647 secondo cui in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni). Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] va dunque rigettato. 4. Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è parimenti infondato. La difesa, per il vero, tende a riproporre il tema della identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come il passeggero della [OSCURATO:PERSONA] attraverso la «ridiscussione» di singoli segmenti dell’istruttoria su cui i giudici del merito hanno fornito ampia e congrua motivazione. Si tratta di aspetti che, pertanto, risultano esclusivamente in fatto e non possono trovare accesso al giudizio di legittimità. L’unico aspetto su cui questa Corte è chiamata ad interloquire risulta essere quello dell’avvenuto riferimento ai contenuti della decisione emessa a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel processo relativo al tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, tuttavia, di un riferimento che rispetta pienamente il canone della pertinenza e rilevanza, nonché i contenuti dell’art.238 bis cod.proc.pen. e ciò in ragione del fatto che gli event
Sentenza Cassazione n. 41706/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris