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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22435/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 20423 del ruolo generale dell’anno 2021proposto Da [OSCURATO:SOCIETA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) avvocatofabiofalcone@.it; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di pagamento-artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73e 54bis del d.P.R. n. 633/72.

Ires, Irap e Iva 2007 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 324 /0 8 /2 1 depositata in data 1 4 gennaio 202 1 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2013dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevatoche -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 5195/01/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento relativa ad Ires, Irap e Iva, emessa, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, a seguito di controllo automatizzato del MU 2008, per l’anno di imposta2007; - in punto di diritto, la CTR ha osservato c he , sebbene costituisse circostanza pacifica il deposito presso la CCIAA, in data 14 gennaio 2009, del nuovo bilancio di esercizio posto dalla società appellata a fondamento della pretesa minore rideterminazione delle imposte per cui era causa, il mancato invio da parte della società della dichiarazione integrativa con la variazione apportata al proprio utile di esercizio in relazione all’imponibile dichiarato in sede di denuncia dei redditi per l’anno 2007 ( MU 2008), costituiva una violazione di natura sostanziale e non meramente formale non sussistendo alcun obbligo dell’Ufficio di valutare il nuovo bilancio in assenza della dichiarazione integrativa che avrebbe consentito la verifica dell’esistenza e della deducibilità fiscale delle voci di costo in esso iscritte; -l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Considerato che

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del d.P.R. n. 322/98, 10 della legge n. 212/00 e 97 Cost. per avere la CTR ritenuto che il mancato invio della dichiarazione integrativa costituisse una violazione sostanziale non essendo tenuto l’Ufficio a valutare, a fronte della dichiarazione presentata per l’anno 2007 (MU 2008), il nuovo bilancio rettificativo depositato dalla contribuente presso la CCIAA di Palermo, con l’indicazione di maggiori costi sostenuti nell’anno 2007, ancorché in base all’orientamento delle Sezioni unite (sentenza n. 13378 del 2016) fosse riconosciuta la possibilità in capo alla contribuente, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione integrativa nei termini di cui all’art. 2, comma 8 e 8bis del d.P.R. n. 322/98, di opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi incidenti sull’obbligazione tributaria; -il motivo è fondato; -la questione è stata affrontata da questa Corte a Sezioni Unite, che, con la sentenza 30 giugno 2016, n. 13378, ha affermato i seguenti principi di diritto: «la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis d.p.r. n. 322 del1998, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973.

Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del d.p.r. 602 del 1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis d.p.r. n. 322 del 1998.

Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 d.p.r. n. 322 del 1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr n. 602 del 1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi allamaggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.» (nello stesso senso, Cass., Sez.

V, 11 maggio 2018, n. 11507; Cass., Sez.

V, 30 ottobre 2018, n. 27583; Cass., Sez.

V, 28 novembre 2018, n. 30796); -vero è che il comma 8 dell'art. 2 d.P.R. n. 322/1998 è stato novellato dall'art. 5 d.l. n. 193/2016, conv. dalla L. 225/2016, ed attualmente dispone che «le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare ...(omissis) non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»; lo stesso d.l. ha poi espressamente disciplinato i termini di rettifica della dichiarazione IVA, aggiungendo all'art. 8 d.P.R. n. 322/1998 il nuovo comma 6-bis, il quale, per quanto interessa, recita « ...(omissis) le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinate l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare...(omissis) non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»; -lanovella legislativa, la quale non discrimina più, ai fini della rettifica, tra dichiarazione "a favore" e dichiarazione "a sfavore" del contribuente, prevedendo in entrambi i casi che la dichiarazione integrativa possa essere presentata entro il termine di decadenza dell'Amministrazione dal proprio potere di accertamento, non ha però natura interpretativa e, pertanto, non può applicarsi retroattivamente al caso di specie, posto che: l'art. 5 d.l. n. 193/2016, conv. dalla

I. 225/2016 (a differenza di altre disposizioni dello stesso d.l. n. 193/1996, come l'art. 7-quinquies) non reca nella rubrica la menzione di norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 8, d.

