CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04279/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Giova premettere che il reato di molestie o di disturbo alla persona mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata. Pertanto, rispetto alla contravvenzione in discorso, viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata; onde l'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate (Sez. 1, n. 32165 del 27/06/2014, Terzi, Rv. 261234). Il reato in oggetto consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione (Sez. 1, n. 8198 del 19/01/2006, Paolini, Rv. 233438). Per "petulanza" si intende ogni contegno intollerabile ed incivile, verso la persona molestata, tale da determinarla ad invocare aiuto e ogni modo di agire arrogante o vessatorio, senza riguardo per la libertà o la quiete altrui (Sez. 1, n. 19438 del 23/04/2007, Fontanive, Rv. 236503). Nel caso di specie, il Tribunale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare e con la quale la ricorrente non si confronta, ha evidenziato che, dalle attività dì indagine svolte dai Carabinieri della Stazione di Modugno, si evinceva che l'imputata nel periodo compreso tra aprile e il 4 maggio 2017 aveva effettuato cinquantatré telefonate alla persona offesa, a qualsiasi ora del giorno e della notte (anche a distanza dì pochi minuti tra loro), ponendo quest'ultima in una condizione di forte disagio, con alterazione significativa delle normali condizioni di tranquillità personale. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta Cassa delle ammende.