Lgs. n. 322/1998 (Cass. sez. 5, n. 17506 del 2019); -nella sentenza impugnata la CTR nonsi è attenuta ai suddetti principi nel ritenere legittima la cartella atteso che, a fronte della dichiarazione 2008, per l’anno di imposta 2007, sebbene costituisse circostanza pacifica il deposito presso la Camera di commercio,nel 2009, del nuovo bilancio di esercizio posto dalla società a fondamento della pretesa minore rideterminazione delle imposte dovute, il mancato invio della dichiarazione integrativa integrasse “una violazione sostanziale” con conseguente mancato obbligo dell’Ufficio di prendere in considerazione l’esistenza e la deducibilità delle voci maggiori di costo inserite nel bilancio rettificato; con ciò senza considerare che - non venendo in rilievo una fattispecie di detrazione Iva in relazione alla quale si sarebbe dovuta rispettare la cornice biennale prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 633/72 per l'esercizio del diritto di detrazione (v. ex plurimis, Cass.n. 33339 del 2019) – era sempre data alla contribuente - a prescindere dal rispetto dei termini perentori per la presentazione della dichiarazione integrativa - la facoltà (come avvenuto) di opporsi in sede contenziosa,alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità,alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione; P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 20423 del ruolo generale dell’anno 2021proposto Da [OSCURATO:SOCIETA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) avvocatofabiofalcone@.it; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di pagamento-artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73e 54bis del d.P.R. n. 633/72. Ires, Irap e Iva 2007 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 324 /0 8 /2 1 depositata in data 1 4 gennaio 202 1 , non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2013dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevatoche -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 5195/01/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo di accoglimento del ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento relativa ad Ires, Irap e Iva, emessa, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, a seguito di controllo automatizzato del MU 2008, per l’anno di imposta2007; - in punto di diritto, la CTR ha osservato c he , sebbene costituisse circostanza pacifica il deposito presso la CCIAA, in data 14 gennaio 2009, del nuovo bilancio di esercizio posto dalla società appellata a fondamento della pretesa minore rideterminazione delle imposte per cui era causa, il mancato invio da parte della società della dichiarazione integrativa con la variazione apportata al proprio utile di esercizio in relazione all’imponibile dichiarato in sede di denuncia dei redditi per l’anno 2007 ( MU 2008), costituiva una violazione di natura sostanziale e non meramente formale non sussistendo alcun obbligo dell’Ufficio di valutare il nuovo bilancio in assenza della dichiarazione integrativa che avrebbe consentito la verifica dell’esistenza e della deducibilità fiscale delle voci di costo in esso iscritte; -l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Considerato che 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del d.P.R. n. 322/98, 10 della legge n. 212/00 e 97 Cost. per avere la CTR ritenuto che il mancato invio della dichiarazione integrativa costituisse una violazione sostanziale non essendo tenuto l’Ufficio a valutare, a fronte della dichiarazione presentata per l’anno 2007 (MU 2008), il nuovo bilancio rettificativo depositato dalla contribuente presso la CCIAA di Palermo, con l’indicazione di maggiori costi sostenuti nell’anno 2007, ancorché in base all’orientamento delle Sezioni unite (sentenza n. 13378 del 2016) fosse riconosciuta la possibilità in capo alla contribuente, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione integrativa nei termini di cui all’art. 2, comma 8 e 8bis del d.P.R. n. 322/98, di opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi incidenti sull’obbligazione tributaria; -il motivo è fondato; -la questione è stata affrontata da questa Corte a Sezioni Unite, che, con la sentenza 30 giugno 2016, n. 13378, ha affermato i seguenti principi di diritto: «la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis d.p.r. n. 322 del1998, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973. Il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38 del d.p.r. 602 del 1973 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis d.p.r. n. 322 del 1998. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 d.p.r. n. 322 del 1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr n. 602 del 1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi allamaggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.» (nello stesso senso, Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11507; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27583; Cass., Sez. V, 28 novembre 2018, n. 30796); -vero è che il comma 8 dell'art. 2 d.P.R. n. 322/1998 è stato novellato dall'art. 5 d.l. n. 193/2016, conv. dalla L. 225/2016, ed attualmente dispone che «le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare ...(omissis) non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»; lo stesso d.l. ha poi espressamente disciplinato i termini di rettifica della dichiarazione IVA, aggiungendo all'art. 8 d.P.R. n. 322/1998 il nuovo comma 6-bis, il quale, per quanto interessa, recita « ...(omissis) le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinate l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare...(omissis) non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»; -lanovella legislativa, la quale non discrimina più, ai fini della rettifica, tra dichiarazione "a favore" e dichiarazione "a sfavore" del contribuente, prevedendo in entrambi i casi che la dichiarazione integrativa possa essere presentata entro il termine di decadenza dell'Amministrazione dal proprio potere di accertamento, non ha però natura interpretativa e, pertanto, non può applicarsi retroattivamente al caso di specie, posto che: l'art. 5 d.l. n. 193/2016, conv. dalla I. 225/2016 (a differenza di altre disposizioni dello stesso d.l. n. 193/1996, come l'art. 7-quinquies) non reca nella rubrica la menzione di norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 8, d. Lgs. n. 322/1998 (Cass. sez. 5, n. 17506 del 2019); -nella sentenza impugnata la CTR nonsi è attenuta ai suddetti principi nel ritenere legittima la cartella atteso che, a fronte della dichiarazione 2008, per l’anno di imposta 2007, sebbene costituisse circostanza pacifica il deposito presso la Camera di commercio,nel 2009, del nuovo bilancio di esercizio posto dalla società a fondamento della pretesa minore rideterminazione delle imposte dovute, il mancato invio della dichiarazione integrativa integrasse “una violazione sostanziale” con conseguente mancato obbligo dell’Ufficio di prendere in considerazione l’esistenza e la deducibilità delle voci maggiori di costo inserite nel bilancio rettificato; con ciò senza considerare che - non venendo in rilievo una fattispecie di detrazione Iva in relazione alla quale si sarebbe dovuta rispettare la cornice biennale prevista dall'art. 19 del d.P.R. n. 633/72 per l'esercizio del diritto di detrazione (v. ex plurimis, Cass.n. 33339 del 2019) – era sempre data alla contribuente - a prescindere dal rispetto dei termini perentori per la presentazione della dichiarazione integrativa - la facoltà (come avvenuto) di opporsi in sede contenziosa,alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità,alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di le
Sentenza Cassazione n. 22435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris